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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 831/2025 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Russo;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento, in suo favore, dei relativi ratei, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata il 7.9.2023 o dalla diversa data accertata in giudizio e con vittoria delle spese di lite ed attribuzione. A sostegno della domanda proposta, esponeva di essere in possesso del contestato requisito sanitario per il conseguimento della prestazione richiesta (invalidità non inferiore all'80%), sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa, come pure del requisito contributivo a ciò necessario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'ente convenuto che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata c.t.u. medico-legale, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 18.12.2025.
Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso è ammissibile e procedibile, attesa la rituale presentazione della domanda e del ricorso amministrativo, nonché l'esistenza del requisito contributivo, come provato dalla documentazione versata in atti dalla
. Pt_1
Ancora, preliminarmente, va rilevata la insussistenza della decadenza dall'azione.
L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n.
639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. nella l. 1 giugno 1991 n. 166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare, l'art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n.
438 del 18 novembre 1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.
Tali termini decorrono dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre: 1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purchè sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo.
Ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto -ex art. 7 della legge 533/1973-, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata proposta dalla il Pt_1
7.9.2023 e rigettata da parte della commissione medica il 19.9.2023, dopodiché avverso tale rigetto la ricorrente ha proposto ricorso al comitato Provinciale in CP_1
data 16.3.2024, del pari rigettato il 18.3.2024; infine, in data 5.2.2025 ha depositato ricorso giudiziario, per cui quest'ultimo deve certamente ritenersi tempestivo.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995). CP_1
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che vigore del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass.
13495/2003, 15465/2004).
Nel caso de quo le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da questo Giudice: esse, infatti, si presentano complete e precise, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano a ritenere che sia residuato in capo alla ricorrente un grado di invalidità pari all'100% a decorrere dall'1.03.2025.
Il c.t.u. ha esaminato i documenti clinici e, dopo aver visitato la perizianda, ha formulato la diagnosi di: “Paralisi sopranucleare progressiva a notevole impegno funzionale;
- Artrosi polidistrettuale a prevalente coinvolgimento del rachide;
-
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e in buon compenso emodinamico;
- Ipotiroidismo”, precisando che: “al fine di quantificare il grado di invalidità della Sig. è opportuno fare riferimento alle tabelle di legge del 1992, secondo cui Pt_1
alla paralisi sopranucleare progressiva a notevole impegno funzionale, trattandosi di una sindrome extrapiramidale grave, secondo la voce tabellare 7346 è possibile attribuire un valore pari al 100%,
e considerando i restanti quadri patologici presentati dall'istante, vale a dire l'ipotiroidismo, l'artrosi polidistrettuale e l'ipertensione arteriosa in trattamento e in buon compenso emodinamico, appare evidente che vengano ampiamente soddisfatti i requisiti medico legali di legge per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata”.
Dunque, dall'accertamento in capo alla parte ricorrente di un grado di invalidità pari al 100%, consegue che quest'ultima ha maturato i requisiti per godere della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto a decorrere dall'1.03.2025.
L' va pertanto condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei CP_1
ratei di pensione con decorrenza, tuttavia, dalla prima “finestra” utile per la liquidazione della prestazione. Sotto tale ultimo profilo si rammenta l'ormai consolidato più recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. 2382/2020 conf. a
Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 5617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Infine, il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla data di proposizione della domanda amministrativa (7.9.2023) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che vengono poste a carico dell' (tenuto anche conto della dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. CP_1
152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che la parte ricorrente possiede i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1.03.2025 e condanna l' al pagamento CP_1
della prestazione a decorrere dalla prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010), oltre interessi legali, dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1 Salerno, 18.12.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 831/2025 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Russo;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento, in suo favore, dei relativi ratei, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata il 7.9.2023 o dalla diversa data accertata in giudizio e con vittoria delle spese di lite ed attribuzione. A sostegno della domanda proposta, esponeva di essere in possesso del contestato requisito sanitario per il conseguimento della prestazione richiesta (invalidità non inferiore all'80%), sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa, come pure del requisito contributivo a ciò necessario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'ente convenuto che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata c.t.u. medico-legale, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 18.12.2025.
Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso è ammissibile e procedibile, attesa la rituale presentazione della domanda e del ricorso amministrativo, nonché l'esistenza del requisito contributivo, come provato dalla documentazione versata in atti dalla
. Pt_1
Ancora, preliminarmente, va rilevata la insussistenza della decadenza dall'azione.
L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n.
639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. nella l. 1 giugno 1991 n. 166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare, l'art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n.
438 del 18 novembre 1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.
Tali termini decorrono dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre: 1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purchè sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo.
Ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto -ex art. 7 della legge 533/1973-, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata proposta dalla il Pt_1
7.9.2023 e rigettata da parte della commissione medica il 19.9.2023, dopodiché avverso tale rigetto la ricorrente ha proposto ricorso al comitato Provinciale in CP_1
data 16.3.2024, del pari rigettato il 18.3.2024; infine, in data 5.2.2025 ha depositato ricorso giudiziario, per cui quest'ultimo deve certamente ritenersi tempestivo.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995). CP_1
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che vigore del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass.
13495/2003, 15465/2004).
Nel caso de quo le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da questo Giudice: esse, infatti, si presentano complete e precise, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano a ritenere che sia residuato in capo alla ricorrente un grado di invalidità pari all'100% a decorrere dall'1.03.2025.
Il c.t.u. ha esaminato i documenti clinici e, dopo aver visitato la perizianda, ha formulato la diagnosi di: “Paralisi sopranucleare progressiva a notevole impegno funzionale;
- Artrosi polidistrettuale a prevalente coinvolgimento del rachide;
-
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e in buon compenso emodinamico;
- Ipotiroidismo”, precisando che: “al fine di quantificare il grado di invalidità della Sig. è opportuno fare riferimento alle tabelle di legge del 1992, secondo cui Pt_1
alla paralisi sopranucleare progressiva a notevole impegno funzionale, trattandosi di una sindrome extrapiramidale grave, secondo la voce tabellare 7346 è possibile attribuire un valore pari al 100%,
e considerando i restanti quadri patologici presentati dall'istante, vale a dire l'ipotiroidismo, l'artrosi polidistrettuale e l'ipertensione arteriosa in trattamento e in buon compenso emodinamico, appare evidente che vengano ampiamente soddisfatti i requisiti medico legali di legge per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata”.
Dunque, dall'accertamento in capo alla parte ricorrente di un grado di invalidità pari al 100%, consegue che quest'ultima ha maturato i requisiti per godere della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto a decorrere dall'1.03.2025.
L' va pertanto condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei CP_1
ratei di pensione con decorrenza, tuttavia, dalla prima “finestra” utile per la liquidazione della prestazione. Sotto tale ultimo profilo si rammenta l'ormai consolidato più recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. 2382/2020 conf. a
Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 5617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Infine, il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla data di proposizione della domanda amministrativa (7.9.2023) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che vengono poste a carico dell' (tenuto anche conto della dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. CP_1
152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che la parte ricorrente possiede i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1.03.2025 e condanna l' al pagamento CP_1
della prestazione a decorrere dalla prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010), oltre interessi legali, dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1 Salerno, 18.12.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio