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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/09/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 445/2023
Promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Francesca Franchini
APPELLANTE
Nei confronti di
) Controparte_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1319/2022 del 16/11/2022, pubblicata in pari data
CONCLUSIONI
Dell'appellante: «Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello ed pagina 1 di 14 in riforma della appellata sentenza n° 1319/2022 R. Sent. emessa dal Tribunale di Ancona pubblicata in data 16.11.2022 mai notificata, a definizione del procedimento n° 4981/2019 R.G. così decidere: in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello, il proposto appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: riconosciuta e dichiarata sussistente la responsabilità di in Controparte_1 ordine ai danni tutti subiti da per i fatti di cui in narrativa e per il Parte_1 titolo e le motivazioni tutte sopra riportate;
riconosciuto ed accertato che ha insistito nel voler procedere Controparte_1 penalmente contro nonostante che la documentazione acquisita Parte_1
(lettera della Saccaria s.p.a. del 13.07.2005) né evidenziasse l'insostenibilità; accertato e rilevato che tutto quanto contestato ha prodotto e comportato danni – patrimoniali e non - di particolare gravità a carico di e che Parte_1 quanto accaduto ha compromesso, per un lasso di tempo significativo, la qualità della vita dello stesso;
verificata ed accertata la responsabilità del convenuto ed il nesso di causalità, condannare il convenuto a risarcire a i danni tutti Controparte_1 Parte_1 allo stesso prodotti, danni da valutarsi nella loro onnicomprensività e relativi al danno patrimoniale per riduzione reddituale patita dal e per perdita di PT chances lavorative, nonché condannare il convenuto a rimborsare al tutte PT le spese dallo stesso sostenute per la difesa tecnica nei due procedimenti penali in epigrafe descritti;
condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale in tutte le sue voci quali danno morale e danno esistenziale per le motivazioni sopra riportate nonché risarcimento del danno all'immagine per la complessiva afflittività del processo penale che lo ha ingiustamente ed illegittimamente colpito
e che, di riflesso, ha colpito la sua persona, attesa la conoscibilità diffusa di tale processo e relativi effetti.
pagina 2 di 14 Danni che vengono quantificati, complessivamente, nella somma di €
45.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dal giorno del fatto al saldo e salva rivalutazione delle somme, il tutto giuste emergenze istruttorie a seguito dell'accertamento giudiziale” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/convenuto in primo grado per le motivazioni tutte esposte nel presente atto;
condannare alla restituzione delle somme che medio tempore Controparte_1 ha percepito sulla base della statuizione di primo grado, pari ad € 7.295,60, con gli interessi di legge;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: ammettersi le richieste istruttorie rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello sub. D) e nello specifico la prova per testi sui capitoli dal n. 12 al n. 15 della seconda memoria istruttoria ex art. 186 sesto comma c.p.c. depositata in primo grado;
teste Dott. Tes_1
».
[...]
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda proposta da nei confronti di - volta alla Parte_1 Controparte_1 richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali (per riduzione reddituale, perdita di chance e difesa processuale) e non patrimoniali (danno morale, esistenziale e all'immagine) per complessivi €. 45.000,00, conseguenti all'azione penale promossa dal convenuto nei confronti dell'attore con la querela del 26.9.2005 per il reato di appropriazione indebita, dal quale il è stato poi assolto all'esito PT del procedimento penale (R.G. n. 30175/2008) – e ha condannato parte attrice alla rifusione delle spese in favore del convenuto, liquidate complessivamente in
€. 5.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, C.A.P. e I.V.A., come per legge.
In particolare il giudice di primo grado ha escluso, sulla base degli elementi desumibili dai documenti prodotti e dalla prova testimoniale espletata, che il pagina 3 di 14 abbia proceduto penalmente nei confronti del sapendo che CP_1 PT
l'accusa di appropriazione indebita non era veritiera ed abbia quindi agito con l'intenzione di accusare una persona riconosciuta come innocente;
il Tribunale ha pertanto concluso rilevando che non poteva ritenersi accertato che, al momento della presentazione della querela, l'atteggiamento psicologico del convenuto fosse caratterizzato dal dolo richiesto per la configurazione del reato di calunnia e che, di conseguenza, risultava assorbito l'esame dell'ulteriore profilo concernente l'alterazione del verbale di assemblea condominiale utilizzato dal per proporre la querela nell'interesse del Condominio dal medesimo CP_1 rappresentato.
II.) ha proposto appello per i motivi di gravame di seguito Parte_1 illustrati chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda di risarcimento danni già articolata innanzi al Tribunale.
III.) Rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di non costituito, è stata dichiarata la contumacia Controparte_1 dell'appellato; respinte le istanze istruttorie e preso atto delle note ex art. 127-ter
c.p.c. con cui l'appellante ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame, il ritiene che il Tribunale abbia PT erroneamente ricostruito e valutato i fatti di causa, l'atto introduttivo del giudizio e la documentazione prodotta.
In particolare l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, l'azione proposta dal medesimo non traeva origine dal procedimento penale R.G. n. 30175/2008 (a carico del in cui il PT CP_1 risultava persona offesa), costituendo invece la “continuazione” dell'azione civile promossa dal nel diverso procedimento penale R.G.N.R. n. 7975/2008, PT volto all'accertamento della responsabilità penale del per il reato di falsità CP_1
pagina 4 di 14 in scrittura privata, conclusosi con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Ad avviso dell'appellante il aveva alterato il verbale assembleare del CP_1
13/06/2005, come emerso sia in sede penale che in sede civile, creando così volontariamente e deliberatamente un titolo per costituirsi parte civile, nell'interesse del Condominio, nel procedimento penale a carico del per PT appropriazione indebita.
Il primo giudice, dunque, avrebbe completamente travisato i fatti di causa,
(chiaramente evincibili dagli atti depositati e dai documenti prodotti, in particolare dall'atto di citazione del 22/07/2019, dalla domanda di negoziazione assistita e dalla querela sporta dal in data 23/06/2008) atteso che il non PT PT aveva chiesto il risarcimento dei danni per un comportamento calunnioso del ma aveva dedotto il fatto che quest'ultimo aveva falsificato la delibera CP_1 condominiale, condotta dalla quale erano poi scaturiti due processi penali che avevano coinvolto il ed il PT CP_1
1.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Secondo il il Tribunale ha posto a fondamento della decisione fatti non PT dedotti, né resi oggetto di contraddittorio tra le parti ed ha operato un illegittimo reinquadramento del fatto storico posto a base della domanda;
l'appellante, poi, evidenzia che le istanze istruttorie di entrambe le parti erano volte a provare unicamente l'avvenuta falsificazione ad opera del e la legittimazione di CP_1 quest'ultimo a sporgere querela e i danni subìti dal PT
1.3) Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante rileva il vizio di extra- petizione, rimarcando che il primo giudice ha omesso di tener conto del contenuto effettivo della pretesa dell'attore avendo erroneamente ritenuto che l'azione promossa dal fosse finalizzata al risarcimento del danno da PT comportamento calunnioso.
Ad avviso dell'appellante si sarebbe pertanto realizzata una grave lesione del diritto di difesa del posto che la domanda attorea non concerneva affatto PT
l'accertamento dei presupposti del reato di calunnia e che l'odierno appellante non pagina 5 di 14 ha avuto possibilità di articolare specifiche richieste istruttorie sul punto;
secondo l'appellante, invece, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondata la domanda attorea, essendovi prova dell'avvenuta falsificazione del verbale dell'assemblea condominiale e, conseguentemente, avrebbe dovuto condannare il al CP_1 risarcimento del danno in favore del PT
1.4) Con il quarto motivo d'appello, quest'ultimo censura la pronuncia impugnata per omesso esame delle risultanze istruttorie ed erronea interpretazione dei documenti rilevando che: il giudice di primo grado ha immotivatamente trascurato alcuni elementi probatori - emettendo conseguentemente una pronuncia illogica e contraddittoria
- ed ha erroneamente valutato la sentenza di assoluzione del dal reato di PT appropriazione indebita atteso che il giudice penale “parlando di comportamento non lineare delle parti esclude scuramente la calunnia, ma non la illegittimità del comportamento del in punto di falsificazione del verbale di assemblea”; CP_1 la missiva del 2002 tenuta in considerazione dal primo giudice riguarda fatti estranei, accaduti oltre tre anni prima rispetto a quelli oggetto di giudizio;
il Tribunale, invece, non ha correttamente valorizzato l'ulteriore successiva missiva del 13/07/2005, inviata dalla “Saccaria S.r.l.” al CP_1 nell'immediatezza dei fatti di causa, da cui risulterebbe chiaro che l'assegno di €.
1.250,00 era destinato al e che quest'ultimo lo aveva quindi PT legittimamente incassato, con la conseguenza che il ha sporto querela pur CP_1 essendo a conoscenza della legittimità della pretesa del PT pertanto, anche a voler seguire il ragionamento del primo giudice in ordine alla sussistenza o meno del reato di calunnia, è nella specie configurabile il dolo richiesto per ravvisare detto reato atteso che il ha volontariamente CP_1 alterato il verbale di assemblea condominiale e presentato la querela per il reato di appropriazione indebita nei confronti del pur essendo consapevole del PT fatto che quest'ultimo aveva legittimamente trattenuto il denaro al medesimo destinato;
il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente fondato la decisione su quanto riferito dalla teste su circostanze relative al 2002 (risalenti a tre Testimone_2
pagina 6 di 14 anni prima degli eventi da cui è derivata la presentazione della querela), la quale, peraltro, ha reso dichiarazioni in parte su fatti appresi de relato, in parte smentite dalla testimone Testimone_3
Con il medesimo motivo l'appellante lamenta altresì la violazione dei principi che regolano la valutazione delle prove, in particolare, del principio della preponderanza dell'evidenza (criterio del “più probabile che non”), rimarcando come l'esame delle prove sia risultato incompleto, superficiale e frettoloso.
1.5) Con il quinto motivo di gravame il deduce il vizio di pronuncia PT parziale, avendo il primo giudice omesso di esprimersi sul falso in scrittura privata e quindi sul fatto storico, posto a fondamento della domanda risarcitoria, che ha generato i due procedimenti penali ed i conseguenti danni all'attore, odierno appellante: ne consegue, secondo l'appellante, che il profilo della invalidità della querela relativo alla alterazione del verbale non poteva ritenersi assorbito dal rigetto della domanda per mancanza di prova circa la configurazione del delitto di calunnia, perché la querela del riguardava fatti storici totalmente diversi PT da quelli valutati dal Tribunale ai fini della decisione.
L'appellante rileva, altresì, l'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, indispensabili per la prova dell'an e del quantum dei danni subìti da parte attrice.
1.6) Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione il deduce PT
l'illegittimità della condanna alle spese all'esito del primo grado di giudizio, in quanto emessa in conseguenza della illegittima riqualificazione dei fatti operata dal primo giudice e perché, comunque, data la complessità della vicenda e le
“perplessità sul comportamento di alcuni soggetti che hanno preso parte alla vicenda, sia precedentemente che in sede di giudizio penale, riscontrata dal giudice, le spese ben potevano essere compensate tra le parti”.
2.) I primi cinque motivi di gravame – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminati congiuntamente - non sono meritevoli di accoglimento.
2.1) Va anzitutto osservato che, introducendo il giudizio di primo grado, il odierno appellante, ha chiesto l'accertamento della responsabilità del PT convenuto, , «(…) in ordine ai danni tutti subiti da Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 14 per i fatti di cui in narrativa e per il titolo e le motivazioni tutte sopra riportate»
(v. conclusioni atto di citazione del 22/07/2019).
Dal contenuto dell'atto di citazione risulta, in particolare, che:
- l'odierno appellante ha introdotto il giudizio di primo grado al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che egli “ha dovuto subire un procedimento penale incardinato a seguito di un atto falso e per una accusa di appropriazione indebita che il sapeva ab origine non essere veritiera” CP_1
(pagg.
3-4 atto di citazione cit.);
- la falsità consiste nel fatto che il presentando la querela per CP_1 appropriazione indebita nei confronti del ha allegato una copia del PT verbale di assemblea condominiale diversa da quella originale (trasmessa ai condomini non presenti all'assemblea) in cui non compare la frase aggiunta “ed eventuale denuncia per che, invece, è presente nel verbale allegato alla PT querela;
- l'attore ha lamentato di aver subìto danni (patrimoniali e non, per discredito personale e professionale, per perdita di fatturato e di chance lavorative, nonché per le spese necessarie alla difesa tecnica nel procedimento penale) «(…) a causa della falsa accusa di appropriazione indebita e del conseguente processo penale
(…)» (pag. 4, atto di citazione cit.);
- “proprio per i danni subiti a causa della falsa accusa di appropriazione indebita e per quelli conseguenti – ed alla stessa strettamente correlati e derivati
– scaturiti dalla falsificazione del verbale di assemblea (da cui è generata la querela che ha condotto il avanti al Giudice penale accusato di PT appropriazione indebita) da parte di ”, il si era costituito Controparte_1 PT parte civile nel procedimento a carico del imputato del reato di cui all'art. CP_1
485 c.p., per richiedere il risarcimento dei danni dal medesimo subiti (atto di citazione cit., pag. 5);
- il ha ricondotto i suddetti danni «(…) all'illecito comportamento del PT
, comportamento che ha causato, in prima istanza, il rinvio a Controparte_1 giudizio di come imputato e che si è risolto con sentenza assolutoria PT perché il fatto non sussiste, ed in seconda battuta all'illecito comportamento –
pagina 8 di 14 costituente reato – è seguito il giudizio di esso imputato del reato di cui CP_1 all'art. 485 c.p.» (pag. 6, atto di citazione cit.);
Le circostanze delineate, desumibili dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, denotano che la domanda risarcitoria è basata sul fatto che il ha PT subito un procedimento penale per appropriazione indebita in seguito al comportamento del che, quale amministratore del Condominio, avrebbe CP_1 proposto la querela in mancanza di una autorizzazione del condomini - avendo egli alterato il verbale assembleare - ed avrebbe attribuito al la illecita PT appropriazione della somma di €. 1.250,00, pur essendo consapevole della infondatezza della accusa.
2.2) Ciò premesso e dato atto che il procedimento penale a carico del imputato del reato previsto e punito (all'epoca della vicenda di cui si CP_1 tratta) dall'art. 485 c.p., si è concluso con una sentenza con cui è stato dichiarato non doversi procedere, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (v. sentenza n. 165/2013 del Tribunale di Ancona – Sez. Distaccata di Senigallia all. n. 22, II Memoria istruttoria dell'attore, divenuta irrevocabile), si ritiene, ai fini che rilevano in questa sede, che non siano ravvisabili sufficienti elementi di prova per sostenere che l'iniziativa del (il quale ha proposto CP_1 querela nell'interesse del Condominio) non corrispondesse alla volontà dei condomini.
Infatti, premesso che il sentito nel procedimento penale a carico del CP_1
ha ammesso che la parte del testo in cui viene conferito il mandato PT all'amministratore per introdurre una “eventuale denuncia per è stata PT apposta dopo la redazione del verbale, all'esito di una riunione del “consiglio di condominio” (composto da consiglieri nominati dai condomini) ed ha riferito in merito a una “errata verbalizzazione nel verbale di assemblea”, perché la volontà dei condomini era quella di ottenere la restituzione dell'importo trattenuto dal
(v. verbale 9.12.2008, procedimento penale n. 30175/2008, pagg. 13 e PT
17-21), si osserva che la legittimazione dell'amministratore a proporre CP_1 querela è stata confermata dalla testimone di parte convenuta, , Testimone_2 condomina presente alla assemblea del 13.6.2005, la quale, sentita sul capitolo n.
pagina 9 di 14 11 articolato dal convenuto («vero che nella medesima assemblea i CP_1 condomini hanno dato mandato all'amministratore di condominio sig. di CP_1 proporre una querela nei confronti del sig. per essersi appropriato Parte_1 della somma di €. 1.250,00 riconosciuta al condominio»), ha dichiarato «sì, ricordo che noi condomini nel corso dell'assemblea avevamo incaricato
l'amministratore di predisporre una querela nei confronti di . Parte_1
A tale riguardo si osserva che non appaiono decisive le argomentazioni dell'appellante volte ad escludere la rilevanza probatoria della suddetta deposizione testimoniale tenuto conto del fatto che la testimone ha riferito circostanze di cui ha avuto conoscenza diretta, perché ha partecipato alla assemblea condominiale, e che la testimonianza resa nel procedimento penale da
(richiamata nell'atto di gravame al fine di evidenziare la Testimone_3 inattendibilità della ) non ha riguardato anche le circostanze sopra Tes_2 illustrate (v. verbale di udienza del 10.2.2009, procedimento penale n.
30175/2008).
Alla luce degli elementi indicati si ritiene che non sia emersa la prova del fatto che l'iniziativa dell'amministratore non fosse conforme alla volontà CP_1 dei condomini: in tale contesto non può affermarsi (come sostenuto dall'appellante) che il abbia alterato il verbale di assemblea condominiale CP_1 del 13/06/2025 allo scopo di ottenere la legittimazione a proporre querela nei confronti del PT
Del resto, nel procedimento per appropriazione indebita a carico del lo stesso giudice penale, di fronte alla questione sollevata dalla difesa PT dell'imputato che, come evidenziato dall'appellante in questa sede, aveva eccepito in via preliminare la mancanza della querela - quale condizione di procedibilità - conseguente alla alterazione del verbale della assemblea condominiale (che legittimava l'amministratore a sporgere la querela e quindi ad instaurare il procedimento penale), ha ritenuto di procedere nei confronti del e, nell'emettere la sentenza di assoluzione in favore del medesimo, ha PT
(necessariamente ed) implicitamente riconosciuto la validità della querela e quindi la legittimazione in capo al CP_1
pagina 10 di 14 2.3) D'altra parte e sotto diverso profilo deve escludersi che il CP_1 proponendo la querela, abbia accusato il di appropriazione indebita, pur PT essendo a conoscenza che si trattava di una imputazione basata su circostanze non veritiere.
A tale riguardo va osservato che, in seguito delle problematiche insorte nell'ambito del Condominio, ricollegabili alla rottura di alcune tubature dell'acqua - fornite dalla Saccaria s.r.l. al condomino il quale Parte_1 aveva eseguito i lavori di installazione – che avevano provocato danni a diversi condomini (v. missiva dell'amministratore del 19.2.2002 e quella del CP_1 legale del Condominio in data 12.2.2003), la società Saccaria s.r.l., in persona di (fornitrice delle tubature utilizzate) ha informato il del fatto CP_2 CP_1 che la somma di €.1.250,00, riconosciuta a titolo risarcimento dei danni, sarebbe stata corrisposta «tramite il Sig. (v. missiva del 30.9.2002 diretta Parte_1 al e, per conoscenza, al;
risulta inoltre dalla documentazione CP_1 PT prodotta nel giudizio di primo grado che l'Amministratore non avendo CP_1 ricevuto alcun rimborso da parte del né da parte della Saccaria s.r.l., ha PT richiesto il versamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento (v. missiva del 28.6.2005 diretta alla Saccaria s.r.l. c/o e, per CP_2 conoscenza, al e che la predetta società, rispondendo a tale richiesta, ha PT evidenziato di aver “provveduto nel dicembre del 2002 al risarcimento di euro
1.250,00 a favore del sig. … che era il Ns. diretto interlocutore” ed ha PT invitato il a rivolgersi a quest'ultimo (v. missiva del 13.7.2005 della CP_1
Saccaria, in persona di diretta al e, per conoscenza, al CP_2 CP_1
. PT
Le circostanze delineate desumibili dalla documentazione sopra indicata evidenziano che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento era relativa alla richiesta avanzata dall'Amministratore nell'interesse del Condominio e riguardava i danni subiti dai condomini in seguito agli inconvenienti verificatisi dopo la installazione delle tubature fornite dalla Saccaria s.r.l. al non risulta PT dalla documentazione prodotta, neanche dalla missiva del 13.7.2005 valorizzata dall'appellante, che l'importo era destinato al (a titolo di risarcimento di PT
pagina 11 di 14 un asserito danno all'immagine dal medesimo subito, derivante dal fatto che le rotture delle tubature erano ricollegabili ad un difetto del materiale fornito e non ad un errore nella installazione, come dedotto dall'attore nel giudizio di primo grado, v. atto di citazione innanzi al Tribunale), risultando invece dal contenuto delle citate missive, complessivamente valutato, che la somma era destinata al
Condominio e sarebbe stata versata tramite il quale unico interlocutore PT della fornitrice Saccaria s.r.l. che aveva avuto rapporti commerciali diretti soltanto l'odierno appellante e non anche con il Condominio.
Tali conclusioni trovano conferma nella deposizione del teste il CP_2 quale, sentito nel procedimento penale a carico dell'odierno appellante, ha confermato il contenuto delle lettere sopra citate, dal medesimo inviate quale responsabile della società Saccaria, e ha riferito che la somma di €. 1.250,00 versata al doveva essere girata al Condominio (v. verbale di udienza del PT
9.12.2008: “PUBBLICO MINISTERO: questi 1250 euro erano stati fatti a
[...] perché li doveva girare al Condominio oppure no…? RISPOSTA: secondo PT le nostre intenzioni, sì. ….PUBBLICO MINISTERO: il risarcimento era a titolo di….RISPOSTA: per noi il significato di quella somma era per coprire , penso una parte, non so quanti danni poi abbiano subito. PUBBLICO MINISTERO: i danni del condominio. RISPOSTA: di quel benedetto condominio”).
Le circostanze delineate inducono sia a ritenere che l'iniziativa del CP_1 coincidente con la volontà dei condomini, fosse diretta a tutelare gli interessi del
Condominio sia ad escludere che il abbia proceduto in sede penale nei CP_1 confronti del pur sapendo che l'accusa di appropriazione indebita non era PT veritiera, emergendo dagli elementi in suo possesso che la Saccaria s.r.l. aveva riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dai condomini l'importo di €.
1.250,00 che sarebbe stato versato tramite il PT
2.4) Per le considerazioni svolte – che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dall'appellante – i primi cinque motivi di gravame vanno respinti, confermando la sentenza impugnata: tale conclusione rende superfluo l'esame dell'istanza di prova testimoniale (già respinta con provvedimento del giudice istruttore), ribadita dall'appellante atteso pagina 12 di 14 che i capitoli di prova ( da n. 12 a n. 15 della seconda istruttoria depositata nel procedimento di primo grado) riguardano la natura e la entità del danno asseritamente subito dal PT
3.) Parimenti infondato è il sesto motivo di gravame relativo alla regolazione delle spese di lite del procedimento di primo grado.
3.1) Invero in tema di spese processuali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 D.L. 132 del 2014, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre "assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza", così modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. che richiedeva "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; successivamente la sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle "gravi ed eccezionali ragioni" sempre da indicare esplicitamente nella motivazione;
pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto (Cass. civ. n.
7064/2024).
3.2) Nella fattispecie in esame gli aspetti valorizzati dall'appellante se, da un lato, denotano una vicenda complessa per la natura dei rapporti intercorsi tra la
Saccaria, il e l'Amministratore del Condominio, dall'altro, non appaiono PT tali da giustificare la deroga al principio della soccombenza, in mancanza di sufficienti elementi di prova dai quali poter desumere che la somma di €.
1.250,00, sebbene versata al fosse destinata al medesimo e che PT
l'iniziativa del in sede penale, non fosse conforme alla volontà dei CP_1 condomini.
3.3) Il sesto motivo va quindi respinto, con conseguente conferma del capo impugnato, tenuto conto anche del fatto che non risultano articolate specifiche censure in ordine alla entità dell'importo liquidato, peraltro congruo, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura ed entità della attività difensiva svolta.
pagina 13 di 14 4.) L'appello va pertanto respinto: in considerazione della contumacia dell'appellato e del rigetto del gravame, nulla va disposto in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio che rimangono a carico dell'appellante.
