Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 02.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3200 / 2023
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE TORTORICI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2018 00014744 07 000 relativo a contributi, somme aggiuntive ed interessi dovuti alla Gestione commercianti, notificato in data 15.11.2023,
relativo a contributi fissi rate 2-3-4 del 2013 comprendenti contributi relativi dal 2008-2009-
2010-2011; chiedeva l'annullamento dell'avviso opposto per intervenuta prescrizione del
Si costituiva in giudizio l' che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di CP_1
cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va analizzata l'eccezione di prescrizione sollevata.
Secondo il disposto dell'art. 3 co. 9 della L. n. 335/1995 “Le contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini
di seguito indicati:
1.a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistische obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà
previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2011, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva
non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1^ gennaio 1996 tale termine è ridotto a
cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
2. b) cinque anni per tutte le
altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria”.
Pertanto, entro il termine di 5 anni dalla data di scadenza del pagamento, l' deve Pt_2
trasmettere al contribuente la relativa richiesta di pagamento. Se non vi provvede, il credito
è da ritenersi prescritto.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'ente previdenziale, si evince che in data
03.10.2013, l' ha notificato a parte ricorrente l'iscrizione d'ufficio alla gestione CP_1
commercianti, su accertamento effettuato in data 26.07.2013; tuttavia, l'ente previdenziale ha notificato l'avviso di addebito oggi opposto solo in data 15.11.2023, chiedendo il pagamento dei contributi fissi 2°-3°-4° rata del 2013 comprendenti i contributi relativi dal
2008 al 2011.
Sicchè, la presente opposizione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla notifica dell'iscrizione d'ufficio di parte ricorrente alla gestione commercianti e fino al successivo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notificazione dell'avviso di addebito, è
decorso il termine quinquennale.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso,
annulla l'avviso di addebito n. 591 2018 00014744 07 000 per intervenuta prescrizione;
pone a carico di parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo