TAR Catania, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 1387
TAR
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
>
TAR
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d'istruttoria

    Il Comune ha erroneamente interpretato la nota dell'Ufficio Urbanistica, che invece confermava la regolarità dell'attività in base alla SCIA presentata dalla ricorrente. L'amministrazione non ha spiegato perché la ricevuta della SCIA non fosse titolo sufficiente.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 per carenza di motivazione

    L'amministrazione, pur richiamando la SCIA, non ha motivato perché questa non fosse titolo sufficiente per l'attività, nonostante la nota del Comune la considerasse tale.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza

    Il Comune non poteva invocare l'obbligo di chiusura ex art. 22 comma 6 L.R. 28/1999, poiché la SCIA della ricorrente escludeva il carattere abusivo dell'attività. Il potere esercitato doveva essere discrezionale e non vincolato.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 L. 241/1990, art. 17 ter TULPS e eccesso di potere

    Il verbale di accertamento della Polizia di Stato non fa riferimento all'art. 22 comma 6 L.R. 28/1999 né alla regolarità delle autorizzazioni, ma solo alla posizione lavorativa del personale. Pertanto, l'argomentazione del Comune sulla natura vincolata del provvedimento non è fondata.

  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d'istruttoria

    Il provvedimento impugnato si fonda su una nota che, al contrario, esclude la necessità dell'attestato di deposito per la tipologia di area e attività.

  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d'istruttoria

    La nota del Comune esclude espressamente la necessità dell'attestato di deposito, rendendo illogico il presupposto su cui si fonda l'ordinanza di cessazione.

  • Rigettato
    Revoca di precedenti atti autorizzatori

    L'ordine di cessazione non costituisce un intervento in autotutela su precedenti atti autorizzatori, ma un atto di amministrazione attiva basato sull'asserita assenza di titoli autorizzativi.

  • Rigettato
    Competenza dell'Ispettorato del Lavoro per la sospensione dell'attività

    Il Comune non ha agito ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 81/2008, ma in base all'art. 22 comma 6 L.R. 28/1999, che prevede la cessazione dell'attività per carenza di requisiti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 1387
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1387
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo