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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
16/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GIACOMANTONIO LUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 46, 64100
TERAMO presso il difensore avv. DI GIACOMANTONIO LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI CP_1 P.IVA_1
SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16, 64100 TERAMO presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2022 la ricorrente lamentava che, a seguito di visita collegiale, la Commissione Medica di competenza per l'Accertamento della Invalidità Civile non le concedeva l'assegno mensile di assistenza poiché la riteneva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e13 L.118/71 e art.9 DL. 509/88),
1 percentuale del 67%” pertanto si procedeva all'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c. che si concludeva con esito non positivo per la ricorrente, in quanto il CTU Dott. accertava e dichiarava che la ricorrente non presentava una riduzione Persona_1 permanente della capacità lavorativa sufficiente per l'ottenimento della prestazione richiesta in quanto “presenta una riduzione della capacità lavorativa e di guadagno pari al 70% a partire dalla data della domanda amministrativa, ma non presenta i requisiti sanitari che danno diritto all'assegno mensile di assistenza”.
Pertanto dissentiva dalle conclusioni raggiunte dal CTU e proponeva ricorso in data 23.04.2023 ai sensi del 6° comma. 445-bis c.p.c., in quanto il CTU della fase cautelare non avrebbe considerato adeguatamente le patologie della ricorrente, chiedendo al Giudice la nomina di altro CTU affinché fosse accertato giudizialmente il grado effettivo della sua invalidità e capacità lavorativa per l'ottenimento dell'Assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili ex art. 13 L. 30.01.1971 n.
5 conv. In L. 30.03.1971 n. 118 art. 8 D. Lvo 23/11/1988 n. 509 per una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% con il riconoscimento agli effetti di legge di tale stato.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle CP_1
conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo per tutte le ragioni esplicitate nella propria memoria difensiva.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza dando per letto il dispositivo e le contestuali motivazioni della sentenza che si deposita.
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. , con argomentazioni Persona_2
immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto un grado di invalidità sufficiente per il riconoscimento alla ricorrente dei requisiti sanitari che danno diritto all'assegno mensile di assistenza a partire dalla data della domanda amministrativa e che ha ben evidenziato la gravità delle condizioni sanitarie della ricorrente con un grado invalidante complessivamente superiore a quello stimato sia dal consulente nominato nel corso dell'ATP, sia in sede amministrativa dalla Commissione Medica di competenza.
Il consulente, attraverso visita diretta e dall'esame della documentazione in atti, ha accertato che parte ricorrente è affetta da “ Leucoencefalopatia multifocale microvascolare. Parte_1
Depressione maggiore ricorrente con disturbo d'ansia. Cardiopatia II classe NHYA. Spondiloartrosi con protrusioni discali multiple. Ipoacusia percettiva Acufeni permanenti Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale Tiroidite autoimmune”.
L'ausiliare accerta il quadro patologico complessivo dal momento della domanda
2 amministrativa valutabile secondo la formula a scalare “Balthazard”:
Cod. 2206 analogia 40%; Cod. 6442 Classe NYHA II 45% 67%; Cod. 4001 ipoacusia con acufeni, vertigine 35% 75.5; Cod. 7105 per analogia 15% 78.75; Cod. 7010 per analogia 25% 84
•Formula di Balthazard = 84%. Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal
CTU in data 25.01.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa le condizioni invalidanti della ricorrente avendo accertato l'ausiliare come “sussistenti i requisiti medico-sanitari in relazione alla domanda di cui al ricorso per il riconoscimento di :
ASSEGNO MENSILE IN FAVORE DI MUTILATI E INVALIDI CIVILI art. 13 D.L. 30.1.71 n.5 conv.L.30.3.71 n.118 art.8 D.Lvo 21.11.88 n.509 se parte ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che l' resta tenuta a riconoscere detto grado di invalidità e a beneficiare la CP_1
ricorrente di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario dalla domanda seguono la soccombenza e sono liquidate per la fase di ATP e per la presente in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario come in dispositivo in relazione del grado di difficoltà della causa e della concreta attività difensiva svolta nonché del valore della controversia.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
a) accerta e dichiara che la ricorrente presenta un complesso di infermità tali da comportare una invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74% dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalla vigente
3 normativa, economiche e non, comunque connesse e/o derivanti dal suo stato di invalidità come sopra indicato;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente giudizio e per la precedente CP_1
fase in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.200,00 per compensi oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese delle espletate CTU come liquidate in corso di CP_1
causa nella fase di ATP;
c) pone le spese di CTU per il presente procedimento a carico di parte resistente che liquida pari a €
290,00 come da separato provvedimento.
Teramo, 16 Aprile 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
16/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GIACOMANTONIO LUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 46, 64100
TERAMO presso il difensore avv. DI GIACOMANTONIO LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI CP_1 P.IVA_1
SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16, 64100 TERAMO presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2022 la ricorrente lamentava che, a seguito di visita collegiale, la Commissione Medica di competenza per l'Accertamento della Invalidità Civile non le concedeva l'assegno mensile di assistenza poiché la riteneva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e13 L.118/71 e art.9 DL. 509/88),
1 percentuale del 67%” pertanto si procedeva all'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c. che si concludeva con esito non positivo per la ricorrente, in quanto il CTU Dott. accertava e dichiarava che la ricorrente non presentava una riduzione Persona_1 permanente della capacità lavorativa sufficiente per l'ottenimento della prestazione richiesta in quanto “presenta una riduzione della capacità lavorativa e di guadagno pari al 70% a partire dalla data della domanda amministrativa, ma non presenta i requisiti sanitari che danno diritto all'assegno mensile di assistenza”.
Pertanto dissentiva dalle conclusioni raggiunte dal CTU e proponeva ricorso in data 23.04.2023 ai sensi del 6° comma. 445-bis c.p.c., in quanto il CTU della fase cautelare non avrebbe considerato adeguatamente le patologie della ricorrente, chiedendo al Giudice la nomina di altro CTU affinché fosse accertato giudizialmente il grado effettivo della sua invalidità e capacità lavorativa per l'ottenimento dell'Assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili ex art. 13 L. 30.01.1971 n.
5 conv. In L. 30.03.1971 n. 118 art. 8 D. Lvo 23/11/1988 n. 509 per una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% con il riconoscimento agli effetti di legge di tale stato.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle CP_1
conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo per tutte le ragioni esplicitate nella propria memoria difensiva.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza dando per letto il dispositivo e le contestuali motivazioni della sentenza che si deposita.
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. , con argomentazioni Persona_2
immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto un grado di invalidità sufficiente per il riconoscimento alla ricorrente dei requisiti sanitari che danno diritto all'assegno mensile di assistenza a partire dalla data della domanda amministrativa e che ha ben evidenziato la gravità delle condizioni sanitarie della ricorrente con un grado invalidante complessivamente superiore a quello stimato sia dal consulente nominato nel corso dell'ATP, sia in sede amministrativa dalla Commissione Medica di competenza.
Il consulente, attraverso visita diretta e dall'esame della documentazione in atti, ha accertato che parte ricorrente è affetta da “ Leucoencefalopatia multifocale microvascolare. Parte_1
Depressione maggiore ricorrente con disturbo d'ansia. Cardiopatia II classe NHYA. Spondiloartrosi con protrusioni discali multiple. Ipoacusia percettiva Acufeni permanenti Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale Tiroidite autoimmune”.
L'ausiliare accerta il quadro patologico complessivo dal momento della domanda
2 amministrativa valutabile secondo la formula a scalare “Balthazard”:
Cod. 2206 analogia 40%; Cod. 6442 Classe NYHA II 45% 67%; Cod. 4001 ipoacusia con acufeni, vertigine 35% 75.5; Cod. 7105 per analogia 15% 78.75; Cod. 7010 per analogia 25% 84
•Formula di Balthazard = 84%. Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal
CTU in data 25.01.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa le condizioni invalidanti della ricorrente avendo accertato l'ausiliare come “sussistenti i requisiti medico-sanitari in relazione alla domanda di cui al ricorso per il riconoscimento di :
ASSEGNO MENSILE IN FAVORE DI MUTILATI E INVALIDI CIVILI art. 13 D.L. 30.1.71 n.5 conv.L.30.3.71 n.118 art.8 D.Lvo 21.11.88 n.509 se parte ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che l' resta tenuta a riconoscere detto grado di invalidità e a beneficiare la CP_1
ricorrente di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario dalla domanda seguono la soccombenza e sono liquidate per la fase di ATP e per la presente in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario come in dispositivo in relazione del grado di difficoltà della causa e della concreta attività difensiva svolta nonché del valore della controversia.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
a) accerta e dichiara che la ricorrente presenta un complesso di infermità tali da comportare una invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74% dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalla vigente
3 normativa, economiche e non, comunque connesse e/o derivanti dal suo stato di invalidità come sopra indicato;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente giudizio e per la precedente CP_1
fase in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.200,00 per compensi oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese delle espletate CTU come liquidate in corso di CP_1
causa nella fase di ATP;
c) pone le spese di CTU per il presente procedimento a carico di parte resistente che liquida pari a €
290,00 come da separato provvedimento.
Teramo, 16 Aprile 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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