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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64-1/2025
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE E SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel.
dott. Giacomo Rota Consigliere
nella causa iscritta al n. r.g. 64-1/2025
ha emesso la seguente
ORDINANZA
La Corte,
letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, proposta dall'appellante contestualmente all'impugnazione;
rilevato che la parte appellante, con autonomo ricorso, ha chiesto che la decisione sulla sospensione, ex art. 447-bis c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., comma secondo;
ritenuto che ad una prima e sommaria delibazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, con particolare riguardo alla disposta condanna al rilascio dell'immobile, non appare supportato dal necessario fumus boni iuris il motivo n. 2, a differenza dei nn. 3 (che assorbe il 4) e 5 che vedono non lontane, peraltro, le posizioni delle contrapposte parti, avuto riguardo all'oggetto dell'intimazione di licenza per finita locazione e del successivo atto di precetto per rilascio notificati da Parte_1
, in quanto limitati al tratto di terreno di sua proprietà esclusiva;
[...]
ritenuto che ciò rende quantomeno ultronea la ratio decidendi della sentenza impugnata là dove fa richiamo all'indirizzo giurisprudenziale avallato anche dalla Corte di Cassazione (rendendo, prima facie, irrilevante il motivo al n. 1) riferito alla diversa ipotesi della locazione di un immobile in
Pagina 1 comproprietà indivisa che ritiene che, in tal caso, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari;
ritenuto, pertanto, che le paventate ragioni di periculum in mora addotte dall'istante, connesse all'attuale destinazione produttiva del terreno da parte dello stesso conduttore, debbono essere comparate con le contrapposte esigenze della controparte a rientrare alla scadenza del rapporto nella piena disponibilità del tratto di terreno di cui è divenuta proprietaria esclusiva, in virtù dell'atto divisorio indicato e prodotto in atti, che - nel bilanciamento degli interessi in gioco e tenuto conto di quanto sopra – appaiono, nel complesso, prevalenti;
ritenuto, tuttavia, che con ulteriore motivo di appello il conduttore, nell'eventualità che trovi riconoscimento la sua obbligazione di lasciare l'immobile in conseguenza della scadenza del rapporto, ha reiterato la pretesa (disattesa dal Tribunale) alla corresponsione dell'indennità ex art. 34, comma 1, L. 392/78, la cui determinazione, nell'ammontare fissato nell'atto di appello (€ 13.680,00),
è in ispecie fuori discussione;
rilevato che l'obbligazione del conduttore di lasciare l'immobile e quella del locatore di corrispondere l'indennità di avviamento sono dipendenti e reciprocamente esigibili (Cass. n. 885/2024);
ritenuto, peraltro, che la semplice manifestazione della disponibilità dell'appellata a versare 18 mensilità per il rilascio delle particelle di terreno di sua esclusiva proprietà, formulata in udienza dalla stessa, non può valere a colmare, in questa sede, il rigetto in prime cure della pretesa alla corresponsione dell'indennità ex art. 34, comma 1, L. 392/78, prevista dal successivo comma 3 dello stesso articolo come condizione per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, avverso cui l'appellante propone specifica censura, salvo che la parte locatrice medesima non provveda, spontaneamente e salvo diritto di ripetizione ove all'esito dell'appello tale indennità risulti, in ogni modo, non dovuta, all'effettivo versamento della suddetta somma con gli interessi di legge;
ritenuto, conseguentemente, che, allo stato (essendo stato già notificato atto di precetto per rilascio), va disposta provvisoriamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, limitatamente alla pronunciata condanna al rilascio dell'immobile, disponendo che, all'esito della già fissata udienza di comparizione, si provvederà alla conferma, modifica o revoca del provvedimento già reso in questi termini, previa verifica nel contraddittorio delle parti dell'eventuale avvenuto pagamento della suddetta indennità, da parte della locatrice;
ritenuto invero che tale temporaneo “contingentamento” della disposta sospensione si giustifica, nella specie, in considerazione del principio di effettività della tutela cautelare ex artt. 351 e 447-bis c.p.c. con i conseguenti adattamenti del modello processuale alle peculiarità della vicenda in esame e alle
Pagina 2 emergenze del caso concreto, limitatamente peraltro al profilo strettamente temporale dell'efficacia del rimedio previsto dal codice di rito;
tenuto conto di tutto ciò, si reputa opportuno sin d'ora, in via preliminare, anche al fine di evitare ulteriori attività processuali, pure con riferimento ad eventuale ulteriore fase di impugnazione, tenuto conto, fra l'altro, che in primo grado non risulta svolta attività istruttoria, formulare alla luce delle reciproche deduzioni delle parti e delle risultanze documentali già acquisite proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., nei termini appresso esplicitati;
P.Q.M.
Sospende provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (sentenza n. 64/2025, pubblicata il 17/07/2024, del Tribunale di Catania – resa nel procedimento iscritto al n. 3661/2024
R.G.), limitatamente alla pronunciata condanna al rilascio dell'immobile, fissando l'udienza di comparizione del 28 aprile 2025, ore 10:30 e ss. – che conferma – anche al fine di pronunciare, nel contraddittorio e salva la verifica di cui in premessa, ordinanza di conferma, modifica o revoca del presente provvedimento;
visto l'art. 185-bis c.p.c., formula sin d'ora la seguente proposta conciliativa: - rilascio a
[...]
del solo tratto di terreno di sua proprietà esclusiva;
pagamento a Parte_1 Pt_2
della complessiva somma di € 13.680,00 oltre interessi a titolo di indennità ex art. 34, comma
[...]
1, L. 392/78 e di ulteriori € 30.000,00 a totale soddisfacimento e tacitazione di ogni pretesa fatta valere nella controversia in esame e oltre un contributo spese omnia di € 2.500,00; - conferma, per il resto, della sentenza impugnata;
- compensazione tra tutte le parti delle residue spese di entrambi i gradi di giudizio;
invita, a tal fine, i procuratori delle parti a conferire tempestivamente con i propri assistiti i quali, in caso di accettazione della proposta, dovranno comparire personalmente, salvo il conferimento ai loro procuratori di procura speciale per l'accettazione della stessa;
manda alla cancelleria per la rituale comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte il
13/03/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 3
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE E SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel.
dott. Giacomo Rota Consigliere
nella causa iscritta al n. r.g. 64-1/2025
ha emesso la seguente
ORDINANZA
La Corte,
letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, proposta dall'appellante contestualmente all'impugnazione;
rilevato che la parte appellante, con autonomo ricorso, ha chiesto che la decisione sulla sospensione, ex art. 447-bis c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., comma secondo;
ritenuto che ad una prima e sommaria delibazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, con particolare riguardo alla disposta condanna al rilascio dell'immobile, non appare supportato dal necessario fumus boni iuris il motivo n. 2, a differenza dei nn. 3 (che assorbe il 4) e 5 che vedono non lontane, peraltro, le posizioni delle contrapposte parti, avuto riguardo all'oggetto dell'intimazione di licenza per finita locazione e del successivo atto di precetto per rilascio notificati da Parte_1
, in quanto limitati al tratto di terreno di sua proprietà esclusiva;
[...]
