Decreto cautelare 19 marzo 2021
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2021, proposto da Ferrovie della Calabria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Albino Domanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Rosselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Comune di Cosenza n. 1 del 2021, notificata l’8 gennaio 2021;
b) del verbale di sopralluogo eseguito in data 24 novembre 2020 dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Cosenza;
c) di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cosenza e di Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. NN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata dalla ricorrente in data 06/10/2025;
Ritenuto che il Collegio debba prendere atto di quanto sopra e conseguentemente dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
Ritenuto, considerando l’assenza di deduzioni delle altre parti del giudizio, di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NN AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AP | IV OR |
IL SEGRETARIO