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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/10/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 336 / 2024
Il Giudice designato AN LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 336 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
con gli avv. CLEMENTE ENZO e CLEMENTE VALENTINA;
Parte_1 ricorrente
E
con gli avv. MUNGARI MATTEO e TIZIANA LA VERGHETTA Controparte_1 resistente con l'avv. FLAVIA INCLETOLLI CP_2 terzo chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.2.24, il sig. ha riassunto il giudizio ex art. 354 c.p.c., Parte_1
a seguito di sentenza n. 4182/23 della Corte di appello di Roma sez. Lavoro resa inter-partes in data
14.11.2023, pubblicata in data 20.11.2023, la quale, dichiarando la nullità del procedimento conclusosi sentenza n. 228/2022, pubblicata in data 30.03.2022, resa nel giudizio iscritto al n.
792/2018 R.G. del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, il giudice del gravame, così statuiva:
“Visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa dinanzi al Tribunale di Cassino. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado”. La Corte riteneva infatti che “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l' , sicché, alla mancata evocazione in giudizio Controparte_3 dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.”
La causa veniva quindi rimessa dinanzi al Tribunale di Cassino, al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto
A) ACCERTARE — DICHIARARE l'adibizione del ricorrente a mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto e a quelle che ha acquisito nell'esercizio dell'attività lavorativa;
B) CONDANNARE la Società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive tra la categoria E (attuale inquadramento) e quella spettante ovvero categoria
"D"- posizione economica "D3", superiore all'inquadramento cui è stato assegnato dal datore di lavoro e a provvedere al conseguente adeguamento della contribuzione previdenziale corrispondente al nuovo inquadramento;
C) CONDANNARE, inoltre, la Società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza del mancato riconoscimento della professionalità acquisita, danni da valutarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituita in giudizio la quale, riportandosi integralmente il contenuto in fatto e Controparte_1 in diritto della memoria di costituzione di primo grado innanzi al Tribunale di Cassino, rilevava come le domande contributive del ricorso fossero ormai irrimediabilmente ormai prescritte, essendo decorsi più di 5 anni dalla data di maturazione del – insussistente e infondato – credito contributivo alla notificazione dell'Istituto, posto che il ricorso in riassunzione è stato notificato solo nel 2024, laddove le pretese contributive risalirebbero al periodo compreso tra il 2015 e il 2017.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: rigettare integralmente il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto anche in considerazione della rilevata carenza allegatoria e probatoria.
Con condanna alle spese competenze ed onorari del presente giudizio”
Si costituiva in giudizio l' , con memoria difensiva depositata in data 5.04.2024, la quale, CP_2 rilevando la posizione di terzietà dell' rispetto al sottostante rapporto di lavoro Controparte_3 CP_ intercorso tra le parti, chiedeva condannarsi la società convenuta al pagamento in favore dell' della contribuzione dovuta, nei limiti della prescrizione quinquennale, sulle somme di natura retributiva che saranno eventualmente riconosciute come dovute.
Disposta la rinnovazione dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio poi annullato, la causa veniva discussa e decisa in esito all'udienza ex ar.t 127 ter c.p.c. del 2.10.2025.
La domanda non è fondata e non può essere accolta.
Il ricorrente espone:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 2.12.1985 con mansioni di ausiliario
(operatore) assegnato alla stazione di Cassino, inquadrato nel livello professionale E del
CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e successivo CCNL di rinnovo 2015-2017;
- di aver svolto dal giugno 2014 al luglio 2017 mansioni superiori di operatore specializzato corrispondenti al livello professionale D, consistenti nell'attività di addetto al Servizio
Antievasione Lazio presso le stazioni, tra le altre, di Cassino, Roma, Frosinone, Sora;
- di aver fatto parte per tre anni del pool locale di agenti specializzati, formato da almeno cinque agenti, specificamente professionalizzati, che si muovono insieme in stazione e/o a bordo treno e che verificano il possesso e la regolarità del biglietto o dell'abbonamento;
- di avere richiesto alla convenuta, con nota del 7.11.2017, il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal giugno 2014 al luglio 2017.
Tanto premesso chiede:
- di accertare l'adibizione dello stesso a mansioni superiori;
- di condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra la categoria E di attuale inquadramento e quella spettante D, posizione economica D3, con adeguamento della contribuzione previdenziale;
- di condannare la società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato riconoscimento della professionalità acquisita, da liquidarsi in via equitativa.
si costituisce opponendosi alle domande attoree ed in particolare rilevando: Controparte_1
- che il ricorrente, dalla fine di settembre 2015, ha svolto come ausiliario attività di supporto al gruppo antievasione, occupandosi di verificare il funzionamento delle obliteratrici e delle biglietterie self-service e dal luglio 2016, in via prevalente, della affissione delle locandine nelle stazioni laziali;
di non essere mai stato inserito nei turni di lavoro della Squadra Territoriale Antievasione né di aver mai svolto attività di controllo dei biglietti e di assistenza alla clientela a terra e a bordo treno, non disponendo peraltro della certificata idoneità prescritta dall'accordo sindacale per lo svolgimento di tali mansioni, idoneità accertata solo alla fine del mese di giugno 2017.
L' si costituisce chiedendo la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva CP_2
e fiscale nei limiti della maturata prescrizione quinquennale.
Passando ora ad esaminare il merito della domanda deve preliminarmente rilevarsi che, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n.
26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528).
Il lavoratore che agisce a tal fine in giudizio ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (ex plurimis, Cass. civ. n.
8025/2003; Cass. civ. n. 11925/2003).
Facendo applicazione dei suesposti principi occorre esaminare in primo luogo la prova orale esperita.
È incontestato che svolge attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Parte_1 convenuta dal dicembre del 1985 con mansioni di ausiliario ed inquadramento contrattuale, per il periodo oggetto di causa (giugno 2014 – luglio 2017), nel livello professionale E del CCNL sopra citato;
del pari è pacifica la sua assegnazione alla struttura aziendale “Offerta commerciale Lazio –
Antievasione Lazio” all'interno della quale sussiste un pool antievasione per lo svolgimento di un'attività strutturale e sistematica di potenziamento dei normali controlli, in affiancamento alle normali attività di controlleria a bordo treno, per contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'elusione relativo al pagamento dei biglietti di viaggio. Il ricorrente sostiene di avervi fatto parte e, per i tre anni indicati, di essere stato membro del pool antievasione, svolgendo attività riconducibili al livello professionale D del CCNL applicato, nel quale rientrano, quali operatori specializzati, “i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore” (cfr. stralci del CCNL del
20.7.2012 e del CCNL di rinnovo 16.12.2016 sub all.ti 12 e 13 fasc. res. Precedente di primo grado
– allegato D).
Rientrano invece nel livello professionale E nel quale è inquadrato il ricorrente “i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite”.
Dal raffronto delle declaratorie emerge che l'attività dell'operatore specializzato categoria D si connota rispetto a quella dell'ausiliario categoria E per il possesso di “conoscenze professionali specifiche” e di “adeguata esperienza”, acquisita o nell'esercizio delle proprie mansioni o mediante
“specifici percorsi formativi”, e comprende anche l'espletamento di “attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore”, a fronte di attività operative di
“limitata complessità” proprie dell'ausiliario categoria E.
Il profilo dell'operatore specializzato categoria D è dunque caratterizzato, nell'ambito delle direttive ricevute e di “metodi e procedure predefiniti”, da una maggiore discrezionalità operativa nel perseguimento degli obiettivi aziendali, anche mediante attività di coordinamento e addestramento di altri lavoratori, dovendo possedere specifiche conoscenze professionali ed adeguata esperienza in relazione a tecniche e processi operativi, così da poter individuare con piena iniziativa le modalità di processo e di condotta per garantire i risultati nella propria sfera di competenza, sia individualmente sia in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento o che possono addestrare al lavoro (in questo senso, Trib. Cassino n. 583/2017 resa da questo Giudice tra le stesse parti, sub all. 1 fasc. res.).
Se questi sono gli elementi caratterizzanti il superiore profilo professionale richiesto, deve in primo luogo essere evidenziato come la domanda difetti della necessaria e specifica allegazione di quegli elementi delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente corrispondenti ai profili specifici caratterizzanti il superiore profilo professionale (Cass. civ. n. 8025/2003 cit.), così da consentirne il raffronto secondo il sopra ricordato procedimento trifasico (Cass. civ. n. 30580/2019 cit.): in particolare difetta in ricorso la specificazione delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. civ. n. 11925/2003 cit.): invero, parte ricorrente si è limitato a dedurre di essere stato addetto al Servizio Antievasione Lazio
e di aver fatto parte del pool locale antievasione di agenti specializzati, descrivendo poi in termini generali le attività svolte dai componenti della squadra (verifica del possesso e della regolarità del biglietto e dell'abbonamento in stazione e a bordo treno), senza evidenziare i compiti specifici da lui svolti all'interno della squadra e i profili rilevanti astrattamente idonei a collocarlo all'interno della declaratoria del superiore profilo professionale richiesto. Non ha invero dedotto se, ad esempio, questi compiti implicassero anche coordinamento o addestramento di altri dipendenti, se si estrinsecassero anche nell'impartire direttive ad ausiliari, oltre ad esplicitare il tipo di competenze ed esperienze che richiedeva l'espletamento di detti compiti e con che margini di autonomia operativa.
Gli esiti della prova orale esperita hanno poi confermato gli assunti difensivi della società convenuta, a mente die quali il ricorrente aveva svolto mera attività di supporto ai componenti del pool antievasione, occupandosi, come ausiliario e sulla base di specifiche direttive impartite dai colleghi inseriti nella squadra.
Ed invero rilevano, sotto tale specifico aspetto, le dichiarazioni rese dal teste - Testimone_1 responsabile della struttura “Offerta commerciale Lazio – Antievasione Lazio fino al mese di luglio
2016 – il quale ha dichiarato che la squadra antievasione “Era formata da più profili e ruoli, quelli squisitamente antievasione, ovvero il personale con le competenze per riconoscere i titoli di viaggio sulla base della relativa normativa legislativa e contrattuale erano se ricordo bene tre persone, tra cui . Il non rientrava tra il personale avente le predette specifiche competenze, ma Per_1 Pt_1 aveva un ruolo esclusivamente di supporto nell'ambito della squadra antievasione, anche perché nella sua utilizzazione vi era un vincolo emerso a seguito di visite sanitarie, che ne impediva
l'utilizzo in mansioni che concernessero rapporti con il pubblico. Come attività di supporto seguiva il turno dei colleghi, e tale attività si concretizzava nel presidio delle macchine obliteratrici;
quando capitava che la macchina si inceppasse, disostruiva la macchina. Preciso che il supporto si riferiva esclusivamente a quest'ultima attività e non al controllo biglietti”. Il teste ha altresì confermato che “per svolgere attività di controlleria biglietti occorre una specifica formazione, che il ricorrente non possedeva, avendo una formazione di carattere più generale. Preciso, infatti, che svolgere attività di antievasione implica anche la conoscenza della normativa specifica della tariffa che volta per volta viene in considerazione”.
Dichiarazioni queste che, intrinsecamente attendibili per coerenza, completezza e precisione, hanno trovato riscontri esterni nelle deposizioni: - della teste la quale, con una deposizione circostanziata e precisa, frutto di una Testimone_2 conoscenza derivatale dall'essersi occupata – oltre che della programmazione oraria della
[...]
– anche degli aspetti relativi alla antievasione sino al 2017/2018, la quale ha Parte_2 confermato che “Nella squadra antievasione Lazio erano presenti i lavoratori Persona_2
, , , e il ricorrente . Il Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_1 ricorrente, poiché non poteva avere contatto con il pubblico in base ad un certificato medico aziendale, si occupava del controllo delle macchine obliteratrici, della loro funzionalità, in sostituzione del nastro e si occupava della affissione delle locandine nelle stazioni di Cassino e anche di altre del Lazio, attività che tutt'ora continua a svolgere. Non effettua alcun controllo dei biglietti né ha conoscenza delle tariffe e delle condizioni di trasporto della società resistente… Il ricorrente nello svolgimento delle mansioni sopra riferite, timbra un foglio con l'evidenza relativa alla funzionalità della macchina che poi mi riporta. Io mensilmente organizzavo con file excel i turni della squadra antievasione con indicazione delle località. Il ricorrente ed il erano Per_6 sempre di turno nella squadra a Cassino, nel periodo dal 2016 al novembre 2017/2018, non ricordo non precisione. Preciso che il ricorrente, pur facendo parte della Struttura organizzativa antievasione Lazio, non svolge attività di controlleria vera e propria, ma attività accessorie di controllo delle obliteratrici… Questa circostanza mi risulta che sia stata manifestata con emali dalla dott.ssa nel 2016, in cui comunicava le mansioni dei vari dipendenti della Testimone_1 struttura. La dott.ssa era responsabile dell'offerta commerciale prima di me. Preciso che Tes_1 ero io a predisporre i turni e ad assegnare il ricorrente al controllo delle obliteratrici dal 2016, quando sono diventata io responsabile. Non lo vedevo direttamente svolgere l'attività, ma il ricorrente mi riportava il modulo con le evidenze relative al funzionamento delle macchine obliteratrici. Preciso che per svolgere le mansioni di controlleria nell'ambito della squadra antievasione è necessario seguire un corso di formazione sulla normativa. Il ricorrente che io sappia non ha svolto tale corso di formazione”;
- il teste , componente del pool antievasione con funzioni di controllo dei titoli di Persona_2 viaggio e a bordo treno e dunque con una conoscenza “sul campo” e diretta delle attività svolte dal ricorrente, il quale ha riferito che ““Il ricorrente ha fatto parte della squadra antievasione, non ricordo in quale periodo. Il ricorrente era di supporto a noi, non svolgeva attività di controlleria in quanto non era abilitato poiché non aveva fatto alcun corso di formazione. Lui e , pur Per_6 facendo parte della squadra, si limitavano a supportarci senza svolgere direttamente attività di controllo biglietti. Inoltre, aiutavano i clienti che non riuscivano ad obliterare i biglietti. Non mi risulta che svolgesse un controllo sul corretto funzionamento delle macchine obliteratrici. So che il ricorrente, nel periodo successivo a quello in cui ha operato con me nella squadra, si è anche occupato della affissione delle locandine nelle stazioni del Lazio. In ogni turno della squadra c'erano due abilitati alla controlleria, il ricorrente ha sempre operato come supporto, allo stesso modo del . So che successivamente il si è abilitato ed è stato addetto al servizio di Per_6 Per_6 controlleria, almeno fino al momento in cui sono andato in pensione.”.
A ciò aggiungasi che quanto dichiarato dai testi indicati trova indiretto risconto documentale: trattasi invero della certificazione medica del 26.5.2009 relativa all'esito della visita di idoneità (all.
5 fasc. ric.) da cui risulta il divieto di adibizione di allo svolgimento di attività di Parte_1
“assistenza clientela a terra” e di “controllo antievasione con contatto diretto con il pubblico”, unica documentazione attestante una inidoneità alle mansioni che il ricorrente non ha smentito allegato documentazione più recente di segno opposto: invero è agli atti un successivo giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni di “attività antievasione contatto con il pubblico”, nel quale però si rileva la permanenza della inidoneità alla “controlleria a bordo treno”, datato
25.7.2017 (all. 8 fasc. res. giudizio primo grado - all.to D).
Che tale inidoneità sia rilevante ai fini dello svolgimento delle specifiche mansioni inibite al ricorrente, risulta anche dall'accordo siglato da con le OO.SS. in data 24.5.2017: si legge, CP_1 al punto b), che “tenendo conto della certificata idoneità di ciascuno…i lavoratori attualmente inquadrati nel livello professionale E 'Operatori' saranno inquadrati nel livello professionale D
'Operatori Specializzati', figura professionale “Operatore specializzato commerciale” e svolgeranno l'attività operativa di 'addetto' a terra” (all. 7 fasc. res. – allto D).
Né possono ritenersi idonee a smentire la ricostruzione operata dai testi indicati, le deposizioni dei testi di parte ricorrente ( , ), sia per la loro specifica posizione rispetto alle parti Per_6 Tes_3 CP_4
- i testi hanno avuto un contenzioso per mansioni superiori con , e dunque è più che CP_1 ragionevole nutrire serie riserve sulla genuinità di quanto dichiarato per la loro posizione rispetto ai fatti oggetto di causa – sia per la genericità ed approssimazione del tenore delle dichiarazioni rese
(si pensi al teste , che, con riferimento al controllo dei biglietti dei viaggiatori prima che CP_4 salissero sul treno, ha dichiarato: “Io personalmente l'ho visto svolgere queste mansioni quando il ricorrente era a Cassino…qualche volta vedevo proprio il ricorrente rivolgersi di persona al passeggero per chiedergli il biglietto da controllare”, salvo poi precisare “Preciso che vedevo quanto riferito a volte dal mio ufficio nel deposito locomotive, che affacciava sui binari a una distanza di circa 20 metri, altre volte, saltuariamente, quando uscivo dall'ufficio per svolgere adempimenti. Preciso che la visuale dell'ufficio a volte non era libera in quanto si frapponevano altri treni in sosta”; il teste si è limitato alla scarna affermazione “Il ricorrente, nell'ambito Per_6 della quadra antievasione, si occupava del controllo dei biglietti e degli abbonamenti dei passeggeri in stazione, prima di salire sul treno”) e riferiscono anche di circostanze prive di riscontro documentale o addirittura “de relato actoris”, quale la formazione che il ricorrente avrebbe ricevuto (testi e ). Per_6 Tes_4 Dalla carente allegazione e comunque dal difetto di prova dello svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al livello professionale D del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività
Ferroviarie discende l'infondatezza della domanda di condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, previo accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori da parte del ricorrente, e della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per mancato riconoscimento della professionalità acquisita.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in favore di tenuto conto dei Controparte_1 criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore indeterminato scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, parametri minimi per tutte le fasi).
Le spese di lite seguono altresì il medesimo criterio liquidatorio nei confronti dell' , CP_2 rilevandosi, solo ai fili della presente regolamentazione, che i contributi eventualmente spettanti in caso di accoglimento della domanda attorea sarebbero stati in ogni caso irrimediabilmente prescritti, posto che a fronte di un periodo oggetto di domanda decorrente dal 2014 al 2017, non si rinviene in CP_ atti alcuna denuncia presentata dal lavoratore all' senza obbligo di notifica al datore di lavoro, idonea a consentire la conversione del termine prescrizionale in decennale.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare a le spese di giudizio, che li liquidano in Controparte_1 euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA come per legge;
- condanna il ricorrente a rimborsare condanna il ricorrente a rimborsare all' le spese di CP_2 giudizio, che li liquidano in euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA come per legge;
Cassino, 27.10.2025
Il Giudice AN LT
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 336 / 2024
Il Giudice designato AN LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 336 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
con gli avv. CLEMENTE ENZO e CLEMENTE VALENTINA;
Parte_1 ricorrente
E
con gli avv. MUNGARI MATTEO e TIZIANA LA VERGHETTA Controparte_1 resistente con l'avv. FLAVIA INCLETOLLI CP_2 terzo chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.2.24, il sig. ha riassunto il giudizio ex art. 354 c.p.c., Parte_1
a seguito di sentenza n. 4182/23 della Corte di appello di Roma sez. Lavoro resa inter-partes in data
14.11.2023, pubblicata in data 20.11.2023, la quale, dichiarando la nullità del procedimento conclusosi sentenza n. 228/2022, pubblicata in data 30.03.2022, resa nel giudizio iscritto al n.
792/2018 R.G. del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, il giudice del gravame, così statuiva:
“Visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa dinanzi al Tribunale di Cassino. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado”. La Corte riteneva infatti che “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l' , sicché, alla mancata evocazione in giudizio Controparte_3 dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.”
La causa veniva quindi rimessa dinanzi al Tribunale di Cassino, al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto
A) ACCERTARE — DICHIARARE l'adibizione del ricorrente a mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto e a quelle che ha acquisito nell'esercizio dell'attività lavorativa;
B) CONDANNARE la Società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive tra la categoria E (attuale inquadramento) e quella spettante ovvero categoria
"D"- posizione economica "D3", superiore all'inquadramento cui è stato assegnato dal datore di lavoro e a provvedere al conseguente adeguamento della contribuzione previdenziale corrispondente al nuovo inquadramento;
C) CONDANNARE, inoltre, la Società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza del mancato riconoscimento della professionalità acquisita, danni da valutarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituita in giudizio la quale, riportandosi integralmente il contenuto in fatto e Controparte_1 in diritto della memoria di costituzione di primo grado innanzi al Tribunale di Cassino, rilevava come le domande contributive del ricorso fossero ormai irrimediabilmente ormai prescritte, essendo decorsi più di 5 anni dalla data di maturazione del – insussistente e infondato – credito contributivo alla notificazione dell'Istituto, posto che il ricorso in riassunzione è stato notificato solo nel 2024, laddove le pretese contributive risalirebbero al periodo compreso tra il 2015 e il 2017.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: rigettare integralmente il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto anche in considerazione della rilevata carenza allegatoria e probatoria.
Con condanna alle spese competenze ed onorari del presente giudizio”
Si costituiva in giudizio l' , con memoria difensiva depositata in data 5.04.2024, la quale, CP_2 rilevando la posizione di terzietà dell' rispetto al sottostante rapporto di lavoro Controparte_3 CP_ intercorso tra le parti, chiedeva condannarsi la società convenuta al pagamento in favore dell' della contribuzione dovuta, nei limiti della prescrizione quinquennale, sulle somme di natura retributiva che saranno eventualmente riconosciute come dovute.
Disposta la rinnovazione dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio poi annullato, la causa veniva discussa e decisa in esito all'udienza ex ar.t 127 ter c.p.c. del 2.10.2025.
La domanda non è fondata e non può essere accolta.
Il ricorrente espone:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 2.12.1985 con mansioni di ausiliario
(operatore) assegnato alla stazione di Cassino, inquadrato nel livello professionale E del
CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e successivo CCNL di rinnovo 2015-2017;
- di aver svolto dal giugno 2014 al luglio 2017 mansioni superiori di operatore specializzato corrispondenti al livello professionale D, consistenti nell'attività di addetto al Servizio
Antievasione Lazio presso le stazioni, tra le altre, di Cassino, Roma, Frosinone, Sora;
- di aver fatto parte per tre anni del pool locale di agenti specializzati, formato da almeno cinque agenti, specificamente professionalizzati, che si muovono insieme in stazione e/o a bordo treno e che verificano il possesso e la regolarità del biglietto o dell'abbonamento;
- di avere richiesto alla convenuta, con nota del 7.11.2017, il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal giugno 2014 al luglio 2017.
Tanto premesso chiede:
- di accertare l'adibizione dello stesso a mansioni superiori;
- di condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra la categoria E di attuale inquadramento e quella spettante D, posizione economica D3, con adeguamento della contribuzione previdenziale;
- di condannare la società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato riconoscimento della professionalità acquisita, da liquidarsi in via equitativa.
si costituisce opponendosi alle domande attoree ed in particolare rilevando: Controparte_1
- che il ricorrente, dalla fine di settembre 2015, ha svolto come ausiliario attività di supporto al gruppo antievasione, occupandosi di verificare il funzionamento delle obliteratrici e delle biglietterie self-service e dal luglio 2016, in via prevalente, della affissione delle locandine nelle stazioni laziali;
di non essere mai stato inserito nei turni di lavoro della Squadra Territoriale Antievasione né di aver mai svolto attività di controllo dei biglietti e di assistenza alla clientela a terra e a bordo treno, non disponendo peraltro della certificata idoneità prescritta dall'accordo sindacale per lo svolgimento di tali mansioni, idoneità accertata solo alla fine del mese di giugno 2017.
L' si costituisce chiedendo la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva CP_2
e fiscale nei limiti della maturata prescrizione quinquennale.
Passando ora ad esaminare il merito della domanda deve preliminarmente rilevarsi che, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n.
26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528).
Il lavoratore che agisce a tal fine in giudizio ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (ex plurimis, Cass. civ. n.
8025/2003; Cass. civ. n. 11925/2003).
Facendo applicazione dei suesposti principi occorre esaminare in primo luogo la prova orale esperita.
È incontestato che svolge attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Parte_1 convenuta dal dicembre del 1985 con mansioni di ausiliario ed inquadramento contrattuale, per il periodo oggetto di causa (giugno 2014 – luglio 2017), nel livello professionale E del CCNL sopra citato;
del pari è pacifica la sua assegnazione alla struttura aziendale “Offerta commerciale Lazio –
Antievasione Lazio” all'interno della quale sussiste un pool antievasione per lo svolgimento di un'attività strutturale e sistematica di potenziamento dei normali controlli, in affiancamento alle normali attività di controlleria a bordo treno, per contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'elusione relativo al pagamento dei biglietti di viaggio. Il ricorrente sostiene di avervi fatto parte e, per i tre anni indicati, di essere stato membro del pool antievasione, svolgendo attività riconducibili al livello professionale D del CCNL applicato, nel quale rientrano, quali operatori specializzati, “i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore” (cfr. stralci del CCNL del
20.7.2012 e del CCNL di rinnovo 16.12.2016 sub all.ti 12 e 13 fasc. res. Precedente di primo grado
– allegato D).
Rientrano invece nel livello professionale E nel quale è inquadrato il ricorrente “i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite”.
Dal raffronto delle declaratorie emerge che l'attività dell'operatore specializzato categoria D si connota rispetto a quella dell'ausiliario categoria E per il possesso di “conoscenze professionali specifiche” e di “adeguata esperienza”, acquisita o nell'esercizio delle proprie mansioni o mediante
“specifici percorsi formativi”, e comprende anche l'espletamento di “attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore”, a fronte di attività operative di
“limitata complessità” proprie dell'ausiliario categoria E.
Il profilo dell'operatore specializzato categoria D è dunque caratterizzato, nell'ambito delle direttive ricevute e di “metodi e procedure predefiniti”, da una maggiore discrezionalità operativa nel perseguimento degli obiettivi aziendali, anche mediante attività di coordinamento e addestramento di altri lavoratori, dovendo possedere specifiche conoscenze professionali ed adeguata esperienza in relazione a tecniche e processi operativi, così da poter individuare con piena iniziativa le modalità di processo e di condotta per garantire i risultati nella propria sfera di competenza, sia individualmente sia in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento o che possono addestrare al lavoro (in questo senso, Trib. Cassino n. 583/2017 resa da questo Giudice tra le stesse parti, sub all. 1 fasc. res.).
Se questi sono gli elementi caratterizzanti il superiore profilo professionale richiesto, deve in primo luogo essere evidenziato come la domanda difetti della necessaria e specifica allegazione di quegli elementi delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente corrispondenti ai profili specifici caratterizzanti il superiore profilo professionale (Cass. civ. n. 8025/2003 cit.), così da consentirne il raffronto secondo il sopra ricordato procedimento trifasico (Cass. civ. n. 30580/2019 cit.): in particolare difetta in ricorso la specificazione delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. civ. n. 11925/2003 cit.): invero, parte ricorrente si è limitato a dedurre di essere stato addetto al Servizio Antievasione Lazio
e di aver fatto parte del pool locale antievasione di agenti specializzati, descrivendo poi in termini generali le attività svolte dai componenti della squadra (verifica del possesso e della regolarità del biglietto e dell'abbonamento in stazione e a bordo treno), senza evidenziare i compiti specifici da lui svolti all'interno della squadra e i profili rilevanti astrattamente idonei a collocarlo all'interno della declaratoria del superiore profilo professionale richiesto. Non ha invero dedotto se, ad esempio, questi compiti implicassero anche coordinamento o addestramento di altri dipendenti, se si estrinsecassero anche nell'impartire direttive ad ausiliari, oltre ad esplicitare il tipo di competenze ed esperienze che richiedeva l'espletamento di detti compiti e con che margini di autonomia operativa.
Gli esiti della prova orale esperita hanno poi confermato gli assunti difensivi della società convenuta, a mente die quali il ricorrente aveva svolto mera attività di supporto ai componenti del pool antievasione, occupandosi, come ausiliario e sulla base di specifiche direttive impartite dai colleghi inseriti nella squadra.
Ed invero rilevano, sotto tale specifico aspetto, le dichiarazioni rese dal teste - Testimone_1 responsabile della struttura “Offerta commerciale Lazio – Antievasione Lazio fino al mese di luglio
2016 – il quale ha dichiarato che la squadra antievasione “Era formata da più profili e ruoli, quelli squisitamente antievasione, ovvero il personale con le competenze per riconoscere i titoli di viaggio sulla base della relativa normativa legislativa e contrattuale erano se ricordo bene tre persone, tra cui . Il non rientrava tra il personale avente le predette specifiche competenze, ma Per_1 Pt_1 aveva un ruolo esclusivamente di supporto nell'ambito della squadra antievasione, anche perché nella sua utilizzazione vi era un vincolo emerso a seguito di visite sanitarie, che ne impediva
l'utilizzo in mansioni che concernessero rapporti con il pubblico. Come attività di supporto seguiva il turno dei colleghi, e tale attività si concretizzava nel presidio delle macchine obliteratrici;
quando capitava che la macchina si inceppasse, disostruiva la macchina. Preciso che il supporto si riferiva esclusivamente a quest'ultima attività e non al controllo biglietti”. Il teste ha altresì confermato che “per svolgere attività di controlleria biglietti occorre una specifica formazione, che il ricorrente non possedeva, avendo una formazione di carattere più generale. Preciso, infatti, che svolgere attività di antievasione implica anche la conoscenza della normativa specifica della tariffa che volta per volta viene in considerazione”.
Dichiarazioni queste che, intrinsecamente attendibili per coerenza, completezza e precisione, hanno trovato riscontri esterni nelle deposizioni: - della teste la quale, con una deposizione circostanziata e precisa, frutto di una Testimone_2 conoscenza derivatale dall'essersi occupata – oltre che della programmazione oraria della
[...]
– anche degli aspetti relativi alla antievasione sino al 2017/2018, la quale ha Parte_2 confermato che “Nella squadra antievasione Lazio erano presenti i lavoratori Persona_2
, , , e il ricorrente . Il Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_1 ricorrente, poiché non poteva avere contatto con il pubblico in base ad un certificato medico aziendale, si occupava del controllo delle macchine obliteratrici, della loro funzionalità, in sostituzione del nastro e si occupava della affissione delle locandine nelle stazioni di Cassino e anche di altre del Lazio, attività che tutt'ora continua a svolgere. Non effettua alcun controllo dei biglietti né ha conoscenza delle tariffe e delle condizioni di trasporto della società resistente… Il ricorrente nello svolgimento delle mansioni sopra riferite, timbra un foglio con l'evidenza relativa alla funzionalità della macchina che poi mi riporta. Io mensilmente organizzavo con file excel i turni della squadra antievasione con indicazione delle località. Il ricorrente ed il erano Per_6 sempre di turno nella squadra a Cassino, nel periodo dal 2016 al novembre 2017/2018, non ricordo non precisione. Preciso che il ricorrente, pur facendo parte della Struttura organizzativa antievasione Lazio, non svolge attività di controlleria vera e propria, ma attività accessorie di controllo delle obliteratrici… Questa circostanza mi risulta che sia stata manifestata con emali dalla dott.ssa nel 2016, in cui comunicava le mansioni dei vari dipendenti della Testimone_1 struttura. La dott.ssa era responsabile dell'offerta commerciale prima di me. Preciso che Tes_1 ero io a predisporre i turni e ad assegnare il ricorrente al controllo delle obliteratrici dal 2016, quando sono diventata io responsabile. Non lo vedevo direttamente svolgere l'attività, ma il ricorrente mi riportava il modulo con le evidenze relative al funzionamento delle macchine obliteratrici. Preciso che per svolgere le mansioni di controlleria nell'ambito della squadra antievasione è necessario seguire un corso di formazione sulla normativa. Il ricorrente che io sappia non ha svolto tale corso di formazione”;
- il teste , componente del pool antievasione con funzioni di controllo dei titoli di Persona_2 viaggio e a bordo treno e dunque con una conoscenza “sul campo” e diretta delle attività svolte dal ricorrente, il quale ha riferito che ““Il ricorrente ha fatto parte della squadra antievasione, non ricordo in quale periodo. Il ricorrente era di supporto a noi, non svolgeva attività di controlleria in quanto non era abilitato poiché non aveva fatto alcun corso di formazione. Lui e , pur Per_6 facendo parte della squadra, si limitavano a supportarci senza svolgere direttamente attività di controllo biglietti. Inoltre, aiutavano i clienti che non riuscivano ad obliterare i biglietti. Non mi risulta che svolgesse un controllo sul corretto funzionamento delle macchine obliteratrici. So che il ricorrente, nel periodo successivo a quello in cui ha operato con me nella squadra, si è anche occupato della affissione delle locandine nelle stazioni del Lazio. In ogni turno della squadra c'erano due abilitati alla controlleria, il ricorrente ha sempre operato come supporto, allo stesso modo del . So che successivamente il si è abilitato ed è stato addetto al servizio di Per_6 Per_6 controlleria, almeno fino al momento in cui sono andato in pensione.”.
