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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5888 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3006/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 3006 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.5.2025
TRA
Parte_1
(CF ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Prof. Luca Giusti presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(CONTUMACE) Controparte_1
APPELLATA
1 E
, subentrata nei rapporti giuridici Controparte_2
attivi e passivi di , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3
AS SI LI;
APPELLATA
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 cpc) mobiliare - appello avverso la sentenza n. 1457/2018 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 23.10.2018
Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Parte_2
ha citato in giudizio L e la società
[...] Controparte_4 CP_5
cui è subentrata l' , proponendo opposizione alla
[...] Controparte_6
cartella esattoriale n. 09720150217579444, con la quale le aveva intimato il CP_3
pagamento dell'importo di euro 67.433,28.
A sostegno della opposizione, l'odierna appellante, titolare di una concessione demaniale (dal 20.12.2002 sino al 19.12. 2008) relativamente ad “alcuni locali” del terreno demaniale, ha dedotto la nullità-inesistenza di detta cartella per mancanza di un titolo esecutivo valido, per mancata compilazione della relata di notifica e denunziato alcune violazioni dello statuto del contribuente come l'omessa indicazione dei motivi dell'addebito, la mancata riproduzione integrale dell'atto presupposto, la mancata indicazione del Responsabile del procedimento e l'errore nei conteggi.
Con sentenza n. 1457/2018, pubblicata in data 23.10.2018, il Tribunale di Tivoli ha respinto l'opposizione.
La Parte_3
ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa, per qualsiasi altro motivo che si appaleserà e/o
2 preciserà in corso di giudizio e/o ogni altro motivo che l'On.le Tribunale riterrà equo
e di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie: In accoglimento del presente ricorso, RIFORMARE l'impugnata sentenza e per l'effetto: A) nell'esercizio dei propri poteri ex officio, anche sulla base del deposito delle comparse conclusionali delle parti, ACCERTARE E DICHIARARE – a seguito di accertamento incidentale o incidenter tantum - la nullità assoluta ex articolo 1325 e norme applicabili del codice civile della concessione tra e registrato a Roma il 22 CP_1 Parte_1
gennaio del 2003 (Allegato 2 del fascicolo di I grado, congiunto all'istanza di rimessione sul ruolo e allegato 2 fascicolo di I grado) e per conseguenza: B) CP_1
ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza e nullità dell'atto impugnato (Cartella
Esattoriale N. 097 2015 02175794 44 – all.1) e di ogni atto precedente e conseguente
(in particolare il Ruolo n. 2015/004317, reso esecutivo in data 12.10.2015, da
– Filiale Lazio a carico dell'opponente), e quindi la Controparte_1
mancanza di titolo esecutivo debitamente notificato al ricorrente;
C) DICHIARARE inesistente, nullo, annullabile, ineseguibile e comunque illegittimo ed inefficace l'atto impugnato nei confronti del ricorrente, e conseguentemente disporne
l'ANNULLAMENTO; D) ACCERTARE E DICHIARARE non dovute dal ricorrente le somme ingiunte nel provvedimento qui impugnato, sia nel merito che per il compiuto decorso della intervenuta decadenza e prescrizione e conseguente estinzione del diritto all'esazione; E) Con ogni conseguenziale pronuncia atta a mettere nel nulla gli effetti dell'eventuale esecuzione dei predetti atti e/o provvedimenti ed a tutelare al meglio i diritti del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i giudizi.”.
Si è costituita l richiedendo l'accoglimento delle Controparte_7
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) Confermare la sentenza n. 1457/2018 emessa dal tribunale
Civile di Tivoli, depositata in cancelleria il 24.10.2018 nella procedura rubricata al rgr n. 3051/2016; 2) Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e C.P.A del doppio grado di giudizio.” Salvi tutti i diritti.
3 La Corte, all'udienza del 16.10.2025, ha dichiarato la contumacia dell CP_1
[...]
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto tre motivi di gravame.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo rubricato “Error in iudicando: nullità radicale per violazione dell'art. 1325 e 1346 c.c. della concessione ”, Controparte_8
l'appellante ha denunziato l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione l'eccepita nullità della concessione demaniale. Secondo l'appellante, invece, il Giudice del Tribunale avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità radicale della concessione demaniale con conseguente annullamento della cartella esattoriale derivante dall'esecuzione della stessa. Infatti, la cartella esattoriale oggetto del giudizio deriverebbe da un rinnovo sine die del contratto di concessione ed il periodo successivo al 19 dicembre 2008 rappresenterebbe nient'altro che una prosecuzione tacita della concessione stessa.
