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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/07/2024, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1441/2014 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...] il [...], C.F.: , nata in Parte_1 C.F._1 Parte_2
Furnari (ME), il 10.11.1966, C.F.: entrambi res.ti in Milazzo (ME), nella Via G. Matteotti, C.F._2
n. 147/D ed ivi elett.te dom.ti nella Piazza Cesare Battisti, n. 19 (studio Avv. F. Giordano, recapito professionale dell'Avv. Giovanni Gulino, dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura a margine del Ricorso
in Opposizione ex art. 702 bis c.p.c.
ricorrenti
c o n t r o
nata in [...], il [...], res.te in Furnari (ME), nella Contrada San Filippo Parte_3
Zurà, C.F.: elett.te dom.ta in Barcellona P.G. (ME), nella Via J.F. Kennedy, n. 273, presso C.F._3 lo studio dell'Avv. Giovanna Puliafito che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della Memoria
Difensiva
resistente
O g g e t t o : Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 23.7.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Contestavano, con l'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti, IGg.ri e , il Parte_1 Parte_2
Decreto di Liquidazione dei compensi al Ctu, in quanto ritenevano lo stesso spropositato oltreché illogico nella motivazione per i motivi meglio specificati nell'atto di cui prima.
Concludevano chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del summenzionato Decreto di Liquidazione dei compensi al Ctu con la successiva rideterminazione degli onorari spettanti all'Arch. Parte_3
oggi parte resistente.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale contestava l'assunto avverso per i motivi di Parte_3
cui ai propri scritti difensivi, chiedendo il rigetto delle contrarie domande. All'udienza dell'11.11.2016, il G.I. dell'epoca, rinviava la causa per la decisione.
Nel merito, parte ricorrente contestava il Decreto di Liquidazione in quanto, a suo dire allo stesso andavano applicate le tabelle di cui all'art. 12 del D.M. Giustizia del 30.5.2002, rilevando, inoltre, che non poteva la somma essere calcolata cumulando gli onorari a vacazione e quelli in misura fissa. Per ultimo sostenevano che la quantificazione delle vacazioni risultava essere eccessiva rispetto all'attività svolta dal consulente nominato.
Ora dalla documentazione versata in atti dalle parti ed in particolare dalla lettura dei quesiti posti dal G.I. al proprio ausiliare, nonché dall'attività svolta dallo stesso e dalla lettura dell'elaborato peritale depositato in atti, tra l'altro, nei termini stabiliti, si ritiene che nel caso di che trattasi le tabelle da applicare erano quelle previste dall'art. 11 del citato D.M. 30 Maggio 2002 e che pertanto corretta risulta essere la liquidazione decisa con il provvedimento di liquidazione oggi contestato. Inoltre va, anche evidenziato che per quanto attiene il lamentato cumulo tra onorari a vacazione e quelli in misura fissa, giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione ha sancito che in tema di liquidazione dei compensi al CTU, il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni (Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 8148/2016).
Per tutto quanto sopra le domande formulate dai ricorrenti non risultano meritevoli di accoglimento e vanno,
pertanto, rigettate, con la conferma del Decreto di Liquidazione impugnato. Il rigetto delle domande proposte da parte dei ricorrenti, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, comporta, la condanna degli stessi al pagamento, nei confronti della resistente, IG.ra
[...]
delle spese e compensi di giudizio, che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato Parte_3
sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 1.278,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con ricorso, dai
IGg.ri e , nei confronti della IG.ra , sentiti i Parte_1 Parte_2 Parte_3
procuratori delle parti, così provvede:
1) Rigetta le domande così come avanzate da parte dei ricorrenti, IGg.ri e Parte_1 Pt_2
, per quanto in parte motiva;
[...]
2) Conferma il Decreto di Liquidazione impugnato;
3) Condanna i ricorrenti, IGg.ri e , al pagamento delle spese e Parte_1 Parte_2
compensi di giudizio, in favore della resistente, IG.ra che, tenuto conto Parte_3
della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M.
n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del
D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 1.278,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come
per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 23.7.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1441/2014 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...] il [...], C.F.: , nata in Parte_1 C.F._1 Parte_2
Furnari (ME), il 10.11.1966, C.F.: entrambi res.ti in Milazzo (ME), nella Via G. Matteotti, C.F._2
n. 147/D ed ivi elett.te dom.ti nella Piazza Cesare Battisti, n. 19 (studio Avv. F. Giordano, recapito professionale dell'Avv. Giovanni Gulino, dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura a margine del Ricorso
in Opposizione ex art. 702 bis c.p.c.
ricorrenti
c o n t r o
nata in [...], il [...], res.te in Furnari (ME), nella Contrada San Filippo Parte_3
Zurà, C.F.: elett.te dom.ta in Barcellona P.G. (ME), nella Via J.F. Kennedy, n. 273, presso C.F._3 lo studio dell'Avv. Giovanna Puliafito che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della Memoria
Difensiva
resistente
O g g e t t o : Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 23.7.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Contestavano, con l'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti, IGg.ri e , il Parte_1 Parte_2
Decreto di Liquidazione dei compensi al Ctu, in quanto ritenevano lo stesso spropositato oltreché illogico nella motivazione per i motivi meglio specificati nell'atto di cui prima.
Concludevano chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del summenzionato Decreto di Liquidazione dei compensi al Ctu con la successiva rideterminazione degli onorari spettanti all'Arch. Parte_3
oggi parte resistente.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale contestava l'assunto avverso per i motivi di Parte_3
cui ai propri scritti difensivi, chiedendo il rigetto delle contrarie domande. All'udienza dell'11.11.2016, il G.I. dell'epoca, rinviava la causa per la decisione.
Nel merito, parte ricorrente contestava il Decreto di Liquidazione in quanto, a suo dire allo stesso andavano applicate le tabelle di cui all'art. 12 del D.M. Giustizia del 30.5.2002, rilevando, inoltre, che non poteva la somma essere calcolata cumulando gli onorari a vacazione e quelli in misura fissa. Per ultimo sostenevano che la quantificazione delle vacazioni risultava essere eccessiva rispetto all'attività svolta dal consulente nominato.
Ora dalla documentazione versata in atti dalle parti ed in particolare dalla lettura dei quesiti posti dal G.I. al proprio ausiliare, nonché dall'attività svolta dallo stesso e dalla lettura dell'elaborato peritale depositato in atti, tra l'altro, nei termini stabiliti, si ritiene che nel caso di che trattasi le tabelle da applicare erano quelle previste dall'art. 11 del citato D.M. 30 Maggio 2002 e che pertanto corretta risulta essere la liquidazione decisa con il provvedimento di liquidazione oggi contestato. Inoltre va, anche evidenziato che per quanto attiene il lamentato cumulo tra onorari a vacazione e quelli in misura fissa, giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione ha sancito che in tema di liquidazione dei compensi al CTU, il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni (Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 8148/2016).
Per tutto quanto sopra le domande formulate dai ricorrenti non risultano meritevoli di accoglimento e vanno,
pertanto, rigettate, con la conferma del Decreto di Liquidazione impugnato. Il rigetto delle domande proposte da parte dei ricorrenti, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, comporta, la condanna degli stessi al pagamento, nei confronti della resistente, IG.ra
[...]
delle spese e compensi di giudizio, che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato Parte_3
sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 1.278,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con ricorso, dai
IGg.ri e , nei confronti della IG.ra , sentiti i Parte_1 Parte_2 Parte_3
procuratori delle parti, così provvede:
1) Rigetta le domande così come avanzate da parte dei ricorrenti, IGg.ri e Parte_1 Pt_2
, per quanto in parte motiva;
[...]
2) Conferma il Decreto di Liquidazione impugnato;
3) Condanna i ricorrenti, IGg.ri e , al pagamento delle spese e Parte_1 Parte_2
compensi di giudizio, in favore della resistente, IG.ra che, tenuto conto Parte_3
della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M.
n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del
D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 1.278,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come
per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 23.7.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)