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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di NO, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1061/24 RG
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p. t.,
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14.2.24, parte istante domandava l'accertamento e declaratoria del diritto alla
“retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro instaurato quale docente di ruolo assunta a tempo indeterminato sull'organico provinciale di Napoli con riguardo alla classe concorsuale A049 –
Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado (ex classe concorsuale A030), con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 ad ogni effetto di legge, contrattuale e previdenziale, siccome in turno di nomina in detta annualità come riconosciuto con sentenza della Corte di Appello di Napoli
n. 2444/2021 del 14.07.2021, passata in giudicato;
” con condanna “delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la retrodatazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato attribuendo la decorrenza giuridica a partire dal
01.09.2015, anno nel quale la ricorrente aveva maturato il diritto all'assunzione, ad ogni effetto di legge, contrattuale, contributivo e previdenziale e di carriera.”
Nonostante la ritualità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio, dovendosene perciò dichiarare la contumacia.
Nelle note depositate per l'odierna udienza, parte istante deduceva che nelle more
“l'Amministrazione resistente con decreto prot. n. 3855 del 24.03.2025 ha disposto la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo all'01.09.2015 nei confronti della Prof.ssa
[...]
, già immessa in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2021, nella Parte_1 provincia di Napoli con assegnazione presso l'Istituto Comprensivo “Giordano Bruno – Fiore” di NO (NA) (NAMM8BC01P), per la classe di concorso A049 (ex A030) - Educazione fisica negli
Istituti di istruzione secondaria di I grado”, chiedendo perciò la declaratoria della cessazione della materia del contendere avendo conseguito, in via amministrativa, il bene della vita anelato.
All'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
In limine, va evidenziato che tutto il personale scolastico, sia esso docente (come in questo caso) o Cont tecnico-amministrativo, ha come unica controparte datoriale il , e non anche le singole articolazioni territoriali ed istituti che, pur invero dotati di autonomia amministrativa, nonché di personalità giuridica, non costituiscono validi contraddittori con riguardo alle pretese scaturenti dal rapporto professionale dei soggetti alle dipendenze dell'Amministrazione.
Ne discende che, per qualsivoglia controversia attinente a detto rapporto di lavoro, unico soggetto nei cui confronti poter avanzare domande in sede giurisdizionale è il , poiché unica CP_1 controparte giuridica del rapporto
Tanto chiarito, nel merito sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte resistente ha provveduto al riconoscimento della invocata retrodatazione con provvedimento del 24.3.25. Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente abbia riconosciuto l'invocata retrodatazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto, però, della bassa complessità della lite ed espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €. 3948,00, di cui €. 259,00 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
NO, 11.12.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di NO, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1061/24 RG
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p. t.,
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14.2.24, parte istante domandava l'accertamento e declaratoria del diritto alla
“retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro instaurato quale docente di ruolo assunta a tempo indeterminato sull'organico provinciale di Napoli con riguardo alla classe concorsuale A049 –
Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado (ex classe concorsuale A030), con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 ad ogni effetto di legge, contrattuale e previdenziale, siccome in turno di nomina in detta annualità come riconosciuto con sentenza della Corte di Appello di Napoli
n. 2444/2021 del 14.07.2021, passata in giudicato;
” con condanna “delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la retrodatazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato attribuendo la decorrenza giuridica a partire dal
01.09.2015, anno nel quale la ricorrente aveva maturato il diritto all'assunzione, ad ogni effetto di legge, contrattuale, contributivo e previdenziale e di carriera.”
Nonostante la ritualità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio, dovendosene perciò dichiarare la contumacia.
Nelle note depositate per l'odierna udienza, parte istante deduceva che nelle more
“l'Amministrazione resistente con decreto prot. n. 3855 del 24.03.2025 ha disposto la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo all'01.09.2015 nei confronti della Prof.ssa
[...]
, già immessa in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2021, nella Parte_1 provincia di Napoli con assegnazione presso l'Istituto Comprensivo “Giordano Bruno – Fiore” di NO (NA) (NAMM8BC01P), per la classe di concorso A049 (ex A030) - Educazione fisica negli
Istituti di istruzione secondaria di I grado”, chiedendo perciò la declaratoria della cessazione della materia del contendere avendo conseguito, in via amministrativa, il bene della vita anelato.
All'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
In limine, va evidenziato che tutto il personale scolastico, sia esso docente (come in questo caso) o Cont tecnico-amministrativo, ha come unica controparte datoriale il , e non anche le singole articolazioni territoriali ed istituti che, pur invero dotati di autonomia amministrativa, nonché di personalità giuridica, non costituiscono validi contraddittori con riguardo alle pretese scaturenti dal rapporto professionale dei soggetti alle dipendenze dell'Amministrazione.
Ne discende che, per qualsivoglia controversia attinente a detto rapporto di lavoro, unico soggetto nei cui confronti poter avanzare domande in sede giurisdizionale è il , poiché unica CP_1 controparte giuridica del rapporto
Tanto chiarito, nel merito sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte resistente ha provveduto al riconoscimento della invocata retrodatazione con provvedimento del 24.3.25. Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente abbia riconosciuto l'invocata retrodatazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto, però, della bassa complessità della lite ed espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €. 3948,00, di cui €. 259,00 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
NO, 11.12.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)