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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2024, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 737/2024 R.G.V.G., promosso da:
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] e , nata ad [...] CP_1
il 15.07.1968 (C.F. ) e residente a [...] in C.F._2
Via Mazzini n. 41, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Bullaro;
Ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18/9/2024 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 6.5.2024,
[...]
e premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in data 29.08.1996 a Mussomeli (CL) e che dall'unione sono nati due figli, nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), maggiorenne ed economicamente indipendente e C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, maggiorenne ma ancora economicamente non C.F._4
autosufficiente, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che sinteticamente prevedono: l'impegno del a trasferire la proprietà Parte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale, sito a Mussomeli (CL) in Via G.
Mazzini n. 41, alla Sig.ra , che vi continuerà a vivere con i figli;
CP_1
l'impegno del sig. a versare alla sig.ra un Parte_1 CP_1
assegno mensile di Euro 250,00 a titolo di concorso per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Parte_2
economicamente indipendente, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre;
la rinuncia di entrambe le parti a qualsivoglia assegno o mantenimento.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.08.1996 in
Mussomeli (CL) è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa del 20.12.2018 reso da questo Tribunale e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Mussomeli (CL) il 29.08.1996, tra , Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi C.F._1
residente in [...] e nata ad [...] il CP_1
15.07.1968 (C.F. ) e residente a [...] in C.F._2
Via Mazzini n. 41, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mussomeli dell'anno 1996, serie a, parte II, n. 26.
A seguito della richiesta di integrazione documentale con decreto del 19 giugno 2024, le parti producevano la documentazione concernente disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e modificavano le condizioni previamente pattuite, stabilendo una contribuzione economica in favore del figlio consentendo, pertanto, di effettuare una Parte_2
valutazione nell'interesse dello stesso figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, delle condizioni concordate a proposito dei rapporti patrimoniali. Dette condizioni, predisposte dalle parti e integrate con il deposito di note scritte, ricalcano quelle già concordate in sede di separazione e non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
In accoglimento della domanda, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo come modificata e integrata con le note depositate il 13/9/2024.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 737/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Mussomeli (CL) il 29.08.1996, tra , nato a [...] Parte_1
il 03.11.1964 e , nata ad [...] il [...], trascritto CP_1
nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mussomeli dell'anno
1996, serie a, parte II, n. 26, alle condizioni da loro proposte in ricorso, come modificate con le note scritte depositate in data 13.09.2024.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Mussomeli di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 15 novembre 2024 nella camera di consiglio della Sezione
Civile Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 737/2024 R.G.V.G., promosso da:
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] e , nata ad [...] CP_1
il 15.07.1968 (C.F. ) e residente a [...] in C.F._2
Via Mazzini n. 41, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Bullaro;
Ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18/9/2024 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 6.5.2024,
[...]
e premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in data 29.08.1996 a Mussomeli (CL) e che dall'unione sono nati due figli, nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), maggiorenne ed economicamente indipendente e C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, maggiorenne ma ancora economicamente non C.F._4
autosufficiente, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che sinteticamente prevedono: l'impegno del a trasferire la proprietà Parte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale, sito a Mussomeli (CL) in Via G.
Mazzini n. 41, alla Sig.ra , che vi continuerà a vivere con i figli;
CP_1
l'impegno del sig. a versare alla sig.ra un Parte_1 CP_1
assegno mensile di Euro 250,00 a titolo di concorso per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Parte_2
economicamente indipendente, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre;
la rinuncia di entrambe le parti a qualsivoglia assegno o mantenimento.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.08.1996 in
Mussomeli (CL) è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa del 20.12.2018 reso da questo Tribunale e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Mussomeli (CL) il 29.08.1996, tra , Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi C.F._1
residente in [...] e nata ad [...] il CP_1
15.07.1968 (C.F. ) e residente a [...] in C.F._2
Via Mazzini n. 41, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mussomeli dell'anno 1996, serie a, parte II, n. 26.
A seguito della richiesta di integrazione documentale con decreto del 19 giugno 2024, le parti producevano la documentazione concernente disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e modificavano le condizioni previamente pattuite, stabilendo una contribuzione economica in favore del figlio consentendo, pertanto, di effettuare una Parte_2
valutazione nell'interesse dello stesso figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, delle condizioni concordate a proposito dei rapporti patrimoniali. Dette condizioni, predisposte dalle parti e integrate con il deposito di note scritte, ricalcano quelle già concordate in sede di separazione e non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
In accoglimento della domanda, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo come modificata e integrata con le note depositate il 13/9/2024.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 737/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Mussomeli (CL) il 29.08.1996, tra , nato a [...] Parte_1
il 03.11.1964 e , nata ad [...] il [...], trascritto CP_1
nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mussomeli dell'anno
1996, serie a, parte II, n. 26, alle condizioni da loro proposte in ricorso, come modificate con le note scritte depositate in data 13.09.2024.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Mussomeli di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 15 novembre 2024 nella camera di consiglio della Sezione
Civile Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata