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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 551/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), assistita e difesa E_ C.F._1 dall'Avvocato Stefano Azzari (C.F.: ), pec: C.F._2
elettivamente domiciliata Email_1 nel suo studio in Corso Giuseppe Mazzini, n. 84/1, Montebelluna (TV).
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), assistita e
[...] P.IVA_1 difesa dagli Avvocati Giorgia Baldan (C.F.: ), pec: C.F._3
e Marco Serena (C.F: Email_2
), pec: rdineavvocatitreviso. it, C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in via E.
Barbaro, n. 1, CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, 21 febbraio 2025, n. 251. CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di di cui in narrativa, sito a Conegliano (TV), via CP_2
Amendola n. 1/A e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace e quindi disapplicare il decreto 2.11.2023 n.
896 adottato dal Direttore pro tempore di
[...]
e ogni altro atto Controparte_1 presupposto e/o conseguente. Per l'effetto, condannare
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'Erario laddove l'appellante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In via istruttoria: - si chiede disporsi c.t.u. volta a valutare le condizioni abitabilità e/o agibilità e/o comunque la sussistenza dei requisiti
(igienico sanitari, statici, ecc.) di idoneità abitativa dell'immobile di proprietà della ricorrente in ME (RC) nonché a stimarne il valore;
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: - rigettare il ricorso presentato dalla sig.ra in quanto infondato in E_ fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti e per l'effetto confermare la sentenza n. 251/2025 del Tribunale di Treviso;
in ogni caso: - spese e competenze di causa interamente rifuse per entrambi i gradi di Giudizio. In via istruttoria: - ci si oppone e si contesta la richiesta di CTU sia in quanto chiesta per la prima volta in appello e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. sia in quanto chiaramente richiesta al solo fine di colmare le carenze istruttorie della parte appellante (la cui perizia di parte non asseverata era stata contestata fin da subito dall'Ater senza che controparte abbia mai pag. 2/14 chiesto CTU), e quindi si tratterebbe di un mezzo esplorativo per provare fatti non provati in primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel novembre del 2023, l'A.T.E.R. della Provincia di CP_1 notificò a il diniego al subentro nell'assegnazione di un E_ alloggio di e.r.p. sito a Conegliano (TV), in seguito al decesso, avvenuto nel marzo del 2022, del marito , già assegnatario Persona_1 dell'alloggio. La richiesta di subentro nel contratto di locazione formulata da fu respinta per assenza del requisito di E_ cui all'art. 16 del Regolamento Regionale del Veneto n. 4 del 2018 ovvero per la causa ostativa dell'art. 25, comma 2, lett. c) della L.R.V.
n. 39 del 2017, dato che l'interessata è proprietaria di due beni immobili in provincia di Reggio Calabria: a) per la quota del 50%, di un immobile sito a Sant'Eufemia d'Aspromonte, che sarebbe occupato abusivamente da terzi;
b) per la quota del 100%, di un immobile sito a ME.
2. aveva presentato ricorso al T.A.R. Veneto per E_ chiedere l'annullamento del decreto di diniego n. 896 del 2.11.2023 (e di ogni altro atto presupposto o successivo), rilevando che gli immobili di proprietà non sono “adeguati” e perciò non giustificano l'esclusione dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Il requisito dell'adeguatezza dell'immobile richiesto dall'art. 25, comma 2, lett. c)
L.R.V. n. 39 del 2017 deve essere inteso in modo estensivo, includendo i concetti di agibilità, abitabilità e fruibilità da parte del nucleo familiare.
L'appellante, infatti, non ha la disponibilità:
pag. 3/14 - dell'immobile sito a ME, in quanto fatiscente e pericolante, come da perizia dimessa (cfr. All. C_2 – All.
7 - doc. 7 di parte appellante);
- dell'immobile sito a Sant'Eufemia d'Aspromonte, in quanto occupato abusivamente.
In secondo luogo, la ricorrente aveva rilevato che gli immobili che oggi costituiscono causa ostativa ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. c)
L.R.V. n. 39 del 2017 non erano stati ritenuti pregiudizievoli per l'assegnazione e la conservazione dell'alloggio sito a Conegliano quando ne era assegnatario il marito, nonostante le verifiche dovessero riguardare l'intero nucleo familiare.
3. Sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l' aveva dedotto, circa l'adeguatezza CP_1 dell'immobile, che l'art. 10 del Regolamento Regionale del Veneto n. 4 del 2018, fa riferimento esclusivamente all'aspetto dimensionale.
L'immobile sito nel Comune di ME è classificato come A4 e non come “unità collabente” (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado avanti al
Tribunale di parte appellata) né risultavano provvedimenti del Comune idonei a certificare lo stato d'inagibilità dell'immobile. Il , Parte_2 con sentenza 13.3.2024 n. 211/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la competenza giurisdizionale al giudice ordinario e posto le spese del giudizio a carico di poiché nel decreto gravato era specificato che il CP_1 provvedimento avrebbe potuto essere impugnato avanti al giudice amministrativo.
4. ha riassunto il giudizio avanti al Tribunale di E_
Treviso riproponendo le argomentazioni fatte valere avanti al T.A.R.
pag. 4/14 Veneto. Anche l' si è costituita in giudizio facendo valere CP_1 analoghe difese, salvo depositare, quali doc. 3 e 4, rispettivamente,
l'istanza al Comune di ME e l'esito negativo della verifica d'inagibilità/inabitabilità dell'immobile.
5. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 251/2025, ha rigettato il ricorso, accertando che non sussiste il diritto al subentro in capo a
. Ha compensato le spese di lite per ½, ponendo le E_ residue a carico della ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto incontestata la titolarità del diritto di proprietà esclusiva dell'immobile di ME e l'immobile adeguato alle esigenze della proprietaria. L'adeguatezza dell'immobile è stata desunta:
- dall'attestazione di assenza di certificazioni d'inagibilità/inabitabilità
(risultante dalla documentazione prodotta avanti al Tribunale sub. doc.
4 dall'appellata);
- dal mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla ricorrente di produrre certificazioni attestanti l'inabitabilità dell'immobile;
- dalla classificazione dell'immobile in categoria A4 (e non come unità collabente);
- dalla sua utilizzazione da parte della ricorrente nel periodo estivo
(cfr. All. C_2 – All.
7 - doc. 5 di parte appellante).
In secondo luogo, il giudice ha escluso che potesse essere oggetto del giudizio la valutazione ex post della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio all'originario assegnatario. Ha anche ritenuto superfluo valutare l'adeguatezza dell'immobile sito nel Comune di
Sant'Eufemia d'Aspromonte, di cui la ricorrente è comproprietaria.
pag. 5/14 6. La sentenza del Tribunale di Treviso è stata impugnata da E_
, che ne chiede la riforma, insistendo affinché sia accertato il
[...] suo diritto al subentro nell'alloggio di L'appello è articolato in CP_2 quattro motivi di gravame.
6.1 Con il primo motivo di appello, lamenta l'errata E_ valutazione delle prove. Il Tribunale non avrebbe dovuto desumere l'adeguatezza dell'immobile:
- dalla certificazione del Comune di ME, perché la documentazione prodotta come allegato 4 da è inutilizzabile, CP_1 essendo stata depositata tardivamente in sede di riassunzione del giudizio, con violazione delle preclusioni maturate nel rito locatizio. In ogni caso, l'assenza di una certificazione di inagibilità, non prova che l'immobile sia agibile;
- dalla classificazione dell'immobile in categoria A/4, poiché risale all'epoca della costruzione dell'immobile e, quindi, non è attuale;
- dall'utilizzo dell'immobile nel periodo estivo, perché il riferimento contenuto nelle osservazioni scritte prodotte dalla , va Pt_1 correttamente inteso nel senso di una normale impossibilità di abitarlo durante tutto il resto dell'anno.
6.2 Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta la violazione dell'art. 2697 c.c. e la carente attività istruttoria. Il Tribunale ha errato nel porre a carico della ricorrente l'onere di provare l'inabitabilità dell'immobile, poiché gravava sull' fornire la prova CP_1 della sua adeguatezza. In ogni caso, l'appellante ha prodotto una perizia tecnica (cfr. All. C_2 – All.
7 - doc. 7 di parte appellante) dalla quale è emerso che “la casa non è agibile”. La perizia non è stata considerata dal giudice di primo grado. L'appellante aveva anche chiesto una CTU
pag. 6/14 per verificare lo stato dell'immobile ma la richiesta è stata rigettata in quanto esplorativa.
6.3 Con il terzo motivo di appello, lamenta la E_ violazione dei criteri generali per le assegnazioni degli alloggi popolari
(artt. 25 e 32 L.R.V. n. 39/2017 e artt. 2, 3 e 47 Cost.). Il giudice di primo grado ha errato nel valutare l'adeguatezza dell'immobile sito nel
Comune di ME solo da un punto di vista oggettivo (l'indice di disponibilità economica), poiché il dato letterale degli artt. 25 e 32
L.R.V. n. 39 del 2017 presuppone che l'immobile in proprietà sia anche
“adeguato” alle esigenze del richiedente, da un punto di vista soggettivo. L'immobile è situato nella Provincia di Reggio Calabria, mentre ha instaurato tutte le relazioni sociali (avendo ivi Pt_1 trascorso 35 anni) in Conegliano. L'immobile non può ritenersi adeguato alle esigenze della ricorrente.
6.4 Con il quarto motivo di appello, parte appellante contesta la violazione del principio del legittimo affidamento. Il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il fatto che l'immobile di ME era già presente nel patrimonio del nucleo familiare quando l'alloggio di e.r.p. venne assegnato al marito. È stato leso il legittimo affidamento della , Pt_1 inducendola a confidare di ottenere un provvedimento amministrativo favorevole.
7. L' ha chiesto di confermare la sentenza n. 251/2025. Oltre CP_1
a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, con riferimento al primo motivo, l'appellata ha precisato che l'allegato 4 (cfr. fascicolo di primo grado di parte appellata) è un documento nuovo e comunque, essendo un atto proveniente dalla Pubblica
pag. 7/14 Amministrazione, avrebbe potuto essere acquisito ex art. 213 c.p.c. in ogni stato e grado del procedimento. Evidenzia, inoltre, che il fatto che l'immobile possa richiedere lavori di manutenzione non implica che sia inidoneo a fini abitativi. Circa il secondo motivo, contesta all'appellante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, sulla stessa gravante, circa l'inabitabilità/inadeguatezza dell'immobile. Con riferimento al terzo motivo, evidenzia il fine solidaristico degli alloggi di e la possibilità CP_2 di alienare gli immobili di proprietà per acquistarne uno ritenuto maggiormente adeguato alle esigenze dell'interessata. Quanto all'ultimo motivo, sottolinea che dalla realizzazione di un abuso non può conseguire l'acquisizione di un diritto.
8. È necessario prendere in considerazione, in via preliminare, le doglianze relative al difetto d'istruttoria per poi esaminare il merito della domanda di parte appellante. Il secondo motivo di appello, sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e sulla necessità d'integrare l'istruttoria, non è meritevole di accoglimento.
8.1 L'art. 2697 c.c. pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, è
l'appellante ad aver agito per accertare il suo diritto al subentro nell'alloggio sito a Conegliano e, a tale fine, prospetta l'inabitabilità/inagibilità di un immobile che è nella sua diretta disponibilità. La Corte di cassazione ha chiarito che: “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione pag. 8/14 di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova
(…)” (Cass., sez. 6-3, ord. n. 8018 del 22/03/2021 e Cass., sez. 5, sent.
n. 9099 del 6/6/2012).
8.2 Era a dovere provare la concreta inagibilità E_ dell'immobile, tenuto conto della classificazione catastale, del fatto che l'inagibilità non risultava da alcuna certificazione del competente ufficio comunale e delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in fase stragiudiziale. La perizia prodotta da parte appellante non ha valore di prova ma di mera allegazione difensiva di contenuto tecnico. Il
Tribunale ha condivisibilmente escluso la necessità di una C.T.U., perché ha accertato a) che l'immobile sito in ME (RC) rientra nella categoria catastale A/4 e non è un'unità collabente e cioè un'unità immobiliare non agibile, non utilizzabile o comunque assimilabile a un rudere e b) che l'appellante vi abita in parte del periodo dell'anno.
L'appellante non aveva nemmeno dimostrato che la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione dell'immobile di proprietà non dipendesse da una propria scelta.
9. Il primo ed il terzo motivo di appello, sull'errata valutazione delle prove e violazione dei criteri generali per le assegnazioni degli alloggi popolari, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, non meritano accoglimento.
9.1 Il Regolamento della Regione Veneto n. 4 del 2018, disciplina all'art. 16 il subentro nell'assegnazione dell'alloggio, in caso di decesso dell'assegnatario, in favore di determinati soggetti, purché “sia verificata la presenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 25 della pag. 9/14 Legge Regionale”. L'art. 25 L.R.V. n. 39 del 2017, comma 2, lett. c), stabilisce i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, prevedendo quale condizione per l'assegnazione che i soggetti (di cui al comma 1), non siano titolari “di diritti di proprietà (…) su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero”. Il diniego al subentro è legato alla proprietà del bene, in quanto indice di una determinata capacità reddituale del soggetto. La proprietà non rileva unicamente se l'immobile non sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare. L'inadeguatezza, per quanto interpretata in senso estensivo, non deve essere imputabile al proprietario e quindi dipendere da soggettive scelte di vita del richiedente. Il requisito normativo risponde all'esigenza di assicurare che abitazioni destinate alle categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di coloro che ne abbiano maggiormente bisogno (cfr.
Cass., sez. 3, ord. n. 10017 del 14/4/2023).
9.2 L'alloggio di ME è “idoneo” a essere abitato anche se, tenuto conto della perizia di parte, necessita di interventi di manutenzione. Il nucleo famigliare è formato solo dalla ricorrente.
L'incuria della proprietaria nell'occuparsi dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione non può consentirle di eludere il limite normativo per accedere ad alloggi dell'edilizia residenziale pubblica.
L'inidoneità non deve dipendere dalla decisione dell'interessata di disinteressarsi della manutenzione, tenuto conto del limitato utilizzo.
L'immobile è classificato nella categoria catastale A/4 (abitazione di tipo popolare), non è stato oggetto di alcun provvedimento della pubblica autorità che ne ha decretato l'inagibilità e l'appellante aveva ammesso di soggiornavi in determinati periodi dell'anno. Nella mail 12 settembre
2022, che aveva chiesto a un legale di trasmettere E_
pag. 10/14 all' è riportato: “… si tratta di una casa molto vecchia … ne CP_1 faccio uso per dormire qualche settimana nel mese di agosto, solo perché la temperatura lo consente, diversamente è molto umida è fredda” (cfr. All. C_2 – All.
7 - doc. 5 di parte appellante). La circostanza che l'appellante utilizzi l'abitazione in particolari periodi dell'anno non può pertanto essere posta in discussione.
9.3 L'ubicazione dell'immobile di proprietà rispetto alla località dove si trova l'unità abitativa di e la lontananza rispetto alle residenze CP_2 dei figli non sono circostanze rilevanti, posto che la norma regionale è chiara nel riferirsi, quale requisito ostativo, alla proprietà di altro immobile anche nell'intero territorio nazionale. L'interessata non può conservare la proprietà dell'immobile di ME e, nello stesso tempo, far valere il diritto a ottenere un alloggio a Conegliano perché da tempo ha scelto di risiedere nella Regione Veneto.
9.4 L'eccezione d'inutilizzabilità della attestazione 23.10.2024 dell'ufficio tecnico di ME circa l'assenza di certificazioni d'inagibilità o inabilità con riferimento all'unità di proprietà della ricorrente è sia infondata che irrilevante. È infondata perché la valutazione se sussista una decadenza rispetto al rito locatizio non può prescindere dal momento in cui il rito è stato applicato. Lo conferma indirettamente l'art. 426 c.p.c. sul passaggio dal rito ordinario al rito locatizio, laddove prevede l'assegnazione di un termine per l'integrazione degli atti. Con la riassunzione della causa avanti al giudice ordinario, anche se il processo proseguiva a seguito della precedente declaratoria di difetto di giurisdizione, parte resistente poteva depositare documenti entro i termini dell'art. 416 c.p.c. L'eccezione è irrilevante perché, tenuto conto di quanto osservato nel trattare il pag. 11/14 secondo motivo, era la ricorrente a dovere dimostrare che l'immobile fosse concretamente inagibile.
10. Il quarto motivo di appello, sulla violazione del legittimo affidamento, è parimenti destituito di fondamento. Oggetto del presente giudizio è il diritto di al subentro nell'assegnazione E_ dell'alloggio di e.r.p. a seguito del decesso del coniuge Per_1
La morte del marito ha determinato la necessità di verificare
[...] se in capo a sussistano i presupposti per consentire E_ all'app10llante di concludere un contratto di locazione. Ciò che rileva è se sussistano le condizioni per il subentro prescritte dalla legge regionale e non se il precedente rapporto instaurato con il marito fosse o no stato instaurato correttamente. L'affidamento di , E_ derivante dal fatto che l'alloggio era stato assegnato al coniuge, non sostituisce la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti per occupare l'alloggio. La Corte di cassazione (Cass., sez. 3, ord. n. 11235 del 09/05/2017) ha chiarito: “in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione
è l'assegnazione, sicché la morte dell'assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente assegnante, non essendo previsto dalla legge un diritto di subentro automatico degli eredi dell'assegnatario, ai quali, tuttavia, è data la facoltà di chiedere, “jure proprio” e non “jure successionis”, una nuova assegnazione in loro favore del medesimo bene a titolo preferenziale (…)”. Ai fini del subentro E_ avrebbe dovuto dimostrare di disporre di tutti i requisiti positivi e negativi per essere assegnataria dell'alloggio. Dal mancato controllo delle proprietà del coniuge di inoltre, non può Persona_1 nascere alcun diritto al subentro sia perché l'affidamento è tutelato solo pag. 12/14 se incolpevole non poteva certo ignorare, a E_ differenza dell' , di avere delle proprietà immobiliari) sia perché la CP_1 tutela dell'affidamento è solo risarcitoria.
11. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi E_ svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 6.946,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro
1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (valore indeterminabile – complessità bassa).
12. È stato documentato unicamente che l'appellante E_
abbia chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame. Le condizioni soggettive dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo devono essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'attività di recupero del contributo (cfr. Cass., sez. 2, ord. n. 8982 del 2024 e Cass, s.u., sent. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' E_ [...]
, Controparte_1
pag. 13/14 avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 21 febbraio 2025 n. 251, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della E_ parte appellata Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate
[...] nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a E_ titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Venezia, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 551/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), assistita e difesa E_ C.F._1 dall'Avvocato Stefano Azzari (C.F.: ), pec: C.F._2
elettivamente domiciliata Email_1 nel suo studio in Corso Giuseppe Mazzini, n. 84/1, Montebelluna (TV).
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), assistita e
[...] P.IVA_1 difesa dagli Avvocati Giorgia Baldan (C.F.: ), pec: C.F._3
e Marco Serena (C.F: Email_2
), pec: rdineavvocatitreviso. it, C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in via E.
Barbaro, n. 1, CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, 21 febbraio 2025, n. 251. CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di di cui in narrativa, sito a Conegliano (TV), via CP_2
Amendola n. 1/A e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace e quindi disapplicare il decreto 2.11.2023 n.
896 adottato dal Direttore pro tempore di
[...]
e ogni altro atto Controparte_1 presupposto e/o conseguente. Per l'effetto, condannare
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'Erario laddove l'appellante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In via istruttoria: - si chiede disporsi c.t.u. volta a valutare le condizioni abitabilità e/o agibilità e/o comunque la sussistenza dei requisiti
(igienico sanitari, statici, ecc.) di idoneità abitativa dell'immobile di proprietà della ricorrente in ME (RC) nonché a stimarne il valore;
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: - rigettare il ricorso presentato dalla sig.ra in quanto infondato in E_ fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti e per l'effetto confermare la sentenza n. 251/2025 del Tribunale di Treviso;
in ogni caso: - spese e competenze di causa interamente rifuse per entrambi i gradi di Giudizio. In via istruttoria: - ci si oppone e si contesta la richiesta di CTU sia in quanto chiesta per la prima volta in appello e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. sia in quanto chiaramente richiesta al solo fine di colmare le carenze istruttorie della parte appellante (la cui perizia di parte non asseverata era stata contestata fin da subito dall'Ater senza che controparte abbia mai pag. 2/14 chiesto CTU), e quindi si tratterebbe di un mezzo esplorativo per provare fatti non provati in primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel novembre del 2023, l'A.T.E.R. della Provincia di CP_1 notificò a il diniego al subentro nell'assegnazione di un E_ alloggio di e.r.p. sito a Conegliano (TV), in seguito al decesso, avvenuto nel marzo del 2022, del marito , già assegnatario Persona_1 dell'alloggio. La richiesta di subentro nel contratto di locazione formulata da fu respinta per assenza del requisito di E_ cui all'art. 16 del Regolamento Regionale del Veneto n. 4 del 2018 ovvero per la causa ostativa dell'art. 25, comma 2, lett. c) della L.R.V.
n. 39 del 2017, dato che l'interessata è proprietaria di due beni immobili in provincia di Reggio Calabria: a) per la quota del 50%, di un immobile sito a Sant'Eufemia d'Aspromonte, che sarebbe occupato abusivamente da terzi;
b) per la quota del 100%, di un immobile sito a ME.
2. aveva presentato ricorso al T.A.R. Veneto per E_ chiedere l'annullamento del decreto di diniego n. 896 del 2.11.2023 (e di ogni altro atto presupposto o successivo), rilevando che gli immobili di proprietà non sono “adeguati” e perciò non giustificano l'esclusione dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Il requisito dell'adeguatezza dell'immobile richiesto dall'art. 25, comma 2, lett. c)
L.R.V. n. 39 del 2017 deve essere inteso in modo estensivo, includendo i concetti di agibilità, abitabilità e fruibilità da parte del nucleo familiare.
L'appellante, infatti, non ha la disponibilità:
pag. 3/14 - dell'immobile sito a ME, in quanto fatiscente e pericolante, come da perizia dimessa (cfr. All. C_2 – All.
7 - doc. 7 di parte appellante);
- dell'immobile sito a Sant'Eufemia d'Aspromonte, in quanto occupato abusivamente.
In secondo luogo, la ricorrente aveva rilevato che gli immobili che oggi costituiscono causa ostativa ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. c)
L.R.V. n. 39 del 2017 non erano stati ritenuti pregiudizievoli per l'assegnazione e la conservazione dell'alloggio sito a Conegliano quando ne era assegnatario il marito, nonostante le verifiche dovessero riguardare l'intero nucleo familiare.
3. Sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l' aveva dedotto, circa l'adeguatezza CP_1 dell'immobile, che l'art. 10 del Regolamento Regionale del Veneto n. 4 del 2018, fa riferimento esclusivamente all'aspetto dimensionale.
L'immobile sito nel Comune di ME è classificato come A4 e non come “unità collabente” (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado avanti al
Tribunale di parte appellata) né risultavano provvedimenti del Comune idonei a certificare lo stato d'inagibilità dell'immobile. Il , Parte_2 con sentenza 13.3.2024 n. 211/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la competenza giurisdizionale al giudice ordinario e posto le spese del giudizio a carico di poiché nel decreto gravato era specificato che il CP_1 provvedimento avrebbe potuto essere impugnato avanti al giudice amministrativo.
4. ha riassunto il giudizio avanti al Tribunale di E_
Treviso riproponendo le argomentazioni fatte valere avanti al T.A.R.
pag. 4/14 Veneto. Anche l' si è costituita in giudizio facendo valere CP_1 analoghe difese, salvo depositare, quali doc. 3 e 4, rispettivamente,
l'istanza al Comune di ME e l'esito negativo della verifica d'inagibilità/inabitabilità dell'immobile.
5. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 251/2025, ha rigettato il ricorso, accertando che non sussiste il diritto al subentro in capo a
. Ha compensato le spese di lite per ½, ponendo le E_ residue a carico della ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto incontestata la titolarità del diritto di proprietà esclusiva dell'immobile di ME e l'immobile adeguato alle esigenze della proprietaria. L'adeguatezza dell'immobile è stata desunta:
- dall'attestazione di assenza di certificazioni d'inagibilità/inabitabilità
(risultante dalla documentazione prodotta avanti al Tribunale sub. doc.
4 dall'appellata);
- dal mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla ricorrente di produrre certificazioni attestanti l'inabitabilità dell'immobile;
- dalla classificazione dell'immobile in categoria A4 (e non come unità collabente);
- dalla sua utilizzazione da parte della ricorrente nel periodo estivo
(cfr. All. C_2 – All.
7 - doc. 5 di parte appellante).
In secondo luogo, il giudice ha escluso che potesse essere oggetto del giudizio la valutazione ex post della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio all'originario assegnatario. Ha anche ritenuto superfluo valutare l'adeguatezza dell'immobile sito nel Comune di
Sant'Eufemia d'Aspromonte, di cui la ricorrente è comproprietaria.
pag. 5/14 6. La sentenza del Tribunale di Treviso è stata impugnata da E_
, che ne chiede la riforma, insistendo affinché sia accertato il
[...] suo diritto al subentro nell'alloggio di L'appello è articolato in CP_2 quattro motivi di gravame.
6.1 Con il primo motivo di appello, lamenta l'errata E_ valutazione delle prove. Il Tribunale non avrebbe dovuto desumere l'adeguatezza dell'immobile:
- dalla certificazione del Comune di ME, perché la documentazione prodotta come allegato 4 da è inutilizzabile, CP_1 essendo stata depositata tardivamente in sede di riassunzione del giudizio, con violazione delle preclusioni maturate nel rito locatizio. In ogni caso, l'assenza di una certificazione di inagibilità, non prova che l'immobile sia agibile;
- dalla classificazione dell'immobile in categoria A/4, poiché risale all'epoca della costruzione dell'immobile e, quindi, non è attuale;
- dall'utilizzo dell'immobile nel periodo estivo, perché il riferimento contenuto nelle osservazioni scritte prodotte dalla , va Pt_1 correttamente inteso nel senso di una normale impossibilità di abitarlo durante tutto il resto dell'anno.
6.2 Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta la violazione dell'art. 2697 c.c. e la carente attività istruttoria. Il Tribunale ha errato nel porre a carico della ricorrente l'onere di provare l'inabitabilità dell'immobile, poiché gravava sull' fornire la prova CP_1 della sua adeguatezza. In ogni caso, l'appellante ha prodotto una perizia tecnica (cfr. All. C_2 – All.
7 - doc. 7 di parte appellante) dalla quale è emerso che “la casa non è agibile”. La perizia non è stata considerata dal giudice di primo grado. L'appellante aveva anche chiesto una CTU
pag. 6/14 per verificare lo stato dell'immobile ma la richiesta è stata rigettata in quanto esplorativa.
6.3 Con il terzo motivo di appello, lamenta la E_ violazione dei criteri generali per le assegnazioni degli alloggi popolari
(artt. 25 e 32 L.R.V. n. 39/2017 e artt. 2, 3 e 47 Cost.). Il giudice di primo grado ha errato nel valutare l'adeguatezza dell'immobile sito nel
Comune di ME solo da un punto di vista oggettivo (l'indice di disponibilità economica), poiché il dato letterale degli artt. 25 e 32
L.R.V. n. 39 del 2017 presuppone che l'immobile in proprietà sia anche
“adeguato” alle esigenze del richiedente, da un punto di vista soggettivo. L'immobile è situato nella Provincia di Reggio Calabria, mentre ha instaurato tutte le relazioni sociali (avendo ivi Pt_1 trascorso 35 anni) in Conegliano. L'immobile non può ritenersi adeguato alle esigenze della ricorrente.
6.4 Con il quarto motivo di appello, parte appellante contesta la violazione del principio del legittimo affidamento. Il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il fatto che l'immobile di ME era già presente nel patrimonio del nucleo familiare quando l'alloggio di e.r.p. venne assegnato al marito. È stato leso il legittimo affidamento della , Pt_1 inducendola a confidare di ottenere un provvedimento amministrativo favorevole.
7. L' ha chiesto di confermare la sentenza n. 251/2025. Oltre CP_1
a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, con riferimento al primo motivo, l'appellata ha precisato che l'allegato 4 (cfr. fascicolo di primo grado di parte appellata) è un documento nuovo e comunque, essendo un atto proveniente dalla Pubblica
pag. 7/14 Amministrazione, avrebbe potuto essere acquisito ex art. 213 c.p.c. in ogni stato e grado del procedimento. Evidenzia, inoltre, che il fatto che l'immobile possa richiedere lavori di manutenzione non implica che sia inidoneo a fini abitativi. Circa il secondo motivo, contesta all'appellante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, sulla stessa gravante, circa l'inabitabilità/inadeguatezza dell'immobile. Con riferimento al terzo motivo, evidenzia il fine solidaristico degli alloggi di e la possibilità CP_2 di alienare gli immobili di proprietà per acquistarne uno ritenuto maggiormente adeguato alle esigenze dell'interessata. Quanto all'ultimo motivo, sottolinea che dalla realizzazione di un abuso non può conseguire l'acquisizione di un diritto.
8. È necessario prendere in considerazione, in via preliminare, le doglianze relative al difetto d'istruttoria per poi esaminare il merito della domanda di parte appellante. Il secondo motivo di appello, sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e sulla necessità d'integrare l'istruttoria, non è meritevole di accoglimento.
8.1 L'art. 2697 c.c. pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, è
l'appellante ad aver agito per accertare il suo diritto al subentro nell'alloggio sito a Conegliano e, a tale fine, prospetta l'inabitabilità/inagibilità di un immobile che è nella sua diretta disponibilità. La Corte di cassazione ha chiarito che: “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione pag. 8/14 di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova
(…)” (Cass., sez. 6-3, ord. n. 8018 del 22/03/2021 e Cass., sez. 5, sent.
n. 9099 del 6/6/2012).
8.2 Era a dovere provare la concreta inagibilità E_ dell'immobile, tenuto conto della classificazione catastale, del fatto che l'inagibilità non risultava da alcuna certificazione del competente ufficio comunale e delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in fase stragiudiziale. La perizia prodotta da parte appellante non ha valore di prova ma di mera allegazione difensiva di contenuto tecnico. Il
Tribunale ha condivisibilmente escluso la necessità di una C.T.U., perché ha accertato a) che l'immobile sito in ME (RC) rientra nella categoria catastale A/4 e non è un'unità collabente e cioè un'unità immobiliare non agibile, non utilizzabile o comunque assimilabile a un rudere e b) che l'appellante vi abita in parte del periodo dell'anno.
L'appellante non aveva nemmeno dimostrato che la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione dell'immobile di proprietà non dipendesse da una propria scelta.
9. Il primo ed il terzo motivo di appello, sull'errata valutazione delle prove e violazione dei criteri generali per le assegnazioni degli alloggi popolari, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, non meritano accoglimento.
9.1 Il Regolamento della Regione Veneto n. 4 del 2018, disciplina all'art. 16 il subentro nell'assegnazione dell'alloggio, in caso di decesso dell'assegnatario, in favore di determinati soggetti, purché “sia verificata la presenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 25 della pag. 9/14 Legge Regionale”. L'art. 25 L.R.V. n. 39 del 2017, comma 2, lett. c), stabilisce i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, prevedendo quale condizione per l'assegnazione che i soggetti (di cui al comma 1), non siano titolari “di diritti di proprietà (…) su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero”. Il diniego al subentro è legato alla proprietà del bene, in quanto indice di una determinata capacità reddituale del soggetto. La proprietà non rileva unicamente se l'immobile non sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare. L'inadeguatezza, per quanto interpretata in senso estensivo, non deve essere imputabile al proprietario e quindi dipendere da soggettive scelte di vita del richiedente. Il requisito normativo risponde all'esigenza di assicurare che abitazioni destinate alle categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di coloro che ne abbiano maggiormente bisogno (cfr.
Cass., sez. 3, ord. n. 10017 del 14/4/2023).
9.2 L'alloggio di ME è “idoneo” a essere abitato anche se, tenuto conto della perizia di parte, necessita di interventi di manutenzione. Il nucleo famigliare è formato solo dalla ricorrente.
L'incuria della proprietaria nell'occuparsi dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione non può consentirle di eludere il limite normativo per accedere ad alloggi dell'edilizia residenziale pubblica.
L'inidoneità non deve dipendere dalla decisione dell'interessata di disinteressarsi della manutenzione, tenuto conto del limitato utilizzo.
L'immobile è classificato nella categoria catastale A/4 (abitazione di tipo popolare), non è stato oggetto di alcun provvedimento della pubblica autorità che ne ha decretato l'inagibilità e l'appellante aveva ammesso di soggiornavi in determinati periodi dell'anno. Nella mail 12 settembre
2022, che aveva chiesto a un legale di trasmettere E_
pag. 10/14 all' è riportato: “… si tratta di una casa molto vecchia … ne CP_1 faccio uso per dormire qualche settimana nel mese di agosto, solo perché la temperatura lo consente, diversamente è molto umida è fredda” (cfr. All. C_2 – All.
7 - doc. 5 di parte appellante). La circostanza che l'appellante utilizzi l'abitazione in particolari periodi dell'anno non può pertanto essere posta in discussione.
9.3 L'ubicazione dell'immobile di proprietà rispetto alla località dove si trova l'unità abitativa di e la lontananza rispetto alle residenze CP_2 dei figli non sono circostanze rilevanti, posto che la norma regionale è chiara nel riferirsi, quale requisito ostativo, alla proprietà di altro immobile anche nell'intero territorio nazionale. L'interessata non può conservare la proprietà dell'immobile di ME e, nello stesso tempo, far valere il diritto a ottenere un alloggio a Conegliano perché da tempo ha scelto di risiedere nella Regione Veneto.
9.4 L'eccezione d'inutilizzabilità della attestazione 23.10.2024 dell'ufficio tecnico di ME circa l'assenza di certificazioni d'inagibilità o inabilità con riferimento all'unità di proprietà della ricorrente è sia infondata che irrilevante. È infondata perché la valutazione se sussista una decadenza rispetto al rito locatizio non può prescindere dal momento in cui il rito è stato applicato. Lo conferma indirettamente l'art. 426 c.p.c. sul passaggio dal rito ordinario al rito locatizio, laddove prevede l'assegnazione di un termine per l'integrazione degli atti. Con la riassunzione della causa avanti al giudice ordinario, anche se il processo proseguiva a seguito della precedente declaratoria di difetto di giurisdizione, parte resistente poteva depositare documenti entro i termini dell'art. 416 c.p.c. L'eccezione è irrilevante perché, tenuto conto di quanto osservato nel trattare il pag. 11/14 secondo motivo, era la ricorrente a dovere dimostrare che l'immobile fosse concretamente inagibile.
10. Il quarto motivo di appello, sulla violazione del legittimo affidamento, è parimenti destituito di fondamento. Oggetto del presente giudizio è il diritto di al subentro nell'assegnazione E_ dell'alloggio di e.r.p. a seguito del decesso del coniuge Per_1
La morte del marito ha determinato la necessità di verificare
[...] se in capo a sussistano i presupposti per consentire E_ all'app10llante di concludere un contratto di locazione. Ciò che rileva è se sussistano le condizioni per il subentro prescritte dalla legge regionale e non se il precedente rapporto instaurato con il marito fosse o no stato instaurato correttamente. L'affidamento di , E_ derivante dal fatto che l'alloggio era stato assegnato al coniuge, non sostituisce la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti per occupare l'alloggio. La Corte di cassazione (Cass., sez. 3, ord. n. 11235 del 09/05/2017) ha chiarito: “in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione
è l'assegnazione, sicché la morte dell'assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente assegnante, non essendo previsto dalla legge un diritto di subentro automatico degli eredi dell'assegnatario, ai quali, tuttavia, è data la facoltà di chiedere, “jure proprio” e non “jure successionis”, una nuova assegnazione in loro favore del medesimo bene a titolo preferenziale (…)”. Ai fini del subentro E_ avrebbe dovuto dimostrare di disporre di tutti i requisiti positivi e negativi per essere assegnataria dell'alloggio. Dal mancato controllo delle proprietà del coniuge di inoltre, non può Persona_1 nascere alcun diritto al subentro sia perché l'affidamento è tutelato solo pag. 12/14 se incolpevole non poteva certo ignorare, a E_ differenza dell' , di avere delle proprietà immobiliari) sia perché la CP_1 tutela dell'affidamento è solo risarcitoria.
11. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi E_ svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 6.946,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro
1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (valore indeterminabile – complessità bassa).
12. È stato documentato unicamente che l'appellante E_
abbia chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame. Le condizioni soggettive dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo devono essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'attività di recupero del contributo (cfr. Cass., sez. 2, ord. n. 8982 del 2024 e Cass, s.u., sent. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' E_ [...]
, Controparte_1
pag. 13/14 avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 21 febbraio 2025 n. 251, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della E_ parte appellata Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate
[...] nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a E_ titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Venezia, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 14/14