Ordinanza cautelare 16 giugno 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6154 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della determinazione -OMISSIS- di protocollo del 12 maggio 2025 (notificata in data 19 maggio 2025), con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto SM Ufficio Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, ha rigettato la richiesta del ricorrente di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa HI AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 21 maggio 2025 e nella medesima data, il carabiniere in epigrafe individuato ha impugnato la determinazione -OMISSIS- del 12 maggio 2025 (allo stesso notificata il 19 maggio 2025) recante il diniego reso dall’intimata Amministrazione sull’istanza di assegnazione temporanea presso l’indicata sede di destinazione ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento sulla base dei prospettati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse, unitamente all’allegata documentazione.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
4. La resistente Amministrazione ha poi depositato documentazione, recante le successive determinazioni assunte all’esito del compiuto riesame conducente all’annullamento dell’atto reso oggetto di impugnativa e alla contestuale assegnazione temporanea dell’odierno ricorrente, ai sensi del citato articolo 42 bis d.lgs. n. 151/2001, presso l’individuata stazione carabinieri ubicata in provincia di Palermo, con decorrenza immediata.
5. In vista della fissata udienza di merito, le parti in causa non hanno prodotto ulteriore documentazione e/o memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
6. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ravvisa nel caso di specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7.1. In proposito si evidenzia come la successiva determinazione ad opera dell’intimata Amministrazione, espressa nel provvedimento del 10 settembre 2025 versato in atti dalla stessa Amministrazione (incluso nella produzione documentale del 18 settembre 2025), rechi nel suo contenuto l’espresso riferimento al disposto annullamento dell’originario atto di diniego (oggetto di impugnativa nella presente sede), all’esito della rinnovata valutazione, e la contestuale assegnazione temporanea dell’odierno ricorrente, ai sensi del sopra citato art. 42 bis , d.lgs. n. 151/2021, presso l’indicata stazione di Camporeale (PA), riconducibile all’ambito territoriale di destinazione individuato dallo stesso ricorrente nel corpo dell’istanza presentata ai sensi dell’anzidetta normativa, nella specie coincidente con “… un Reparto della Provincia di Palermo … ” (cfr. doc. n. 1 unito all’atto di ricorso secondo la numerazione riportata nel relativo foliario, nonché all. n. 1 alla memoria difensiva dell’Amministrazione) – nella cui area territoriale risulta ubicata la residenza familiare – con la correlata precisazione ad opera dell’Amministrazione medesima (quanto all’efficacia sul piano temporale dell’assunta determinazione) circa l’immediata esecutività dell’atto stesso.
7.2. Alla luce delle evidenziate circostanze, si ritiene che l’anzidetto provvedimento del 10 settembre 2025 integri il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, co. 5, c.p.a.
8. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità ovvero di qualsiasi dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
HI AV, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI AV | NI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.