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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7240/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Santoro, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeo dall'avv. Giuseppe Romano, come da mandato Controparte_1 in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note depositate in vista dell'udienza del 17.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ed il contraevano matrimonio in data 4.9.10, regolarmente iscritto presso l'Ufficio Pt_1 CP_1 di Stato civile di Galatina (Le) – atto n. 89 parte II serie A Anno 2010 - dal quale nascevano due figli, rispettivamente, nel 2012 e nel 2015.
All'esito dell'istruttoria orale, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
PATTI E CONDIZIONI a) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
b) I figli saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre nell'ex casa coniugale sita in Galatina (LE) alla via Novara n. 15; c) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore;
Parte_2
d) il sig. verserà l'importo di € 25O,OO mensili per ciascun figlio Controparte_1 quale assegno di mantenimento oltre il 5C% delle spese straordinarie così come disciplinate nel protocollo di intesa sottoscritto tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce ed Camera Minorile di Lecce in data 2s.02.2011; CP_2
e) ll Sig. ri er corrispondere alla sig.ra quale rimborso CP_1 Pt_1 delle spese straordinarie già sostenute in favore dei figli, la somma residua a saldo di € 1.019,29, quale quota parte di sua spettanza;
detta somma verrà corrisposta alla firma del presente accordo;
f) il diritto di visita del padre sarà disciplinato come richiesto dalla sig.ra Parte_2 nel proprio ricorso, vale a dire nei seguenti termini: Ferma restando la massima disponibilità della sig.ra a modalità flessibili Pt_1
(purche rispettose) di esercizio del diritto di visita, il p rà tenere con se i figli nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 e sino alle ore 21:30 nel periodo scolastico e sino alle 22.30 nel periodo non scolastico, nonché - a settimane alterne - dalle 13:00 del giorno di sabato e sino alle ore 21.30122:30 della domenica, con pernotto. e trascorreranno con il padre, alternativamente a luglio o Per_1 Per_2 agosto, un pe n i 15 giorni. Quanto alle festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre, con alternanza negli anni, il periodo dal24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 di gennaio e nel periodo pasquale, tre giorni che, sempre ad anni alterni, includeranno la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante la permanenza presso il padre, questi dovrà - ove vi sia la necessità - curare e seguire, con la dovuta attenzione, i figli nello svolgimento dei compiti scolastici. I minori festeggeranno il giorno del proprio compleanno unitamente ad entrambi i genitori laddove questi decidano di organizzare una festa insieme;
in caso contrario, i minori trascorreranno il proprio compleanno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore e la sera con I' altro genitore. Eventi speciali quali confessione, comunione e cresima, o altre ricorrenze particolari, verranno festeggiate dai minori insieme ad entrambi i genitori. B. Trasferimenti immobiliari in considerazione dell'odierna separazione nonché del contributo personale ed economico che i coniugi hanno dato alla famiglia per il periodo matrimoniale trascorso, le parti hanno altresì raggiunto il seguente accordo:
1. la sig.ra si impegna a trasferire al sig. con Parte_2 Controparte_1 separato at tto di proprietà nella misura mobile: fabbricato al piano terra adibito a laboratorio per arti e meestieri, sito in Galatina alla contrada "Piani" della superficie di circa metri quadrati 163 (centosessantatre), comprensivo di scoperto circostante di esclusiva pertinenza.
2. Tutte le spese notarili scaturenti dal predetto trasferimento rimarranno a carico del sig.
Controparte_1
3. ll sig. anche in considerazione dell'impegno personale della Controparte_1 sig.ra iglia, si impegna trasferire parte del proprio patrimonio Pt_1 con I' ione in suo favore della somma di € 50.000,C0 (euro cinquantamila/O0);
4.le parti si danno atto che i presenti trasferimenti traggono origine dalla separazione coniugale e ne costituiscono condizioni necessarie ed imprescindibili, a tacitazione di ogni pretesa di dare avere reciproca e scontano, pertanto il regime fiscale agevolato. G. Altre condizioni Le parti si scambiano reciproco assenso per !l rilascio di qualsiasi documentazione amministrativa e, in particolare, del passaporto e/o carta di identità. Le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti tra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, Le spese del giudizio nonché quelle della presente scrittura sono da considerarsi compensate tra le parti, per cui ogni parte sosterrà i costi dei rispettivi avvocati e/o consulenti e/o professionisti delia cui prestazioni abbiano usufruito in relazione ai fatti connessi alla separazione personale ed al presente atto transattivo. Gli eventuali costi di registrazione della presente transazione, se dovuti, saranno a carico della parte che con il suo inadempimento ne avrà comportato la produzione in giudizio. ll presente accordo viene altresì firmato riai difensori e procuratori delle parti Avv. Claudia Santoro ed Avv. Giuseppe Romano, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 4.9.10, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di Galatina (Le) – atto n. 89 parte II serie A Anno 2010 autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce,19.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7240/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Santoro, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeo dall'avv. Giuseppe Romano, come da mandato Controparte_1 in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note depositate in vista dell'udienza del 17.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ed il contraevano matrimonio in data 4.9.10, regolarmente iscritto presso l'Ufficio Pt_1 CP_1 di Stato civile di Galatina (Le) – atto n. 89 parte II serie A Anno 2010 - dal quale nascevano due figli, rispettivamente, nel 2012 e nel 2015.
All'esito dell'istruttoria orale, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
PATTI E CONDIZIONI a) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
b) I figli saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre nell'ex casa coniugale sita in Galatina (LE) alla via Novara n. 15; c) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore;
Parte_2
d) il sig. verserà l'importo di € 25O,OO mensili per ciascun figlio Controparte_1 quale assegno di mantenimento oltre il 5C% delle spese straordinarie così come disciplinate nel protocollo di intesa sottoscritto tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce ed Camera Minorile di Lecce in data 2s.02.2011; CP_2
e) ll Sig. ri er corrispondere alla sig.ra quale rimborso CP_1 Pt_1 delle spese straordinarie già sostenute in favore dei figli, la somma residua a saldo di € 1.019,29, quale quota parte di sua spettanza;
detta somma verrà corrisposta alla firma del presente accordo;
f) il diritto di visita del padre sarà disciplinato come richiesto dalla sig.ra Parte_2 nel proprio ricorso, vale a dire nei seguenti termini: Ferma restando la massima disponibilità della sig.ra a modalità flessibili Pt_1
(purche rispettose) di esercizio del diritto di visita, il p rà tenere con se i figli nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 e sino alle ore 21:30 nel periodo scolastico e sino alle 22.30 nel periodo non scolastico, nonché - a settimane alterne - dalle 13:00 del giorno di sabato e sino alle ore 21.30122:30 della domenica, con pernotto. e trascorreranno con il padre, alternativamente a luglio o Per_1 Per_2 agosto, un pe n i 15 giorni. Quanto alle festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre, con alternanza negli anni, il periodo dal24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 di gennaio e nel periodo pasquale, tre giorni che, sempre ad anni alterni, includeranno la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante la permanenza presso il padre, questi dovrà - ove vi sia la necessità - curare e seguire, con la dovuta attenzione, i figli nello svolgimento dei compiti scolastici. I minori festeggeranno il giorno del proprio compleanno unitamente ad entrambi i genitori laddove questi decidano di organizzare una festa insieme;
in caso contrario, i minori trascorreranno il proprio compleanno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore e la sera con I' altro genitore. Eventi speciali quali confessione, comunione e cresima, o altre ricorrenze particolari, verranno festeggiate dai minori insieme ad entrambi i genitori. B. Trasferimenti immobiliari in considerazione dell'odierna separazione nonché del contributo personale ed economico che i coniugi hanno dato alla famiglia per il periodo matrimoniale trascorso, le parti hanno altresì raggiunto il seguente accordo:
1. la sig.ra si impegna a trasferire al sig. con Parte_2 Controparte_1 separato at tto di proprietà nella misura mobile: fabbricato al piano terra adibito a laboratorio per arti e meestieri, sito in Galatina alla contrada "Piani" della superficie di circa metri quadrati 163 (centosessantatre), comprensivo di scoperto circostante di esclusiva pertinenza.
2. Tutte le spese notarili scaturenti dal predetto trasferimento rimarranno a carico del sig.
Controparte_1
3. ll sig. anche in considerazione dell'impegno personale della Controparte_1 sig.ra iglia, si impegna trasferire parte del proprio patrimonio Pt_1 con I' ione in suo favore della somma di € 50.000,C0 (euro cinquantamila/O0);
4.le parti si danno atto che i presenti trasferimenti traggono origine dalla separazione coniugale e ne costituiscono condizioni necessarie ed imprescindibili, a tacitazione di ogni pretesa di dare avere reciproca e scontano, pertanto il regime fiscale agevolato. G. Altre condizioni Le parti si scambiano reciproco assenso per !l rilascio di qualsiasi documentazione amministrativa e, in particolare, del passaporto e/o carta di identità. Le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti tra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, Le spese del giudizio nonché quelle della presente scrittura sono da considerarsi compensate tra le parti, per cui ogni parte sosterrà i costi dei rispettivi avvocati e/o consulenti e/o professionisti delia cui prestazioni abbiano usufruito in relazione ai fatti connessi alla separazione personale ed al presente atto transattivo. Gli eventuali costi di registrazione della presente transazione, se dovuti, saranno a carico della parte che con il suo inadempimento ne avrà comportato la produzione in giudizio. ll presente accordo viene altresì firmato riai difensori e procuratori delle parti Avv. Claudia Santoro ed Avv. Giuseppe Romano, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 4.9.10, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di Galatina (Le) – atto n. 89 parte II serie A Anno 2010 autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce,19.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)