5.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1319/2022 pubblicata il
16/11/2022 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado a carico dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 445/2023
Promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Francesca Franchini
APPELLANTE
Nei confronti di
) Controparte_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1319/2022 del 16/11/2022, pubblicata in pari data
CONCLUSIONI
Dell'appellante: «Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello ed pagina 1 di 14 in riforma della appellata sentenza n° 1319/2022 R. Sent. emessa dal Tribunale di Ancona pubblicata in data 16.11.2022 mai notificata, a definizione del procedimento n° 4981/2019 R.G. così decidere: in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello, il proposto appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: riconosciuta e dichiarata sussistente la responsabilità di in Controparte_1 ordine ai danni tutti subiti da per i fatti di cui in narrativa e per il Parte_1 titolo e le motivazioni tutte sopra riportate;
riconosciuto ed accertato che ha insistito nel voler procedere Controparte_1 penalmente contro nonostante che la documentazione acquisita Parte_1
(lettera della Saccaria s.p.a. del 13.07.2005) né evidenziasse l'insostenibilità; accertato e rilevato che tutto quanto contestato ha prodotto e comportato danni – patrimoniali e non - di particolare gravità a carico di e che Parte_1 quanto accaduto ha compromesso, per un lasso di tempo significativo, la qualità della vita dello stesso;
verificata ed accertata la responsabilità del convenuto ed il nesso di causalità, condannare il convenuto a risarcire a i danni tutti Controparte_1 Parte_1 allo stesso prodotti, danni da valutarsi nella loro onnicomprensività e relativi al danno patrimoniale per riduzione reddituale patita dal e per perdita di PT chances lavorative, nonché condannare il convenuto a rimborsare al tutte PT le spese dallo stesso sostenute per la difesa tecnica nei due procedimenti penali in epigrafe descritti;
condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale in tutte le sue voci quali danno morale e danno esistenziale per le motivazioni sopra riportate nonché risarcimento del danno all'immagine per la complessiva afflittività del processo penale che lo ha ingiustamente ed illegittimamente colpito
e che, di riflesso, ha colpito la sua persona, attesa la conoscibilità diffusa di tale processo e relativi effetti.
pagina 2 di 14 Danni che vengono quantificati, complessivamente, nella somma di €
45.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dal giorno del fatto al saldo e salva rivalutazione delle somme, il tutto giuste emergenze istruttorie a seguito dell'accertamento giudiziale” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/convenuto in primo grado per le motivazioni tutte esposte nel presente atto;
condannare alla restituzione delle somme che medio tempore Controparte_1 ha percepito sulla base della statuizione di primo grado, pari ad € 7.295,60, con gli interessi di legge;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: ammettersi le richieste istruttorie rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello sub. D) e nello specifico la prova per testi sui capitoli dal n. 12 al n. 15 della seconda memoria istruttoria ex art. 186 sesto comma c.p.c. depositata in primo grado;
teste Dott. Tes_1
».
[...]
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda proposta da nei confronti di - volta alla Parte_1 Controparte_1 richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali (per riduzione reddituale, perdita di chance e difesa processuale) e non patrimoniali (danno morale, esistenziale e all'immagine) per complessivi €. 45.000,00, conseguenti all'azione penale promossa dal convenuto nei confronti dell'attore con la querela del 26.9.2005 per il reato di appropriazione indebita, dal quale il è stato poi assolto all'esito PT del procedimento penale (R.G. n. 30175/2008) – e ha condannato parte attrice alla rifusione delle spese in favore del convenuto, liquidate complessivamente in
€. 5.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, C.A.P. e I.V.A., come per legge.
In particolare il giudice di primo grado ha escluso, sulla base degli elementi desumibili dai documenti prodotti e dalla prova testimoniale espletata, che il pagina 3 di 14 abbia proceduto penalmente nei confronti del sapendo che CP_1 PT
l'accusa di appropriazione indebita non era veritiera ed abbia quindi agito con l'intenzione di accusare una persona riconosciuta come innocente;
il Tribunale ha pertanto concluso rilevando che non poteva ritenersi accertato che, al momento della presentazione della querela, l'atteggiamento psicologico del convenuto fosse caratterizzato dal dolo richiesto per la configurazione del reato di calunnia e che, di conseguenza, risultava assorbito l'esame dell'ulteriore profilo concernente l'alterazione del verbale di assemblea condominiale utilizzato dal per proporre la querela nell'interesse del Condominio dal medesimo CP_1 rappresentato.
II.) ha proposto appello per i motivi di gravame di seguito Parte_1 illustrati chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda di risarcimento danni già articolata innanzi al Tribunale.
III.) Rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di non costituito, è stata dichiarata la contumacia Controparte_1 dell'appellato; respinte le istanze istruttorie e preso atto delle note ex art. 127-ter
c.p.c. con cui l'appellante ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame, il ritiene che il Tribunale abbia PT erroneamente ricostruito e valutato i fatti di causa, l'atto introduttivo del giudizio e la documentazione prodotta.
In particolare l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, l'azione proposta dal medesimo non traeva origine dal procedimento penale R.G. n. 30175/2008 (a carico del in cui il PT CP_1 risultava persona offesa), costituendo invece la “continuazione” dell'azione civile promossa dal nel diverso procedimento penale R.G.N.R. n. 7975/2008, PT volto all'accertamento della responsabilità penale del per il reato di falsità CP_1
pagina 4 di 14 in scrittura privata, conclusosi con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Ad avviso dell'appellante il aveva alterato il verbale assembleare del CP_1
13/06/2005, come emerso sia in sede penale che in sede civile, creando così volontariamente e deliberatamente un titolo per costituirsi parte civile, nell'interesse del Condominio, nel procedimento penale a carico del per PT appropriazione indebita.
Il primo giudice, dunque, avrebbe completamente travisato i fatti di causa,
(chiaramente evincibili dagli atti depositati e dai documenti prodotti, in particolare dall'atto di citazione del 22/07/2019, dalla domanda di negoziazione assistita e dalla querela sporta dal in data 23/06/2008) atteso che il non PT PT aveva chiesto il risarcimento dei danni per un comportamento calunnioso del ma aveva dedotto il fatto che quest'ultimo aveva falsificato la delibera CP_1 condominiale, condotta dalla quale erano poi scaturiti due processi penali che avevano coinvolto il ed il PT CP_1
1.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Secondo il il Tribunale ha posto a fondamento della decisione fatti non PT dedotti, né resi oggetto di contraddittorio tra le parti ed ha operato un illegittimo reinquadramento del fatto storico posto a base della domanda;
l'appellante, poi, evidenzia che le istanze istruttorie di entrambe le parti erano volte a provare unicamente l'avvenuta falsificazione ad opera del e la legittimazione di CP_1 quest'ultimo a sporgere querela e i danni subìti dal PT
1.3) Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante rileva il vizio di extra- petizione, rimarcando che il primo giudice ha omesso di tener conto del contenuto effettivo della pretesa dell'attore avendo erroneamente ritenuto che l'azione promossa dal fosse finalizzata al risarcimento del danno da PT comportamento calunnioso.
Ad avviso dell'appellante si sarebbe pertanto realizzata una grave lesione del diritto di difesa del posto che la domanda attorea non concerneva affatto PT
l'accertamento dei presupposti del reato di calunnia e che l'odierno appellante non pagina 5 di 14 ha avuto possibilità di articolare specifiche richieste istruttorie sul punto;
secondo l'appellante, invece, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondata la domanda attorea, essendovi prova dell'avvenuta falsificazione del verbale dell'assemblea condominiale e, conseguentemente, avrebbe dovuto condannare il al CP_1 risarcimento del danno in favore del PT
1.4) Con il quarto motivo d'appello, quest'ultimo censura la pronuncia impugnata per omesso esame delle risultanze istruttorie ed erronea interpretazione dei documenti rilevando che: il giudice di primo grado ha immotivatamente trascurato alcuni elementi probatori - emettendo conseguentemente una pronuncia illogica e contraddittoria
- ed ha erroneamente valutato la sentenza di assoluzione del dal reato di PT appropriazione indebita atteso che il giudice penale “parlando di comportamento non lineare delle parti esclude scuramente la calunnia, ma non la illegittimità del comportamento del in punto di falsificazione del verbale di assemblea”; CP_1 la missiva del 2002 tenuta in considerazione dal primo giudice riguarda fatti estranei, accaduti oltre tre anni prima rispetto a quelli oggetto di giudizio;
il Tribunale, invece, non ha correttamente valorizzato l'ulteriore successiva missiva del 13/07/2005, inviata dalla “Saccaria S.r.l.” al CP_1 nell'immediatezza dei fatti di causa, da cui risulterebbe chiaro che l'assegno di €.
1.250,00 era destinato al e che quest'ultimo lo aveva quindi PT legittimamente incassato, con la conseguenza che il ha sporto querela pur CP_1 essendo a conoscenza della legittimità della pretesa del PT pertanto, anche a voler seguire il ragionamento del primo giudice in ordine alla sussistenza o meno del reato di calunnia, è nella specie configurabile il dolo richiesto per ravvisare detto reato atteso che il ha volontariamente CP_1 alterato il verbale di assemblea condominiale e presentato la querela per il reato di appropriazione indebita nei confronti del pur essendo consapevole del PT fatto che quest'ultimo aveva legittimamente trattenuto il denaro al medesimo destinato;
il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente fondato la decisione su quanto riferito dalla teste su circostanze relative al 2002 (risalenti a tre Testimone_2
pagina 6 di 14 anni prima degli eventi da cui è derivata la presentazione della querela), la quale, peraltro, ha reso dichiarazioni in parte su fatti appresi de relato, in parte smentite dalla testimone Testimone_3
Con il medesimo motivo l'appellante lamenta altresì la violazione dei principi che regolano la valutazione delle prove, in particolare, del principio della preponderanza dell'evidenza (criterio del “più probabile che non”), rimarcando come l'esame delle prove sia risultato incompleto, superficiale e frettoloso.
1.5) Con il quinto motivo di gravame il deduce il vizio di pronuncia PT parziale, avendo il primo giudice omesso di esprimersi sul falso in scrittura privata e quindi sul fatto storico, posto a fondamento della domanda risarcitoria, che ha generato i due procedimenti penali ed i conseguenti danni all'attore, odierno appellante: ne consegue, secondo l'appellante, che il profilo della invalidità della querela relativo alla alterazione del verbale non poteva ritenersi assorbito dal rigetto della domanda per mancanza di prova circa la configurazione del delitto di calunnia, perché la querela del riguardava fatti storici totalmente diversi PT da quelli valutati dal Tribunale ai fini della decisione.
L'appellante rileva, altresì, l'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, indispensabili per la prova dell'an e del quantum dei danni subìti da parte attrice.
1.6) Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione il deduce PT
l'illegittimità della condanna alle spese all'esito del primo grado di giudizio, in quanto emessa in conseguenza della illegittima riqualificazione dei fatti operata dal primo giudice e perché, comunque, data la complessità della vicenda e le
“perplessità sul comportamento di alcuni soggetti che hanno preso parte alla vicenda, sia precedentemente che in sede di giudizio penale, riscontrata dal giudice, le spese ben potevano essere compensate tra le parti”.
2.) I primi cinque motivi di gravame – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminati congiuntamente - non sono meritevoli di accoglimento.
2.1) Va anzitutto osservato che, introducendo il giudizio di primo grado, il odierno appellante, ha chiesto l'accertamento della responsabilità del PT convenuto, , «(…) in ordine ai danni tutti subiti da Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 14 per i fatti di cui in narrativa e per il titolo e le motivazioni tutte sopra riportate»
(v. conclusioni atto di citazione del 22/07/2019).
Dal contenuto dell'atto di citazione risulta, in particolare, che:
- l'odierno appellante ha introdotto il giudizio di primo grado al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che egli “ha dovuto subire un procedimento penale incardinato a seguito di un atto falso e per una accusa di appropriazione indebita che il sapeva ab origine non essere veritiera” CP_1
(pagg.
