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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ALINA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 487 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
"nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F. C.F. 1
e
C.F._2 nata a [...]_2 C.F. '
il 17/09/1998,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Zaccaria e Monica Bolzon
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono al Tribunale adito l'affidamento congiunto del figlio alle seguenti condizioni:
viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori1) Il figlio Persona_1
secondo il regime dell'affido condiviso di cui alla legge n. 54/2006, con collocamento prevalente e residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della madre.
Controparte_1Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 cena inclusa, avendo cura di andare a prendere il figlio e poi riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
Il padre avrà, altresì, diritto di tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dalle ore
10,00 del sabato fino alle ore 19,00 della domenica, avendo cura di andare a prendere il figlio e poi riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
Il padre avrà altresì diritto di vedere e tenere con sé il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nonché per una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, curando che il figlio trascorra alternativamente il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e ludiche nonché tutte le questioni di straordinaria amministrazione, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Inoltre i genitori si impegneranno a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, fermo restando altresì il diritto di quest'ultimo di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Controparte_2 un assegno mensile a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio dell'importo di € 250,00
(euroduecentocinquanta//00), rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla sig.ra Controparte_2 entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente Iban: [...] di Postepay.
3) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, come indicate nel
Protocollo in uso al su intestato Tribunale, saranno suddivise tra le parti nella misura del 50%.
Ciascuna parte corrisponderà a quella che ha sostenuto le suddette spese la propria quota a mezzo di bonifico bancario entro il termine di 15 giorni dalla richiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
4) L'assegno unico per il figlio viene percepito dalla madre sig.ra Controparte_2
CP- presta il proprio consenso all'accredito
[...] nella misura del 100% ed il sig.
a favore della stessa;
5) Le parti inoltre prestano fin d'ora il loro consenso al rinnovo del passaporto individuale del figlio secondo le modalità di legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 Controparte_1 e [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e Controparte_2
mantenimento del figlio minore Persona_1
All'esito dell'udienza del 13.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1 alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro consenso al rinnovo del passaporto individuale del figlio secondo le modalità di legge.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_1
[...] sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, l'8.7.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 487 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
"nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F. C.F. 1
e
C.F._2 nata a [...]_2 C.F. '
il 17/09/1998,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Zaccaria e Monica Bolzon
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono al Tribunale adito l'affidamento congiunto del figlio alle seguenti condizioni:
viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori1) Il figlio Persona_1
secondo il regime dell'affido condiviso di cui alla legge n. 54/2006, con collocamento prevalente e residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della madre.
Controparte_1Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 cena inclusa, avendo cura di andare a prendere il figlio e poi riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
Il padre avrà, altresì, diritto di tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dalle ore
10,00 del sabato fino alle ore 19,00 della domenica, avendo cura di andare a prendere il figlio e poi riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
Il padre avrà altresì diritto di vedere e tenere con sé il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nonché per una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, curando che il figlio trascorra alternativamente il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e ludiche nonché tutte le questioni di straordinaria amministrazione, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Inoltre i genitori si impegneranno a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, fermo restando altresì il diritto di quest'ultimo di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Controparte_2 un assegno mensile a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio dell'importo di € 250,00
(euroduecentocinquanta//00), rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla sig.ra Controparte_2 entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente Iban: [...] di Postepay.
3) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, come indicate nel
Protocollo in uso al su intestato Tribunale, saranno suddivise tra le parti nella misura del 50%.
Ciascuna parte corrisponderà a quella che ha sostenuto le suddette spese la propria quota a mezzo di bonifico bancario entro il termine di 15 giorni dalla richiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
4) L'assegno unico per il figlio viene percepito dalla madre sig.ra Controparte_2
CP- presta il proprio consenso all'accredito
[...] nella misura del 100% ed il sig.
a favore della stessa;
5) Le parti inoltre prestano fin d'ora il loro consenso al rinnovo del passaporto individuale del figlio secondo le modalità di legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 Controparte_1 e [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e Controparte_2
mantenimento del figlio minore Persona_1
All'esito dell'udienza del 13.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1 alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro consenso al rinnovo del passaporto individuale del figlio secondo le modalità di legge.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_1
[...] sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, l'8.7.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo