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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4883 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 5.2.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (40+20), vertente
TRA in persona del l.r.p.t., (p.i.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Formichella (c.f.:
), domiciliatario in Benevento, al Viale Mellusi n. 85; C.F._1
appellante
E in persona del l.r.p.t. (p.i.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Severino Coluccio (c.f.: ), C.F._2
domiciliatario in Benevento alla Via Tiengo n. 34/b;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.865/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 11.4.2022, nel proc. di primo grado n. 4187/2020 r.g.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. chiese ed ottenne dal Tribunale di Benevento, in danno di Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 982/2020 per l'importo di € 537.856,31; espose nel Parte_1 Pt_1
ricorso che:
- l'importo, portato dalle fatture allegate, era riferibile al saldo ancora da versare relativo al corrispettivo dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici eseguiti nei comuni di Auletta (SA) e Caggiano (SA); lavori completamente eseguiti, senza contestazione alcuna, dalla che, con atto di cessione del 10.04.2014, le aveva ceduto il relativo Controparte_2
credito vantato verso Parte_1
- la cessione era stata comunicata al debitore ceduto in data 8.5.2014 e Parte_1 quest'ultimo aveva anche effettuato pagamenti in contanti, assegni bancari e bonifici direttamente in favore di essa cessionaria, indicando nella causale l'accordo di cessione del credito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propose tempestiva Parte_1
opposizione eccependo, per quanto residua di interesse in questo grado di appello, un controcredito in compensazione vantato verso la cedente e sorto prima della cessione, consacrato nella scrittura privata del 21-28/12/2012 della quale illustrava il complesso contenuto;
chiese, pertanto, tra le altre conclusioni, di dichiarare estinto il credito ceduto in data 10.4.2014, per intervenuta compensazione;
per l'effetto e in conseguenza, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, chiese la restituzione della somma indebitamente versata di € 632.143,69, riferibile ai medesimi lavori, vinte le spese di lite.
Si costituì tempestivamente in giudizio deducendo, in riferimento Controparte_1
specifico alla eccepita compensazione, che la cessione del credito era stata ritualmente notificata al debitore ceduto, con racc. a.r. dell'8.5.2014, e non era mai stata da questi posta in discussione, come dimostrato dall'evenienza che il debitore ceduto, nel tempo, aveva anche dato corso al pagamento del residuo importo ancora dovuto, effettuando parziali versamenti periodici proprio in favore di essa cessionaria (ben oltre la metà dell'importo del credito ceduto); espose che tale condotta integrava un comportamento concludente che sosteneva il riconoscimento del debito;
aggiunse che i pagamenti si erano interrotti (erano stati sospesi) in un periodo coincidente con la sostituzione dell'amministratore, in modo ingiustificato e comunque illegittimo;
che la esecuzione dei lavori non era in contestazione ed era avvenuta a regola d'arte; che legittimamente la aveva ceduto pro soluto ad essa opposta il CP_2
2 credito vantato nei confronti della opponente in data 10.4.2014, credito vero ed esistente siccome portato dalle prodotte fatture e desumibile dal riconoscimento rappresentato dai pagamenti effettuati dal debitore proprio al cessionario;
che era del tutto infondata la richiesta di restituzione di tutti gli importi già pagati, domandata dal debitore in via riconvenzionale.
Chiese, dunque, l'opposta, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto, il rigetto della opposizione, la conferma del decreto ed il rigetto della domanda riconvenzionale, vinte le spese con attribuzione alla difesa.
La causa, ritenuta di pronta soluzione e documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.12.2021 all'esito della quale è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la gravata sentenza n. 865/2022, depositata in data 11.4.2022, il Tribunale di
Benevento rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo n. 982/2020 e lo dichiarò esecutivo;
condannò, inoltre, l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore che ne aveva fatto richiesta.
A sostegno della decisione il Tribunale, nei limiti di interesse in riferimento alle questioni ancora rilevanti, espose che:
-il credito ceduto non era contestato neppure nell'importo ed emergeva comunque dai documenti prodotti (fatture) e dall'implicito riconoscimento derivante dai pagamenti diretti del debitore ceduto al cessionario;
-anche la cessione era incontestata oltre che documentata;
-la complessa eccezione di compensazione non poteva essere accolta: il controcredito che la debitrice vantava verso la cedente e posto alla base della eccezione di compensazione opposta al cessionario (che traeva origine dalla scrittura privata del 28.12.2012), anche laddove ritenuto esistente, non poteva proprio essere posto a sostegno della eccezione di compensazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 1248 c.c., a mente del quale il debitore che ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente;
nella specie la cessione era stata sicuramente accettata dal debitore, che aveva finanche provveduto a pagamenti parziali in favore del cessionario, a dimostrazione dell'accettazione stessa.
Avverso questa sentenza, depositata l'11.4.2022, ha proposto appello Parte_1 con citazione notificata il 10.11.2022 (per l'udienza in citazione dell'11.4.2023) affidato ad un unico articolato motivo così sintetizzabile: travisamento e/o erronea valutazione delle
3 circostanze di fatto;
violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c.
In particolare, assume l'appellante che la sentenza meriti censura nella parte in cui il tribunale ha ritenuto accettata tale cessione, laddove ciò non era mai accaduto poiché essa appellante – debitore ceduto - ne aveva avuto conoscenza solo in seguito alla notifica, con la conseguenza che ben poteva opporre in compensazione, al creditore cessionario, i crediti sorti prima della cessione e vantati verso il cedente;
invoca, dunque, l'applicazione del comma 2 dell'art. 1248 c.c., che consente di opporre in compensazione i crediti sorti anteriormente alla cessione, e non il co. 1, ritenuto dal tribunale, che non consente tale compensazione sul presupposto dell'accettata cessione. Espone l'appellante che gli argomenti posti dal Tribunale
a sostegno di una tacita accettazione (mancata contestazione del credito, dell'importo e della cessione;
pagamenti parziali successivi direttamente al cessionario) non siano sufficienti.
Ha concluso l'appellante chiedendo, previa sospensione della esecuzione della sentenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, di accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito con comparsa depositata in data 11.4.2023, chiedendo Controparte_1 di dichiarare l'appello inammissibile e di rigettarlo nel merito, con vari argomenti.
All'udienza del 5.2.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20).
2. Con un unico ed articolato motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non opponibile al cessionario la eccepita compensazione, sollevata dal debitore ceduto, con un controcredito vantato verso il cedente.
2.1-Va fatta una precisazione sulle difese effettive del debitore ceduto 1, Parte_1
svolte in primo grado.
Dall'attenta lettura della opposizione emerge che è pacifico che la Parte_1
affidò alla cedente la realizzazione di due impianti fotovoltaici;
è pacifico che Controparte_2
per l'acquisto di materiali necessari alla realizzazione degli impianti, si Controparte_2
rivolse alla Friem s.p.a.; sono poi pacifici dei complessi accordi compensativi regolati nella scrittura del 21-28/12/2012, da cui sorge il contro credito in compensazione;
è parimenti documentato che la Friem s.p.a., con pignoramento presso terzi e ordinanza di assegnazione, recuperò la somma che 1 si era impegnata a versare in suo favore, senza onorare gli Parte_1
accordi.
Al di là della esistenza del credito posto in compensazione, ciò che rileva è che, come correttamente ritenuto anche dal tribunale, l'esistenza del contratto oggetto di cessione
4 (realizzazione impianti fotovoltaici) e posto a sostegno della domanda monitoria, e l'importo del saldo ancora dovuto, sono elementi che non sono mai stati oggetto di alcuna contestazione;
e ciò è tanto vero che è stato opposto in compensazione dal debitore un controcredito vantato verso la cedente (in opposizione si legge: accertata l'inesistenza del credito dichiarato dalla per intervenuta compensazione). Controparte_2
Si vuol dire, cioè, che l'opponente- ingiunto non contesta i fatti costitutivi del credito ceduto ma, opponendo un controcredito in compensazione, eccepisce un fatto estintivo della obbligazione medesima avvenuta tramite compensazione. Ne consegue che il nucleo centrale del contrasto tra le parti attiene solo alla eccepita compensazione ed alla sua opponibilità al creditore cessionario.
2.2-Ciò posto, e così meglio integrato il percorso motivazionale del giudice di primo grado, correttamente il Tribunale, ritenuto il credito ceduto incontestato (oltre che portato dalle fatture in atti), ha ritenuto non opponibile al cessionario, da parte del debitore ceduto, la compensazione che il ceduto avrebbe potuto opporre al cedente, per (contro)crediti sorti prima della cessione, per la ragione assorbente che il debitore ceduto aveva accettato puramente e semplicemente la cessione senza riserve. Si tratta di ipotesi, e conseguenza, disciplinate in via diretta dal codice civile.
2.3-L'art. 1248 c.c. così recita:
1.Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
2.La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
La norma va letta nel senso che è precluso al debitore ceduto di opporre al cessionario del credito la compensazione di crediti vantati nei confronti del cedente e sorti prima della cessione, qualora egli abbia accettato la cessione “puramente e semplicemente” (così letteralmente il co.1) ossia senza riservarsi la facoltà di opporre la compensazione. Con
l'accettazione pura e semplice della cessione, il debitore rinuncia ad avvalersi della compensazione legale che, quindi, non può opporre al cessionario. Se, invece, la cessione non
è accettata dal debitore, ma gli viene solo notificata, egli la subisce e non esprime al riguardo alcuna volontà di rinunzia;
solo in tale secondo caso potrà avvalersi della compensazione per i crediti anteriori alla cessione stessa, poiché è impedita la compensazione solo per i crediti sorti dopo la notificazione.
5 2.3-Tanto premesso, correttamente il tribunale ha ritenuto configurata l'ipotesi del co.1
(e non quella del co.2 invocata in appello) in presenza di elementi sufficienti a sostenere l'accettazione tacita della cessione.
Accettazione fatta “puramente e semplicemente” significa che ad es. basta un serbato silenzio per impedire al debitore di opporre al cessionario l'anteriore compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (Cass. 2014, n. 10355 in motivazione). La citata giurisprudenza ha anche chiarito che l'accettazione della cessione del credito, agli effetti dell'art. 1264 cod. civ., è un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco, dovendosi escludere che l'art. 1248, primo comma, in tema di inopponibilità della compensazione al cessionario, richieda “un'accettazione espressa”.
La pronuncia indicata scrutina proprio un caso nel quale sono valutati, quali indici sintomatici dell'accettazione tacita, i pagamenti fatti dal debitore al cessionario dopo la notifica della cessione - evenienza pacifica nel caso in esame - e così argomenta sempre in parte motiva: “l'avvenuto pagamento, da parte del debitore ceduto…., costituisce un sicuro elemento a dimostrazione non soltanto della conoscenza della cessione ma anche dell'accettazione della medesima, risolvendosi in un comportamento assolutamente concludente ed univoco. Ed è appena il caso di osservare che l'accettazione della cessione del credito è un atto a forma libera, non richiedendo l'art.1264 cc alcuna forma vincolata, con la conseguenza che, in assenza di una previsione normativa in tal senso, non può ritenersi che il legislatore al comma l dell'art.1248 cc faccia riferimento ad una "accettazione espressa" come ritiene invece, erroneamente, la società ricorrente……Tutto ciò considerato, vale la pena di aggiungere che, secondo l'espressa previsione dell'art.1248 cc co.1, il debitore ceduto che abbia accettato la cessione puramente e semplicemente, senza alcuna espressa riserva dell'eccezione di compensazione, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”.
2.4-La giurisprudenza richiamata dall'appellante (Cass. 2016 n. 3184 sull'evenienza che i pagamenti successivi fatti dal debitore ceduto al cessionario non integrino riconoscimento del debito) attiene al diverso profilo dell'onere della prova della esistenza effettiva del credito oggetto di cessione (esistenza che non può desumersi dalla semplice accettazione), credito che nella specie è incontestato, come sopra chiarito;
come ben evidente, si tratta di questione diversa, posto che ciò che si oppone in questo giudizio è la intervenuta compensazione di un credito esistente con un controcredito, compensazione che è, invece, regolata dalla disposizione sopra richiamata. In altri termini, a chiarimento delle difese e del senso della giurisprudenza invocata, nella specie non si discute della contestazione dei fatti costitutivi del
6 credito ceduto e dell'onere della prova sul punto (questa è la fattispecie alla quale la giurisprudenza invocata dall'appellante si riferisce), ma si discute della diversa questione della opponibilità di una eccezione di compensazione al cessionario, di un fatto estintivo dell'obbligazione. Il debitore ceduto, infatti, non contesta i fatti costitutivi del credito, ma oppone in compensazione un controcredito nei confronti del cedente pacificamente sorto prima della cessione, id est eccepisce un fatto estintivo della obbligazione originaria, dunque, pacificamente esistente.
2.5- Correttamente, allora, il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame non si verteva nella ipotesi regolata dal comma 2 dell'art. cit. (cessione non accettata dal debitore, ipotesi che ammette la compensazione dei crediti sorti prima della cessione) ma del co.1, cessione accettata (tacitamente), che non consente di compensare i crediti anteriori, come correttamente inteso dal Tribunale.
2.6- L'appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
3. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (€ 537.856,31) e dell'incremento del 10%, trattandosi di valore vicino ai 520.000,00 euro, ex art. 6 d.m. cit. (a mente del quale, alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica, per le controversie da euro
520.000,00 ad euro 1.000.000,00, l'incremento percentuale fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00, incremento non obbligatorio né fisso, Cass. 2023, n. 35665) nell'importo di € 4.827,9 per la fase di studio, di
€ 2.807,2 per la fase introduttiva, di € 3.234,00 per la trattazione (considerando la trattazione e l'istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria, e poi maggiorato del 10%) e di € 8.027,8 per la fase decisoria, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate in € 18.896,9, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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