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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/12/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 9459/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12 Dicembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Pietro Attilio
Galati,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Salvatore Graziuso ed Ester Cascio
Resistente
Oggetto: indebito su pensione di invalidità civile per irreperibilità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 31/7/2024 la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di prestazione di invalidità civile n.07082536 con decorrenza
Gennaio 2012, espone di aver ricevuto missiva del 21/2/2024 con la quale CP_1 comunicava un indebito di € 25.473,55 sulla predetta prestazione per il periodo
1/7/2021 – 31/1/2024, indebito causato dalla irreperibilità della signora comunicata dall'ultimo Comune di residenza all'Istituto. Parte_1
Parte ricorrente afferma di essere stata residente fino alla data del 5/2/2024 nel
Comune di San Cesario e di essere residente nel Comune di Lequile dal
5/2/2024, sostiene che la residenza in San Cesario si evince dal pagamento delle utenze di luce e acqua da parte del coniuge e dal Modello Persona_1
ISEE nel quale è indicato l'indirizzo in San Cesario prima del 2024 e deduce illegittimità del provvedimento di indebito per genericità della motivazione e per mancanza di dolo da parte sua nella percezione delle somme, invocando a tal fine la tutela prevista dagli artt.52 L.88/89 e 13 L.412/91 per i percettori di somme in buona fede e chiede: “””””””””””””””
a) dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del 21/02/2024 con cui l' richiede al ricorrente la CP_1 CP_2 ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € 25.473,55;
b) Per l'effetto, ordinare al convenuto l'immediata sospensione delle trattenute operate sulla pensione di cui è titolare il ricorrente, nonché la restituzione delle somme già trattenute;
c) Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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”
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, rilevando che le prestazioni di carattere assistenziale sono legate alla presenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano e che la dichiarazione di irreperibilità effettuata dai Comuni nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio comporta la perdita di una serie di diritti, tra i quali il diritto alle prestazioni a sostegno del reddito e spiegando che l'indebito è scaturito da comunicazione di irreperibilità inviata dal Comune di San Cesario di Lecce in data 14/11/2023 con decorrenza
1/7/2021 e che il Comune di Lequile, dove la signora risulta registrata Parte_1 dal 5/2/2024, non ha annullato la cancellazione per irreperibilità.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va in primo luogo osservato che la missiva inviata da alla ricorrente in data CP_1
21/2/2024 afferma: “Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/07/2021 al 31/01/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07082536 per un importo complessivo di euro
25.473,55 per i seguenti motivi: - E' stata corrisposta una prestazione non spettante per irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di residenza.”
Deve a questo punto richiamarsi il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla
2 prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Nel caso in esame dalla documentazione allegata al ricorso e alla memoria di costituzione si evince che l'indebito di cui alla missiva del 21/2/2024 trae origine dalla revoca della pensione di invalidità civile per sopravvenuta irreperibilità della beneficiaria comunicata dall'ultimo Comune di residenza.
Pertanto, non si è in presenza di comunicazioni dal contenuto generico o difficilmente comprensibile.
Invero, parte ricorrente invoca le norme che tutelano la buona fede del pensionato nella ipotesi di percezione di somme non spettanti.
Infatti, l'art.52 Legge 88/89 recita: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
3 dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Il medesimo art.13 della legge 412/91 al secondo comma prevede poi che “L' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Trattasi dunque di norme che consentono all'ente previdenziale di rettificare in ogni momento errori commessi dall'ente medesimo nell'attribuire o liquidare le pensioni a carico della e le pensioni sociali (ora l'Assegno Sociale) e che CP_3 prevedono, a tutela della certezza delle situazioni giuridiche, una “sanatoria” per le somme percepite dal pensionato in buona fede e che non siano state erogate per errore provocato da omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a pensione o sulla misura della stessa e un termine pari ad un anno per la verifica da parte dell' delle situazioni CP_2 reddituali dei pensionati.
Va tuttavia rilevato che gli artt.52 L.88/89 e 13 L.412/91 non sono applicabili in tema di erogazione indebita di prestazioni assistenziali (cfr. Cassazione, sentenza n.1316 del 3/2/1995).
Inoltre, si osserva che la Corte di Cassazione ha recentemente affermato con ordinanza n.13223 del 30/06/2020 che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. (Nella specie, la
S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
Dunque, tale principio è da riferirsi ai casi di revoca della prestazione assistenziale per assenza del requisito reddituale.
Nel caso in esame, tuttavia, la prestazione assistenziale non è stata revocata per motivi reddituali, bensì per sopravvenuta irreperibilità della beneficiaria.
4 Parte ricorrente afferma che la signora non si è resa irreperibile, in Parte_1 quanto è stata residente nel Comune di San Cesario sino al Febbraio 2024.
Tuttavia, tale residenza della ricorrente in San Cesario non si evince dalla documentazione allegata al ricorso.
Infatti, le bollette relative alle utenze domestiche e allegate al ricorso risultano pagate da e il Modello ISEE allegato al ricorso risulta Persona_1 presentato da . Persona_1
Si deve inoltre rilevare che il Modello ISEE allegato al ricorso risulta presentato dal sig. in data 19/1/2023, sicchè non prova che la signora Per_1 Parte_1 avesse residenza nel Comune di San Cesario negli anni 2021 e 2022.
Neanche dal Certificato rilasciato dal Comune di Lequile in data 5/2/2024, pure allegato al ricorso, si evince che la signora risiedesse nel Parte_1 periodo 2021 - 2024 in San Cesario, perché il Comune di Lequile nel predetto
Certificato attesta che la signora ha presentato richiesta di iscrizione Parte_1 alla anagrafe della popolazione residente in [...]“per ricomparsa da irreperibilità”.
Si deve pertanto ritenere che dagli atti di causa emerga prova che la ricorrente è stata irreperibile nel periodo dall'1/7/2021 (come comunicato dal Comune di
San Cesario secondo quanto risulta dall'estratto del sistema ARCA allegato alla memoria di ) e fino al 31/1/2024. CP_1
Si deve, infine, rilevare che la Legge n.1228/1954, intitolata “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, all'art.2, nei primi due commi, prevede che: “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.
L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza”, laddove nel caso in esame non risulta che la ricorrente abbia mai chiesto il trasferimento della residenza nel Comune di
Lequile dal Comune di San Cesario, ma risulta soltanto che la stessa ha chiesto di essere iscritta nel Comune di Lequile come “ricomparsa da irreperibilità”.
Nè è ammissibile la prova testimoniale chiesta nell'ultima pagina del ricorso sul seguente capitolo di prova “Vero che la sig.ra risiedeva, fino alla Parte_1 data del 05/02/2024, nel comune di San Cesario in via G. Mazzini n. 42?”, perché con tale domanda si chiede ai testi di attestare una circostanza che deve risultare da un atto pubblico (Certificato di residenza).
5 Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio, anche della fase cautelare, vanno considerate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 12/12/2025 – 14/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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