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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli,in persona del Giudice del lavoro dott.ssa M.Rosaria Lombardi , ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 782 /2024_R.G. Affari Previdenza , avente ad oggetto pensione, vertente
TRA
Parte_1 rapp. e dif. dall'avv. Vito Consales
RICORRENTE
E
in persona del Direttore p.t., CP_1
rap.ta e difesa dall'avv Roberto Maisto
RESISTENTE
CONCLUSIONI : per il ricorrente :accoglimento della domanda
Per la resistente: rigetto FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti dell' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“ 1) Preliminarmente riconoscere la sussistenza dei requisiti amministrativi per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata VO 80% 2) Per l'effetto annullare i due provvedimenti dell' CP_1 del 26.9.2023 e del Comitato Prov.le del 13.12.2023 3) Voglia dichiarare l'odierno ricorrente, sulla base anche dell'espletanda CTU, invalido in misura pari e/o superiore all'80% con decorrenza dalla data della domanda e/o da quella individuata di giustizia 4) Voglia, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata;
5) Voglia l'On. Giudice adito condannare parte resistente al pagamento della prestazione della pensione con decorrenza dalla domanda o da quella individuata dall'espletanda ctu 6) Voglia condannare parte resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.
In punto di fatto esponeva di essere dipendente della , società deputata al servizio di Parte_2 smaltimento rifiuti per molteplici Comuni della Regione Campana, con mansioni di coordinatore/sorvegliante, 6^ livello di inquadramento,
Dichiarava che , in data 31.5.2023, aveva inoltrato domanda finalizzata al riconoscimento di un grado di invalidità pari e/o superiore all'80% ed al fine di conseguire la pensione di vecchiaia anticipata Costituitosi il contraddittorio, l' sulla base di una pluralità di argomentazione giuridiche ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda, affermando l'inesistenza dei contributi utili ai fini pensionistici. All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate all'esito della CTU svolta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
Osserva il Tribunale che la domanda è fondata e va pertanto accolta. Si ricorda che a norma dell'art. 1 co. 8 del D.L.vo 503/92 la elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, disposta dallo stesso articolo, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%. Pertanto nel caso di soggetti con invalidità pari o superiore all'80% i limiti di età per la pensione di vecchiaia rimangono confermati in almeno 20 anni di contributi;
ed un'età almeno pari a 61 anni, per gli uomini e a 56 anni per le donne per gli invalidi non inferiori all'80%. Per i non vedenti, i requisiti di età sono pari, rispettivamente, a 56 anni per gli uomini ed a 51 anni per le donne Il ctu nominato, eseguite le indagini medico legali, ha concluso che la parte ricorrente per effetto delle patologie riscontrate, come indicate nella relazione depositata, si trovava in una condizione di invalidità superiore all'83% alla data della domanda. In particolare il tecnico ha affermato che tenuto conto dell'età del ricorrente, dell'attività lavorativa svolta le malattie da cui è affetto determinano una riduzione della capacità lavorativa generica . Le conclusioni del consulente appaiono attendibili per la specifica competenza dell'ausiliario e perchè congruamente motivate e non specificamente contestate dalla parte.
Pertanto sussistendo gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa(cfr estratto contributivo in atti ) ,la domanda deve pertanto essere accolta per quanto di seguito si dirà.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata, il regime delle cd. Finestre ex l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento. Infatti il chiaro tenore testuale della norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, salvo deroghe chiare.
Deve tenersi conto però ai fini della condanna al pagamento dei ratei che non risulta ancora la cessazione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente. Ai sensi del comma 7 dell 'art. 1 L 503/1992,: “ il diritto al pensionamento è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro . ” Non può essere emessa pronuncia di condanna al pagamento dei ratei in assenza della condizione necessaria per il conseguimento del diritto .(cessazione attività lavorativa )Infatti il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro in essere, (cfr. Cass. n. 17530/2005). (Cass. Civile Sent. Sez. L n..5052/2016).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà in ragione della pronuncia esclusivamente dichiarativa .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1)accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al pensionamento di vecchiaia anticipato dal 1 ° gennaio 2024
2)Compensa per la metà le spese del giudizio .Condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 liquidata in € 1700,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge con attribuzione. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli, 20 gennaio 2025
Si comunichi
IL GIUDICE
Il Tribunale di Napoli,in persona del Giudice del lavoro dott.ssa M.Rosaria Lombardi , ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 782 /2024_R.G. Affari Previdenza , avente ad oggetto pensione, vertente
TRA
Parte_1 rapp. e dif. dall'avv. Vito Consales
RICORRENTE
E
in persona del Direttore p.t., CP_1
rap.ta e difesa dall'avv Roberto Maisto
RESISTENTE
CONCLUSIONI : per il ricorrente :accoglimento della domanda
Per la resistente: rigetto FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti dell' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“ 1) Preliminarmente riconoscere la sussistenza dei requisiti amministrativi per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata VO 80% 2) Per l'effetto annullare i due provvedimenti dell' CP_1 del 26.9.2023 e del Comitato Prov.le del 13.12.2023 3) Voglia dichiarare l'odierno ricorrente, sulla base anche dell'espletanda CTU, invalido in misura pari e/o superiore all'80% con decorrenza dalla data della domanda e/o da quella individuata di giustizia 4) Voglia, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata;
5) Voglia l'On. Giudice adito condannare parte resistente al pagamento della prestazione della pensione con decorrenza dalla domanda o da quella individuata dall'espletanda ctu 6) Voglia condannare parte resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.
In punto di fatto esponeva di essere dipendente della , società deputata al servizio di Parte_2 smaltimento rifiuti per molteplici Comuni della Regione Campana, con mansioni di coordinatore/sorvegliante, 6^ livello di inquadramento,
Dichiarava che , in data 31.5.2023, aveva inoltrato domanda finalizzata al riconoscimento di un grado di invalidità pari e/o superiore all'80% ed al fine di conseguire la pensione di vecchiaia anticipata Costituitosi il contraddittorio, l' sulla base di una pluralità di argomentazione giuridiche ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda, affermando l'inesistenza dei contributi utili ai fini pensionistici. All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate all'esito della CTU svolta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
Osserva il Tribunale che la domanda è fondata e va pertanto accolta. Si ricorda che a norma dell'art. 1 co. 8 del D.L.vo 503/92 la elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, disposta dallo stesso articolo, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%. Pertanto nel caso di soggetti con invalidità pari o superiore all'80% i limiti di età per la pensione di vecchiaia rimangono confermati in almeno 20 anni di contributi;
ed un'età almeno pari a 61 anni, per gli uomini e a 56 anni per le donne per gli invalidi non inferiori all'80%. Per i non vedenti, i requisiti di età sono pari, rispettivamente, a 56 anni per gli uomini ed a 51 anni per le donne Il ctu nominato, eseguite le indagini medico legali, ha concluso che la parte ricorrente per effetto delle patologie riscontrate, come indicate nella relazione depositata, si trovava in una condizione di invalidità superiore all'83% alla data della domanda. In particolare il tecnico ha affermato che tenuto conto dell'età del ricorrente, dell'attività lavorativa svolta le malattie da cui è affetto determinano una riduzione della capacità lavorativa generica . Le conclusioni del consulente appaiono attendibili per la specifica competenza dell'ausiliario e perchè congruamente motivate e non specificamente contestate dalla parte.
Pertanto sussistendo gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa(cfr estratto contributivo in atti ) ,la domanda deve pertanto essere accolta per quanto di seguito si dirà.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata, il regime delle cd. Finestre ex l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento. Infatti il chiaro tenore testuale della norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, salvo deroghe chiare.
Deve tenersi conto però ai fini della condanna al pagamento dei ratei che non risulta ancora la cessazione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente. Ai sensi del comma 7 dell 'art. 1 L 503/1992,: “ il diritto al pensionamento è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro . ” Non può essere emessa pronuncia di condanna al pagamento dei ratei in assenza della condizione necessaria per il conseguimento del diritto .(cessazione attività lavorativa )Infatti il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro in essere, (cfr. Cass. n. 17530/2005). (Cass. Civile Sent. Sez. L n..5052/2016).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà in ragione della pronuncia esclusivamente dichiarativa .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1)accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al pensionamento di vecchiaia anticipato dal 1 ° gennaio 2024
2)Compensa per la metà le spese del giudizio .Condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 liquidata in € 1700,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge con attribuzione. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli, 20 gennaio 2025
Si comunichi
IL GIUDICE