Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 17/01/2025, alle ore 11,55 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. PIETRO RUBINI anche in sostituzione dell'Avv. BIAGINI DANIELE per la parte ricorrente e la Dott.ssa FRANCESCA CATINARI in sostituzione della Dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Parte ricorrente esibisce contratto a termine, di formazione e prova, decorrrente dal 16/12/2024 sino al 31/08/2025. L'avv. Rubini chiede estensione della domanda anche all'anno scolastico 2023/2024 per fini di economia processuale. La datt.ssa Catinari si rimette alla valutazione della Dott.ssa sul punto. Per_2
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12.05.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
1
PIETRO
CONTRO assistito dalla Controparte_1
Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08-08-23 il ricorrente, docente a tempo determinato, chiede la declaratoria di illegittimità della voce presente nelle buste paga, il c.d. “fondo previdenza Tfr e per sentir accertare l'illegittimità della trattenuta previdenziale del 2,50% della retribuzione contributiva utile ai fini del regime di trattamento di fine rapporto (ex art. 37 DPR
1032/1973). Conseguentemente, chiede la condanna del CP_2 alla ricostituzione dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto secondo un criterio in base al quale ciò avverrebbe a carico esclusivo del datore di lavoro “senza più alcuna quota a carico del lavoratore”; chiede inoltre il pagamento/risarcimento delle presunte somme indebitamente trattenute;
infine, chiede il riconoscimento del c.d. bonus docenti.
Parte resistente sostiene l'infondatezza delle domande ed eccepisce la prescrizione degli eventuali crediti maturati nel quinquennio antecedente la data di notifica del presente ricorso.
I – LA RIDUZIONE DEL 2,5
Il ricorrente, in regime di T.F.R. (in quanto assunto con contratti a tempo determinato dopo il 30/05/2000), asserisce di aver subito, fin dalla stipula del primo contratto di lavoro a tempo determinato, illegittime decurtazioni del proprio trattamento retributivo,
2 operate attraverso una trattenuta del 2,50% effettuata sull'80% della retribuzione lorda, mediante l'applicazione di una riduzione dello stipendio lordo in misura corrispondente.
Secondo parte resistente la “trattenuta” del 2,5 è legittima perché, in realtà, non si tratterebbe di una vera e propria trattenuta, ma di un mero meccanismo per far sì che tutti i dipendenti pubblici percepiscano la stessa retribuzione.
La riforma delle pensioni nota come “Riforma Dini” (legge n.
335/1995) ha previsto il passaggio da TFS a TFR per tutti i dipendenti pubblici (art. 2, commi 5 e 8).
L'art. 2 co. 8 L. 335/1995 dispone: “Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5.” L'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha rinviato alla contrattazione collettiva nazionale la definizione di un quadro regolativo generale per l'istituzione dei fondi pensione e per l'introduzione del TFR, con conseguente adeguamento della struttura retributiva e contributiva. Tale regolazione avrebbe dovuto, tuttavia, assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali. L' Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare del 29/7/1999 prevede all'art. 2, comma 1 (Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR):
1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
L'art. 6 (Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR) dell'AQN prevede:
1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del
TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio
3 nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma
1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1.
L'art. 7 del AQN dispone:
“Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del Dpcm di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.”
Il Dpcm 20/12/1999 “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensioni dei dipendenti pubblici, emesso in applicazione dell'art. 2 co. 6 L. 335/1995 (Legge Dini), che ha recepito le previsioni dell'accordo quadro, prevede all'art. 1:
1. omissis
2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n.
152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del
4 contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.
4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3. omissis
La S.C. 11663/23 dopo aver ricostruito la disciplina normativa, ha rilevato: “…in attuazione delle suddette previsioni è stato stipulato l'accordo quadro 29 luglio 1999, che all'art. 6 ha dettato la disciplina degli Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR (1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 56, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dalla L. n. 152 del 1968, art. 11 e dal D.P.R. n. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 37.
La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dalla L. n.
448 del 1998, art. 26, comma 19 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari
5 alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'art. 2, comma 1.) e con il successivo art. 7 ha dettato una disciplina specifica per i rapporti a tempo determinato stabilendo che Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.;- i contenuti dell'Accordo Quadro sono stati recepiti dal d.P.C.M. 20 dicembre 1999 che, quanto agli assunti a tempo determinato, al comma 9 dell'art. 1 ha previsto che Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1
e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della L. 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della L. n. 297 del
29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri;”…
“….
6.3. ciò premesso la sentenza impugnata resiste alle critiche mosse con i primi due motivi di ricorso perché, da un lato, correttamente la Corte distrettuale ha valorizzato la specialità della disciplina dettata per gli assunti a tempo
6 determinato, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 del richiamato d.P.C.M., dal quale il comma 7 si differenzia in quanto, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3; dall'altro, altrettanto condivisibilmente, ha escluso che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato;
il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che infondatamente il Comune ricorrente invoca, è stato costantemente interpretato da questa Corte nel senso che la disposizione citata vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede (e, quindi, in questo caso dall'Accordo Quadro del 1999), dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (cfr. fra le tante Cass.
n. 6090/2021 e Cass. 2718/2020 che rinviano a precedenti conformi); per le medesime ragioni non può essere invocato la Cost., art. 3 lì dove, come nella fattispecie, la diversità di trattamento riguardi categorie non totalmente assimilabili in ragione della diversa natura dei rapporti di lavoro che intercorrono con l'amministrazione pubblica”.
In conclusione: “In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, agli assunti a tempo determinato non si applica la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione, prevista dall'art. 1 d.P.C.M. 20 dicembre 1999, stante la specialità della disciplina dettata per tali rapporti, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 citato, per i quali il successivo comma 9, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3, dovendosi, peraltro, escludere che si possa porre una questione di disparità di
7 trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato.”
Pertanto la domanda avente ad oggetto il rimborso è fondata e parte resistente deve essere condannata alla restituzione dell'importo di € 954,71, come da conteggi non specificamente contestati.
Da precisare che i conteggi partono da ottobre 2020 e che, quindi, l'eccezione di prescrizione è infondata.
III – LA CARTA DOCENTE
Il ricorrente, premettendo di aver svolto incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) negli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 chiede accertarsi il proprio diritto a percepire il beneficio economico di €
500,00 annui tramite la c.d. “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, chiedendo, dunque, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di € 1.500 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale contributo per la propria formazione professionale in qualità di docente.
A – PRESUPPOSTI DI FATTO
Dallo stato matricolare in atti si evince che il ricorrente ha lavorato nell'a.s. 20/21: dal 14/10/2020 al 30/06/2021 in ragione di una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso Istituto superiore con orario settimanale di 5 ore;
dal 19/10/2020 al 30/06/2021 con orario settimanale di 2 presso I.i.s. Gentileschi (Carrara); dal
18/11/2020 al 30/06/2021 presso Istituto superiore con orario settimanale di 8 ore.
Nell'a.s. 21/22 il docente ha lavorato: dal 08/09/2021 al
30/06/2022 in ragione di una supplenza fino al termine delle attività didattiche con orario settimanale di ore 10; dal
01/10/2021 al 30/06/2022 presso Istituto superiore con orario settimanale di 2 ore;
dal 12/10/2021 al 30/06/2022 presso Istituto superiore con orario settimanale di 4 ore;
8 dal 24/11/2021 al 30/06/2022 presso Istituto superiore con orario settimanale di 2 ore.
Nell'a.s. 22/23 il ricorrente ha lavorato dal 06/09/2022 al
30/06/2023 presso Ist prof per i servizi alberghieri e ristorazione Tipo posto con orario settimanale completo.
Nell'a.s. 2023/2024 il ricorrente ha lavorato dal 01/09/2023 al 30/06/2024 in ragione di una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso Istituto superiore con orario settimanale di ore 9 e dal 11/10/2023 al 30/06/2024 presso Istituto superiore con orario settimanale di 9 ore.
B - L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano
9 triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il
10 beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni,
11 decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante
12 indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
C – LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
La S.C., cit., ha rilevato, tra l'altro: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto
- eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
La S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali
13 questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
La S.C. ha lasciato irrisolta l'alternativa tra il non riconoscere nulla e l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo prevede:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
In caso di supplenze temporanee il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino
14 sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Quanto agli spezzoni di orario, valgono considerazioni analoghe. Anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale può essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale, sia delle singole componenti di essa.
Da evidenziare che, sebbene il legislatore abbia specificato che il beneficio non costituisca retribuzione accessoria né reddito imponibile, viene comunque in rilievo una prestazione pecuniaria che può essere modulata tenendo conto delle circostanze del caso concreto (come, per es., un rimborso spese).
Peraltro, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve) ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
15 D – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL BONUS
Con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie.
Nel caso di specie il docente ha sempre lavorato con supplenze fino al termine delle attività didattiche e con un monte ore superiore a quello previsto per il part time del docente a tempo indeterminato, che per legge e per CCNL deve assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra, che negli istituti superiori è di 18 h settimanali. Quindi, il ricorrente ha svolto attività pienamente equiparabile a quella di un docente a tempo indeterminato, al quale il DPCM 28.11.2016 riconosce il diritto al bonus senza alcuna decurtazione, con conseguente accoglimento della domanda.
IV - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della
S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del
50%.
16 Scaglione fino a € 5200,00, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
2) accerta il diritto del ricorrente all'attribuzione della
Carta Docente con riguardo agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_1 assegnare al ricorrente la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati per un totale di € 2000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
4) Accerta l'illegittimità della riduzione della retribuzione del 2,5% e condanna Controparte_1 al rimborso in favore del ricorrente della trattenuta mensile subita pari ad € 954,71, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo o alla rivalutazione monetaria, se maggiore.
5) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_1 lite sostenute dal ricorrente che liquida in tale frazione in
€ 1029,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50%.
6) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
17 Massa, 17/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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