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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6771 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rivetti Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Clelia C.F._2
18, giusta procura in atti,
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Suo Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentante legale Dott. (C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Daniela Angeli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 il suo studio in Roma, alla Via Gregorio Ricci Curbastro n. 45, giusta procura in atti,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7598/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
08.04.2019 non notificata
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata: 1) nella parte in cui “rigetta la domanda attorea”, affermare che accoglie la domanda attorea e per
l'effetto condanna il in Roma a corrispondere al ricorrente Controparte_3
la somma di € 7.361,69 con interessi e rivalutazione monetaria dal passaggio Parte_1 di consegne in data 04.06.2010 al saldo;
2) nella parte in cui “condanna il Sig. al pagamento, in favore del Parte_1 CP_4
, in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento
[...] Parte_2 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.600 per compensi”, affermare che condanna il in Roma, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore al pagamento, in favore del Sig. , delle spese del giudizio. Parte_1
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.
Per l'appellato “...- in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile l'atto di appello introduttivo del presente giudizio per tutto quanto esposto nella parte in via preliminare del presente atto con ogni conseguenza di legge;
- in via principale e nel merito, laddove l'atto di appello superasse il doppio filtro di ammissibilità, rigettare in ogni caso l'appello spiegato dal Sig. e, quindi, rigettare tutte le Parte_1 domande di parte appellante avanzate nell'atto introduttivo del presente giudizio in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto così come sopra specificati nella parte nel merito e, per l'effetto, confermare interamente la sentenza n. 7598/2019 pubblicata il 08/04/2019 dal
Tribunale di Roma – Sezione 5 – Giudice Dott. Simone Tablò e resa nel giudizio inter partes recante
NRG. 27733/2016 non notificata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio…”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis cpc Del TO chiedeva al Tribunale di Roma di accertare il Pt_1 proprio diritto di credito, pari ad euro € 7.361,69, oltre interessi, nei confronti del
[...]
in Roma, e, quindi, di condannare il medesimo condominio alla restituzione di Parte_3 detta somma. In particolare, il ricorrente sosteneva che il credito era dovuto a titolo di anticipazioni,
e che lo stesso risultava dal saldo contabile riportato nel verbale di passaggio di consegne del
04.06.2010 tra il medesimo, quale amministratore uscente, ed il nuovo, Dr. Controparte_2 nominato con Decreto del Tribunale il 15.04.2010; credito che era stato altresì ratificato anche dai condomini all'assemblea del 04.10.2010. Nel giudizio promosso si costituiva il
[...]
in Roma, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda Parte_3 oltre al mutamento del rito da sommario ad ordinario. Alla prima udienza il Giudice disponeva la conversione del rito ed alla successiva concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.. Si svolgeva poi la fase istruttoria tramite produzione documentale, interrogatorio formale dell'amministratore del , espletato in data 11.12.2017, e ordine di esibizione al Parte_3
ex art. 210 c.p.c dei documenti dal n. 1 al n. 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea del Parte_3
04.10.2010 costituiti da: relazione passaggio di consegne tra amministratori;
esame ed approvazione consuntivi gestione condominio 2007/2010 e relativi piani di riparto;
esame ed approvazione bilancio preventivo di gestione condominio 2010/2011 e relativo riparto;
esame ed approvazione consuntivi gestione riscaldamento 2008/2010 e relativi piani di riparto;
esame ed approvazione bilancio preventivo gestione riscaldamento 2010/2011 e relativo riparto. Terminata l'istruttoria, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza dell'08.04.2019, a seguito della quale il Giudice emetteva sentenza con la quale rigettava la domanda del ricorrente e lo condannava al pagamento delle spese di lite pari ad euro 3.600,00 per compensi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
22.10.2019. A sostegno dell'impugnazione censura il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del proprio diritto, quale amministratore, a recuperare le somme corrisposte in esecuzione del mandato per far fronte al pagamento di fornitori e servizi nel favore del mandante. In Parte_3 particolare, evidenzia come il credito vantato risulti dal saldo contabile fondato sui documenti allegati e riportati nel verbale di passaggio di consegne al nuovo amministratore Dr redatto nella data CP_2 del 4.6.2010. Si duole, sul punto, che il Giudicante non ha accolto la richiesta ex 210 cpc di documenti, costituenti, a suo dire, atto ricognitivo del debito. Argomenta, infine, come il credito vantato sia stato non soltanto riconosciuto ed accettato all'atto del passaggio di consegne, bensì anche approvato nella seduta assembleare del 4.10.2010.
