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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 84 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GUIDI ELENA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SALTARELLI SIMONA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso ciascuno di loro;
2)durante la settimana si osserverà la seguente calendarizzazione:
-il lunedì successivo al fine settimana trascorso con la madre, costei accompagnerà a scuola, Per_1
indi il padre lo andrà a prendere, trascorrerà pomeriggio e serata con lui, compreso il pernotto;
-il lunedì successivo al fine settimana trascorso con il padre, costui accompagnerà a scuola, indi Per_1
lo andrà a prendere, trascorrerà pomeriggio e serata con lui, compreso il pernotto;
-il martedì il padre accompagnerà a scuola indi la madre lo ritirerà e in seguito lo accompagnerà Per_1
per prendere il pulmino delle 14:45 che lo conduce al doposcuola ove rimane fino alle 18.
Al termine, il minore sarà prelevato dal pulmino dal padre, indi la madre lo andrà a prendere entro le ore
19 e trascorrerà con lui la serata compreso il pernotto;
-il mercoledì la madre condurrà scuola ove verrà poi ritirato dal padre che lo terrà il pomeriggio Per_1
e la serata, compreso il pernotto;
-il giovedì il padre accompagnerà a scuola ove sarà poi ritirato dalla madre che lo terrà con sé il Per_1
pomeriggio e la serata, compreso il pernotto;
-il venerdì la madre porterà a scuola e lo andrà anche a prendere;
indi accompagnerà il minore Per_1
al pulmino delle 14:45 che lo conduce al doposcuola ove rimane fino alle 18.
Al termine, il minore sarà prelevato dal pulmino dal padre con cui trascorrerà la serata, compreso il pernotto;
- il sabato il minore rimarrà con il padre fino al primo pomeriggio, laddove poi la madre lo andrà a prendere presso il domicilio del padre nella fascia oraria dalle 13.30 alle 14.00 e lo condurrà presso la sua abitazione e lo terrà con sé, compreso il pernotto, fino alla domenica mattina laddove lo accompagnerà presso l'abitazione del padre.
- il minore trascorrerà la domenica alternativamente con l'uno e l'altro genitore. Il genitore presso cui il minore pernotterà la domenica sera avrà l'onere di accompagnare il figlio a scuola il lunedì seguente;
pagina 2 di 4 3) per i periodi di vacanze estive e di festività, ponti ecc...le parti concordano di applicare comunque il sopra esposto calendario, fermo restando che il minore trascorrerà i singoli giorni festivi di Natale/Santo
Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore.
Durante le vacanze estive, è in facoltà dei genitori concordare un periodo continuativo di sette giorni di permanenza del minore presso ciascuno di loro;
4)ciascun genitore provvederà al mantenimento in via diretta del figlio, avendo pertanto cura di soddisfare le esigenze ordinarie di er il tempo di permanenza presso di sé; le spese straordinarie Per_1
saranno suddivise seguendo la ripartizione e le modalità di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di
Bologna cui si fa espresso richiamo e che viene allegato in copia al presente ricorso;
5)le parti concordano nell'attribuzione dell'intera quota dell'assegno unico universale a favore della madre derogando, in sede di trattativa, alla ripartizione del 50% come previsto dal legislatore;
6) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per il figlio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire lo stesso nel proprio passaporto;
7) le parti concordano, vista la tenera età del minore, che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita del minore seguendo il criterio della gradualità e potranno frequentare Per_1
non prima di mesi sei da quando la relazione sarà divenuta stabile;
8) entrambe le parti si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge;
9) le spese, anche legali, relative alla difesa nel presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, e dunque ogni ricorrente verserà i compensi al proprio difensore, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 5.08.2015, si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GUIDI ELENA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SALTARELLI SIMONA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso ciascuno di loro;
2)durante la settimana si osserverà la seguente calendarizzazione:
-il lunedì successivo al fine settimana trascorso con la madre, costei accompagnerà a scuola, Per_1
indi il padre lo andrà a prendere, trascorrerà pomeriggio e serata con lui, compreso il pernotto;
-il lunedì successivo al fine settimana trascorso con il padre, costui accompagnerà a scuola, indi Per_1
lo andrà a prendere, trascorrerà pomeriggio e serata con lui, compreso il pernotto;
-il martedì il padre accompagnerà a scuola indi la madre lo ritirerà e in seguito lo accompagnerà Per_1
per prendere il pulmino delle 14:45 che lo conduce al doposcuola ove rimane fino alle 18.
Al termine, il minore sarà prelevato dal pulmino dal padre, indi la madre lo andrà a prendere entro le ore
19 e trascorrerà con lui la serata compreso il pernotto;
-il mercoledì la madre condurrà scuola ove verrà poi ritirato dal padre che lo terrà il pomeriggio Per_1
e la serata, compreso il pernotto;
-il giovedì il padre accompagnerà a scuola ove sarà poi ritirato dalla madre che lo terrà con sé il Per_1
pomeriggio e la serata, compreso il pernotto;
-il venerdì la madre porterà a scuola e lo andrà anche a prendere;
indi accompagnerà il minore Per_1
al pulmino delle 14:45 che lo conduce al doposcuola ove rimane fino alle 18.
Al termine, il minore sarà prelevato dal pulmino dal padre con cui trascorrerà la serata, compreso il pernotto;
- il sabato il minore rimarrà con il padre fino al primo pomeriggio, laddove poi la madre lo andrà a prendere presso il domicilio del padre nella fascia oraria dalle 13.30 alle 14.00 e lo condurrà presso la sua abitazione e lo terrà con sé, compreso il pernotto, fino alla domenica mattina laddove lo accompagnerà presso l'abitazione del padre.
- il minore trascorrerà la domenica alternativamente con l'uno e l'altro genitore. Il genitore presso cui il minore pernotterà la domenica sera avrà l'onere di accompagnare il figlio a scuola il lunedì seguente;
pagina 2 di 4 3) per i periodi di vacanze estive e di festività, ponti ecc...le parti concordano di applicare comunque il sopra esposto calendario, fermo restando che il minore trascorrerà i singoli giorni festivi di Natale/Santo
Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore.
Durante le vacanze estive, è in facoltà dei genitori concordare un periodo continuativo di sette giorni di permanenza del minore presso ciascuno di loro;
4)ciascun genitore provvederà al mantenimento in via diretta del figlio, avendo pertanto cura di soddisfare le esigenze ordinarie di er il tempo di permanenza presso di sé; le spese straordinarie Per_1
saranno suddivise seguendo la ripartizione e le modalità di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di
Bologna cui si fa espresso richiamo e che viene allegato in copia al presente ricorso;
5)le parti concordano nell'attribuzione dell'intera quota dell'assegno unico universale a favore della madre derogando, in sede di trattativa, alla ripartizione del 50% come previsto dal legislatore;
6) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per il figlio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire lo stesso nel proprio passaporto;
7) le parti concordano, vista la tenera età del minore, che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita del minore seguendo il criterio della gradualità e potranno frequentare Per_1
non prima di mesi sei da quando la relazione sarà divenuta stabile;
8) entrambe le parti si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge;
9) le spese, anche legali, relative alla difesa nel presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, e dunque ogni ricorrente verserà i compensi al proprio difensore, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 5.08.2015, si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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