Articolo 2 della Legge 18 maggio 1959, n. 369
Articolo 1
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2 luglio 1959
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637 .
Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 luglio 1959