Nel giudizio promosso si è costituito il eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 Parte_3 bis cpc dell'appello nonché l'infondatezza nel merito, e chiedendone l'integrale rigetto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla parte appellata per violazione dell'art. 342 cpc non è fondata risultando l'impugnazione aver sufficientemente individuato le questioni contestate della sentenza impugnata e chiarito le relative doglianze, contrastando, le ragioni addotte dal
Giudicante in primo grado
Si teneva la prima udienza in data 19.02.2020, successivamente rinviata al 4.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Questa Corte ritiene che l'appello non meriti accoglimento.
Il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda sull'art. 1720 Parte_3
c.c. che recita testualmente: “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico.”
Tale norma va correlata con i principi in materia di Condominio e spese condominiali. Nel rapporto di mandato tra e amministratore quest'ultimo non ha potere di spesa, ma ha diritto al Parte_3 rimborso delle anticipazioni solo qualora la detta spesa sia approvata dall'assemblea, in quanto, diversamente, il credito che ne deriverebbe non è né liquido, né esigibile.
La giurisprudenza, inoltre, già da anni, è concorde nel ritenere che “l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati” mentre i condomini (e quindi il – sono tenuti, quali Parte_3 mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state corrisposte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono altresì dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. 30 marzo 2006, n. 7498; Cass. 9 giugno 2010 n.
13878; Cass. 17 agosto 2017, n. 20137; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5611).
Ne consegue che l'amministratore di cessato dall'incarico è attivamente legittimato a Parte_3 proporre l'azione per il recupero delle somme, da lui anticipate nell'interesse del nel Parte_3 corso della sua gestione, che risultino dalla deliberazione di approvazione del rendiconto, nei confronti dei singoli condòmini per le quote rispettivamente a loro carico (Cass., 26 febbraio 2019,
n. 5611; Cass., 17 agosto 2017, n. 20137; App. Napoli, 17 ottobre 2023, n. 4391).
Peraltro, secondo la Corte di cassazione, neanche l'indicazione del credito dell'amministratore uscente effettuata dal nuovo amministratore del al momento del passaggio delle Parte_3 consegne vincola il non integrando un riconoscimento del debito (Cass. 23 luglio 2020, Parte_3
n.15702). “La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata” (Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498).
Dunque, la necessità che l'ex amministratore provi la sussistenza del proprio diritto non può essere superata dal verbale del passaggio delle consegne tra i due amministratori, visto che è pacifico che
"in tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore”
(Cass. 25 febbraio 2020, n. 5062). Nel caso che ci occupa non risulta che l'assemblea abbia provveduto ad approvare il rimborso delle somme richieste dall'appellante. Dalla documentazione agli atti emerge che il credito vantato dall'appellante è indicato nel verbale di consegna del 04.06.2010, nel documento riportante la situazione patrimoniale / riepilogo di cassa - gestione ordinaria esercizio 2009/2010 sotto la voce
“Disavanzo di cassa anticipo amminis” (per euro 6.203,10) e nel documento riportante riepilogo di cassa – riscaldamento esercizio 2009/2010 sotto la voce “Disavanzo di cassa anticipo amminis” (per euro 1063,31). Dunque, da attestazioni redatte dallo stesso Del TO le somme richieste non risultano approvate né prima del passaggio di consegne avvenuto nella data del 4.6.2010, né successivamente all'assemblea condominiale del 4.10.2010. In tale sede, infatti, venivano approvati consuntivi (anni
2007/2010) e preventivi (2010/2011), con relativi piani di riparto, che non risultano includere il credito preteso dall'amministratore uscente.
Erra l'appellante, pertanto, nel ritenere il proprio credito, da un lato, ratificato e approvato dall'assemblea, posto che tale dato non emerge, dall'altro, riconosciuto come debito, all'atto del passaggio di consegne, non essendo sufficiente allo scopo la sua mera indicazione nel verbale attestante il passaggio di consegne tra amministratori.
Peraltro, non risulta indicato o prodotto alcun dettaglio di tali pagamenti (date, importi, modalità di versamenti); produzione che sarebbe stata anche opportuna al fine di poter essere sottoposto all'esame da parte dei condomini.
Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014 ed in considerazione della semplicità delle questioni, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 7598/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 08.04.2019 non notificata, così provvede:
1- Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2- condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1984,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 17.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6771 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rivetti Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Clelia C.F._2
18, giusta procura in atti,
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Suo Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentante legale Dott. (C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Daniela Angeli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 il suo studio in Roma, alla Via Gregorio Ricci Curbastro n. 45, giusta procura in atti,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7598/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
08.04.2019 non notificata
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata: 1) nella parte in cui “rigetta la domanda attorea”, affermare che accoglie la domanda attorea e per
l'effetto condanna il in Roma a corrispondere al ricorrente Controparte_3
la somma di € 7.361,69 con interessi e rivalutazione monetaria dal passaggio Parte_1 di consegne in data 04.06.2010 al saldo;
2) nella parte in cui “condanna il Sig. al pagamento, in favore del Parte_1 CP_4
, in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento
[...] Parte_2 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.600 per compensi”, affermare che condanna il in Roma, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore al pagamento, in favore del Sig. , delle spese del giudizio. Parte_1
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.
Per l'appellato “...- in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile l'atto di appello introduttivo del presente giudizio per tutto quanto esposto nella parte in via preliminare del presente atto con ogni conseguenza di legge;
- in via principale e nel merito, laddove l'atto di appello superasse il doppio filtro di ammissibilità, rigettare in ogni caso l'appello spiegato dal Sig. e, quindi, rigettare tutte le Parte_1 domande di parte appellante avanzate nell'atto introduttivo del presente giudizio in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto così come sopra specificati nella parte nel merito e, per l'effetto, confermare interamente la sentenza n. 7598/2019 pubblicata il 08/04/2019 dal
Tribunale di Roma – Sezione 5 – Giudice Dott. Simone Tablò e resa nel giudizio inter partes recante
NRG. 27733/2016 non notificata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio…”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis cpc Del TO chiedeva al Tribunale di Roma di accertare il Pt_1 proprio diritto di credito, pari ad euro € 7.361,69, oltre interessi, nei confronti del
[...]
in Roma, e, quindi, di condannare il medesimo condominio alla restituzione di Parte_3 detta somma. In particolare, il ricorrente sosteneva che il credito era dovuto a titolo di anticipazioni,
e che lo stesso risultava dal saldo contabile riportato nel verbale di passaggio di consegne del
04.06.2010 tra il medesimo, quale amministratore uscente, ed il nuovo, Dr. Controparte_2 nominato con Decreto del Tribunale il 15.04.2010; credito che era stato altresì ratificato anche dai condomini all'assemblea del 04.10.2010. Nel giudizio promosso si costituiva il
[...]
in Roma, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda Parte_3 oltre al mutamento del rito da sommario ad ordinario. Alla prima udienza il Giudice disponeva la conversione del rito ed alla successiva concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.. Si svolgeva poi la fase istruttoria tramite produzione documentale, interrogatorio formale dell'amministratore del , espletato in data 11.12.2017, e ordine di esibizione al Parte_3
ex art. 210 c.p.c dei documenti dal n. 1 al n. 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea del Parte_3
04.10.2010 costituiti da: relazione passaggio di consegne tra amministratori;
esame ed approvazione consuntivi gestione condominio 2007/2010 e relativi piani di riparto;
esame ed approvazione bilancio preventivo di gestione condominio 2010/2011 e relativo riparto;
esame ed approvazione consuntivi gestione riscaldamento 2008/2010 e relativi piani di riparto;
esame ed approvazione bilancio preventivo gestione riscaldamento 2010/2011 e relativo riparto. Terminata l'istruttoria, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza dell'08.04.2019, a seguito della quale il Giudice emetteva sentenza con la quale rigettava la domanda del ricorrente e lo condannava al pagamento delle spese di lite pari ad euro 3.600,00 per compensi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
22.10.2019. A sostegno dell'impugnazione censura il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del proprio diritto, quale amministratore, a recuperare le somme corrisposte in esecuzione del mandato per far fronte al pagamento di fornitori e servizi nel favore del mandante. In Parte_3 particolare, evidenzia come il credito vantato risulti dal saldo contabile fondato sui documenti allegati e riportati nel verbale di passaggio di consegne al nuovo amministratore Dr redatto nella data CP_2 del 4.6.2010. Si duole, sul punto, che il Giudicante non ha accolto la richiesta ex 210 cpc di documenti, costituenti, a suo dire, atto ricognitivo del debito. Argomenta, infine, come il credito vantato sia stato non soltanto riconosciuto ed accettato all'atto del passaggio di consegne, bensì anche approvato nella seduta assembleare del 4.10.2010.
