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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6403/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG. 6403/2023 promosso in data 13.11.2023 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Carlotta Galvan Parte_1
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...] con l'avv. Franca Tonello Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui al punto 3) della sentenza n. n. 1185/2010 pronunciata dal Tribunale di Padova passata in giudicato (cfr. doc. 02)
1) Revocarsi con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, per i motivi esposti, la contribuzione paterna al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne;
Persona_1
2) Revocarsi con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, per i motivi esposti, l'assegno di divorzio disposto in favore della signora Controparte_1
pagina 1 di 8 Con vittoria delle spese di lite”.
Per la resistente: “Si chiede che il Tribunale voglia rigettare ogni domanda avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 parte ricorrente premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 21.05.1998 a Quarto d'Altino e Controparte_1 che dall'unione erano nati i figli (il 27.08.1996) e (il 25.02.2001), adiva Per_2 Per_1
l'intestato tribunale chiedendo la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1185/2010 (proc. n. rg. 4612/2005) depositata in data 27.05.2010 con revoca del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne e dell'assegno divorzile Per_1
disposto in favore di Controparte_1
A fondamento il ricorrente deduceva che la situazione economica complessiva delle parti era profondamente mutata rispetto al momento della pronuncia della sentenza divorzile e in particolare evidenziava:
- che nel 2020 egli veniva dichiarato invalido al 60% con riduzione permanente della capacità lavorativa in ragione di ictus cerebri con ischemia talamica in encefalopatia multinfartuale ed aneurisma che l'aveva colpito nel 2012 (doc. 05);
- che fino a dicembre 2021 aveva gestito una tabaccheria sita a Marghera (VE), ma successivamente si era trovato a dover vendere l'attività per le evidenziate problematiche di salute;
che aveva poi trovato un nuovo lavoro ma il contratto, giunto a scadenza, non veniva rinnovato (doc. 06); di essere quindi alla ricerca di un'occupazione lavorativa, ma che l'età e lo stato di salute non rendevano la ricerca semplice;
- di abitare in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 620,00 (doc. 7);
- di essere proprietario dell'immobile sito in Piombino Dese ove risiedevano a titolo gratuito la signora e il figlio che detto immobile era gravato Controparte_1 Per_1
da mutuo con scadenza giugno 2031 e rata mensile pari ad euro 723,63, che il ricorrente non era in grado di onorare;
- di essere inoltre gravato di rate mensili pari a €. 275,84 per un prestito contratto in epoca
Covid per sostenere i costi della precedente attività lavorativa;
- quanto al figlio riferiva che questi aveva abbandonato la scuola all'età di 17 Per_1
anni e che dal 2018 rifiutava qualsiasi contatto con il padre.
pagina 2 di 8 - circa la situazione economica della signora riferiva che ella negli Controparte_1
ultimi 13 anni aveva sempre svolto un'attività lavorativa come collaboratrice domestica presso abitazioni di privati senza regolare contratto, godeva di ottima salute e non aveva alcun impedimento al lavoro.
In data 19.01.2024 si costituiva la resistente contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata dal ricorrente in quanto inammissibile e comunque infondata.
La resistente evidenziava in particolare:
- che nel corso degli anni si era autoridotto il mantenimento provvedendo Parte_1
a corrispondere somme sempre inferiori a quanto stabilito, fino ad omettere ogni versamento;
- che il non aveva mai provveduto ad aggiornare il contributo dovuto secondo gli Pt_1
indici Istat né aveva mai rimborsato o sostenuto le spese straordinarie dovute per i figli;
- che il figlio era privo di alcun titolo di studio avendo frequentato solamente tre Per_1 anni dell'istituto meccanico e sinora aveva reperito solo occupazioni precarie e senza assunzione regolare;
che comunque stava continuando ad impegnarsi nella Per_1
ricerca di un lavoro e, nel mentre, lavorava solo i fine settimana consegnando pizze a domicilio;
che egli, a causa del rapporto con il padre, era caduto in uno stato depressivo.
- quanto alla propria situazione economica e lavorativa, evidenziava di essersi sempre dedicata ai figli e di aver accudito i propri genitori anziani e che attualmente svolgeva un incarico di badante di due anziani novantenni per 8 ore al giorno e reddito mensile pari ad euro 1.200,00 circa.
Con decreto depositato in data 29.11.2023 il Giudice, letto il ricorso, fissava davanti a sé
l'udienza del 20.02.2024.
Con ordinanza depositata in data 22.02.2024 il Giudice, lette le note d'udienza depositate dalle parti, rilevato che non vi era necessità di assumere provvedimenti temporanei e urgenti e valutate le istanze istruttorie formulate, invitava entrambe le parti a integrare la documentazione prodotta con quanto indicato all'art. 473bis.12, lett. f., c.p.c.
(dichiarazioni dei redditi/cud degli ultimi tre anni, nonché estratti conto dei rapporti bancari finanziari relativi agli ultimi tre anni), ordinava ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a di depositare i contratti di cessione di immobile e azienda nonché Parte_1
iscrizione ipotecaria intervenuti con in data 23.12.2021, rigettava le altre Persona_3
pagina 3 di 8 istanze istruttorie formulate, concedeva termine per la produzione documentale e fissava per l'esame della documentazione l'udienza del 10.10.2024.
A detta udienza il Giudice, rilevato che la causa era sufficientemente istruita in via documentale e che le parti avevano formulato le conclusioni senza rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., fissava l'udienza del 28.01.2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 28.01.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
1.Sulla revoca del contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne.
Quanto alla richiesta di revoca del contributo di mantenimento del figlio avanzata Per_1
da parte ricorrente, vanno richiamati i principi più di recente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, rimarcandosi così che, fermo che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori
(Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018), il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n. 27904). E ancora, la Cassazione ha più volte ribadito che: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. Al principio enunciato si accompagna l'ulteriore, a completamento e piena composizione del primo, per il quale: “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito,
pagina 4 di 8 spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”.
Facendo applicazione di tali principi, ritiene questo Collegio che il contributo di mantenimento debba essere revocato.
Infatti, è dato pacifico che , oggi di 24 anni, ha abbandonato gli studi Persona_1 all'età di 17 anni e da allora non ha svolto alcuna regolare attività lavorativa (doc. 19 di parte ricorrente).
Parte resistente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha provato che il figlio si sia prodigato nella ricerca di un lavoro, né ha documentato l'iscrizione ad alcun centro per l'impiego, né l'invio di curricula né alcuna richiesta di sostenere qualche colloquio. Infine, l'allegazione della resistente secondo cui il figlio è caduto in uno stato depressivo, è rimasta priva di prova.
Alla luce, dunque, dell'età oramai raggiunta dal figlio, del tempo trascorso dal termine degli studi, della mancanza di prova in ordine ad una fattiva ricerca di occupazione ovvero di limitazioni oggettive allo svolgimento di attività lavorativa, l'onere di contribuzione a carico del padre deve essere revocato.
2.Sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
Parte ricorrente chiede la revoca dell'assegno di divorzio, mentre parte resistente chiede che la domanda sia rigettata.
Nella sentenza di divorzio 26.3.2010 era previsto un assegno in favore della pari a CP_1
euro 200 e con i decreti di rigetto del Tribunale di Padova datati 12.1.2016 e 12.6.2018 tale importo veniva confermato per assenza di prova circa il mutamento delle condizioni delle parti.
Dai documenti prodotti nel presente procedimento risulta che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti negli ultimi anni è mutata.
Il ricorrente con decorrenza 12.10.2020 è stato riconosciuto invalido con riduzione Pt_1
della capacità lavorativa pari al 60% (doc. 05). Egli, alla fine del 2021, ha ceduto la pagina 5 di 8 precedente attività di tabaccheria (con un realizzo pari a €. 55.000 come risulta dal doc. 28 della parte ricorrente) e successivamente è stato assunto alle dipendenze di Belt Limousine
System s.r.l. con mansioni di autista con contratto di lavoro a tempo determinato part-time dal 03.04.2023 al 31.10.2024 (docc. 6 e 31). Risulta, dunque, che il , nonostante Pt_1
l'inabilità, sia in grado di svolgere attività lavorativa, traendo dalla stessa uno stipendio medio pari a €. 1.100 (come risulta dalle buste paga dimesse sub. 31).
Dalle dichiarazioni depositate risulta quanto segue:
UNICO 2019 per l'anno 2018 reddito imponibile pari a euro 17.107 (doc. 15)
UNICO 2021 per l'anno 2020 reddito imponibile pari a euro 11.659 (doc. 16)
UNICO 2022 per l'anno 2021 reddito imponibile pari a euro 7.181 (doc. 17)
UNICO 2023 per l'anno 2022 reddito imponibile pari a euro 2.049 (doc. 18)
CUD 2024 per l'anno 2023 reddito lordo da lavoro dipendente (svolto per 224 gg) pari a euro 17.902,80 (doc. 30)
Dal raffronto tra l'ammontare del reddito imponibile risalente all'anno della ultima pronuncia di rigetto della richiesta di revoca dell'assegno divorzile (anno 2018) e l'ammontare dell'ultimo reddito imponibile (anno 2023) si può constatare una sostanziale conservazione della capacità reddituale.
Quanto al dato patrimoniale, egli è proprietario della abitazione in cui vivono la e CP_1
il figlio (di cui provvedere a pagare il mutuo a lui intestato), di altro bene immobile e, inoltre, ha nel corso del tempo monetizzato i beni e le attività cedute (in particolare, in data in data 17.12.2021 ha incassato l'importo di euro 55.000,00 a seguito della cessione a
[...]
della propria azienda come risulta dal doc. 28). Per_3
Non può inoltre ritenersi dirimente la circostanza secondo cui il contratto a tempo determinato concluso con la Belt Limousine System sia attualmente venuto meno, in quanto va tenuta in considerazione l'aspetto della capacità lavorativa conservata (che consente al di reperire una nuova attività di pari livello), e il dato della più florida Pt_1
situazione patrimoniale del rispetto alla Pt_1 CP_1
Quanto alle voci passive derivanti dalla rata di mutuo della casa di proprietà e il canone di locazione, le stesse non possono essere considerate fatti nuovi sopravvenuti atteso che quanto al mutuo lo stesso risale all'anno 2010 e quanto al canone di locazione non risulta che il ricorrente in passato abitasse in una casa di proprietà.
Quanto alla resistente dalla documentazione in atti risulta quanto segue. Controparte_1
pagina 6 di 8 LL è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 02.01.2023 con profilo assistente a persone non autosufficienti e con stipendio mensile netto pari a € 1.300/1.400 mensili (cfr. buste paga prodotte sub doc. 9 di parte resistente);
Dalla documentazione fiscale depositata risultano i seguenti dati: mod.730/2024 per l'anno 2023 reddito lordo da lavoro dipendente pari a €. 18.090. per gli anni precedenti ha depositato autocertificazione di mancata percezione di redditi
Deve dunque rilevarsi che ella ha migliorato nell'ultimo anno il proprio reddito reperendo attività lavorativa.
Non è proprietaria di alcun bene immobile, come risulta dai quadri A e B della dichiarazione dei redditi depositata.
È gravata da una rata mensile pari a € 235 per finanziamento per l'acquisto dell'auto.
Ciò posto occorre ricordare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza i
“giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei soli fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
E' inoltre onere dell'interessato che agisca per la modifica delle condizioni del divorzio dimostrare che tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini della determinazione delle condizioni del divorzio.
A fronte di tale quadro, nel caso concreto emerge un miglioramento della situazione economica della resistente rispetto al tempo dell'ultimo decreto 08.05.2018 del Tribunale di Padova pubblicato il 12.6.2018 poiché ella nel 2023 ha reperito un'occupazione lavorativa regolare.
Tuttavia, va rilevato come permanga una disparità patrimoniale tra le parti (avendo il resistente beneficiato degli introiti derivati dalla vendita dell'attività di tabaccheria ed essendo egli proprietario di altri beni immobili, come risulta dal quadro A delle dichiarazioni dei redditi depositate).
Va inoltre sottolineato come la resistente non abbia prospettive pensionistiche e come ella di fatto si farà sostanzialmente carico delle necessità del figlio tuttora Per_1
disoccupato e con lei convivente, a fronte della necessitata revoca del contributo di mantenimento del padre.
pagina 7 di 8 A fronte di tali considerazioni, non può essere accolta la domanda di revoca, ma appare congruo disporre una riduzione dell'assegno divorzile nella misura di euro 100 mensili.
3. spese di lite.
Le spese di lite, stante la natura della causa e la parziale soccombenza delle parti, devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Padova n. 1185/2010 depositata in data
27.05.2010, così provvede:
1. revoca il contributo di mantenimento posto a carico di in favore di Parte_1
Persona_1
2. pone a carico di un assegno divorzile in favore di Parte_1 Controparte_1
pari a euro 100 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat.
