CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1290/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
RI NC, LA
PORRECA PAOLO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7036/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Via Xx Settembre 00154
Roma RM
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 39692 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04389/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04391/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04390/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4388/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4432/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 331/2024 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 261/2024 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 464/2023 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'avv. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti di Equitalia Giustizia S.p.A. gli inviti di pagamento sovraindicati ( contrassegnati nell'atto introduttivo come doc.da 1 a
9) tutti emessi per la riscossione del contributo unico ex art. 248 Dpr 115/02., e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese.
A motivi ha dedotto: a) assenza della capacità giuridica e di agire in capo alla controparte;
b) disconoscimento della conformità con l'originale degli inviti al pagamento impugnati;
c)assenza di attestazione da parte del responsabile del procedimento della conformità della copia informatica all'originale; d) inesistenza delle notifiche degli avvisi per mancanza dei requisiti necessari;
e) ex D.L.
193/2016 assenza in capo alla controparte della capacità a svolgere funzioni di riscossione;
f) assenza del prodromico contraddittorio informato ex art.
6-bis l.212/00; difetto di motivazione per carenza dei requisiti di legge;
g) nullità della notifica per utilizzo da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. di un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi;
h) decadenza del diritto all'esazione che poteva essere fatto valere, ex art. 248 Dpr 115/2002, entro 30 giorni dall'insorgenza dell'obbligo del pagamento del contributo unificato ovvero dal deposito dell'atto introduttivo;
i) violazione dell'art. 1 comma 367 della l. nr. 244/07 non avendo il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, il Ministero della giustizia provveduto a stipulare una o più convenzioni con una società interamente posseduta dalla "Riscossione S.p.a..
La ricorrente ha, inoltre, formulato questioni di illegittimità costituzionale, ribadite anche nelle memorie illustrative depositate.
Si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A. che ha controdedotto sulle questioni sollevate dalla ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna di quest'ultima alle spese di lite
All'udienza del 27-01-26 il Giudice ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le argomentazioni di seguito esposte.
Si esaminano partitamente i motivi di doglianza seguendo la cronologia espositiva:
a) L'eccezione di mancanza di capacità giuridica e di agire deve ritenersi infondata atteso che ad
Equitalia Giustizia è legittimata ad intervenire nel procedimento di recupero crediti in materia di giustizia, come si evince dalla disciplina dettata dall'art. 1, commi 367 ss., della legge n. 244/2007 e dalla convenzione attuativa stipulata con il Ministero della Giustizia in data 23.09.2015;
b) L'eccezione sul disconoscimento della conformità delle copie prodotte in atti agli originali in quanto generico ed onnicomprensivo difetta dei requisiti stringenti richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità. Sul punto, è sufficiente richiamare quanto sottolinenato dalla ordinanza n. 27968 del
02/10/2023 che espressamente rileva che “sulla questione della prova documentale, va innanzitutto premesso che il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. - che a pena di inefficacia deve avvenire "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (ex multis, Cass. 3227/2021, 25404/2020
16557/2019, 27633/2018, 29993/2017) - non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, il primo non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.
1324/2022, 14950/2018)”. La contestazione della conformità delle copie all'originale deve, quindi, avvenire, a differenza di quanto avvenuto nel presente giudizio, con una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento specifico che si intende contestare, e soprattutto deve specificare quali siano gli aspetti che differenziano la copia prodotta dal documento originale, non essendo, a tal uopo, sufficienti il ricorso a clausole di stile ovvero a generiche asserzioni;
c) L'eccezione di nullità delle copie prodotte per assenza di attestazione di conformità dei documenti depositati dalla parte resistente è priva di pregio non essendo tale attestazione richiesta trattandosi di duplicati di documenti informatici;
d) L'eccezione relativa alla violazione del d.lgs. nr.82/05 con conseguenziale inesistenza delle notifiche degli avvisi è destituita di fondamento dal momento che ad Equitalia Giustizia S.p.a. non si applica la relativa disciplina non rientrando tra rientra tra i soggetti elencati nell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto. Ad abundantiam, questa Corte rileva che dalle argomentazioni difensive svolte si desume la conoscenza da parte della ricorrente degli atti impugnati, con conseguenziale applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti ex. art. 156 c.p.c.;
e) L'infondatezza del motivo de quo si desume dal fatto che ex art. 1 comma 367 della l. nr.144/07
Equitalia Giustizia S.p.a. svolge attività di recupero crediti di giustizia e non attività di riscossione;
f) Del tutto inconferente è il richiamo alla l. nr.212/00 che richiede i requisiti contenutistici ivi indicati esclusivamente per gli atti della Amministrazione Finanziaria a cui la resistente non appartiene. Parimenti inconferente è la lamentata violazione dell'art. 6 bis della predetta legge che è entrato in vigore in data
29/05/2024, ergo successivamente alla notificazione degli inviti di pagamento impugnati;
g) destituita di fondamento giuridico è la pretesa inesistenza giuridica della notifica degli atti impositivi in quanto provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro.
Sul punto questa Corte rileva che l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC -
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente. Invero, le norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR
602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010 DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi. La tesi propugnata dal ricorrente risulta erronea in quanto presuppone l'applicazione del disposto di cui all'art.
3-bis co. 1 l. 53/94, norma del tutto inconferente alla fattispecie in esame come evincibile dalla lettura della rubrica legis di tale articolo che fa espresso riferimento alla “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” ergo, esclude dalla sua applicazione le notifiche degli atti tributari per i quali, come visto, esiste una normativa speciale.
La ratio di quest'ultima normativa, del resto, è finalizzata a garantire esclusivamente il contribuente destinatario della notifica atteso che nessuna particolare tutela potrebbe derivare a quest'ultimo dalla verifica che l'indirizzo di provenienza della pec sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie.
Sul punto, è intervenuta anche la Suprema Corte a Sezioni Unite che ha evidenziato proprio la circostanza che la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC. La Corte ha espressamente statuito che: “ nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonchè per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero,
è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
..”
(Cass. SS.UU. 15979/22). L'orientamento appena riportato è stato ribadito, dalla Cassazione inoltre, nell'
l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, che ha sottolineato la validità ed efficacia della tipologia della notifica in esame ogni qualvolta, come desumibile anche nella fattispecie de qua, tra l'altro, dall'utilizzo del logo e del modulo di legge per l'emissione delle cartelle, è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione. Vì è da aggiungere che gli articolati motivi del ricorso sono dimostrativi del raggiungimento dello scopo della notifica ex art. 156 c.p.c., di guisa che alcuna lesione è rilevabile del diritto di difesa. Ad abundatiam, si evidenzia che dello stesso avviso risulta essere la prevalente giurisprudenza di merito ( vd., ex plurimis, CTR Lazio sentenza n. 3651/05/2020: CTR Umbria sentenza n. 304/02/2021, CTR Piemonte sentenza n. 581/01/2022; CTP di Roma sentenza n. 6310/32/2022; CTR
Piemonte sentenza n. 251/02/2022; CTR Toscana sent. N. 583/05/2022).
h) L'eccezione è infondata. La legge non qualifica, infatti, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 248 Dpr
115/2002 come perentorio;
i) con riferimento alla presunta tardività della stipula della convenzione, si osserva come il termine previsto dal comma 367 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 non sia perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione per la sua inosservanza. Inoltre, nessuna violazione del comma 367 dell'art. 1 della legge nr. 244/07 è configurabile atteso che dall'art. 6 della Convenzione stipulata con il Ministero della
Giustizia è Equitalia Giustizia S.p.a. tenuta a provvedere alla notifica dell'invito al pagamento.
Per quanto attiene alle questioni di legittimità costituzionale sollevate le stesse devono essere dichiarate inammissibili non essendo comprensibili né le motivazioni giuridiche che le sorreggono, né le norme della
Costituzione violate, né la rilevanza dalle stesse nel presente giudizio ai fini della decisione adita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in complessivi € 2000,00 ( duemila/00)
Così deciso in Roma, il 27/01/2026.
Il Giudice rel. Il Presidente IN AR DR RS
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
RI NC, LA
PORRECA PAOLO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7036/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Via Xx Settembre 00154
Roma RM
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 39692 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04389/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04391/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04390/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4388/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4432/2023 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 331/2024 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 261/2024 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 464/2023 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'avv. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti di Equitalia Giustizia S.p.A. gli inviti di pagamento sovraindicati ( contrassegnati nell'atto introduttivo come doc.da 1 a
9) tutti emessi per la riscossione del contributo unico ex art. 248 Dpr 115/02., e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese.
A motivi ha dedotto: a) assenza della capacità giuridica e di agire in capo alla controparte;
b) disconoscimento della conformità con l'originale degli inviti al pagamento impugnati;
c)assenza di attestazione da parte del responsabile del procedimento della conformità della copia informatica all'originale; d) inesistenza delle notifiche degli avvisi per mancanza dei requisiti necessari;
e) ex D.L.
193/2016 assenza in capo alla controparte della capacità a svolgere funzioni di riscossione;
f) assenza del prodromico contraddittorio informato ex art.
6-bis l.212/00; difetto di motivazione per carenza dei requisiti di legge;
g) nullità della notifica per utilizzo da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. di un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi;
h) decadenza del diritto all'esazione che poteva essere fatto valere, ex art. 248 Dpr 115/2002, entro 30 giorni dall'insorgenza dell'obbligo del pagamento del contributo unificato ovvero dal deposito dell'atto introduttivo;
i) violazione dell'art. 1 comma 367 della l. nr. 244/07 non avendo il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, il Ministero della giustizia provveduto a stipulare una o più convenzioni con una società interamente posseduta dalla "Riscossione S.p.a..
La ricorrente ha, inoltre, formulato questioni di illegittimità costituzionale, ribadite anche nelle memorie illustrative depositate.
Si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A. che ha controdedotto sulle questioni sollevate dalla ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna di quest'ultima alle spese di lite
All'udienza del 27-01-26 il Giudice ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le argomentazioni di seguito esposte.
Si esaminano partitamente i motivi di doglianza seguendo la cronologia espositiva:
a) L'eccezione di mancanza di capacità giuridica e di agire deve ritenersi infondata atteso che ad
Equitalia Giustizia è legittimata ad intervenire nel procedimento di recupero crediti in materia di giustizia, come si evince dalla disciplina dettata dall'art. 1, commi 367 ss., della legge n. 244/2007 e dalla convenzione attuativa stipulata con il Ministero della Giustizia in data 23.09.2015;
b) L'eccezione sul disconoscimento della conformità delle copie prodotte in atti agli originali in quanto generico ed onnicomprensivo difetta dei requisiti stringenti richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità. Sul punto, è sufficiente richiamare quanto sottolinenato dalla ordinanza n. 27968 del
02/10/2023 che espressamente rileva che “sulla questione della prova documentale, va innanzitutto premesso che il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. - che a pena di inefficacia deve avvenire "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (ex multis, Cass. 3227/2021, 25404/2020
16557/2019, 27633/2018, 29993/2017) - non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, il primo non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.
1324/2022, 14950/2018)”. La contestazione della conformità delle copie all'originale deve, quindi, avvenire, a differenza di quanto avvenuto nel presente giudizio, con una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento specifico che si intende contestare, e soprattutto deve specificare quali siano gli aspetti che differenziano la copia prodotta dal documento originale, non essendo, a tal uopo, sufficienti il ricorso a clausole di stile ovvero a generiche asserzioni;
c) L'eccezione di nullità delle copie prodotte per assenza di attestazione di conformità dei documenti depositati dalla parte resistente è priva di pregio non essendo tale attestazione richiesta trattandosi di duplicati di documenti informatici;
d) L'eccezione relativa alla violazione del d.lgs. nr.82/05 con conseguenziale inesistenza delle notifiche degli avvisi è destituita di fondamento dal momento che ad Equitalia Giustizia S.p.a. non si applica la relativa disciplina non rientrando tra rientra tra i soggetti elencati nell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto. Ad abundantiam, questa Corte rileva che dalle argomentazioni difensive svolte si desume la conoscenza da parte della ricorrente degli atti impugnati, con conseguenziale applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti ex. art. 156 c.p.c.;
e) L'infondatezza del motivo de quo si desume dal fatto che ex art. 1 comma 367 della l. nr.144/07
Equitalia Giustizia S.p.a. svolge attività di recupero crediti di giustizia e non attività di riscossione;
f) Del tutto inconferente è il richiamo alla l. nr.212/00 che richiede i requisiti contenutistici ivi indicati esclusivamente per gli atti della Amministrazione Finanziaria a cui la resistente non appartiene. Parimenti inconferente è la lamentata violazione dell'art. 6 bis della predetta legge che è entrato in vigore in data
29/05/2024, ergo successivamente alla notificazione degli inviti di pagamento impugnati;
g) destituita di fondamento giuridico è la pretesa inesistenza giuridica della notifica degli atti impositivi in quanto provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro.
Sul punto questa Corte rileva che l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC -
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente. Invero, le norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR
602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010 DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi. La tesi propugnata dal ricorrente risulta erronea in quanto presuppone l'applicazione del disposto di cui all'art.
3-bis co. 1 l. 53/94, norma del tutto inconferente alla fattispecie in esame come evincibile dalla lettura della rubrica legis di tale articolo che fa espresso riferimento alla “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” ergo, esclude dalla sua applicazione le notifiche degli atti tributari per i quali, come visto, esiste una normativa speciale.
La ratio di quest'ultima normativa, del resto, è finalizzata a garantire esclusivamente il contribuente destinatario della notifica atteso che nessuna particolare tutela potrebbe derivare a quest'ultimo dalla verifica che l'indirizzo di provenienza della pec sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie.
Sul punto, è intervenuta anche la Suprema Corte a Sezioni Unite che ha evidenziato proprio la circostanza che la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC. La Corte ha espressamente statuito che: “ nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonchè per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero,
è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
..”
(Cass. SS.UU. 15979/22). L'orientamento appena riportato è stato ribadito, dalla Cassazione inoltre, nell'
l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, che ha sottolineato la validità ed efficacia della tipologia della notifica in esame ogni qualvolta, come desumibile anche nella fattispecie de qua, tra l'altro, dall'utilizzo del logo e del modulo di legge per l'emissione delle cartelle, è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione. Vì è da aggiungere che gli articolati motivi del ricorso sono dimostrativi del raggiungimento dello scopo della notifica ex art. 156 c.p.c., di guisa che alcuna lesione è rilevabile del diritto di difesa. Ad abundatiam, si evidenzia che dello stesso avviso risulta essere la prevalente giurisprudenza di merito ( vd., ex plurimis, CTR Lazio sentenza n. 3651/05/2020: CTR Umbria sentenza n. 304/02/2021, CTR Piemonte sentenza n. 581/01/2022; CTP di Roma sentenza n. 6310/32/2022; CTR
Piemonte sentenza n. 251/02/2022; CTR Toscana sent. N. 583/05/2022).
h) L'eccezione è infondata. La legge non qualifica, infatti, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 248 Dpr
115/2002 come perentorio;
i) con riferimento alla presunta tardività della stipula della convenzione, si osserva come il termine previsto dal comma 367 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 non sia perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione per la sua inosservanza. Inoltre, nessuna violazione del comma 367 dell'art. 1 della legge nr. 244/07 è configurabile atteso che dall'art. 6 della Convenzione stipulata con il Ministero della
Giustizia è Equitalia Giustizia S.p.a. tenuta a provvedere alla notifica dell'invito al pagamento.
Per quanto attiene alle questioni di legittimità costituzionale sollevate le stesse devono essere dichiarate inammissibili non essendo comprensibili né le motivazioni giuridiche che le sorreggono, né le norme della
Costituzione violate, né la rilevanza dalle stesse nel presente giudizio ai fini della decisione adita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in complessivi € 2000,00 ( duemila/00)
Così deciso in Roma, il 27/01/2026.
Il Giudice rel. Il Presidente IN AR DR RS