3-4 atto di citazione cit.);
- la falsità consiste nel fatto che il presentando la querela per CP_1 appropriazione indebita nei confronti del ha allegato una copia del PT verbale di assemblea condominiale diversa da quella originale (trasmessa ai condomini non presenti all'assemblea) in cui non compare la frase aggiunta “ed eventuale denuncia per che, invece, è presente nel verbale allegato alla PT querela;
- l'attore ha lamentato di aver subìto danni (patrimoniali e non, per discredito personale e professionale, per perdita di fatturato e di chance lavorative, nonché per le spese necessarie alla difesa tecnica nel procedimento penale) «(…) a causa della falsa accusa di appropriazione indebita e del conseguente processo penale
(…)» (pag. 4, atto di citazione cit.);
- “proprio per i danni subiti a causa della falsa accusa di appropriazione indebita e per quelli conseguenti – ed alla stessa strettamente correlati e derivati
– scaturiti dalla falsificazione del verbale di assemblea (da cui è generata la querela che ha condotto il avanti al Giudice penale accusato di PT appropriazione indebita) da parte di ”, il si era costituito Controparte_1 PT parte civile nel procedimento a carico del imputato del reato di cui all'art. CP_1
485 c.p., per richiedere il risarcimento dei danni dal medesimo subiti (atto di citazione cit., pag. 5);
- il ha ricondotto i suddetti danni «(…) all'illecito comportamento del PT
, comportamento che ha causato, in prima istanza, il rinvio a Controparte_1 giudizio di come imputato e che si è risolto con sentenza assolutoria PT perché il fatto non sussiste, ed in seconda battuta all'illecito comportamento –
pagina 8 di 14 costituente reato – è seguito il giudizio di esso imputato del reato di cui CP_1 all'art. 485 c.p.» (pag. 6, atto di citazione cit.);
Le circostanze delineate, desumibili dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, denotano che la domanda risarcitoria è basata sul fatto che il ha PT subito un procedimento penale per appropriazione indebita in seguito al comportamento del che, quale amministratore del Condominio, avrebbe CP_1 proposto la querela in mancanza di una autorizzazione del condomini - avendo egli alterato il verbale assembleare - ed avrebbe attribuito al la illecita PT appropriazione della somma di €. 1.250,00, pur essendo consapevole della infondatezza della accusa.
2.2) Ciò premesso e dato atto che il procedimento penale a carico del imputato del reato previsto e punito (all'epoca della vicenda di cui si CP_1 tratta) dall'art. 485 c.p., si è concluso con una sentenza con cui è stato dichiarato non doversi procedere, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (v. sentenza n. 165/2013 del Tribunale di Ancona – Sez. Distaccata di Senigallia all. n. 22, II Memoria istruttoria dell'attore, divenuta irrevocabile), si ritiene, ai fini che rilevano in questa sede, che non siano ravvisabili sufficienti elementi di prova per sostenere che l'iniziativa del (il quale ha proposto CP_1 querela nell'interesse del Condominio) non corrispondesse alla volontà dei condomini.
Infatti, premesso che il sentito nel procedimento penale a carico del CP_1
ha ammesso che la parte del testo in cui viene conferito il mandato PT all'amministratore per introdurre una “eventuale denuncia per è stata PT apposta dopo la redazione del verbale, all'esito di una riunione del “consiglio di condominio” (composto da consiglieri nominati dai condomini) ed ha riferito in merito a una “errata verbalizzazione nel verbale di assemblea”, perché la volontà dei condomini era quella di ottenere la restituzione dell'importo trattenuto dal
(v. verbale 9.12.2008, procedimento penale n. 30175/2008, pagg. 13 e PT
17-21), si osserva che la legittimazione dell'amministratore a proporre CP_1 querela è stata confermata dalla testimone di parte convenuta, , Testimone_2 condomina presente alla assemblea del 13.6.2005, la quale, sentita sul capitolo n.
pagina 9 di 14 11 articolato dal convenuto («vero che nella medesima assemblea i CP_1 condomini hanno dato mandato all'amministratore di condominio sig. di CP_1 proporre una querela nei confronti del sig. per essersi appropriato Parte_1 della somma di €. 1.250,00 riconosciuta al condominio»), ha dichiarato «sì, ricordo che noi condomini nel corso dell'assemblea avevamo incaricato
l'amministratore di predisporre una querela nei confronti di . Parte_1
A tale riguardo si osserva che non appaiono decisive le argomentazioni dell'appellante volte ad escludere la rilevanza probatoria della suddetta deposizione testimoniale tenuto conto del fatto che la testimone ha riferito circostanze di cui ha avuto conoscenza diretta, perché ha partecipato alla assemblea condominiale, e che la testimonianza resa nel procedimento penale da
(richiamata nell'atto di gravame al fine di evidenziare la Testimone_3 inattendibilità della ) non ha riguardato anche le circostanze sopra Tes_2 illustrate (v. verbale di udienza del 10.2.2009, procedimento penale n.
30175/2008).
Alla luce degli elementi indicati si ritiene che non sia emersa la prova del fatto che l'iniziativa dell'amministratore non fosse conforme alla volontà CP_1 dei condomini: in tale contesto non può affermarsi (come sostenuto dall'appellante) che il abbia alterato il verbale di assemblea condominiale CP_1 del 13/06/2025 allo scopo di ottenere la legittimazione a proporre querela nei confronti del PT
Del resto, nel procedimento per appropriazione indebita a carico del lo stesso giudice penale, di fronte alla questione sollevata dalla difesa PT dell'imputato che, come evidenziato dall'appellante in questa sede, aveva eccepito in via preliminare la mancanza della querela - quale condizione di procedibilità - conseguente alla alterazione del verbale della assemblea condominiale (che legittimava l'amministratore a sporgere la querela e quindi ad instaurare il procedimento penale), ha ritenuto di procedere nei confronti del e, nell'emettere la sentenza di assoluzione in favore del medesimo, ha PT
(necessariamente ed) implicitamente riconosciuto la validità della querela e quindi la legittimazione in capo al CP_1
pagina 10 di 14 2.3) D'altra parte e sotto diverso profilo deve escludersi che il CP_1 proponendo la querela, abbia accusato il di appropriazione indebita, pur PT essendo a conoscenza che si trattava di una imputazione basata su circostanze non veritiere.
A tale riguardo va osservato che, in seguito delle problematiche insorte nell'ambito del Condominio, ricollegabili alla rottura di alcune tubature dell'acqua - fornite dalla Saccaria s.r.l. al condomino il quale Parte_1 aveva eseguito i lavori di installazione – che avevano provocato danni a diversi condomini (v. missiva dell'amministratore del 19.2.2002 e quella del CP_1 legale del Condominio in data 12.2.2003), la società Saccaria s.r.l., in persona di (fornitrice delle tubature utilizzate) ha informato il del fatto CP_2 CP_1 che la somma di €.1.250,00, riconosciuta a titolo risarcimento dei danni, sarebbe stata corrisposta «tramite il Sig. (v. missiva del 30.9.2002 diretta Parte_1 al e, per conoscenza, al;
risulta inoltre dalla documentazione CP_1 PT prodotta nel giudizio di primo grado che l'Amministratore non avendo CP_1 ricevuto alcun rimborso da parte del né da parte della Saccaria s.r.l., ha PT richiesto il versamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento (v. missiva del 28.6.2005 diretta alla Saccaria s.r.l. c/o e, per CP_2 conoscenza, al e che la predetta società, rispondendo a tale richiesta, ha PT evidenziato di aver “provveduto nel dicembre del 2002 al risarcimento di euro
1.250,00 a favore del sig. … che era il Ns. diretto interlocutore” ed ha PT invitato il a rivolgersi a quest'ultimo (v. missiva del 13.7.2005 della CP_1
Saccaria, in persona di diretta al e, per conoscenza, al CP_2 CP_1
. PT
Le circostanze delineate desumibili dalla documentazione sopra indicata evidenziano che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento era relativa alla richiesta avanzata dall'Amministratore nell'interesse del Condominio e riguardava i danni subiti dai condomini in seguito agli inconvenienti verificatisi dopo la installazione delle tubature fornite dalla Saccaria s.r.l. al non risulta PT dalla documentazione prodotta, neanche dalla missiva del 13.7.2005 valorizzata dall'appellante, che l'importo era destinato al (a titolo di risarcimento di PT
pagina 11 di 14 un asserito danno all'immagine dal medesimo subito, derivante dal fatto che le rotture delle tubature erano ricollegabili ad un difetto del materiale fornito e non ad un errore nella installazione, come dedotto dall'attore nel giudizio di primo grado, v. atto di citazione innanzi al Tribunale), risultando invece dal contenuto delle citate missive, complessivamente valutato, che la somma era destinata al
Condominio e sarebbe stata versata tramite il quale unico interlocutore PT della fornitrice Saccaria s.r.l. che aveva avuto rapporti commerciali diretti soltanto l'odierno appellante e non anche con il Condominio.
Tali conclusioni trovano conferma nella deposizione del teste il CP_2 quale, sentito nel procedimento penale a carico dell'odierno appellante, ha confermato il contenuto delle lettere sopra citate, dal medesimo inviate quale responsabile della società Saccaria, e ha riferito che la somma di €. 1.250,00 versata al doveva essere girata al Condominio (v. verbale di udienza del PT
9.12.2008: “PUBBLICO MINISTERO: questi 1250 euro erano stati fatti a
[...] perché li doveva girare al Condominio oppure no…? RISPOSTA: secondo PT le nostre intenzioni, sì. ….PUBBLICO MINISTERO: il risarcimento era a titolo di….RISPOSTA: per noi il significato di quella somma era per coprire , penso una parte, non so quanti danni poi abbiano subito. PUBBLICO MINISTERO: i danni del condominio. RISPOSTA: di quel benedetto condominio”).
Le circostanze delineate inducono sia a ritenere che l'iniziativa del CP_1 coincidente con la volontà dei condomini, fosse diretta a tutelare gli interessi del
Condominio sia ad escludere che il abbia proceduto in sede penale nei CP_1 confronti del pur sapendo che l'accusa di appropriazione indebita non era PT veritiera, emergendo dagli elementi in suo possesso che la Saccaria s.r.l. aveva riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dai condomini l'importo di €.
1.250,00 che sarebbe stato versato tramite il PT
2.4) Per le considerazioni svolte – che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dall'appellante – i primi cinque motivi di gravame vanno respinti, confermando la sentenza impugnata: tale conclusione rende superfluo l'esame dell'istanza di prova testimoniale (già respinta con provvedimento del giudice istruttore), ribadita dall'appellante atteso pagina 12 di 14 che i capitoli di prova ( da n. 12 a n. 15 della seconda istruttoria depositata nel procedimento di primo grado) riguardano la natura e la entità del danno asseritamente subito dal PT
3.) Parimenti infondato è il sesto motivo di gravame relativo alla regolazione delle spese di lite del procedimento di primo grado.
3.1) Invero in tema di spese processuali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 D.L. 132 del 2014, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre "assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza", così modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. che richiedeva "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; successivamente la sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle "gravi ed eccezionali ragioni" sempre da indicare esplicitamente nella motivazione;
pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto (Cass. civ. n.
7064/2024).
3.2) Nella fattispecie in esame gli aspetti valorizzati dall'appellante se, da un lato, denotano una vicenda complessa per la natura dei rapporti intercorsi tra la
Saccaria, il e l'Amministratore del Condominio, dall'altro, non appaiono PT tali da giustificare la deroga al principio della soccombenza, in mancanza di sufficienti elementi di prova dai quali poter desumere che la somma di €.
1.250,00, sebbene versata al fosse destinata al medesimo e che PT
l'iniziativa del in sede penale, non fosse conforme alla volontà dei CP_1 condomini.
3.3) Il sesto motivo va quindi respinto, con conseguente conferma del capo impugnato, tenuto conto anche del fatto che non risultano articolate specifiche censure in ordine alla entità dell'importo liquidato, peraltro congruo, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura ed entità della attività difensiva svolta.
pagina 13 di 14 4.) L'appello va pertanto respinto: in considerazione della contumacia dell'appellato e del rigetto del gravame, nulla va disposto in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio che rimangono a carico dell'appellante.
5.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1319/2022 pubblicata il
16/11/2022 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado a carico dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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