TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6223 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6223 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. D'ADDERIO DIEGO;
ricorrente
(c.f.: , nata a [...] il 19.10.1977 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MAGNANELLI MARIA ELENA e dall'Avv. ROSSELLA DADEA;
resistente
(c.f.: ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. MARIA DADEA;
terzo intervenuto
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 - la casa familiare verrà assegnata a che vi risiederà unitamente alla figlia Parte_2 Controparte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
- il mutuo contratto congiuntamente dai coniugi per la ristrutturazione della casa familiare resterà a carico di entrambi, fintanto che la signora rimarrà assegnataria della casa familiare;
una volta che verrà meno il provvedimento di Parte_2 assegnazione della casa familiare, il signor si accollerà per intero l'onere del pagamento della rata;
Parte_1
- il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 450,00, Parte_1 Parte_2 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne CP_1 ma non economicamente autosufficiente;
- l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla signora Parte_2
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate.
e successivamente rimettere la causa sul ruolo per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.11.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Senigallia in data 07.03.1999, si è rivolto a questo Tribunale per Parte_2 ottenere la separazione personale dalla coniuge, con addebito della separazione alla stessa, avanzando cumulativamente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nell'ambito del ricorso, il signor ha richiesto altresì l'adozione di provvedimenti indifferibili Parte_1 urgenti, richiesta rigettata dal giudice relatore in ragione dell'insussistenza dei relativi presupposti.
2. si è tempestivamente costituita in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e a Parte_2 quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi tuttavia alla domanda di addebito avanzata dal ricorrente e chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi da quelle formulate nel ricorso.
3. Con comparsa depositata in data 24.01.2025, è intervenuta nel giudizio la figlia maggiorenne della coppia, associandosi alle richieste materne sia in punto di assegnazione della casa Controparte_1 familiare, sia in ordine ai provvedimenti relativi al proprio contributo al mantenimento.
4. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
5. Alla prima udienza del 26.02.2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice relatore: “- la casa familiare verrà assegnata a che vi risiederà unitamente alla figlia Parte_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
- il mutuo contratto congiuntamente dai coniugi Controparte_1 per la ristrutturazione della casa familiare resterà a carico di entrambi, fintanto che la signora rimarrà Parte_2
pagina 2 di 4 assegnataria della casa familiare;
una volta che verrà meno il provvedimento di assegnazione della casa familiare, il signor si accollerà per intero l'onere del pagamento della rata;
- il signor verserà alla signora Parte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 450,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- l'assegno unico CP_1 universale sarà percepito per intero dalla signora - le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in Parte_2 vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate”.
I procuratori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni facendo propria la proposta conciliativa e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
6. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter omologare l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto non presenta profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
8. Le parti hanno chiesto altresì la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
9. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio concordatario a Senigallia il 07.03.1999, trascritto al n. 7, parte II, serie A, dell'anno
1999 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Senigallia;
omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio. pagina 3 di 4 Spese al definitivo.
Così è deciso ad Ancona, nella camera di consiglio del 26.02.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6223 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. D'ADDERIO DIEGO;
ricorrente
(c.f.: , nata a [...] il 19.10.1977 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MAGNANELLI MARIA ELENA e dall'Avv. ROSSELLA DADEA;
resistente
(c.f.: ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. MARIA DADEA;
terzo intervenuto
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 - la casa familiare verrà assegnata a che vi risiederà unitamente alla figlia Parte_2 Controparte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
- il mutuo contratto congiuntamente dai coniugi per la ristrutturazione della casa familiare resterà a carico di entrambi, fintanto che la signora rimarrà assegnataria della casa familiare;
una volta che verrà meno il provvedimento di Parte_2 assegnazione della casa familiare, il signor si accollerà per intero l'onere del pagamento della rata;
Parte_1
- il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 450,00, Parte_1 Parte_2 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne CP_1 ma non economicamente autosufficiente;
- l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla signora Parte_2
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate.
e successivamente rimettere la causa sul ruolo per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.11.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Senigallia in data 07.03.1999, si è rivolto a questo Tribunale per Parte_2 ottenere la separazione personale dalla coniuge, con addebito della separazione alla stessa, avanzando cumulativamente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nell'ambito del ricorso, il signor ha richiesto altresì l'adozione di provvedimenti indifferibili Parte_1 urgenti, richiesta rigettata dal giudice relatore in ragione dell'insussistenza dei relativi presupposti.
2. si è tempestivamente costituita in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e a Parte_2 quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi tuttavia alla domanda di addebito avanzata dal ricorrente e chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi da quelle formulate nel ricorso.
3. Con comparsa depositata in data 24.01.2025, è intervenuta nel giudizio la figlia maggiorenne della coppia, associandosi alle richieste materne sia in punto di assegnazione della casa Controparte_1 familiare, sia in ordine ai provvedimenti relativi al proprio contributo al mantenimento.
4. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
5. Alla prima udienza del 26.02.2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice relatore: “- la casa familiare verrà assegnata a che vi risiederà unitamente alla figlia Parte_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
- il mutuo contratto congiuntamente dai coniugi Controparte_1 per la ristrutturazione della casa familiare resterà a carico di entrambi, fintanto che la signora rimarrà Parte_2
pagina 2 di 4 assegnataria della casa familiare;
una volta che verrà meno il provvedimento di assegnazione della casa familiare, il signor si accollerà per intero l'onere del pagamento della rata;
- il signor verserà alla signora Parte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 450,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- l'assegno unico CP_1 universale sarà percepito per intero dalla signora - le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in Parte_2 vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate”.
I procuratori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni facendo propria la proposta conciliativa e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
6. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter omologare l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto non presenta profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
8. Le parti hanno chiesto altresì la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
9. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio concordatario a Senigallia il 07.03.1999, trascritto al n. 7, parte II, serie A, dell'anno
1999 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Senigallia;
omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio. pagina 3 di 4 Spese al definitivo.
Così è deciso ad Ancona, nella camera di consiglio del 26.02.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4