Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1290
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Assenza capacità giuridica e di agire di Equitalia Giustizia Spa

    La Corte ha ritenuto Equitalia Giustizia Spa legittimata ad intervenire nel procedimento di recupero crediti in materia di giustizia, come previsto dalla legge e dalla convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia.

  • Rigettato
    Disconoscimento conformità copie originali

    La contestazione è stata ritenuta generica e priva dei requisiti stringenti richiesti dalla giurisprudenza, che richiede una dichiarazione chiara ed univoca degli aspetti differenziali tra copia e originale.

  • Rigettato
    Assenza attestazione di conformità delle copie informatiche

    L'attestazione di conformità non è richiesta trattandosi di duplicati di documenti informatici.

  • Rigettato
    Inesistenza notifiche avvisi per mancanza requisiti

    La disciplina del d.lgs. 82/05 non si applica a Equitalia Giustizia S.p.a. Inoltre, la ricorrente ha dimostrato conoscenza degli atti impugnati, applicandosi il principio di conservazione degli effetti degli atti ex art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Assenza capacità di riscossione in capo a Equitalia Giustizia Spa

    Equitalia Giustizia S.p.a. svolge attività di recupero crediti di giustizia, non attività di riscossione, come previsto dall'art. 1 comma 367 della l. nr.144/07.

  • Rigettato
    Assenza contraddittorio informato e difetto di motivazione

    Il richiamo alla L. 212/00 è inconferente in quanto richiede requisiti contenutistici per gli atti della Amministrazione Finanziaria, a cui Equitalia non appartiene. L'art. 6 bis della stessa legge è entrato in vigore successivamente alla notifica degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Nullità notifica per utilizzo indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi

    L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC solo per l'indirizzo del destinatario, non per quello del mittente. La Suprema Corte ha confermato la validità della notifica da un indirizzo PEC del mittente, anche se non presente in pubblici elenchi, purché sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente. Gli atti sono riconducibili a Equitalia e la ricorrente ha dimostrato conoscenza degli atti, raggiungendo lo scopo della notifica ex art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Decadenza del diritto all'esazione

    Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 248 Dpr 115/2002 non è qualificato come perentorio dalla legge.

  • Rigettato
    Violazione art. 1 comma 367 l. 244/07 per tardiva stipula convenzione

    Il termine previsto dal comma 367 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 non è perentorio. Equitalia Giustizia S.p.a. è tenuta alla notifica dell'invito al pagamento in base all'art. 6 della Convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia.

  • Inammissibile
    Inammissibilità questioni di legittimità costituzionale

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili perché non comprensibili nelle motivazioni giuridiche, nelle norme costituzionali violate e nella loro rilevanza ai fini della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1290
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1290
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo