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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 7846/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
12/11/1954 (c.f. ) e C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
entrambi residenti a [...], VIA GINORI 41, C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. ZAZZARA ANDREA, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTI
E
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
e residente a [...], VIA GINORI 41 C.F._3
ADOTTANDA 2
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che e Parte_1 Parte_2 hanno proposto istanza di adozione, ai sensi dell'art.
[...]
313 c.c. nei confronti di nata a [...] il CP_1
07/10/1998, avendo instaurato con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intendono dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda veniva affidata ai coniugi odierni adottanti giusto provvedimento di affido ex art. 333 c.c. emesso in data 12/06/2001; acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso degli adottanti e dell'adottanda, nonché l'assenso della figlia biologica degli adottanti, sig.ra prestato per mezzo del Parte_3
procuratore speciale, avv. Andrea Zazzara, giusta procura in atti;
rilevato che i genitori biologici dell'adottanda, sigg.ri e P_
, non hanno formulato alcuna opposizione Persona_1 all'istanza di adozione della propria figlia, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza;
rilevato che gli adottanti hanno dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; 3
rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e Parte_1
e diretta all'adozione di Parte_2
, CP_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e conformemente all'art. 299 c.c., che l'adottanda, assuma quello dell'adottante “ Pt_1 anteponendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 17/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 7846/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
12/11/1954 (c.f. ) e C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
entrambi residenti a [...], VIA GINORI 41, C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. ZAZZARA ANDREA, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTI
E
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
e residente a [...], VIA GINORI 41 C.F._3
ADOTTANDA 2
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che e Parte_1 Parte_2 hanno proposto istanza di adozione, ai sensi dell'art.
[...]
313 c.c. nei confronti di nata a [...] il CP_1
07/10/1998, avendo instaurato con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intendono dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda veniva affidata ai coniugi odierni adottanti giusto provvedimento di affido ex art. 333 c.c. emesso in data 12/06/2001; acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso degli adottanti e dell'adottanda, nonché l'assenso della figlia biologica degli adottanti, sig.ra prestato per mezzo del Parte_3
procuratore speciale, avv. Andrea Zazzara, giusta procura in atti;
rilevato che i genitori biologici dell'adottanda, sigg.ri e P_
, non hanno formulato alcuna opposizione Persona_1 all'istanza di adozione della propria figlia, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza;
rilevato che gli adottanti hanno dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; 3
rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e Parte_1
e diretta all'adozione di Parte_2
, CP_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e conformemente all'art. 299 c.c., che l'adottanda, assuma quello dell'adottante “ Pt_1 anteponendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 17/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)