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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1129/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] a Scoglitti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina Argentino del foro di Ragusa che la rappresenta e la difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Cultrone del foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio in Vittoria (RG) il 03.08.1996, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 59, parte II, serie B, dell'anno 1996, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 27.01.1998 a Persona_1 Vittoria), (il 10.11.2005 a Vittoria) e (il 06.10.2007 a Controparte_1 Persona_2
Vittoria); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Il figlio minore (16 anni) verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo, attualmente studia presso il liceo delle scienze umane Mazzini di Vittoria, al primo anno e vive con la madre;
4) La figlia maggiorenne (25 anni) ha conseguito il diploma, non è autosufficiente Persona_1 economicamente, ed attualmente è alla ricerca di lavoro, vive con la madre;
5) Il figlio maggiorenne (18 anni) ha terminato la scuola dell'obbligo, non è CP_1 autosufficiente economicamente, attualmente svolge lavori saltuari, vive con la madre;
6) Il marito, allo stato delle cose, rinuncia alla casa coniugale, ubicata in via Maresciallo
Leonardi n. 8, che verrà assegnata alla moglie;
7) I figli continueranno a vivere con la madre presso la casa coniugale;
8) I genitori avranno facoltà di tenere i figli con sé, d'accordo tra di loro, in armonia con le esigenze e volontà degli stessi, oramai adolescenti. Tuttavia, in caso di disaccordo, il padre potrà incontrare i figli insieme o singolarmente, secondo le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
b) per sette giorni durante le festività natalizie alternando negli anni il periodo dal 24 al 30 dicembre con uno dei due genitori e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua per sette giorni ad anni alterni;
durante le ferie estive per sedici giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
9) Il padre (ovvero la madre) potrà comunicare telefonicamente con i figli e far loro visita, se è il caso e previo accordo telefonico, nel rispetto della privacy del coniuge;
10) I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni, sia paterni che materni;
11) I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
12) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, sport, cure, tempo libero…) verrà presa in accordo tra i due genitori;
13) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento: entrambi, allo stato delle cose, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento a titolo personale;
14) Dal momento in cui la Sig.ra restituirà la casa coniugale ai proprietari, tutti Parte_1
i figli continueranno a vivere con la madre, come espressamente da loro richiesto, presso un'abitazione locata, pertanto il padre si impegnerà a versare il 50% del canone di locazione mensile, alla madre, sino alla completa indipendenza economica dei figli;
15) Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento per ciascuno Parte_2 dei tre figli la somma di € 150,00 per un totale di € 450,00 con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, che verserà tramite bonifici bancari in favore della madre entro il giorno cinque di ogni mese, e presta il proprio consenso alla richiesta e all'incasso in favore della madre dell'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
16) Le spese straordinarie dei tre figli (libri scolastici e universitari, cure mediche, attività extrascolastiche, etc…), previamente concordate, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
17) I coniugi dichiarano espressamente di aver regolato i loro rapporti economici, di aver provveduto alla divisione dell'arredo mobiliare, e danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere anche con riguardo agli effetti ed oggetti personali;
18) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, per sè e per i figli minori, impegnandosi ad espletare tutte le attività che dovessero essere richieste dalle Autorità competenti che l'udienza di comparizione del dì 23.10.2024, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Vittoria (RG) in data 03.08.1996, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria (RG), al n. 8, parte I, dell'anno 2007;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1129/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] a Scoglitti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina Argentino del foro di Ragusa che la rappresenta e la difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Cultrone del foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio in Vittoria (RG) il 03.08.1996, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 59, parte II, serie B, dell'anno 1996, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 27.01.1998 a Persona_1 Vittoria), (il 10.11.2005 a Vittoria) e (il 06.10.2007 a Controparte_1 Persona_2
Vittoria); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Il figlio minore (16 anni) verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo, attualmente studia presso il liceo delle scienze umane Mazzini di Vittoria, al primo anno e vive con la madre;
4) La figlia maggiorenne (25 anni) ha conseguito il diploma, non è autosufficiente Persona_1 economicamente, ed attualmente è alla ricerca di lavoro, vive con la madre;
5) Il figlio maggiorenne (18 anni) ha terminato la scuola dell'obbligo, non è CP_1 autosufficiente economicamente, attualmente svolge lavori saltuari, vive con la madre;
6) Il marito, allo stato delle cose, rinuncia alla casa coniugale, ubicata in via Maresciallo
Leonardi n. 8, che verrà assegnata alla moglie;
7) I figli continueranno a vivere con la madre presso la casa coniugale;
8) I genitori avranno facoltà di tenere i figli con sé, d'accordo tra di loro, in armonia con le esigenze e volontà degli stessi, oramai adolescenti. Tuttavia, in caso di disaccordo, il padre potrà incontrare i figli insieme o singolarmente, secondo le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
b) per sette giorni durante le festività natalizie alternando negli anni il periodo dal 24 al 30 dicembre con uno dei due genitori e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua per sette giorni ad anni alterni;
durante le ferie estive per sedici giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
9) Il padre (ovvero la madre) potrà comunicare telefonicamente con i figli e far loro visita, se è il caso e previo accordo telefonico, nel rispetto della privacy del coniuge;
10) I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni, sia paterni che materni;
11) I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
12) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, sport, cure, tempo libero…) verrà presa in accordo tra i due genitori;
13) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento: entrambi, allo stato delle cose, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento a titolo personale;
14) Dal momento in cui la Sig.ra restituirà la casa coniugale ai proprietari, tutti Parte_1
i figli continueranno a vivere con la madre, come espressamente da loro richiesto, presso un'abitazione locata, pertanto il padre si impegnerà a versare il 50% del canone di locazione mensile, alla madre, sino alla completa indipendenza economica dei figli;
15) Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento per ciascuno Parte_2 dei tre figli la somma di € 150,00 per un totale di € 450,00 con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, che verserà tramite bonifici bancari in favore della madre entro il giorno cinque di ogni mese, e presta il proprio consenso alla richiesta e all'incasso in favore della madre dell'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
16) Le spese straordinarie dei tre figli (libri scolastici e universitari, cure mediche, attività extrascolastiche, etc…), previamente concordate, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
17) I coniugi dichiarano espressamente di aver regolato i loro rapporti economici, di aver provveduto alla divisione dell'arredo mobiliare, e danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere anche con riguardo agli effetti ed oggetti personali;
18) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, per sè e per i figli minori, impegnandosi ad espletare tutte le attività che dovessero essere richieste dalle Autorità competenti che l'udienza di comparizione del dì 23.10.2024, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Vittoria (RG) in data 03.08.1996, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria (RG), al n. 8, parte I, dell'anno 2007;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti