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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1159 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Picone, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Agrigento alla via Esseneto n.
65.
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Delia Cernigliaro e Laura Furcas.
Appellata
All'udienza di discussione del 6 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 5 luglio 2018 innanzi il Tribunale G.L. di Agrigento,
impugnava, sia la nota del 20 giugno 2011, con la quale l' gli Parte_1 CP_1 aveva comunicato che, per il periodo 1.11.2018 al 30.09.2009, sulla pensione di inabilità cat. INV. CIV n.7035104 era stata corrisposta la somma di € 5.178,54 per ratei non dovuti, sia la nota del 28.05.2012 con la quale l' le aveva comunicato CP_1 che anche per il periodo 1.12.2011 al 30.04.2012 le era stata pagata, sulla medesima pensione, la somma di € 1.056,70 in più, per i seguenti motivi “ ….a seguito della revisione delle operazioni di ricalcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta …….”, e che il recupero sarebbe avvenuto
1 con trattenuta di € 50,00 mensili sulla pensione cat SO n,20044052 a partire dal mese di luglio 2012, operazione di recupero in effetti conclusa nel 2015.
Ne contestava la legittimità eccependo:
- la prescrizione del credito per indebito oggettivo;
- il difetto di motivazione del provvedimento di recupero dell' ; CP_1
- l'infondatezza della pretesa restitutoria, ai sensi della disposizione di cui all'art. 13
L. 412/1991;
- l'insussistenza di dolo in capo al percipiente.
Sosteneva che, trattandosi di indebito assistenziale, dovesse ritenersi irripetibile l'importo richiesto dall' , poiché, ai sensi degli artt. 52 co. 2 della L.n.88/1989 CP_1
e 13 co.1 della L.n.412/1991, tale indebito sarebbe stato frutto di un errore imputabile unicamente all' nella quantificazione della prestazione dovuta e non di certo ad CP_1 una dolosa comunicazione e/o una dolosa omissione del pensionato, finalizzata ad ottenere una prestazione non dovuta.
Si costituiva l' contestando la pretesa e ribadendo la correttezza Controparte_3 del proprio operato.
Deduceva la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e sottolineava come fosse a carico dell'accipiens l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.
Eccepiva la inapplicabilità all'indebito assistenziale (qual è quello in discussione) della disciplina di cui all'art. 13 legge 412/1991, disciplinato, invece, dalle regole in materia di indebito civilistico di cui all'art. 2033 c.c..
Con sentenza n. 493/2022, emessa in data 23 maggio 2022, il Tribunale accoglieva in parte il ricorso.
Disattesa l'eccezione di prescrizione (applicandosi quella decennale) ha ritenuto, con riguardo alla lettera del 20 giugno 2011 che, stando alla documentazione depositata ed in assenza di idonea difesa sul punto dell -che nulla ha specificato e/o CP_1 prodotto - le ragioni della pretesa restitutoria sono da ritenersi generiche ed incomprensibili, non emergendo dalla suddetta richiesta alcuna indicazione adeguata per cui l'Ente ha ritenuto che nel periodo ivi riportato sono stati pagati euro 5.178,54 in più sulla pensione della parte ricorrente e pertanto, l'istituto non ha posto in grado questa ultima di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito
"sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente."
(cfr. Cass 2011/198).
2 Ha, quindi, dichiarato non dovuta dalla ricorrente la somma trattenuta di euro
400,00 sul maggiore preteso credito di € 5.178,54 sulla sua pensione cat. INVCIV n. 7034104 a titolo di indebito pensionistico, come richiesta dall' istituto con lettera del
20 giugno 2011, e per l'effetto onerato l'i.n.p.s. alla sua restituzione oltre alla corresponsione degli interessi come per legge a decorrere dal 20 giugno 2011 e fino al soddisfo.
Ha, invece, respinto il motivo di opposizione afferente al difetto di motivazione dell'indebito relative alla nota del 28 maggio 2012 , con la quale l' lo CP_1 CP_4 aveva informato che sulla sua pensione cat. INVCIV n. 7034104 per il periodo che andava dal 01 dicembre 2011 al 30 aprile 2012 gli era stata pagata la somma di €
1.056,70 in più sulla pensione per i seguenti motivi “ ….a seguito della revisione delle operazioni di ricalcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta …….” che evidenzia le ragioni del recupero;
ha ritenuto, in proposito, che nessuna contestazione, in ordine alle stesse fosse stata sollevata dalla ricorrente, nonostante l'onere probatorio sulla stessa gravante e che non potesse avere rilievo l'invocata buona fede, trattandosi nella specie di indebito assistenziale e non previdenziale.
Ha ritenuto, pertanto, legittima la ripetizione di tale somma da parte dell' CP_1 dando atto dell'avvenuta esecuzione del superiore provvedimento e del recupero della somma pretesa dall per il complessivo importo di euro € 1.056,70 ( CP_1 importo ed avvenuto pagamento non contestato dalle parti ) ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ha compensato le spese per la natura e peculiarità della fattispecie esaminata e per
l'esito della lite.
Per la riforma di tale decisione, nella parte a sé sfavorevole, ha proposto appello
, con ricorso depositato il 4 novembre 2022. Parte_1
Lamenta l'appellante l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure dei principi sottesi all'indebito assistenziale, reiterando, in forma di doglianza, le ragioni svolte in ricorso a sostegno della domanda quanto alla prescrizione del credito per indebito oggettivo, al difetto di motivazione del provvedimento di recupero dell' , all'infondatezza della pretesa restitutoria, ai sensi della disposizione di cui CP_1 all'art. 13 L. 412/1991, e all'esigenza di tutela della buona fede, non essendo a lei ascrivile alcuna responsabilità per l'indebita erogazione dovuta ad errore dell' CP_1
Si duole della statuizione di compensazione della spese, adottata in carenza di motivazione dell'esistenza dei presupposti di cui all'art.92 c.p.c.. 3 Ha resistito l' con memoria del 9 gennaio 2023, eccependo l'inammissibilità CP_1 della censura in ordine alla prescrizione e ribadendo, nel merito, gli argomenti difensivi già svolti a proposito dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 13 della L.
412/1991 e dell'irrilevanza del vizio di motivazione del provvedimento di recupero.
All'udienza del 6 febbraio 2025, la causa (già rinviata ai sensi dell'art.348 c.p.c.), previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
Premesso il passaggio in giudicato (in assenza di impugnazione incidentale) della parte della decisione con la quale è stata accolta la domanda volta ad accertare l'illegittimità del recupero di cui alla nota del 20/06/2011, reputa la Corte che l'appello sia fondato.
Com'è noto, nella materia dell'indebito previdenziale e n quella dell'indebito assistenziale opera uno speciale “principio di settore”, per cui la relativa regolamentazione “è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. Corte Cost., ord. 08/07/2004, n. 264).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disciplina speciale dell'indebito previdenziale e assistenziale “presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità̀ propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità̀ di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ord.
19/02/2021, n. 4600).
In altri termini, come già ritenuto da questa Corte ( v. Corte di appello di Palermo,
Sez. lav., sent. 19/01/2023, n. 67 e altre conformi) “in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, vale la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento”.(v. Cass Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
4 In riferimento alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (v Cass. Sez. I, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 e Cass. Ord
n.13223/2020 cit.).
Tale sentenza si pone in linea di continuità con un'altra pronuncia che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018).
Non è pertinente, dunque, il richiamo alla disciplina di cui all'art.13 L.n.412/1991, venendo qui in rilievo, come si legge nella nota impugnata del 28 maggio 2012,
l'esigenza dell'Istituto di recuperare ratealmente l'importo della pensione in godimento (v. decreto della Prefettura di Agrigento, doc. n.1), Cat INVCIV
n.7035104, a suo dire “spettante in misura inferiore a quella corrisposta” nel periodo 1/12/2011-30/04/2012, come accertato “a seguito della revisione delle operazioni di calcolo” per un ammontare complessivo di € 1.056,70 (v. doc n.3), che veniva, poi, effettivamente recuperato con trattenute mensili di € 50,00 ciascuna, a decorrere dal rateo pensionistico di luglio 2012 sino al 2015 (v. doc n.4, che attesta l'estinzione del debito) .
L' dunque, avendo accertato (il 16.03.2012 v. doc n.4 cit.) un errore di calcolo CP_1 nella liquidazione, ha effettuato una rettifica della prestazione assistenziale, già percepita in buona fede dalla ricorrente.
5 Dovendosi, dunque, applicare i su richiamati principi in tema di indebito assistenziale, ed essendo, quindi, le somme ripetibili solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, non essendo addebitabile alla l'erogazione non dovuta, ne segue che deve Pt_1 ritenersi illegittimo il recupero (già effettuato senza contestazione) degli importi erogati nel periodo pregresso al maggio 2012, che vanno restituiti all'avente diritto.
In parziale riforma della sentenza vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui in dispositivo.
Residua il regolamento delle spese del doppio grado, che seguono la soccombenza dell' e si liquidano e distraggono, come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.493/2022 emessa il 23 maggio 2022 dal Tribunale G.L. di
Agrigento, dichiara irripetibile l'importo di € 1.056,70, richiesto con la nota del CP_1
28 maggio 2012 e condanna l a restituire la somma trattenuta dal 2012 al 2015 CP_1 sulla pensione di inabilità in godimento;
condanna l' al rimborso delle spese del primo grado di giudizio in favore CP_1 dell'appellante, che liquida in € 1.618,00, per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Conferma nel resto la sentenza.
Condanna l' al rimborso delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € CP_1
1.984,00, per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo, il 6 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Michele De Maria
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