ritenuto che ciò rende quantomeno ultronea la ratio decidendi della sentenza impugnata là dove fa richiamo all'indirizzo giurisprudenziale avallato anche dalla Corte di Cassazione (rendendo, prima facie, irrilevante il motivo al n. 1) riferito alla diversa ipotesi della locazione di un immobile in
Pagina 1 comproprietà indivisa che ritiene che, in tal caso, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari;
ritenuto, pertanto, che le paventate ragioni di periculum in mora addotte dall'istante, connesse all'attuale destinazione produttiva del terreno da parte dello stesso conduttore, debbono essere comparate con le contrapposte esigenze della controparte a rientrare alla scadenza del rapporto nella piena disponibilità del tratto di terreno di cui è divenuta proprietaria esclusiva, in virtù dell'atto divisorio indicato e prodotto in atti, che - nel bilanciamento degli interessi in gioco e tenuto conto di quanto sopra – appaiono, nel complesso, prevalenti;
ritenuto, tuttavia, che con ulteriore motivo di appello il conduttore, nell'eventualità che trovi riconoscimento la sua obbligazione di lasciare l'immobile in conseguenza della scadenza del rapporto, ha reiterato la pretesa (disattesa dal Tribunale) alla corresponsione dell'indennità ex art. 34, comma 1, L. 392/78, la cui determinazione, nell'ammontare fissato nell'atto di appello (€ 13.680,00),
è in ispecie fuori discussione;
rilevato che l'obbligazione del conduttore di lasciare l'immobile e quella del locatore di corrispondere l'indennità di avviamento sono dipendenti e reciprocamente esigibili (Cass. n. 885/2024);
ritenuto, peraltro, che la semplice manifestazione della disponibilità dell'appellata a versare 18 mensilità per il rilascio delle particelle di terreno di sua esclusiva proprietà, formulata in udienza dalla stessa, non può valere a colmare, in questa sede, il rigetto in prime cure della pretesa alla corresponsione dell'indennità ex art. 34, comma 1, L. 392/78, prevista dal successivo comma 3 dello stesso articolo come condizione per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, avverso cui l'appellante propone specifica censura, salvo che la parte locatrice medesima non provveda, spontaneamente e salvo diritto di ripetizione ove all'esito dell'appello tale indennità risulti, in ogni modo, non dovuta, all'effettivo versamento della suddetta somma con gli interessi di legge;
ritenuto, conseguentemente, che, allo stato (essendo stato già notificato atto di precetto per rilascio), va disposta provvisoriamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, limitatamente alla pronunciata condanna al rilascio dell'immobile, disponendo che, all'esito della già fissata udienza di comparizione, si provvederà alla conferma, modifica o revoca del provvedimento già reso in questi termini, previa verifica nel contraddittorio delle parti dell'eventuale avvenuto pagamento della suddetta indennità, da parte della locatrice;
ritenuto invero che tale temporaneo “contingentamento” della disposta sospensione si giustifica, nella specie, in considerazione del principio di effettività della tutela cautelare ex artt. 351 e 447-bis c.p.c. con i conseguenti adattamenti del modello processuale alle peculiarità della vicenda in esame e alle
Pagina 2 emergenze del caso concreto, limitatamente peraltro al profilo strettamente temporale dell'efficacia del rimedio previsto dal codice di rito;
tenuto conto di tutto ciò, si reputa opportuno sin d'ora, in via preliminare, anche al fine di evitare ulteriori attività processuali, pure con riferimento ad eventuale ulteriore fase di impugnazione, tenuto conto, fra l'altro, che in primo grado non risulta svolta attività istruttoria, formulare alla luce delle reciproche deduzioni delle parti e delle risultanze documentali già acquisite proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., nei termini appresso esplicitati;
P.Q.M.
Sospende provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (sentenza n. 64/2025, pubblicata il 17/07/2024, del Tribunale di Catania – resa nel procedimento iscritto al n. 3661/2024
R.G.), limitatamente alla pronunciata condanna al rilascio dell'immobile, fissando l'udienza di comparizione del 28 aprile 2025, ore 10:30 e ss. – che conferma – anche al fine di pronunciare, nel contraddittorio e salva la verifica di cui in premessa, ordinanza di conferma, modifica o revoca del presente provvedimento;
visto l'art. 185-bis c.p.c., formula sin d'ora la seguente proposta conciliativa: - rilascio a
[...]
del solo tratto di terreno di sua proprietà esclusiva;
pagamento a Parte_1 Pt_2
della complessiva somma di € 13.680,00 oltre interessi a titolo di indennità ex art. 34, comma
[...]
1, L. 392/78 e di ulteriori € 30.000,00 a totale soddisfacimento e tacitazione di ogni pretesa fatta valere nella controversia in esame e oltre un contributo spese omnia di € 2.500,00; - conferma, per il resto, della sentenza impugnata;
- compensazione tra tutte le parti delle residue spese di entrambi i gradi di giudizio;
invita, a tal fine, i procuratori delle parti a conferire tempestivamente con i propri assistiti i quali, in caso di accettazione della proposta, dovranno comparire personalmente, salvo il conferimento ai loro procuratori di procura speciale per l'accettazione della stessa;
manda alla cancelleria per la rituale comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte il
13/03/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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