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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 851/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
12/09/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27/03/2024 da Parte_1
( ) e da ( ), rappresentati e C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. GIUSEPPE IEVOLELLA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RI (CE) in data 08/07/2007; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio il 16/02/2010; Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 04/10/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, a 1 mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria ai sensi della legge 898/70 e successive modificazioni, di procedere alla trascrizione delle ulteriori incombenze di cui al D.P.R
3 novembre 2000 n. 396, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di competenza;
b) confermare che l'uso dei mobili e degli arredi esistenti nella casa coniugale, sono lasciati di comune accordo alla moglie;
c) confermare che la responsabilità genitoriale sul figlio viene mantenuta in capo ad ER entrambi i genitori;
d) confermare che sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali ER provvederanno alla sua educazione ed istruzione attuando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente interesse, salvo decisioni da adottare con urgenza riguardo la sua salute e incolumità;
e) confermare che avrà collocamento prevalente presso la madre, ovvero sarà ER domiciliato con la stessa in RI alla Via Croce di RI n. 20. Ogni trasloco e/o spostamento da tale abitazione sarà comunicato al padre con largo anticipo, dando modo allo stesso di poter verificare la congruità della nuova residenza e/o domicilio per il benessere del minore;
f) confermare che il sig. potrà tenere con sé il figlio prelevandolo presso il Parte_2 domicilio della madre, tre giorni a settimana coincidenti con i suoi giorni di riposo, secondo i turni di lavoro, subordinatamente ad eventuali attività scolastiche e/o ai diversi impegni che il figlio potrà avere in parallelo con la sua età;
g) confermare che a fine settimane alterni il padre potrà tenere con sé il figlio nei giorni di sabato e domenica;
h) confermare che il figlio , durante il mese di agosto trascorrerà un periodo non ER inferiore a quindici giorni – anche non consecutivi – con il padre, da concordarsi tra i genitori entro il 15 maggio di ciascun anno, mentre trascorrerà con la madre la restante parte del mese di agosto, con reciproca sospensione degli incontri;
i) confermare che durante le vacanze natalizie trascorrerà con i genitori, ad anni ER alterni, il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre o il periodo che va dal 30 dicembre al 7 gennaio, con rispettiva sospensione degli incontri;
j) confermare che durante le vacanze pasquali, trascorrerà alternativamente con uno ER dei genitori il periodo che va dal Venerdì Santo al lunedì in Albis. In ogni caso trascorrerà la
Domenica delle Palme con il genitore con cui non trascorrerà la domenica di Pasqua;
2 k) confermare che trascorrerà con il padre il giorno della c.d. festa del papà e con la ER madre il giorno della c.d. festa della mamma, nonché con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno e del loro onomastico. I genitori concordano inoltre, per il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio, di tenerlo rispettivamente con sé con il principio dell'alternanza annuale, ovvero rispettivamente un anno il giorno del compleanno e nell'anno successivo il giorno dell'onomastico;
l) confermare che ai sensi delle disposizioni normative di cui al D. Lgvo n. 154 del 2013, circa il riconoscimento ai nonni del diritto di visita del nipote, le parti liberamente possono far trascorrere del tempo con i rispettivi nonni – materni e paterni – ed anche con altri membri della famiglia di ognuno;
m) confermare che il sig. collaborerà al mantenimento del figlio versando alla Parte_2 madre assegno mensile per la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 11 di ogni mese, con accredito sul Conto Corrente Postale intestato alla sig.ra avente Parte_1
Iban [...], assegno che sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo;
n) confermare che la sig.ra si impegna a versare la somma di € 1.500,00 Parte_1
(millecinquecento/00) in favore del sig. , come rimborso delle spese da questi Parte_2 sostenute per l'avvio dell'attività commerciale da lei gestita con le seguenti modalità: € 500,00
(cinquecento/00) entro il 30 giugno 2024 ed € 1.000,00 (mille/00) entro il 31 dicembre 2024;
o) confermare che il buono per l'acquisto di prodotti alimentari per celiaci, riconosciuto a dall'Asl Caserta, sarà usufruito dalla madre, mentre l'assegno unico corrisposto ER dall'Inps sarà ripartito tra i genitori in misura del 50%;
p) confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. In via esplicativa saranno poste equamente a carico dei genitori tutte le spese scolastiche, per rette, acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, mensa scolastica, servizio di scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, le spese per le prestazioni mediche o per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., spese dentistiche, le spese per l'iscrizione all'università, spese di alloggio per motivi di studio, spese per attività ludiche, sportive, ricreative e per vacanze;
q) confermare che ogni ulteriore esborso di natura straordinaria, sarà concordato tra i genitori.
Parimenti, ogni altra spesa imprevedibile e necessaria, fatti salvi casi di particolare urgenza, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori per evitare conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione e ripartita in parti uguali, ovvero nella misura del 50% a carico di ognuno;
3 r) confermare che, entrambe le parti, fino al compimento della maggiore età del figlio ER concorderanno ogni suo eventuale viaggio o spostamento in Italia ed all'estero e, sin da ora, acconsentono reciprocamente al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e del
Passaporto per i figli minori;
s) confermare che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento;
t) confermare che i coniugi rinunciano a rivendicare diritti, anche di natura economica, dall'altro coniuge, vivendo autonomamente e si ritengono soddisfatti dei patti e delle condizioni esposte nel presente atto;
u) confermare che le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti;
v) le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RI (CE) il
08/07/2007 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RD (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno
2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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