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG. 6403/2023 promosso in data 13.11.2023 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Carlotta Galvan Parte_1
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...] con l'avv. Franca Tonello Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui al punto 3) della sentenza n. n. 1185/2010 pronunciata dal Tribunale di Padova passata in giudicato (cfr. doc. 02)
1) Revocarsi con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, per i motivi esposti, la contribuzione paterna al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne;
Persona_1
2) Revocarsi con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, per i motivi esposti, l'assegno di divorzio disposto in favore della signora Controparte_1
pagina 1 di 8 Con vittoria delle spese di lite”.
Per la resistente: “Si chiede che il Tribunale voglia rigettare ogni domanda avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 parte ricorrente premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 21.05.1998 a Quarto d'Altino e Controparte_1 che dall'unione erano nati i figli (il 27.08.1996) e (il 25.02.2001), adiva Per_2 Per_1
l'intestato tribunale chiedendo la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1185/2010 (proc. n. rg. 4612/2005) depositata in data 27.05.2010 con revoca del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne e dell'assegno divorzile Per_1
disposto in favore di Controparte_1
A fondamento il ricorrente deduceva che la situazione economica complessiva delle parti era profondamente mutata rispetto al momento della pronuncia della sentenza divorzile e in particolare evidenziava:
- che nel 2020 egli veniva dichiarato invalido al 60% con riduzione permanente della capacità lavorativa in ragione di ictus cerebri con ischemia talamica in encefalopatia multinfartuale ed aneurisma che l'aveva colpito nel 2012 (doc. 05);
- che fino a dicembre 2021 aveva gestito una tabaccheria sita a Marghera (VE), ma successivamente si era trovato a dover vendere l'attività per le evidenziate problematiche di salute;
che aveva poi trovato un nuovo lavoro ma il contratto, giunto a scadenza, non veniva rinnovato (doc. 06); di essere quindi alla ricerca di un'occupazione lavorativa, ma che l'età e lo stato di salute non rendevano la ricerca semplice;
- di abitare in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 620,00 (doc. 7);
- di essere proprietario dell'immobile sito in Piombino Dese ove risiedevano a titolo gratuito la signora e il figlio che detto immobile era gravato Controparte_1 Per_1
da mutuo con scadenza giugno 2031 e rata mensile pari ad euro 723,63, che il ricorrente non era in grado di onorare;
- di essere inoltre gravato di rate mensili pari a €. 275,84 per un prestito contratto in epoca
Covid per sostenere i costi della precedente attività lavorativa;
- quanto al figlio riferiva che questi aveva abbandonato la scuola all'età di 17 Per_1
anni e che dal 2018 rifiutava qualsiasi contatto con il padre.
pagina 2 di 8 - circa la situazione economica della signora riferiva che ella negli Controparte_1
ultimi 13 anni aveva sempre svolto un'attività lavorativa come collaboratrice domestica presso abitazioni di privati senza regolare contratto, godeva di ottima salute e non aveva alcun impedimento al lavoro.
In data 19.01.2024 si costituiva la resistente contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata dal ricorrente in quanto inammissibile e comunque infondata.
La resistente evidenziava in particolare:
- che nel corso degli anni si era autoridotto il mantenimento provvedendo Parte_1
a corrispondere somme sempre inferiori a quanto stabilito, fino ad omettere ogni versamento;
- che il non aveva mai provveduto ad aggiornare il contributo dovuto secondo gli Pt_1
indici Istat né aveva mai rimborsato o sostenuto le spese straordinarie dovute per i figli;
- che il figlio era privo di alcun titolo di studio avendo frequentato solamente tre Per_1 anni dell'istituto meccanico e sinora aveva reperito solo occupazioni precarie e senza assunzione regolare;
che comunque stava continuando ad impegnarsi nella Per_1
ricerca di un lavoro e, nel mentre, lavorava solo i fine settimana consegnando pizze a domicilio;
che egli, a causa del rapporto con il padre, era caduto in uno stato depressivo.
- quanto alla propria situazione economica e lavorativa, evidenziava di essersi sempre dedicata ai figli e di aver accudito i propri genitori anziani e che attualmente svolgeva un incarico di badante di due anziani novantenni per 8 ore al giorno e reddito mensile pari ad euro 1.200,00 circa.
Con decreto depositato in data 29.11.2023 il Giudice, letto il ricorso, fissava davanti a sé
l'udienza del 20.02.2024.
Con ordinanza depositata in data 22.02.2024 il Giudice, lette le note d'udienza depositate dalle parti, rilevato che non vi era necessità di assumere provvedimenti temporanei e urgenti e valutate le istanze istruttorie formulate, invitava entrambe le parti a integrare la documentazione prodotta con quanto indicato all'art. 473bis.12, lett. f., c.p.c.
(dichiarazioni dei redditi/cud degli ultimi tre anni, nonché estratti conto dei rapporti bancari finanziari relativi agli ultimi tre anni), ordinava ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a di depositare i contratti di cessione di immobile e azienda nonché Parte_1
iscrizione ipotecaria intervenuti con in data 23.12.2021, rigettava le altre Persona_3
pagina 3 di 8 istanze istruttorie formulate, concedeva termine per la produzione documentale e fissava per l'esame della documentazione l'udienza del 10.10.2024.
A detta udienza il Giudice, rilevato che la causa era sufficientemente istruita in via documentale e che le parti avevano formulato le conclusioni senza rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., fissava l'udienza del 28.01.2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 28.01.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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1.Sulla revoca del contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne.
Quanto alla richiesta di revoca del contributo di mantenimento del figlio avanzata Per_1
da parte ricorrente, vanno richiamati i principi più di recente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, rimarcandosi così che, fermo che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori
(Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018), il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n. 27904). E ancora, la Cassazione ha più volte ribadito che: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. Al principio enunciato si accompagna l'ulteriore, a completamento e piena composizione del primo, per il quale: “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito,
pagina 4 di 8 spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”.
Facendo applicazione di tali principi, ritiene questo Collegio che il contributo di mantenimento debba essere revocato.
Infatti, è dato pacifico che , oggi di 24 anni, ha abbandonato gli studi Persona_1 all'età di 17 anni e da allora non ha svolto alcuna regolare attività lavorativa (doc. 19 di parte ricorrente).
Parte resistente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha provato che il figlio si sia prodigato nella ricerca di un lavoro, né ha documentato l'iscrizione ad alcun centro per l'impiego, né l'invio di curricula né alcuna richiesta di sostenere qualche colloquio. Infine, l'allegazione della resistente secondo cui il figlio è caduto in uno stato depressivo, è rimasta priva di prova.
Alla luce, dunque, dell'età oramai raggiunta dal figlio, del tempo trascorso dal termine degli studi, della mancanza di prova in ordine ad una fattiva ricerca di occupazione ovvero di limitazioni oggettive allo svolgimento di attività lavorativa, l'onere di contribuzione a carico del padre deve essere revocato.
2.Sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
Parte ricorrente chiede la revoca dell'assegno di divorzio, mentre parte resistente chiede che la domanda sia rigettata.
Nella sentenza di divorzio 26.3.2010 era previsto un assegno in favore della pari a CP_1
euro 200 e con i decreti di rigetto del Tribunale di Padova datati 12.1.2016 e 12.6.2018 tale importo veniva confermato per assenza di prova circa il mutamento delle condizioni delle parti.
Dai documenti prodotti nel presente procedimento risulta che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti negli ultimi anni è mutata.
Il ricorrente con decorrenza 12.10.2020 è stato riconosciuto invalido con riduzione Pt_1
della capacità lavorativa pari al 60% (doc. 05). Egli, alla fine del 2021, ha ceduto la pagina 5 di 8 precedente attività di tabaccheria (con un realizzo pari a €. 55.000 come risulta dal doc. 28 della parte ricorrente) e successivamente è stato assunto alle dipendenze di Belt Limousine
System s.r.l. con mansioni di autista con contratto di lavoro a tempo determinato part-time dal 03.04.2023 al 31.10.2024 (docc. 6 e 31). Risulta, dunque, che il , nonostante Pt_1
l'inabilità, sia in grado di svolgere attività lavorativa, traendo dalla stessa uno stipendio medio pari a €. 1.100 (come risulta dalle buste paga dimesse sub. 31).
