Articolo 6 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 dicembre 1962
Art. 6.
L'indennizzo determinato a norma dell'articolo 5 sara' corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1963.
Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sara' corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1963.
Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sara' effettuato in 20 semestralita' eguali con inizio dal 1 gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento.
Le societa' indicate al n. 1) dell'articolo 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'articolo 5, salva, il caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facolta' di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente.
Per le imprese di cui ai nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4 che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sara' effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1962
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