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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1071/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1071/2019
TRA
difeso Parte_1 dall'avv. PAVIGLIANITI FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio CP_1 CP_2
ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa,
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.6.2019 il ricorrente esponeva che, in data 27.4.2019 a seguito di richiesta presso l'Agenzia delle Entrate, gli venivano consegnati degli estratti di ruolo nei quali risultavano a suo carico diverse cartelle di pagamento relative a presunti debiti dovuti a mancato pagamento IVS in particolare l'Avviso addebito n. 43920130000779568000 e per il mancato versamento dei premi relativi CP_2
agli anni 2013,2014,2016,2017,2018 meglio specificati nell'atto introduttivo relativamente alle cartelle
Cartella n. 139201400056511440000,
Cartella n. 13920170003942216000
1 Cartella n. 13920170006363347000
Cartella n. 13920190000298190000
In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”.
Si costituivano l' e l' i quali eccepivano l'interesse ad agire del CP_2 CP_1
ricorrente stante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale per la quale si chiede l'annullamento
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 18.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
*****
In via preliminare deve essere valutato l'interesse ad agire del ricorrente.
Sul punto la Corte di Cassazione Sez.6 con ordinanza del 04.05.2017 n. 10809 si
è definitivamente pronunciata stabilendo che “ alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite di questa Corte SU n. 19704 del 02/10/2015 secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che
l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché
l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
2 Con la nota sentenza a Sezioni Unite n°19704/15, la Suprema Corte, aveva specificato che, “stante la natura “recettizia” degli atti amministrativi (ed in particolare quelli esattivi, quali ad esempio le cartelle di pagamento dell'
[...]
), “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento” (e Controparte_3 non anche l'estratto di ruolo in senso stretto) “della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Controparte_4
”.
[...]
Ebbene, il diritto di difesa (art.24 Cost.) “non può essere compromesso, ritardato,
[…] difficile o gravoso”, dunque è insito in detto scenario soggettivo del contribuente la sussistenza del proprio interesse ad agire ( art.100 cpc) ad invocare l'intervento del giudice per l'accertamento circa l'inesistenza del debito tributario per vizio insanabile di notifica.
Sul punto in discussione, la S.C. ha nuovamente chiarito (cfr. sentenza n°
6887/16) che “grava sull'esattore l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento […], tale onere doveva essere assolto mediante produzione in giudizio della “relata” di notificazione […] essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti”, come ad esempio “archivi informatici”.
Proprio una successiva sentenza della Suprema Corte (n° 15309/17, depositata in data 20 giugno 2017) rispetto alla decisione in esame ha chiarito il ruolo e la funzione che esplica il più volte richiamato estratto di ruolo: i giudici hanno osservato che tale documento si configura come una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella di pagamento. Di conseguenza esso è valido ai fini probatori, esclusivamente per verificare la natura tributaria o meno del credito e la conseguente giurisdizione del giudice adito. A riguardo, nell'estratto di ruolo si evince l'effettivo ammontare della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione;
è opportuno osservare che detta analisi inerisce esclusivamente gli aspetti formali dell'estratto di ruolo
(tipologia del credito, ente titolare del credito) e non certamente quelli sostanziali, quali, ad esempio, la corretta notifica delle cartelle esattoriali, nel
3 rispetto della disciplina vigente (art. 26, D.P.R. n° 602/73 – art. 60, D.P.R. n°
600/73).
Nel caso di specie, il ricorrente eccepisce la mancata o l'illegittima notifica delle cartelle di pagamento. Per alcune di esse, la notifica risulta regolarmente eseguita, mentre per le altre non vi è prova dell'avvenuta notifica.
In particolare, con riferimento all'avviso di addebito n. 43920130000779568000, dalla documentazione depositata dall' , risulta che la notifica è stata CP_1
regolarmente effettuata in data 10/01/2014.
Inoltre, è pacifico che il ricorrente non ha impugnato la suddetta cartella entro il termine di 40 giorni. Di conseguenza, non è più possibile esaminare eventuali questioni relative all'estinzione per prescrizione del credito vantato dall' al CP_1
momento della notifica.
In sostanza, dunque, non è più ammissibile, in quanto tardiva, la domanda volta ad ottenere l'accertamento negativo di debito contributivo alla data di notifica della cartella esattoriale in esame.
Per i motivi avanti esposti non sussiste l'interesse ad agire ex art.100 cpc
Invero per quanto riguarda le seguenti cartelle:
Cartella n. 13920140005651144000,
Cartella n. 13920170003942216000
Cartella n. 13920170006363347000
Cartella n. 13920190000298190000 non risulta perfezionata la notifica delle suddette cartelle, non essendo sufficiente la mera indicazione della data di notifica in assenza della relativa relata;
in mancanza di tale elemento probatorio, si richiama la già citata Sentenza della
Suprema Corte n. 6887/16. Ne consegue la necessità di valutare l'eventuale prescrizione del credito.
Sul punto, si osserva che l'art.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
4 Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a)dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”
Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente .
Nel caso in esame, relativamente alle somme per oneri previdenziali e somme aggiuntive in relazione agli atti anni contestazione (dal 2013 al 2018), la prescrizione è quinquennale, e considerando l'assenza di atti interruttivi compiuti dall' i crediti precedenti al 2014 sono prescritti. CP_2
Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU. n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13,
Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della
5 Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento: “L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…)con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”.
Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
D'altro canto, il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17
(ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio.
6 La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass.,n.21623/2011).
Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato.
A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Uniti n. 23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di
7 riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Stante la reciproca soccombenza delle parti si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
PQM
Il giudice del Lavoro, gop. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire relativamente all'avviso di addebito n. 43920130000779568000
Annulla i crediti vantati dall' antecedenti all'anno 2014; CP_2
Conferma i crediti vantati dall' relativamente agli anni 2016,2017,2018 CP_2
Compensa le spese di lite
Così deciso il 13.3.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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