A ciò aggiungasi che quanto dichiarato dai testi indicati trova indiretto risconto documentale: trattasi invero della certificazione medica del 26.5.2009 relativa all'esito della visita di idoneità (all.
5 fasc. ric.) da cui risulta il divieto di adibizione di allo svolgimento di attività di Parte_1
“assistenza clientela a terra” e di “controllo antievasione con contatto diretto con il pubblico”, unica documentazione attestante una inidoneità alle mansioni che il ricorrente non ha smentito allegato documentazione più recente di segno opposto: invero è agli atti un successivo giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni di “attività antievasione contatto con il pubblico”, nel quale però si rileva la permanenza della inidoneità alla “controlleria a bordo treno”, datato
25.7.2017 (all. 8 fasc. res. giudizio primo grado - all.to D).
Che tale inidoneità sia rilevante ai fini dello svolgimento delle specifiche mansioni inibite al ricorrente, risulta anche dall'accordo siglato da con le OO.SS. in data 24.5.2017: si legge, CP_1 al punto b), che “tenendo conto della certificata idoneità di ciascuno…i lavoratori attualmente inquadrati nel livello professionale E 'Operatori' saranno inquadrati nel livello professionale D
'Operatori Specializzati', figura professionale “Operatore specializzato commerciale” e svolgeranno l'attività operativa di 'addetto' a terra” (all. 7 fasc. res. – allto D).
Né possono ritenersi idonee a smentire la ricostruzione operata dai testi indicati, le deposizioni dei testi di parte ricorrente ( , ), sia per la loro specifica posizione rispetto alle parti Per_6 Tes_3 CP_4
- i testi hanno avuto un contenzioso per mansioni superiori con , e dunque è più che CP_1 ragionevole nutrire serie riserve sulla genuinità di quanto dichiarato per la loro posizione rispetto ai fatti oggetto di causa – sia per la genericità ed approssimazione del tenore delle dichiarazioni rese
(si pensi al teste , che, con riferimento al controllo dei biglietti dei viaggiatori prima che CP_4 salissero sul treno, ha dichiarato: “Io personalmente l'ho visto svolgere queste mansioni quando il ricorrente era a Cassino…qualche volta vedevo proprio il ricorrente rivolgersi di persona al passeggero per chiedergli il biglietto da controllare”, salvo poi precisare “Preciso che vedevo quanto riferito a volte dal mio ufficio nel deposito locomotive, che affacciava sui binari a una distanza di circa 20 metri, altre volte, saltuariamente, quando uscivo dall'ufficio per svolgere adempimenti. Preciso che la visuale dell'ufficio a volte non era libera in quanto si frapponevano altri treni in sosta”; il teste si è limitato alla scarna affermazione “Il ricorrente, nell'ambito Per_6 della quadra antievasione, si occupava del controllo dei biglietti e degli abbonamenti dei passeggeri in stazione, prima di salire sul treno”) e riferiscono anche di circostanze prive di riscontro documentale o addirittura “de relato actoris”, quale la formazione che il ricorrente avrebbe ricevuto (testi e ). Per_6 Tes_4 Dalla carente allegazione e comunque dal difetto di prova dello svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al livello professionale D del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività
Ferroviarie discende l'infondatezza della domanda di condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, previo accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori da parte del ricorrente, e della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per mancato riconoscimento della professionalità acquisita.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in favore di tenuto conto dei Controparte_1 criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore indeterminato scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, parametri minimi per tutte le fasi).
Le spese di lite seguono altresì il medesimo criterio liquidatorio nei confronti dell' , CP_2 rilevandosi, solo ai fili della presente regolamentazione, che i contributi eventualmente spettanti in caso di accoglimento della domanda attorea sarebbero stati in ogni caso irrimediabilmente prescritti, posto che a fronte di un periodo oggetto di domanda decorrente dal 2014 al 2017, non si rinviene in CP_ atti alcuna denuncia presentata dal lavoratore all' senza obbligo di notifica al datore di lavoro, idonea a consentire la conversione del termine prescrizionale in decennale.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare a le spese di giudizio, che li liquidano in Controparte_1 euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA come per legge;
- condanna il ricorrente a rimborsare condanna il ricorrente a rimborsare all' le spese di CP_2 giudizio, che li liquidano in euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA come per legge;
Cassino, 27.10.2025
Il Giudice AN LT