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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 657/2024 R.G.L. a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 285/2025 R.G.L., entrambe proposte da
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
IR (AV) il 02.12.1992 ed ivi residente in [...]9, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f.
), Walter Miceli (c.f. ), C.F._2 C.F._3
Nicola Zampieri (c.f. ), Fabio Ganci (c.f. C.F._4
) e Irene Lo Bue (c.f. ), ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.” e “indennità ferie non retribuite” Conclusioni
Per il ricorrente: A) “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale Contr assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla
Pag. 2 di 14 clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24, condannarsi il al risarcimento del danno per CP_2
equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.”
B) “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
3.627,05 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.07.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
dello stesso, della somma complessiva pari ad € 1.000,00, oltre
Pag. 3 di 14 interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
07.01.2025.
Con note depositate il 26.03.2025 parte ricorrente dichiara di aver chiesto la riunione al procedimento R.G.L. 657/2024 della causa RG 285/2025, avente ad oggetto la richiesta di indennità per ferie non godute del medesimo ricorrente.
In particolare, il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
Pag. 4 di 14 2022/2023 e 2023/2024, ai sensi dell'art. 1 comma 54 L. n.
228/2012, quale differenzial e tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento della relativa indennità.
[...]
Di conseguenza – vista la connessione per identit à di soggetti – la causa RG 285/2025 veniva riunita alla RG 657/2024 in data
28.03.2024.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A) Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nei seguenti anni scolas tici:
a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023 (18 ore settimanali);
a.s. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 08.09.2023 al
30.06.2024 (12 ore settimanali); dal 22.09.2023 al 30.06.2024
(6 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
Pag. 5 di 14 di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al pro filo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai doc enti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
Pag. 6 di 14 La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI ON 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concl uso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazio nale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò
Pag. 7 di 14 affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di con tratti annuali o fino al
[...]
termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche tramite lo stato matricola re completo prodotto in
Pag. 8 di 14 atti, dal quale si evince l'assunzione a tempo determinato del ricorrente anche per l'a.s. 2024/2025.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodott a.
B) Sulla domanda relativa all'indennità sostituiva di ferie non fruite.
Anche con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie, il ricorso va accolto.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanen te parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza p ubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non
Pag. 9 di 14 si applica al personale docente e amministrativo, tecni co e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Il ricorrente afferma di non avere percepito – negli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024 – alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012, nonostante la maturazione di un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanza ministeriale e determinate per la Regione Emilia -Romagna da specifiche delibere.
Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorn i di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse des tinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe
Pag. 10 di 14 al datore di lavoro l'onere di fornire la prov a del relativo pagamento” (Corte di Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mesi dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione de lle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad
“attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infat ti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di CP_1
lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza Tribunale di
Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di
Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023
R.G.), in cui viene applicato il seguente principio di diritto ovvero “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni
Pag. 11 di 14 ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 20 18 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni
e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie non risulta che il docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici;
nè il - rimasto contumace - ha CP_1
contestato le allegazioni del ricorrente.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss.
Pag. 12 di 14 2022/2023 e 2023/2024, determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, al ricorrente spettano: 1) il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici in oggetto per l'importo di euro 500,00 annui, con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
2) le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie pari complessivamente alla somma lorda di euro € 3.627,05.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 657/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo.
2) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di € 3.627,05 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite
Pag. 13 di 14 per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della suddetta somma a favore di Parte_1
, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
[...]
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_4
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 70,50 per esborsi ed euro 577,50 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 657/2024 R.G.L. a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 285/2025 R.G.L., entrambe proposte da
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
IR (AV) il 02.12.1992 ed ivi residente in [...]9, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f.
), Walter Miceli (c.f. ), C.F._2 C.F._3
Nicola Zampieri (c.f. ), Fabio Ganci (c.f. C.F._4
) e Irene Lo Bue (c.f. ), ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.” e “indennità ferie non retribuite” Conclusioni
Per il ricorrente: A) “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale Contr assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla
Pag. 2 di 14 clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24, condannarsi il al risarcimento del danno per CP_2
equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.”
B) “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
3.627,05 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.07.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
dello stesso, della somma complessiva pari ad € 1.000,00, oltre
Pag. 3 di 14 interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
07.01.2025.
Con note depositate il 26.03.2025 parte ricorrente dichiara di aver chiesto la riunione al procedimento R.G.L. 657/2024 della causa RG 285/2025, avente ad oggetto la richiesta di indennità per ferie non godute del medesimo ricorrente.
In particolare, il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
Pag. 4 di 14 2022/2023 e 2023/2024, ai sensi dell'art. 1 comma 54 L. n.
228/2012, quale differenzial e tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento della relativa indennità.
[...]
Di conseguenza – vista la connessione per identit à di soggetti – la causa RG 285/2025 veniva riunita alla RG 657/2024 in data
28.03.2024.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A) Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nei seguenti anni scolas tici:
a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023 (18 ore settimanali);
a.s. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 08.09.2023 al
30.06.2024 (12 ore settimanali); dal 22.09.2023 al 30.06.2024
(6 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
Pag. 5 di 14 di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al pro filo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai doc enti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
Pag. 6 di 14 La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI ON 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concl uso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazio nale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò
Pag. 7 di 14 affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di con tratti annuali o fino al
[...]
termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche tramite lo stato matricola re completo prodotto in
Pag. 8 di 14 atti, dal quale si evince l'assunzione a tempo determinato del ricorrente anche per l'a.s. 2024/2025.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodott a.
B) Sulla domanda relativa all'indennità sostituiva di ferie non fruite.
Anche con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie, il ricorso va accolto.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanen te parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza p ubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non
Pag. 9 di 14 si applica al personale docente e amministrativo, tecni co e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Il ricorrente afferma di non avere percepito – negli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024 – alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012, nonostante la maturazione di un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanza ministeriale e determinate per la Regione Emilia -Romagna da specifiche delibere.
Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorn i di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse des tinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe
Pag. 10 di 14 al datore di lavoro l'onere di fornire la prov a del relativo pagamento” (Corte di Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mesi dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione de lle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad
“attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infat ti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di CP_1
lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza Tribunale di
Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di
Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023
R.G.), in cui viene applicato il seguente principio di diritto ovvero “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni
Pag. 11 di 14 ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 20 18 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni
e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie non risulta che il docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici;
nè il - rimasto contumace - ha CP_1
contestato le allegazioni del ricorrente.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss.
Pag. 12 di 14 2022/2023 e 2023/2024, determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, al ricorrente spettano: 1) il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici in oggetto per l'importo di euro 500,00 annui, con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
2) le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie pari complessivamente alla somma lorda di euro € 3.627,05.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 657/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo.
2) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di € 3.627,05 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite
Pag. 13 di 14 per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della suddetta somma a favore di Parte_1
, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
[...]
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_4
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 70,50 per esborsi ed euro 577,50 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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