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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/12/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 396/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'OF ES (c.f. ) domiciliato in VIA PIANA LA FARA C.F._2
5 66041 AT (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
D'OF ES (c.f. ) domiciliato in VIA PIANA LA FARA C.F._2
5 66041 AT TT opponenti contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. TENAGLIA PIERLUIGI CP_1 P.IVA_1
(c.f. ) domiciliato in VIA COLLEMESE N.31 66036 ORSOGNA C.F._4
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali come segue:
Parte opponente:
“...2) Nel merito, per i motivi in fatto e diritto esposti in premessa, revocare, rigettare e/o annullare e/o dichiarare nullo il predetto decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
3) In subordine, accertare che la somma ingiunta risulta errata ed inesatta e/o, in ogni caso, minore rispetto a quella richiesta;
4) Con vittoria di competenze e spese di causa da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario”
Parte opposta:
“I) nel merito, accertata la non fondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo, come svolta dall'attore, vuoi nelle premesse di fatto vuoi nelle asserite conseguenze di diritto, e comunque con riferimento a tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in opposizione (come precisati nelle conclusioni dell'atto di citazione) per l'effetto, rigettare la stessa con conferma del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lanciano n. 71/2023 D.I., in uno alla condanna al pagamento delle maggiori somme per gli interessi maturati e maturandi nella misura indicata nel d.i.; pagina 1 di 5 II) in via subordinata, accertare l'eventuale diverso importo dovuto rispetto a quello ingiunto e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma che risulterà dall'istruttoria in ragione delle condizioni espressamente pattuite ed allegate;
III) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 29 marzo 2023, ai Sig. in qualità di titolare del conto corrente n. 15800 e delle Parte_2 aperture di credito collegate accese presso la Cassa di Risparmio di Chieti, filiale di Atessa, ed alla Sig.ra in qualità di fideiubente, veniva notificato decreto ingiuntivo n. 71/2023 del 28 febbraio Parte_1
2023, RG n. 172/2023, emesso dal Tribunale di Lanciano in persona - Presidente p.t. Dr. Riccardo Audino - su richiesta della in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., quale mandataria della e dichiarato provvisoriamente esecutivo in forza CP_1 del quale veniva intimato agli attuali opponenti il pagamento immediato della somma di € 218.403,20 (euro duecentodiciottomilaquattrocentotre,20) oltre ad € 2.135,00 per onorari, 406,50 per esborsi oltre accessori ed interessi. Tale somma, come richiesta, sarebbe dovuta a titolo di saldo negativo del predetto conto corrente n. 15800 precedentemente acceso dal Sig. presso la Cassa di Risparmio di Chieti come Parte_2 risulterebbe dall'estratto conto reso ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico NCrio.
2. Primo motivo di opposizione attiene al difetto di legittimazione della ricorrente in CP_1 monitorio. Infatti parte opponente rappresenta che, seguito di cessioni, ha agito per il recupero della CP_1 quale parte opponente contesta la legittimazione in quanto unica fonte di prova in atti risulterebbe la Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22.6.2017 nella quale viene data informazione della cessione dei crediti da REV Gestione crediti a Parte_4 CP_1
Il motivo di opposizione non merita di trovare accoglimento.
Infatti nelle sue difese ha allegato al doc. 6 certificazione notarile che attesta la CP_1 legittimazione di per cessione da NUOVA CARICHIETI di credito Controparte_2 su conto 15800 (colonna SC doc 6) Parte_2
Per ulteriore cessione - parte convenuta allega estratto Controparte_2 CP_1
GU del 22.06.2017 e contratto di cessione con proposta ed accettazione (docc 8 e 9) Parte convenuta allega anche certificazione notarile al doc. 12 che riporta la esposizione di
[...] con il seguente NDG 101504 Pt_2
Nella GU si legge che vengono ceduti a cessioni da NUOVA CARICHIETI a CP_1 [...] el 26 gennaio 2016 n 98863 e del 30.12.2016 n. 1553679 (docc. 10 e 11). Controparte_2
Anche la ulteriore cessione crediti da REV a appare provata. CP_1
3. Parte opponente contesta altresì la prova documentale del credito ingiunto con l'effetto di rendere ex art 633 c.p.c. illegittimo il DI emesso per insussistenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito.