Nel giudizio promosso si è costituito il eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 Parte_3 bis cpc dell'appello nonché l'infondatezza nel merito, e chiedendone l'integrale rigetto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla parte appellata per violazione dell'art. 342 cpc non è fondata risultando l'impugnazione aver sufficientemente individuato le questioni contestate della sentenza impugnata e chiarito le relative doglianze, contrastando, le ragioni addotte dal
Giudicante in primo grado
Si teneva la prima udienza in data 19.02.2020, successivamente rinviata al 4.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Questa Corte ritiene che l'appello non meriti accoglimento.
Il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda sull'art. 1720 Parte_3
c.c. che recita testualmente: “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico.”
Tale norma va correlata con i principi in materia di Condominio e spese condominiali. Nel rapporto di mandato tra e amministratore quest'ultimo non ha potere di spesa, ma ha diritto al Parte_3 rimborso delle anticipazioni solo qualora la detta spesa sia approvata dall'assemblea, in quanto, diversamente, il credito che ne deriverebbe non è né liquido, né esigibile.
La giurisprudenza, inoltre, già da anni, è concorde nel ritenere che “l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati” mentre i condomini (e quindi il – sono tenuti, quali Parte_3 mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state corrisposte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono altresì dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. 30 marzo 2006, n. 7498; Cass. 9 giugno 2010 n.
13878; Cass. 17 agosto 2017, n. 20137; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5611).
Ne consegue che l'amministratore di cessato dall'incarico è attivamente legittimato a Parte_3 proporre l'azione per il recupero delle somme, da lui anticipate nell'interesse del nel Parte_3 corso della sua gestione, che risultino dalla deliberazione di approvazione del rendiconto, nei confronti dei singoli condòmini per le quote rispettivamente a loro carico (Cass., 26 febbraio 2019,
n. 5611; Cass., 17 agosto 2017, n. 20137; App. Napoli, 17 ottobre 2023, n. 4391).
Peraltro, secondo la Corte di cassazione, neanche l'indicazione del credito dell'amministratore uscente effettuata dal nuovo amministratore del al momento del passaggio delle Parte_3 consegne vincola il non integrando un riconoscimento del debito (Cass. 23 luglio 2020, Parte_3
n.15702). “La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata” (Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498).
Dunque, la necessità che l'ex amministratore provi la sussistenza del proprio diritto non può essere superata dal verbale del passaggio delle consegne tra i due amministratori, visto che è pacifico che
"in tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore”
(Cass. 25 febbraio 2020, n. 5062). Nel caso che ci occupa non risulta che l'assemblea abbia provveduto ad approvare il rimborso delle somme richieste dall'appellante. Dalla documentazione agli atti emerge che il credito vantato dall'appellante è indicato nel verbale di consegna del 04.06.2010, nel documento riportante la situazione patrimoniale / riepilogo di cassa - gestione ordinaria esercizio 2009/2010 sotto la voce
“Disavanzo di cassa anticipo amminis” (per euro 6.203,10) e nel documento riportante riepilogo di cassa – riscaldamento esercizio 2009/2010 sotto la voce “Disavanzo di cassa anticipo amminis” (per euro 1063,31). Dunque, da attestazioni redatte dallo stesso Del TO le somme richieste non risultano approvate né prima del passaggio di consegne avvenuto nella data del 4.6.2010, né successivamente all'assemblea condominiale del 4.10.2010. In tale sede, infatti, venivano approvati consuntivi (anni
2007/2010) e preventivi (2010/2011), con relativi piani di riparto, che non risultano includere il credito preteso dall'amministratore uscente.
Erra l'appellante, pertanto, nel ritenere il proprio credito, da un lato, ratificato e approvato dall'assemblea, posto che tale dato non emerge, dall'altro, riconosciuto come debito, all'atto del passaggio di consegne, non essendo sufficiente allo scopo la sua mera indicazione nel verbale attestante il passaggio di consegne tra amministratori.
Peraltro, non risulta indicato o prodotto alcun dettaglio di tali pagamenti (date, importi, modalità di versamenti); produzione che sarebbe stata anche opportuna al fine di poter essere sottoposto all'esame da parte dei condomini.
Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014 ed in considerazione della semplicità delle questioni, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 7598/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 08.04.2019 non notificata, così provvede:
1- Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2- condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1984,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 17.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati