Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.353/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: pagamento somma
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Settimo Del Freo Parte_1
, presso il cui studio sito in in Massa (MS), Gall. L. da Vinci
n. 49/P.2,è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante -
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Rajola e CP_1
dall'Avv. Giovanni Di Sibio, presso il cui studio sito in La Spezia,
Via Piave n. 5, è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza,
deduzione, eccezione
1
Massa, ed in revoca dell'ordinanza negatoria dell'ammissione della querela di falso:
dichiarare la nullità della sentenza impugnata per la mancata
integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti di CP
C.F. , nato a [...] il [...] e/o
[...] C.F._1
per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di
difesa;
nel merito respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto
ed in diritto, compreso la querela di falso proposta dall'appellato,
confermando integralmente anche in punto di spese il decreto
ingiuntivo n. 109/2020;
nel merito, dichiarare il mancato perfezionamento della cessione
del credito e la nullità dello stesso per difetto di forma e per
intervenuta revoca del consenso mai dato da parte del convenuto
opposto, annullare e/o dichiarare inefficace il medesimo documento
n. 11 allegato da controparte, per effetto del suo disconoscimento,
e tenuto presente la transitoria incapacità di intendere e di volere
e/o il vizio del consenso determinato da dolo;
in accoglimento della formulata querela di falso, dichiarare la
falsità materiale della
scrittura privata con data apparente del 23/11/2014, ed adottare
ogni consequenziale
provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., sulla
inutilizzabilità del documento;
In ogni caso respingere l'opposizione e confermare il decreto
ingiuntivo n. 109/2020;
in via istruttoria ammettere le istanze dedotte con la memoria n.
2 ex art. 183 VI comma c.p.c. del 2/11/2021 e Memoria n. 3 ex art.
2 183, VI comma c.p.c. del 22/11/2021 e specificate al motivo n. VIII
dell'appello;
condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. alla somma ritenuta
di giustizia, con vittorie di spese (anche generali) e competenze
di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova:
- rigettare l'appello proposto da e, segnatamente, Parte_1
rigettare le domande da questo propo-ste;
- ribadire l'inammissibilità e, tuttavia, rigettare la querela di
falso introdotta da e la correlativa domanda Parte_1
diretta alla declaratoria di falsità della scrittura 23-24.11.2014;
- rigettare ogni ulteriore domanda proposta da e Parte_1
respingere le istanze istruttorie da costui avanzate;
- confermare, quindi, l'impugnata sentenza;
- accogliere, in ogni caso, le domande spiegate in giudizio di CP_3
dal concludente e segnatamente:
[...] CP_1
- dichiarare l'irritualità e l'inconferenza del disconoscimento, da
parte di , della scrittura privata a sua firma del Parte_1
23.11.2014, che, di conseguenza, deve ritenersi riconosciuta;
- prendere atto che ai sensi e per gli effetti di CP_1
cui all'art. 216 c.p.c., ha dichiarato che in-tende valersi in
giudizio della scrittura a firma datata 23.11.2014 Parte_1
e, di conseguenza, egli ne ha chiesto la verificazione;
- dichiarare inammissibili, improcedibili ed irricevibili, nonché
rigettare le domande avanzate da con le conclusioni Parte_1
assunte in comparsa di costituzione datata 22.9.2020;
- in subordine e nel merito:
3 a) dichiarare l'inesistenza del credito azionato in capo ad
; Parte_1
b) dichiarare, tuttavia, l'inesigibilità del credito azionato sia in
linea capitale e sia per interessi moratori;
c) in ogni caso annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e privo
d'effetti il decreto ingiuntivo n.109/2020 dell'intestato Tribunale
oggetto di opposizione;
d) condannare alla refusione delle spese di lite Parte_1
anche del presente grado di giudizio”.
ripropone l'ammissione delle seguenti istanze CP_1
istruttorie:
Controparte_4
ad accertare l'autografia della sottoscrizione di
[...] Parte_1
in calce al documento datato 23.11.2014.
[...]
Ferma l'assunzione, da parte del sig. Giudice, del saggio grafico di (sperando che firmi in maniera corretta e non Parte_1
apponga sottoscrizioni dirette soltanto a sviare le indagini grafologiche), ribadiamo come:
- l'originale della scrittura 23.11.2014 è stata depositata in
Cancelleria da in esecuzione dell'ordinanza del sig. CP
Giudice del 27.7.2021 nel giudizio R.G. 858/2020;
- l'originale di talune scritture di comparazione e le copie di altre sono state depositate nel predetto giudizio R.G. 858/2020;
- al C.T.U. dovrà essere riconosciuta la facoltà, con riferimento agli atti notarili, di operare la comparazione nel luogo in cui si trovano a mente del secondo comma dell'art. 218 c.p.c..
Peraltro, l'intervenuta produzione della relazione di perizia acquisita nel giudizio R.G. n. 858/2020, Giudice dott. a Per_1
parere di chi scrive, rende superflua l'acquisizione di ulteriore
4 perizia grafologica avente ad oggetto l'autenticità della sottoscrizione di in calce alla scrittura del Parte_1
23.11.2014.
PROVA PER TESTIMONI
Per mero scrupolo difensivo deduce a prova per CP_1
testimoni le seguenti circostanze:
1) Vero che il 19.7.2018, alle ore 11:00 circa, Parte_1
e si sono riuniti Tes_1 CP CP_1
nell'ufficio di quest'ultimo in Massa, viale delle Pinete, ove ha sede anche l'Agenzia Immobiliare Giorgi, per definire i rapporti relativi agli acconti degli indennizzi di esproprio.
2) Vero che in tale occasione venne concordato sia di far fronte al pagamento di due notule dell'avv. che curava i contenziosi CP_5
relativi alle procedure ablative promosse dall'ASL Toscana Nord e dal Comune di Massa, sia di attuare il rimborso, in linea capitale,
delle somme dovute da ad e alla Tes_1 Parte_1 CP_6
e sia di accreditare ai tre interessati le quote ad essi
[...]
spettanti, al netto di somme oggetto di pregressi pignoramenti;
3) Vero che, sempre nel corso della riunione, quindi, CP_1
ha predisposto distinte di bonifici: due a favore dello Studio
dell'avv. , una a favore della di €. 54.000,00, CP_5 CP_6
una a favore di di €. 29.011,64, una a favore di Parte_1
di €. 85.000,00, una a favore di di €. Tes_1 CP
220.000,00 ed una a proprio favore di €. 163.000,00;
4) Vero che le distinte di bonifico sono state tutte sottoscritte da , , e e sono quelle che Parte_1 Tes_1 CP CP_1
vengono rammostrate (doc. n. 25);
5 5) Vero che nel primo pomeriggio del 19.7.2018, da CP_1
solo, si è recato in Banca ed ivi ha formalizzato i bonifici concordati, con data di regolazione al 23.7.2018;
6) Vero che la scrittura 23.11.2014 è stata sottoscritta da nei locali dell'Agenzia Immobiliare di Parte_1 CP
.
[...]
A testi: ed sui CP Testimone_2 Testimone_3
capitoli da 1 a 5 e sul capitolo n. 6 “ CP
IN FATTO E DIRITTO
1. sulla base di una scrittura privata in data 24 Parte_1
marzo 2014, in cui il figlio si riconosceva debitore Controparte_1
della somma di Euro 150.000,00 otteneva dal Tribunale di Massa un decreto ingiuntivo per tale importo oltre accessori nei confronti del figlio.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo CP_1
contestando nel merito che il padre fosse ancora Parte_1
creditore di tale importo avendo ceduto questo credito all'altro figlio con scrittura del 23 novembre 2014. CP
L'opponente osservava che la condizione per l'operare della cessione contenuta in tale scrittura si era avverata in quanto gli era stato corrisposto l'importo di 150.000,00 Euro dovuto dalla;
CP_6
al contrario la condizione prevista per il pagamento di 150.000,00
Euro al padre, ossia che fosse pervenuta l'indennità di esproprio,
non si era ancora completamente verificata in quanto mancava ancora il saldo.
si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione ed eccependo:
-che la cessione del credito non era stata ancora accettata dal cessionario e pertanto era priva di effetti;
6 -che tale cessione integrando gli estremi di una donazione era nulla per mancanza della forma stabilita dall'art. 782 c.c.;
-disconosceva la sua apparente sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 22 novembre 2014;
-che aveva revocato il suo consenso alla cessione e che comunque aveva sottoscritto l'atto in uno stato di incapacità naturale a seguito deficit cognitivo causato da una aggressione nei suoi confronti e comunque la sua sottoscrizione era stata carpita con dolo;
-in relazione alla scrittura privata del 22 novembre 2024 domandava
.” nel merito, dichiarare il mancato perfezionamento della cessione
del credito e la nullità dello stesso per difetto di forma e per
intervenuta revoca del consenso mai dato da parte del convenuto
opposto, annullare e/o dichiarare inefficace il medesimo documento
n. 11 allegato da controparte, per effetto del suo disconoscimento,
e tenuto presente la transitoria incapacità di intendere e di volere
e/o il vizio del consenso determinato da dolo, respingere
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 109/2020. “;
-la condizione prevista nella promessa di pagamento sottoscritta dall'opponente si era realizzata, avendo ricevuto, a CP_1
titolo di indennità di esproprio, la somma di € 237.415,68 dall'ASL
di Massa Carrara, non valendo la maggior pretesa fatta valere dal medesimo a tale titolo in sede giudiziale ad escludere l'integralità
e la satisfattività di quanto corrispostogli.
2.Il Tribunale di Massa con sentenza 20 febbraio 2023 n.126 accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rilevava che:
-la scrittura privata del 22 novembre 2014 aveva data certa in quanto questa risultava dal timbro postale apposto alla scrittura stessa;
7 -la consulenza tecnica svolta dal CTU in altro procedimento (
Tribunale Massa RG 858/2020) aveva accertato l'autenticità della sottoscrizione dell'opposto; tale consulenza risultava convincente ed era utilizzabile nel presente procedimento;
tale consulenza era stata prodotta in sede di precisazione delle conclusioni e di conseguenza la parte opposta poteva articolare le proprie difese in relazione ad essa nella comparsa conclusionale e nella replica;
-circa il perfezionamento della cessione l'accettazione della stessa da parte dell'altro figlio cessionario si poteva presumere data la sua evidente vantaggiosità per lui;
il perfezionamento era anteriore alla successiva revoca di dichiarazione di cessione fatta da
[...]
il 21 settembre 2020 di cui in ogni caso non vi era la Parte_1
prova della ricezione;
-irrilevante era poi l'omessa notifica della cessione al debitore ceduto essendo tale notifica funzionale non alla CP_1
traslazione del credito ma solo ad evitare un doppio pagamento;
-il verificarsi della condizione per il realizzarsi del pagamento da parte di emergeva dalla transazione fra CP_6 CP_1
e con il pagamento di 153.000,00 Euro ed era
[...] CP_6
irrilevante che il pagamento fosse stato effettuato per accordo delle parti dalla IF S.r.l.:
-la cessione del credito non era legata ad uno spirito di liberalità
ma come si ricavava dal contenuto della scrittura stessa da una regolazione dei rapporti di dare ed avere:
-circa la captazione per dolo non solo non vi era alcuna prova ma neanche erano state specificate le asserite condotte;
-egualmente sfornita di prova era l'asserita incapacità naturale;
tra l'altro nello stesso periodo sottoscriveva due Parte_1
8 atti come legale rappresentante della mai contestati da CP_6
nessuno.
3. proponeva appello sulla base dei seguenti motivi Parte_1
di appello.
Primo motivo di appello
La sentenza di primo grado era nulla in quanto sussisteva un litisconsorzio necessario che non era stato integrato o in subordine un litisconsorzio facoltativo.
Infatti la sentenza accertava che la titolarità del credito fosse di che non aveva partecipato alla causa. CP
Tale nullità era rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Secondo motivo di appello
Vi era stata una violazione del suo diritto di difesa non permettendo di interloquire sulla consulenza tecnica di ufficio di altro procedimento depositata in sede di precisazione delle conclusioni.
Così il Tribunale fondava la sua decisione a sorpresa su un nuovo documento.
Le prove atipiche avevano l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici.
Inoltre il Tribunale non aveva tenuto conto degli elementi che facevano dubitare della scrittura: la grafia a mano non corrispondeva, i caratteri usati non erano quelli utilizzati in genere da né il file era nel computer dello Parte_1
stesso; lo stile utilizzato non corrispondeva allo stile di
[...]
; il nome di non compariva nell'atto; Parte_1 Parte_1
il 23 novembre 2014 era una domenica.
La scrittura privata fra e la era fittizia;
CP_1 CP_6
9 In ogni caso il pagamento era stato fatto dalla IF S.r.l. e non dalla CP_6
Il documento aveva un formato inferiore all'A4
Il timbro postale era stato apposto solo sul francobollo e non anche sul foglio.
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a ritenere che vi fosse la data certa in quanto il timbro postale era solo sul francobollo e non sul foglio e per questo era stata chiesta l'esibizione dell'originale,
richiesta non accolta dal Tribunale.
Ne seguiva che il documento non era opponibile all'appellante.
Quarto motivo di appello.
Il Tribunale aveva errata a ritenere che avesse CP
accettato la cessione del credito in quanto tale asserzione si basava solo su una labile presunzione,
Ne seguiva che, in assenza dell'accettazione, la revoca della cessione faceva venire meno ogni efficacia della stessa.
Agli atti del giudizio era stato prodotto sotto il doc. n.9 –
fascicolo primo grado appellante – l'avviso di ricevimento della raccomandata del 21/09/2020 che quindi era stato ricevuto da CP
.
[...]
Prova per presunzioni non possibile quando non era possibile la prova per testimoni.
Quinto motivo di appello.
La condizione del pagamento da parte della non si era CP_6
verificata.
La non aveva avuto alcuna perdita economica per cui CP_6
non risultava neppure giustificato che l'appellante si dovesse privare di un proprio credito personale a favore del figlio CP
10 Inoltre era stato trascurato dal Tribunale l'accordo di mediazione fra e IF dell'11 marzo 2015 che dimostrava che si trattava Pt_2
di un debito che la IF si era assunta in proprio.
Sesto motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a non ritenere la nullità della cessione in quanto donazione legata alla violazione dei requisiti di forma della donazione.
Settimo motivo di appello
Il Tribunale aveva ritenuto che non era più necessario accertare se le condizioni per pretendere il pagamento di cui al riconoscimento di debito da parte di si fossero verificate o meno CP_1
in quanto non ne era più il titolare del credito Parte_1
La scelta di di non accettare la liquidazione offerta CP_1
ma di attendere l'esito del giudizio in Cassazione non poteva andare a detrimento dell'appellante.
La Cassazione aveva comunque accolto il ricorso del Comune.
L'appellante roponeva querela di falso contro il documento del 23 novembre 2014 che non era ammessa dal collegio in quanto in essa era la prima volta che veniva sostenuto che potesse esserci un riempimento abusivo di biancosegno.
La Corte respingeva anche l'istanza di sospensiva.
4. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
la conferma della sentenza di primo grado.
non avendo chiamato in causa non Parte_1 CP
poteva contestare la validità del contratto di cessione né aveva contestato la validità della cessione al cessionario
La difesa di aveva avuto tutte le possibilità di Parte_1
difendersi circa la produzione della consulenza tecnica di ufficio di altro procedimento.
11 Il giudice aveva correttamente valutato la consulenza resa in altro procedimento fra le stesse parti.
La questioni sulla scrittura (dimensioni, stile) erano irrilevanti.
Padre e figlio ben si potevano mettersi d'accordo di domenica.
Tutte le altre affermazioni erano defatigatorie;
che rilevanza aveva se il foglio era un A5; nessuna anomalia era stata rilevata dal CTU
sulla posizione della firma, il timbro è sul francobollo ma il fatto che il francobollo sia stato apposto prova la data certa.
Il CTU aveva esaminato il documento in originale e non aveva rilevato alcuna anomalia.
Contestazione del francobollo era stata fatta solo nella comparsa conclusionale in primo grado.
Nella cessione di credito la data certa aveva riguardo solo per l'efficacia verso i terzi ai sensi dell'art. 1265 c.c. .
L'accettazione tacita della cessione stava nel fatto che CP
aveva conservato la scrittura privata per 5 anni e l'aveva
[...]
segnalata al fratello appena aveva appreso dell'esistenza della causa.
Il giudice nella motivazione aveva invero commesso uno sbaglio ma che non mutava la correttezza di fondo della decisione.
In seguito all'accordo intercorso tra le Società e IF, CP_6
quest'ultima, in tre tranches, aveva corrisposto la somma complessiva di €. 153.000,00 direttamente alla medesima CP_6
Questa, poi, con bonifici del 16.3.2015, del 12.2.2016 e del
6.10.2016 aveva versato, come previsto nella scrittura del
27.2.2015, la suddetta somma a CP_1
I bonifici a favore dell'appellato, nella realtà, erano stati eseguiti da tramite il suo conto corrente n. 81443180 CP_6
acceso presso Banca CARIGE,
12 Pertanto in ogni caso la condizione del pagamento si era avverata
Non ricorrevano gli estremi della donazione e l'appellante avrebbe dovuto chiamare in giudizio il cessionario,
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 21 novembre 2024 e successivamente decisa in camera di consiglio.
5.Il primo motivo di appello è infondato.
Per pacifica giurisprudenza in caso in cui la controversia riguardi una cessione di credito non sussiste un litisconsorzio necessario fra creditore cedente, cessionario e debitore ceduto trattandosi di rapporti distinti tra loro.
Sorge invece un litisconsorzio necessario solo se una delle tre parti domandi una pronuncia nei confronti di tutte le altre parti relativamente alla cessione.
Si vedano in proposito:
Cassazione civile , sez. III , 12/06/2020 , n. 11287
“Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito “.
Cassazione civile , sez. VI , 11/09/2018 , n. 21995
“Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né,
in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante
13 dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti.”
Cassazione civile , sez. III , 05/06/2012 , n. 8980
“Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né,
in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte.”
Cassazione civile , sez. I , 13/07/2004 , n. 12972
“Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito;
ne consegue che,
ove il cedente sia dichiarato fallito e la curatela contesti l'opponibilità al fallimento della intervenuta cessione o, in subordine, deduca la revocabilità della stessa, la controversia de qua rientra nella vis attractiva del tribunale fallimentare,
funzionalmente competente ai sensi dell'art. 24 l. fall.”
Cassazione civile , sez. III , 02/02/2001 , n. 1510
“Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario se il debitore contesta la sostituzione del creditore originario e chiede una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti di questi.”
Cassazione civile , sez. I , 15/12/1987 , n. 9295
Con riguardo al giudizio in cui sia opposto in compensazione un credito ceduto la contestazione relativa alla liquidità ed alla scadenza del detto credito non comporta litisconsorzio necessario,
14 ai sensi dell'art. 102 c.p.c., tra cedente, cessionario e debitore ceduto, in quanto il rapporto tra cedente e cessionario - sia nel caso in cui la cessione sia stata notificata al debitore ceduto, sia nel caso in cui sia stata da costui accettata - rimane autonomo e distinto da quello tra cessionario e debitore ceduto e così parte dal rapporto tra cedente e debitore ceduto e non si tratta di un rapporto giuridico sostanziale unico comune a più soggetti.”
Nel presente caso se si leggono le conclusioni formulate da
[...]
in primo grado , ossia “ nel merito, dichiarare il mancato Parte_1
perfezionamento della cessione del credito e la nullità dello stesso
per difetto di forma e per intervenuta revoca del consenso mai dato
da parte del convenuto opposto, annullare e/o dichiarare inefficace
il medesimo documento n. 11 allegato da controparte, per effetto del
suo disconoscimento, e tenuto presente la transitoria incapacità di
intendere e di volere e/o il vizio del consenso determinato da dolo,
respingere l'opposizione e confermare in decreto ingiuntivo n.
109/2020. Con vittorie di spese (anche generali) e competenze di
giudizio; “ si vede che in astratto avrebbero anche potuto essere formulate nei confronti dell'altro figlio cessionario del credito,
con conseguente accertamento vincolante per tutte e tre le parti,
di cui però non ha mai chiesto la chiamata in Parte_1
giudizio come era suo onere fare.
Ne segue che l'appellante, non avendo chiesto una pronuncia valevole nei confronti anche dell'altro figlio, aveva chiesto solo un accertamento incidenter tantum nei confronto del figlio CP_1
debitore ceduto e che pertanto non sussisteva alcun
[...]
litisconsorzio necessario.
Il secondo motivo di appello è infondato.
15 La scrittura privata di cessione del credito in data 23 novembre
2014 si compone di una parte redatta al computer e stampata a cui è
stata apposta in basso in posizione inclinata la sottoscrizione di e che in alto porta scritta a mano la frase “Si Parte_1
richiede la posizione del timbro postale per la data certa” e di un francobollo da € 0,70 con al centro posto il timbro postale con data 24 novembre 2024.
Tale scrittura privata è stata oggetto di consulenza tecnica di ufficio resa nel diverso procedimento davanti al Tribunale di Massa
RG n.858/2020 di cui erano parti odierno Parte_1
appellante, , odierno appellato, e Parte_3 CP
La consulenza tecnica di ufficio, molto approfondita di cui si condivide sia la metodologia sia le conclusioni, conclude che la firma autografa apposta al documento è quella di Parte_1
E' sicuramente utilizzabile la consulente tecnica di ufficio redatta in una altra causa in cui entrambe le parti erano presenti (cfr.
Cass. sez. I 8 marzo 2023 n. 6929; Cass. Sez. I 5 maggio 2021 n.
11794).
Né la produzione della stessa nel giudizio di primo grado ha privato di potere formulare le proprie difese sia perché Parte_1
aveva partecipato all'altro giudizio, sia perché poteva ampiamente interloquire sulla produzione e sulla sua validità in comparsa conclusionale e nella memoria di replica.
Se sia esamina poi il motivo di appello si nota che l'appellante non contesta l'autenticità della sottoscrizione ma cerca di aggrapparsi a elementi minori per escludere la riferibilità a lui della stesura della scrittura.
16 Talune argomentazioni sono intrinsecamente contraddittorie , come quando l'appellante dice che lui non usa il computer e poi dice che non c'è quel file nel suo computer (che quindi usa).
Altre sono irrilevanti, come quando sostiene che non è un foglio
A4, o che non risulta il suo nome nel testo stampato (come se in una lettera al figlio i padri siano soliti iniziare con il proprio nome e cognome) quando poi c'è la sua sottoscrizione autografa;
o quando si dice che il 23 novembre 2014 era una domenica, come se padre e figlio non potessero incontrarsi di domenica, o quando sostiene che l'ufficio postale che ha apposto il timbro postale non
è vicino all'ufficio dell'appellante.
Altre infine sono autolesionistiche ove si dice che la scritta in alto in cui si chiede l'apposizione del timbro postale (scritta non oggetto della consulenza tecnica di ufficio) è di , CP
il che costituisce la piena prova dell'accettazione della cessione da parte di che si preoccupa di portare la scrittura CP
in posta per far apporre il timbro.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Il fatto che il timbro postale sia compreso all'interno del francobollo non fa venire meno l'efficacia nel provare la data certa.
E' certo che su quel francobollo è stato apposto il timbro postale in data 24 novembre 2014, il giorno dopo della data riportata sulla scrittura privata.
Non è assolutamente credibile che qualcuno sia andato in posta a farsi apporre un timbro postale su un francobollo ordinario (nel senso che non si tratta di un esemplare da collezione) non attaccato ad una busta o ad un foglio..
17 Il francobollo non presenta elementi che lascino pensare che sia stato staccato da una altra busta o altro foglio e poi attaccato alla scrittura privata.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Come si è visto più sopra, se paradossalmente si seguono le tesi dell'appellante, ossia che fu l'altro figlio a scrivere CP
la frase con la richiesta alla Posta dell'apposizione del timbro per ottenere la data e che sia stato lui a portare la scrittura privata in un ufficio postale per l'apposizione del timbro ci sarebbe sostanzialmente la prova che all'epoca la cessione era stata accettata da , tanto da preoccuparsi di apporre la data CP
certa prima che il genitore cambiasse idea.
Non si vede poi per ché non avrebbe dovuto accettare CP
una cessione di credito a lui favorevole,
La consegna poi della scrittura privata al fratello CP_1
per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo del padre rappresenta una ulteriore riprova dell'accettazione della cessione da parte di . CP
Si ricorda che la revoca della cessione da parte dell'appellante è
del 21 settembre 2020, quindi successiva sia all'accettazione data con l'apposizione del timbro postale il 24 novembre 2014, sia al deposito della scrittura privata in primo grado da parte dell'odierno appellato in data 21 maggio 2020.
Quindi sicuramente la revoca della cessione del credito è avvenuta dopo l'accettazione da parte del cessionario.
Il quinto motivo di appello è infondato.
I pagamenti della a risultano effettuati con CP_6 CP_1
-bonifico del 16 marzo 2015 di 53.001,50
-bonifico del 12 febbraio 2016 di 50.001,50 Euro
18 -bonifico del 6 ottobre 2016 di 50.001,50.
Circa l'accordo a seguito di mediazione fra e la IF CP_6
S.r.l. in data 11 marzo 2015, accordo che trova ragione nel mancato pagamento di canoni di locazione arretrati da parte di IF S.r.l.
si osserva quanto segue.
Nell'accordo la rinunciava a chiedere la risoluzione del CP_6
contratto per inadempimento e la IF S.r.l. si impegnava a corrispondere alla 153.000,00 Euro. CP_6
La sequenza dei vari accordi succedutisi è la seguente:
-in data 24 marzo 2014 si riconosce debitore nei CP_1
confronti del padre di 150.000, che si impegnava a CP_1
pagare appena avesse ricevuto l'indennità di esproprio;
-in data 22 novembre 2014 fra , il cui legale rappresentante CP_6
era e viene fatto un contratto Parte_1 CP_1
preliminare di locazione di un immobile, fino ad allora locato alla dante causa della IF S.r.l., per cui era previsto che nel 2025,
l'immobile fosse dato in locazione a in caso di CP_1
inadempimento era previsto il pagamento di una penale di 150.000,00;
-in data 23 novembre 2014 c'era la scrittura privata in cui
[...]
, nell'ipotesi in cui la corrispondesse la penale Parte_1 CP_6
a cedeva a il suo CP_1 Parte_1 CP
credito verso di cui alla scrittura privata del 24 CP_1
marzo 2014 ;
-l'11 marzo 2015 si stipulava l'accordo fra IF S.r.l. e CP_6
per cui la IF S.rl. proseguiva a stare nell'immobile ma versava alla 153.000,00 Euro che costituiranno in concreto la CP_6
provvista per pagare la penale a CP_1
Non ci sono ragioni per cui tale ultimo accordo faccia venire meno la validità della cessione del credito.
19 Il sesto motivo di appello è infondato.
La cessione del credito al figlio non nasce da uno spirito di liberalità ma deriva dai diversi rapporti di dare e avere fra il padre, i due figli e le società di famiglia come si evince dal testo della cessione in cui si legge:
“la tua reazione all'accordo tra la e mi lascia senza CP_6 CP_1
parole.
Guarda che non è proprio scontato che riceverà denaro dalla CP_1
io voglio mantenere la serenità in famiglia ed evitare CP_7
complicazioni tra te e . CP_1
Allora nel caso in cui dovesse ricevere la penale dalla CP_1
io cedo a te il credito di Euro 150.000 che mi ha CP_6
riconosciuto… Se mi dai retta non aspettare fino all'incasso delle
somme relative all'esproprio perché chissà quanti problemi CP_1
tirerà fuori.
Ti suggerisco invece di trovare una soluzione con tuo fratello che ti consenta di prelevare la somma dal vostro conto .” CP_8
Il settimo motivo di appello è infondato.
Correttamente il Tribunale, accertata la cessione del credito nei confronti di da parte di a CP_1 Parte_1 CP
, aveva escluso di dovere affrontare se tale credito nei
[...]
confronti di fosse esigibile o meno. CP_1
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 12.500,00per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( Euro 3000,00 per la fase di studio, Euro 2000,00
per la fase introduttiva, Euro 2.500,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 5.000,00 per la fase della decisione ) .
20 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Massa 20 febbraio 2023 n.126 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
legali del giudizio di appello liquidate in Euro 12.500,00per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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