La decisione del Tribunale deve essere condivisa.
Parte appellante eccepisce la nullità della concessione demaniale per indeterminatezza dell'oggetto e la conseguente inesistenza della cartella di pagamento.
Orbene, nel caso di specie, a venire in rilievo, a fondamento della ingiunzione, non è il titolo, bensì l'occupazione sine titulo del bene demaniale. Ne consegue, dunque, che irrilevante è la questione della eventuale nullità del contratto di concessione, così come correttamente affermato dal Tribunale.
Infatti, allorché il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo, secondo un principio generale espressione di qualsiasi utilizzazione del bene dietro corrispettivo, è tenuto a versare l'importo per il godimento. Pertanto, nel caso in esame non viene in questione la proroga di fatto di una concessione nulla, come sostenuto dall'appellante, ma l'obbligo di corrispondere una somma per un utilizzo senza titolo di un bene.
4 Quanto al merito della pretesa creditoria, è sufficiente evidenziare che il comma 274 dell'art. 1, l. 311/04 riconosce il potere allo Stato di procedere alla riscossione coattiva in ipotesi di occupazioni di fatto di beni pubblici, anche senza il preventivo accertamento giudiziale di quanto dovuto. In particolare “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia
[...]
ovvero dagli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme CP_1
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo (…);”. Si tratta di disciplina prevista dalla legge ed applicata nel caso di specie e sulla quale non risulta formulata alcuna contestazione.
Alla luce di tali considerazioni, osservato che l'utilizzo del bene per il periodo in questione non è contestato e non vi è prova del pagamento, il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che i vizi formali della cartella, quali l'inesistenza e la nullità della notifica, debbano essere rilevati con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e non tramite opposizione all'esecuzione.
La Corte ritiene di dover disattendere anche tale richiesta avanzata dall'opponente- appellante.
Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che, qualora siano lamentati solo vizi formali della cartella esattoriale o concernenti la ritualità formale del procedimento di esecuzione esattoriale, l'impugnazione va proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. (così Sez. 1, Sentenza n. 10711 del 03/08/2001). Ne consegue che essa va formulata entro venti giorni dalla notificazione della cartella in questione, a pena di inammissibilità. Ove venga dichiarata l'inammissibilità per tardività della proposizione dell'opposizione, è precluso ogni esame in merito ai vizi lamentati. (ex multis, Cass.
Sez. Un. n. 13913/2017).
5 Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto opposizione ex art. 615 cpc eccependo la sussistenza di alcuni vizi formali della cartella oggetto di giudizio. Tuttavia, trattandosi di eccezione concernente una questione di tipo formale, la domanda integra un'opposizione agli atti esecutivi che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere proposta entro venti giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Tuttavia, l'appellante ha depositato il ricorso oltre il termine suddetto. Questa tardività, come sottolineato dal
Giudice di primo grado, non può che rendere tale eccezione inammissibile.
Pertanto, il secondo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo motivo, l'appellante ha rilevato l'esistenza di un procedimento pendente presso il Tribunale di Tivoli intentato dallo stesso per la nullità contrattuale ex artt.
1325 e 1346 cc di detta concessione demaniale, nonché per rideterminazione dei confini, assolutamente incerti della proprietà demaniale.
Anche tale ultima doglianza non merita accoglimento.
La Corte ritiene di dover disattendere l'ulteriore censura avanzata dall'appellante, a nulla rilevando l'esistenza di un procedimento pendente presso il medesimo Tribunale di Tivoli concernente la validità del contratto di concessione.
La definizione del presente giudizio non risulta affatto condizionata dalla mera esistenza di un procedimento pendente concernente la validità della concessione demaniale e la determinazione dei confini della proprietà demaniale stessa trattandosi, per le ragioni su esposte, di opposizione a cartella esattoriale emessa a fronte di occupazione senza titolo.
Non ricorre neppure una ipotesi di sospensione necessaria.
Secondo la Cassazione, infatti, la sospensione ex art. 295 cpc va disposta solo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che deve pendere tra le stesse parti ed avere portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, sulla causa pregiudicata impedendo al Giudice della causa pregiudicata di pronunciare sentenza (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5671 del 23/02/2023). Fattispecie che non ricorre nel caso in esame posto
6 che, al più, dall'accoglimento della domanda proposta dall'appellante nel diverso giudizio potrà conseguire un obbligo restitutorio.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore.
Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
Parte_2
avverso la sentenza n. 1457/2018 del Tribunale di Tivoli pubblicata
[...]
il 23.10.2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata costituita delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 12.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
3) Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14/10/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 3006 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.5.2025
TRA
Parte_1
(CF ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Prof. Luca Giusti presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(CONTUMACE) Controparte_1
APPELLATA
1 E
, subentrata nei rapporti giuridici Controparte_2
attivi e passivi di , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3
AS SI LI;
APPELLATA
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 cpc) mobiliare - appello avverso la sentenza n. 1457/2018 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 23.10.2018
Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Parte_2
ha citato in giudizio L e la società
[...] Controparte_4 CP_5
cui è subentrata l' , proponendo opposizione alla
[...] Controparte_6
cartella esattoriale n. 09720150217579444, con la quale le aveva intimato il CP_3
pagamento dell'importo di euro 67.433,28.
A sostegno della opposizione, l'odierna appellante, titolare di una concessione demaniale (dal 20.12.2002 sino al 19.12. 2008) relativamente ad “alcuni locali” del terreno demaniale, ha dedotto la nullità-inesistenza di detta cartella per mancanza di un titolo esecutivo valido, per mancata compilazione della relata di notifica e denunziato alcune violazioni dello statuto del contribuente come l'omessa indicazione dei motivi dell'addebito, la mancata riproduzione integrale dell'atto presupposto, la mancata indicazione del Responsabile del procedimento e l'errore nei conteggi.
Con sentenza n. 1457/2018, pubblicata in data 23.10.2018, il Tribunale di Tivoli ha respinto l'opposizione.
La Parte_3
ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa, per qualsiasi altro motivo che si appaleserà e/o
2 preciserà in corso di giudizio e/o ogni altro motivo che l'On.le Tribunale riterrà equo
e di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie: In accoglimento del presente ricorso, RIFORMARE l'impugnata sentenza e per l'effetto: A) nell'esercizio dei propri poteri ex officio, anche sulla base del deposito delle comparse conclusionali delle parti, ACCERTARE E DICHIARARE – a seguito di accertamento incidentale o incidenter tantum - la nullità assoluta ex articolo 1325 e norme applicabili del codice civile della concessione tra e registrato a Roma il 22 CP_1 Parte_1
gennaio del 2003 (Allegato 2 del fascicolo di I grado, congiunto all'istanza di rimessione sul ruolo e allegato 2 fascicolo di I grado) e per conseguenza: B) CP_1
ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza e nullità dell'atto impugnato (Cartella
Esattoriale N. 097 2015 02175794 44 – all.1) e di ogni atto precedente e conseguente
(in particolare il Ruolo n. 2015/004317, reso esecutivo in data 12.10.2015, da
– Filiale Lazio a carico dell'opponente), e quindi la Controparte_1
mancanza di titolo esecutivo debitamente notificato al ricorrente;
C) DICHIARARE inesistente, nullo, annullabile, ineseguibile e comunque illegittimo ed inefficace l'atto impugnato nei confronti del ricorrente, e conseguentemente disporne
l'ANNULLAMENTO; D) ACCERTARE E DICHIARARE non dovute dal ricorrente le somme ingiunte nel provvedimento qui impugnato, sia nel merito che per il compiuto decorso della intervenuta decadenza e prescrizione e conseguente estinzione del diritto all'esazione; E) Con ogni conseguenziale pronuncia atta a mettere nel nulla gli effetti dell'eventuale esecuzione dei predetti atti e/o provvedimenti ed a tutelare al meglio i diritti del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i giudizi.”.
Si è costituita l richiedendo l'accoglimento delle Controparte_7
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) Confermare la sentenza n. 1457/2018 emessa dal tribunale
Civile di Tivoli, depositata in cancelleria il 24.10.2018 nella procedura rubricata al rgr n. 3051/2016; 2) Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e C.P.A del doppio grado di giudizio.” Salvi tutti i diritti.
3 La Corte, all'udienza del 16.10.2025, ha dichiarato la contumacia dell CP_1
[...]
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto tre motivi di gravame.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo rubricato “Error in iudicando: nullità radicale per violazione dell'art. 1325 e 1346 c.c. della concessione ”, Controparte_8
l'appellante ha denunziato l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione l'eccepita nullità della concessione demaniale. Secondo l'appellante, invece, il Giudice del Tribunale avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità radicale della concessione demaniale con conseguente annullamento della cartella esattoriale derivante dall'esecuzione della stessa. Infatti, la cartella esattoriale oggetto del giudizio deriverebbe da un rinnovo sine die del contratto di concessione ed il periodo successivo al 19 dicembre 2008 rappresenterebbe nient'altro che una prosecuzione tacita della concessione stessa.
La decisione del Tribunale deve essere condivisa.
Parte appellante eccepisce la nullità della concessione demaniale per indeterminatezza dell'oggetto e la conseguente inesistenza della cartella di pagamento.
Orbene, nel caso di specie, a venire in rilievo, a fondamento della ingiunzione, non è il titolo, bensì l'occupazione sine titulo del bene demaniale. Ne consegue, dunque, che irrilevante è la questione della eventuale nullità del contratto di concessione, così come correttamente affermato dal Tribunale.
Infatti, allorché il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo, secondo un principio generale espressione di qualsiasi utilizzazione del bene dietro corrispettivo, è tenuto a versare l'importo per il godimento. Pertanto, nel caso in esame non viene in questione la proroga di fatto di una concessione nulla, come sostenuto dall'appellante, ma l'obbligo di corrispondere una somma per un utilizzo senza titolo di un bene.
4 Quanto al merito della pretesa creditoria, è sufficiente evidenziare che il comma 274 dell'art. 1, l. 311/04 riconosce il potere allo Stato di procedere alla riscossione coattiva in ipotesi di occupazioni di fatto di beni pubblici, anche senza il preventivo accertamento giudiziale di quanto dovuto. In particolare “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia
[...]
ovvero dagli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme CP_1
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo (…);”. Si tratta di disciplina prevista dalla legge ed applicata nel caso di specie e sulla quale non risulta formulata alcuna contestazione.
Alla luce di tali considerazioni, osservato che l'utilizzo del bene per il periodo in questione non è contestato e non vi è prova del pagamento, il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che i vizi formali della cartella, quali l'inesistenza e la nullità della notifica, debbano essere rilevati con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e non tramite opposizione all'esecuzione.
La Corte ritiene di dover disattendere anche tale richiesta avanzata dall'opponente- appellante.
Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che, qualora siano lamentati solo vizi formali della cartella esattoriale o concernenti la ritualità formale del procedimento di esecuzione esattoriale, l'impugnazione va proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. (così Sez. 1, Sentenza n. 10711 del 03/08/2001). Ne consegue che essa va formulata entro venti giorni dalla notificazione della cartella in questione, a pena di inammissibilità. Ove venga dichiarata l'inammissibilità per tardività della proposizione dell'opposizione, è precluso ogni esame in merito ai vizi lamentati. (ex multis, Cass.
Sez. Un. n. 13913/2017).
5 Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto opposizione ex art. 615 cpc eccependo la sussistenza di alcuni vizi formali della cartella oggetto di giudizio. Tuttavia, trattandosi di eccezione concernente una questione di tipo formale, la domanda integra un'opposizione agli atti esecutivi che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere proposta entro venti giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Tuttavia, l'appellante ha depositato il ricorso oltre il termine suddetto. Questa tardività, come sottolineato dal
Giudice di primo grado, non può che rendere tale eccezione inammissibile.
Pertanto, il secondo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo motivo, l'appellante ha rilevato l'esistenza di un procedimento pendente presso il Tribunale di Tivoli intentato dallo stesso per la nullità contrattuale ex artt.
1325 e 1346 cc di detta concessione demaniale, nonché per rideterminazione dei confini, assolutamente incerti della proprietà demaniale.
Anche tale ultima doglianza non merita accoglimento.
La Corte ritiene di dover disattendere l'ulteriore censura avanzata dall'appellante, a nulla rilevando l'esistenza di un procedimento pendente presso il medesimo Tribunale di Tivoli concernente la validità del contratto di concessione.
La definizione del presente giudizio non risulta affatto condizionata dalla mera esistenza di un procedimento pendente concernente la validità della concessione demaniale e la determinazione dei confini della proprietà demaniale stessa trattandosi, per le ragioni su esposte, di opposizione a cartella esattoriale emessa a fronte di occupazione senza titolo.
Non ricorre neppure una ipotesi di sospensione necessaria.
Secondo la Cassazione, infatti, la sospensione ex art. 295 cpc va disposta solo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che deve pendere tra le stesse parti ed avere portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, sulla causa pregiudicata impedendo al Giudice della causa pregiudicata di pronunciare sentenza (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5671 del 23/02/2023). Fattispecie che non ricorre nel caso in esame posto
6 che, al più, dall'accoglimento della domanda proposta dall'appellante nel diverso giudizio potrà conseguire un obbligo restitutorio.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore.
Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
Parte_2
avverso la sentenza n. 1457/2018 del Tribunale di Tivoli pubblicata
[...]
il 23.10.2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata costituita delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 12.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
3) Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14/10/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
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