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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 893/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5376/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gregorio Magno - Piazza Municipio 84020 San Gregorio Magno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
ES - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2465120250001302 INTIMAZIONE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 2465120250001302, notificata il 25/07/2025 da ES, per presunti tributi comunali: TARSU 2012, TARES 2013 e TARI 2017 per un totale di € 1.677,07 (tributi + sanzioni + interessi + spese).
I motivi di ricorso riguardano:
- il difetto di legittimazione attiva di ES e ciò perché nell'intimazione non è indicato l'ente per conto del quale ES agisce.
II. Mancata notifica degli atti presupposti e di conseguenza la prescrizione e decadenza del credito.
Nessuno si è costituito per le parti convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le parti convenute non si sono costituite e parte ricorrente ha prodotto una notifica incompleta priva di busta non sufficiente a dimostrarne la regolarità. All'udienza nessuno è comparso.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo. Nulla per le spese in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica così decide:
dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Salerno, 16.2.2026 Il Giudice
dr. Francesca Tritto
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5376/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gregorio Magno - Piazza Municipio 84020 San Gregorio Magno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
ES - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2465120250001302 INTIMAZIONE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 2465120250001302, notificata il 25/07/2025 da ES, per presunti tributi comunali: TARSU 2012, TARES 2013 e TARI 2017 per un totale di € 1.677,07 (tributi + sanzioni + interessi + spese).
I motivi di ricorso riguardano:
- il difetto di legittimazione attiva di ES e ciò perché nell'intimazione non è indicato l'ente per conto del quale ES agisce.
II. Mancata notifica degli atti presupposti e di conseguenza la prescrizione e decadenza del credito.
Nessuno si è costituito per le parti convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le parti convenute non si sono costituite e parte ricorrente ha prodotto una notifica incompleta priva di busta non sufficiente a dimostrarne la regolarità. All'udienza nessuno è comparso.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo. Nulla per le spese in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica così decide:
dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Salerno, 16.2.2026 Il Giudice
dr. Francesca Tritto