Dalle dichiarazioni depositate risulta quanto segue:
UNICO 2019 per l'anno 2018 reddito imponibile pari a euro 17.107 (doc. 15)
UNICO 2021 per l'anno 2020 reddito imponibile pari a euro 11.659 (doc. 16)
UNICO 2022 per l'anno 2021 reddito imponibile pari a euro 7.181 (doc. 17)
UNICO 2023 per l'anno 2022 reddito imponibile pari a euro 2.049 (doc. 18)
CUD 2024 per l'anno 2023 reddito lordo da lavoro dipendente (svolto per 224 gg) pari a euro 17.902,80 (doc. 30)
Dal raffronto tra l'ammontare del reddito imponibile risalente all'anno della ultima pronuncia di rigetto della richiesta di revoca dell'assegno divorzile (anno 2018) e l'ammontare dell'ultimo reddito imponibile (anno 2023) si può constatare una sostanziale conservazione della capacità reddituale.
Quanto al dato patrimoniale, egli è proprietario della abitazione in cui vivono la e CP_1
il figlio (di cui provvedere a pagare il mutuo a lui intestato), di altro bene immobile e, inoltre, ha nel corso del tempo monetizzato i beni e le attività cedute (in particolare, in data in data 17.12.2021 ha incassato l'importo di euro 55.000,00 a seguito della cessione a
[...]
della propria azienda come risulta dal doc. 28). Per_3
Non può inoltre ritenersi dirimente la circostanza secondo cui il contratto a tempo determinato concluso con la Belt Limousine System sia attualmente venuto meno, in quanto va tenuta in considerazione l'aspetto della capacità lavorativa conservata (che consente al di reperire una nuova attività di pari livello), e il dato della più florida Pt_1
situazione patrimoniale del rispetto alla Pt_1 CP_1
Quanto alle voci passive derivanti dalla rata di mutuo della casa di proprietà e il canone di locazione, le stesse non possono essere considerate fatti nuovi sopravvenuti atteso che quanto al mutuo lo stesso risale all'anno 2010 e quanto al canone di locazione non risulta che il ricorrente in passato abitasse in una casa di proprietà.
Quanto alla resistente dalla documentazione in atti risulta quanto segue. Controparte_1
pagina 6 di 8 LL è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 02.01.2023 con profilo assistente a persone non autosufficienti e con stipendio mensile netto pari a € 1.300/1.400 mensili (cfr. buste paga prodotte sub doc. 9 di parte resistente);
Dalla documentazione fiscale depositata risultano i seguenti dati: mod.730/2024 per l'anno 2023 reddito lordo da lavoro dipendente pari a €. 18.090. per gli anni precedenti ha depositato autocertificazione di mancata percezione di redditi
Deve dunque rilevarsi che ella ha migliorato nell'ultimo anno il proprio reddito reperendo attività lavorativa.
Non è proprietaria di alcun bene immobile, come risulta dai quadri A e B della dichiarazione dei redditi depositata.
È gravata da una rata mensile pari a € 235 per finanziamento per l'acquisto dell'auto.
Ciò posto occorre ricordare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza i
“giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei soli fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
E' inoltre onere dell'interessato che agisca per la modifica delle condizioni del divorzio dimostrare che tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini della determinazione delle condizioni del divorzio.
A fronte di tale quadro, nel caso concreto emerge un miglioramento della situazione economica della resistente rispetto al tempo dell'ultimo decreto 08.05.2018 del Tribunale di Padova pubblicato il 12.6.2018 poiché ella nel 2023 ha reperito un'occupazione lavorativa regolare.
Tuttavia, va rilevato come permanga una disparità patrimoniale tra le parti (avendo il resistente beneficiato degli introiti derivati dalla vendita dell'attività di tabaccheria ed essendo egli proprietario di altri beni immobili, come risulta dal quadro A delle dichiarazioni dei redditi depositate).
Va inoltre sottolineato come la resistente non abbia prospettive pensionistiche e come ella di fatto si farà sostanzialmente carico delle necessità del figlio tuttora Per_1
disoccupato e con lei convivente, a fronte della necessitata revoca del contributo di mantenimento del padre.
pagina 7 di 8 A fronte di tali considerazioni, non può essere accolta la domanda di revoca, ma appare congruo disporre una riduzione dell'assegno divorzile nella misura di euro 100 mensili.
3. spese di lite.
Le spese di lite, stante la natura della causa e la parziale soccombenza delle parti, devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Padova n. 1185/2010 depositata in data
27.05.2010, così provvede:
1. revoca il contributo di mantenimento posto a carico di in favore di Parte_1
Persona_1
2. pone a carico di un assegno divorzile in favore di Parte_1 Controparte_1
pari a euro 100 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat.
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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