Infatti parte opposta si sarebbe servita, a prova della esposizione degli opponenti , del saldaconto ex art 50 TUB la cui efficacia probatoria del saldaconto degrada nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è un giudizio a cognizione piena ed in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c. ( tra le tante Cass 371/2018).
pagina 2 di 5 Orbene, «la mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell'opponente non è sufficiente a far ritenere il credito comprovato, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (…). Sicché occorrono, non il mero silenzio dell'opponente su uno o più documenti, bensì la sussistenza di atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice circa il fatto che il credito azionato sia pacifico in causa (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). In tal senso è da reputarsi idonea e sufficiente – ad escludere che il credito azionato in giudizio sia pacifico – la contestazione del medesimo operata dal debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 7 maggio 2018, n. 10864)» (cfr. Cass., 21 dicembre 2018, n. 33355).
Nella fattispecie, la banca, al fine di provare la propria domanda, ha depositato nel corso del giudizio di primo grado il c.d. saldaconto ai sensi dell'art. 50 TUB ma anche messa in mora del 2014 con esposizione di euro 217.000,00 euro circa e intervento nella PEI 122/14 e nella PEI 49/2016 categoria chirografari senza soddisfazione nonché messa in mora del 2021 della CP_1
L'assenza di opposizioni a seguito degli interventi nelle procedure esecutive richiamate e di opposizione alle messe in mora regolamente ricevute dalle opponenti costituiscono principio di prova dell'andamento del rapporto di conto corrente e del credito finale vantato dalla banca, credito altrimenti provato mediante allegazione degli estratti conto al doc. 14 che riportano saldo finale al 30.09.2014 di euro 202.000,00.
4. Da ultimo parte opponente, per la difesa , contesta la legittimità della fidejussione rilasciata Pt_1 dalla in spregio alla disciplina unionale riportando pedissequamente le clausole ( art. Parte_1
2, 6 e 8) dello schema abi del 2003 dichiarato illegittimo dalla NC D'IT con provvedimento n. 55 del 2005. Più nello specifico, le tre clausole riportate nella opposta fidejussione sono le seguenti:
- la “clausola della reviviscenza», a norma della quale il fideiussore è tenuto a “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” riportata integralmente nell'art. 2 della fideiussione prodotta come allegato 7 del decreto ingiuntivo opposto;
- la «clausola di rinuncia ai termini ex 1957 cod. civ.», secondo la quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ.» contenuta nell'art. 6 della predetta fideiussione prodotta con ricorso per decreto ingiuntivo;
- la «clausola di sopravvivenza», in virtù della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” riportata nell'art. 8 della fideiussione azionata. Invero, si osserva che, in relazione alla invalidità delle fideiussioni recanti condizioni contrattuali coincidenti con le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, come sopra richiamati – in disparte il profilo della natura omnibus o specifica delle stesse - le Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, hanno concluso per la parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, dunque limitata alle sole clausole contrastanti con la legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della stessa legge n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c.
pagina 3 di 5 In altri termini, è stata ravvisata la nullità delle pattuite fideiussioni limitatamente alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che la nullità di singole clausole contrattuali,
o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673) (così Cass., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10237). Ne deriva che, per affermare la nullità totale del contratto occorre dimostrare, da parte di chi intende farla valere, l'interdipendenza fra le clausole nulle e quelle lecite, vale a dire che il contratto perderebbe ogni utilità per le parti senza le clausole invalide. Sul punto è stato rilevato come si tratti di evenienza di ben difficile riscontro atteso che per il fideiussore l'eliminazione delle clausole viziate comporta un vantaggio (nel caso de quo occorre peraltro evidenziare l'interesse dei fideiussori, essendo, al contempo, soci e legali rappresentanti delle società garantite) e che per l'istituto bancario è pur sempre utile ottenere il rilascio di una garanzia personale pur se a condizioni meno favorevoli (cfr. Corte d'appello di L'Aquila, 10 maggio 2022, n. 686). In ogni caso, l'indagine circa l'effettiva volontà di concludere il contratto - anche ove privo delle clausole anticoncorrenziali e, quindi, a condizioni meno gravose per il garante - incombe sul medesimo garante eccipiente e non sulla banca e tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto, né a livello di allegazione né, tantomeno, in punto di prova. Quanto, altresì, alla configurabilità della parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante per violazione della disciplina antitrust, è opportuno richiamare l'orientamento maturato nella giurisprudenza di merito anche successivamente alla citata decisione delle Sezioni Unite del 2021, secondo cui nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette cause “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'IT e le cause (dette cause “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla NC d'IT (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” - come quella oggetto del presente giudizio - in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Trib. Milano, 28 gennaio 2022 n. 718; Trib. Milano 13 gennaio 2022; Trib. Milano 3 giugno 2020; Trib. Milano, ordinanza 20 maggio 2021; Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 2021; Trib. Milano, ordinanza 22 settembre 2021) (così Corte d'appello di L'aquila, 3 giugno 2022, n. 824). In senso conforme è stato ulteriormente precisato che il provvedimento n, 55/2005 della NC d'IT non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza – come quella oggetto di causa, stipulata nel 2016, dunque ben undici anni dopo l'accertamento effettuato dall'Autorità garante - la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005, evidenziando come in questi casi il fideiussore attore è “onerato pagina 4 di 5 dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge 287/90” (così Corte d'appello di L'Aquila, 16 maggio 2022, n. 717). Trattasi di onere che l'odierna parte appellante ha mancato di assolvere, avendo fondato l'eccepita nullità delle fideiussioni in discorso unicamente sull'allegata coincidenza testuale tra le clausole di cui alle fideiussioni in discorso e quelle contemplate dallo schema contrattuale ABI del 2003, come già sopra riportato. Sicché, deve concludersi per la validità delle fideiussioni in discorso e dunque anche delle clausole dalle stesse contemplate, ivi inclusa quella derogatoria dell'art. 1957 c.c., con conseguente assorbimento delle ulteriori deduzioni di parte appellante in ordine all'operatività della predetta disposizione codicistica
Parte opponente, con riguardo alla deroga al termine di cui all'articolo 1957 c.c., rappresenta che la messa in mora intervenuta dopo il recesso del 2014, nel 2021, ha comportato l'avvio della azione giudiziale ben oltre il termine di cui all'articolo 1957 c.c. a considerare la clausola nulla per violazione della normativa e, comunque, per mancata pattuizione da parte della fidejubente consumatrice. Quanto alla violazione della normativa antitrust, già si è avuto modo di rigettare il motivo di opposizione in difetto di prova specifica della partecipazione alla intesa trattandosi di fidejussione fuori del periodo sospetto. Quanto al secondo profilo di autonoma pattuizione, l'articolo 6 che disciplina la richiamata deroga, è stato sottoscritto quale clausola vessatoria dalla consumatrice che ha anche dichiarato di non essersi avvalso della informativa pre-contrattuale (pag. 8 all.to 4 opposizione), così esonerando l' dall'onere di CP_3 prova informativo.
5. L'opposizione, per i motivi proposti, non merita di trovare accoglimento con ogni conseguente statuizione in relazione alle spese di lite che, ai sensi del DM 147/22 vanno liquidate a carico della parte opponente soccombente ex art 91 c.p.c. tenendo conto dello scaglione di valore della domanda, coincidente con quello del giudizio monitorio, e riconoscendo nei medi la fase studio ed introduttiva e nei minimi le ulteriori fasi istruttoria e decisionale in ragione della assenza di particolare attività difensiva relativa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la spiegata opposizione confermando il DI n. n. 71/2023 del 28 febbraio 2023, RG n. 172/2023, emesso dal Tribunale di Lanciano
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA CP come per legge
Lanciano, 13/11/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 396/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'OF ES (c.f. ) domiciliato in VIA PIANA LA FARA C.F._2
5 66041 AT (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
D'OF ES (c.f. ) domiciliato in VIA PIANA LA FARA C.F._2
5 66041 AT TT opponenti contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. TENAGLIA PIERLUIGI CP_1 P.IVA_1
(c.f. ) domiciliato in VIA COLLEMESE N.31 66036 ORSOGNA C.F._4
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali come segue:
Parte opponente:
“...2) Nel merito, per i motivi in fatto e diritto esposti in premessa, revocare, rigettare e/o annullare e/o dichiarare nullo il predetto decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
3) In subordine, accertare che la somma ingiunta risulta errata ed inesatta e/o, in ogni caso, minore rispetto a quella richiesta;
4) Con vittoria di competenze e spese di causa da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario”
Parte opposta:
“I) nel merito, accertata la non fondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo, come svolta dall'attore, vuoi nelle premesse di fatto vuoi nelle asserite conseguenze di diritto, e comunque con riferimento a tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in opposizione (come precisati nelle conclusioni dell'atto di citazione) per l'effetto, rigettare la stessa con conferma del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lanciano n. 71/2023 D.I., in uno alla condanna al pagamento delle maggiori somme per gli interessi maturati e maturandi nella misura indicata nel d.i.; pagina 1 di 5 II) in via subordinata, accertare l'eventuale diverso importo dovuto rispetto a quello ingiunto e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma che risulterà dall'istruttoria in ragione delle condizioni espressamente pattuite ed allegate;
III) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 29 marzo 2023, ai Sig. in qualità di titolare del conto corrente n. 15800 e delle Parte_2 aperture di credito collegate accese presso la Cassa di Risparmio di Chieti, filiale di Atessa, ed alla Sig.ra in qualità di fideiubente, veniva notificato decreto ingiuntivo n. 71/2023 del 28 febbraio Parte_1
2023, RG n. 172/2023, emesso dal Tribunale di Lanciano in persona - Presidente p.t. Dr. Riccardo Audino - su richiesta della in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., quale mandataria della e dichiarato provvisoriamente esecutivo in forza CP_1 del quale veniva intimato agli attuali opponenti il pagamento immediato della somma di € 218.403,20 (euro duecentodiciottomilaquattrocentotre,20) oltre ad € 2.135,00 per onorari, 406,50 per esborsi oltre accessori ed interessi. Tale somma, come richiesta, sarebbe dovuta a titolo di saldo negativo del predetto conto corrente n. 15800 precedentemente acceso dal Sig. presso la Cassa di Risparmio di Chieti come Parte_2 risulterebbe dall'estratto conto reso ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico NCrio.
2. Primo motivo di opposizione attiene al difetto di legittimazione della ricorrente in CP_1 monitorio. Infatti parte opponente rappresenta che, seguito di cessioni, ha agito per il recupero della CP_1 quale parte opponente contesta la legittimazione in quanto unica fonte di prova in atti risulterebbe la Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22.6.2017 nella quale viene data informazione della cessione dei crediti da REV Gestione crediti a Parte_4 CP_1
Il motivo di opposizione non merita di trovare accoglimento.
Infatti nelle sue difese ha allegato al doc. 6 certificazione notarile che attesta la CP_1 legittimazione di per cessione da NUOVA CARICHIETI di credito Controparte_2 su conto 15800 (colonna SC doc 6) Parte_2
Per ulteriore cessione - parte convenuta allega estratto Controparte_2 CP_1
GU del 22.06.2017 e contratto di cessione con proposta ed accettazione (docc 8 e 9) Parte convenuta allega anche certificazione notarile al doc. 12 che riporta la esposizione di
[...] con il seguente NDG 101504 Pt_2
Nella GU si legge che vengono ceduti a cessioni da NUOVA CARICHIETI a CP_1 [...] el 26 gennaio 2016 n 98863 e del 30.12.2016 n. 1553679 (docc. 10 e 11). Controparte_2
Anche la ulteriore cessione crediti da REV a appare provata. CP_1
3. Parte opponente contesta altresì la prova documentale del credito ingiunto con l'effetto di rendere ex art 633 c.p.c. illegittimo il DI emesso per insussistenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito.
Infatti parte opposta si sarebbe servita, a prova della esposizione degli opponenti , del saldaconto ex art 50 TUB la cui efficacia probatoria del saldaconto degrada nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è un giudizio a cognizione piena ed in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c. ( tra le tante Cass 371/2018).
pagina 2 di 5 Orbene, «la mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell'opponente non è sufficiente a far ritenere il credito comprovato, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (…). Sicché occorrono, non il mero silenzio dell'opponente su uno o più documenti, bensì la sussistenza di atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice circa il fatto che il credito azionato sia pacifico in causa (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). In tal senso è da reputarsi idonea e sufficiente – ad escludere che il credito azionato in giudizio sia pacifico – la contestazione del medesimo operata dal debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 7 maggio 2018, n. 10864)» (cfr. Cass., 21 dicembre 2018, n. 33355).
Nella fattispecie, la banca, al fine di provare la propria domanda, ha depositato nel corso del giudizio di primo grado il c.d. saldaconto ai sensi dell'art. 50 TUB ma anche messa in mora del 2014 con esposizione di euro 217.000,00 euro circa e intervento nella PEI 122/14 e nella PEI 49/2016 categoria chirografari senza soddisfazione nonché messa in mora del 2021 della CP_1
L'assenza di opposizioni a seguito degli interventi nelle procedure esecutive richiamate e di opposizione alle messe in mora regolamente ricevute dalle opponenti costituiscono principio di prova dell'andamento del rapporto di conto corrente e del credito finale vantato dalla banca, credito altrimenti provato mediante allegazione degli estratti conto al doc. 14 che riportano saldo finale al 30.09.2014 di euro 202.000,00.
4. Da ultimo parte opponente, per la difesa , contesta la legittimità della fidejussione rilasciata Pt_1 dalla in spregio alla disciplina unionale riportando pedissequamente le clausole ( art. Parte_1
2, 6 e 8) dello schema abi del 2003 dichiarato illegittimo dalla NC D'IT con provvedimento n. 55 del 2005. Più nello specifico, le tre clausole riportate nella opposta fidejussione sono le seguenti:
- la “clausola della reviviscenza», a norma della quale il fideiussore è tenuto a “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” riportata integralmente nell'art. 2 della fideiussione prodotta come allegato 7 del decreto ingiuntivo opposto;
- la «clausola di rinuncia ai termini ex 1957 cod. civ.», secondo la quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ.» contenuta nell'art. 6 della predetta fideiussione prodotta con ricorso per decreto ingiuntivo;
- la «clausola di sopravvivenza», in virtù della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” riportata nell'art. 8 della fideiussione azionata. Invero, si osserva che, in relazione alla invalidità delle fideiussioni recanti condizioni contrattuali coincidenti con le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, come sopra richiamati – in disparte il profilo della natura omnibus o specifica delle stesse - le Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, hanno concluso per la parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, dunque limitata alle sole clausole contrastanti con la legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della stessa legge n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c.
pagina 3 di 5 In altri termini, è stata ravvisata la nullità delle pattuite fideiussioni limitatamente alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che la nullità di singole clausole contrattuali,
o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673) (così Cass., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10237). Ne deriva che, per affermare la nullità totale del contratto occorre dimostrare, da parte di chi intende farla valere, l'interdipendenza fra le clausole nulle e quelle lecite, vale a dire che il contratto perderebbe ogni utilità per le parti senza le clausole invalide. Sul punto è stato rilevato come si tratti di evenienza di ben difficile riscontro atteso che per il fideiussore l'eliminazione delle clausole viziate comporta un vantaggio (nel caso de quo occorre peraltro evidenziare l'interesse dei fideiussori, essendo, al contempo, soci e legali rappresentanti delle società garantite) e che per l'istituto bancario è pur sempre utile ottenere il rilascio di una garanzia personale pur se a condizioni meno favorevoli (cfr. Corte d'appello di L'Aquila, 10 maggio 2022, n. 686). In ogni caso, l'indagine circa l'effettiva volontà di concludere il contratto - anche ove privo delle clausole anticoncorrenziali e, quindi, a condizioni meno gravose per il garante - incombe sul medesimo garante eccipiente e non sulla banca e tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto, né a livello di allegazione né, tantomeno, in punto di prova. Quanto, altresì, alla configurabilità della parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante per violazione della disciplina antitrust, è opportuno richiamare l'orientamento maturato nella giurisprudenza di merito anche successivamente alla citata decisione delle Sezioni Unite del 2021, secondo cui nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette cause “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'IT e le cause (dette cause “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla NC d'IT (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” - come quella oggetto del presente giudizio - in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Trib. Milano, 28 gennaio 2022 n. 718; Trib. Milano 13 gennaio 2022; Trib. Milano 3 giugno 2020; Trib. Milano, ordinanza 20 maggio 2021; Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 2021; Trib. Milano, ordinanza 22 settembre 2021) (così Corte d'appello di L'aquila, 3 giugno 2022, n. 824). In senso conforme è stato ulteriormente precisato che il provvedimento n, 55/2005 della NC d'IT non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza – come quella oggetto di causa, stipulata nel 2016, dunque ben undici anni dopo l'accertamento effettuato dall'Autorità garante - la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005, evidenziando come in questi casi il fideiussore attore è “onerato pagina 4 di 5 dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge 287/90” (così Corte d'appello di L'Aquila, 16 maggio 2022, n. 717). Trattasi di onere che l'odierna parte appellante ha mancato di assolvere, avendo fondato l'eccepita nullità delle fideiussioni in discorso unicamente sull'allegata coincidenza testuale tra le clausole di cui alle fideiussioni in discorso e quelle contemplate dallo schema contrattuale ABI del 2003, come già sopra riportato. Sicché, deve concludersi per la validità delle fideiussioni in discorso e dunque anche delle clausole dalle stesse contemplate, ivi inclusa quella derogatoria dell'art. 1957 c.c., con conseguente assorbimento delle ulteriori deduzioni di parte appellante in ordine all'operatività della predetta disposizione codicistica
Parte opponente, con riguardo alla deroga al termine di cui all'articolo 1957 c.c., rappresenta che la messa in mora intervenuta dopo il recesso del 2014, nel 2021, ha comportato l'avvio della azione giudiziale ben oltre il termine di cui all'articolo 1957 c.c. a considerare la clausola nulla per violazione della normativa e, comunque, per mancata pattuizione da parte della fidejubente consumatrice. Quanto alla violazione della normativa antitrust, già si è avuto modo di rigettare il motivo di opposizione in difetto di prova specifica della partecipazione alla intesa trattandosi di fidejussione fuori del periodo sospetto. Quanto al secondo profilo di autonoma pattuizione, l'articolo 6 che disciplina la richiamata deroga, è stato sottoscritto quale clausola vessatoria dalla consumatrice che ha anche dichiarato di non essersi avvalso della informativa pre-contrattuale (pag. 8 all.to 4 opposizione), così esonerando l' dall'onere di CP_3 prova informativo.
5. L'opposizione, per i motivi proposti, non merita di trovare accoglimento con ogni conseguente statuizione in relazione alle spese di lite che, ai sensi del DM 147/22 vanno liquidate a carico della parte opponente soccombente ex art 91 c.p.c. tenendo conto dello scaglione di valore della domanda, coincidente con quello del giudizio monitorio, e riconoscendo nei medi la fase studio ed introduttiva e nei minimi le ulteriori fasi istruttoria e decisionale in ragione della assenza di particolare attività difensiva relativa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la spiegata opposizione confermando il DI n. n. 71/2023 del 28 febbraio 2023, RG n. 172/2023, emesso dal Tribunale di Lanciano
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA CP come per legge
Lanciano, 13/11/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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