Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637 .
Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637 .
Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.