Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 233/2024 R.G.L., vertente TRA
, nato in [...] il [...] e residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Sabina Pizzuto, CF. , C.F._2 fax 0966/611807, pec e CF Email_1 Controparte_1
pec fax 0965/897107, C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. , in Reggio Calabria, via Controparte_1 Caulonia n. 22 appellante CONTRO
in persona del Direttore Generale e Controparte_2 legale rappresentante p.t., dott. con sede in Gioia Tauro (RC), via Controparte_3 Angelo Ravano, n. 1, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta P.IVA_1
Russo, CF , e Daniele Fumagalli, CF ), anche C.F._4 C.F._5 disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso in Milano, via Controparte_4 Agnello, n. 12, fax 02-72551501 – , all'attenzione degli Avv.ti Roberta Controparte_4 Russo e Daniele Fumagalli, pec Email_3
Email_4 appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 26.11.2021, Parte_1 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. 92/2012, avverso l'ordinanza pronunciata in data 27/10/2021, con cui il Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto da esso opponente, finalizzato ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, intimatogli con provvedimento del 22/10/2020, e la reintegrazione nel posto di lavoro. Contestava la motivazione dell'ordinanza, nella parte in cui era stato ritenuto non contestato il fatto materiale oggetto di addebito, ovvero l'aver movimentato n. 4,92 contenitori ogni ora, lamentando altresì l'assenza di una connessione causale tra tale movimentazione e i ritardi addebitati. Lamentava la violazione del principio di immediatezza.
Evidenziava che i ritardi più significativi erano soltanto cinque e non potevano esser considerati indice di abitualità, in quanto manifestatisi in un arco di tempo molto lungo (cinque mesi). Ancora, la contestazione relativa al ritardo/anticipo nell'attivazione/disattivazione dell'apparecchio che consentiva di verificare l'inizio o la fine della prestazione lavorativa risultava priva di pregio, in quanto imputabile sia dall'aumento delle corse che trasportavano i lavoratori presso la loro postazione, in ragione dell'emergenza Covid – 19, sia alla circostanza che spesso il carrello assegnato al personale si trovava a notevole distanza dalla fermata del pullman, poiché, anche a causa del rifacimento del capannone della manutenzione, i carrelli venivano posizionati vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione, e il lavoratore, per raggiungere quello a lui assegnato, doveva percorrere a piedi un lungo tratto di strada oppure doveva aspettare la navetta per cercare di raggiungerlo o, ancora, doveva contattare gli uffici per conoscere la sua ubicazione. I ritardi non potevano giustificare il licenziamento, in quanto puniti con sanzione conservativa dall'art. 34 CCNL di categoria. Sosteneva l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari sui quali si fondava la recidiva e contestava la violazione del principio di proporzionalità rispetto ai fatti globalmente considerati.
Costituitasi la resisteva all'opposizione, Controparte_2 chiedendo la conferma dell'ordinanza opposta.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Palmi. Con sentenza n. 486/2024 pubblicata il 16/04/2024, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e condannava l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio. Precisava che oggetto di giudizio era l'accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato al con provvedimento del 22/10/2020, Parte_1 basato sullo scarso rendimento del lavoratore, posto che, nel periodo di riferimento 1° maggio 2020/18 agosto 2020, aveva movimentato una media di contenitori inferiori rispetto a quella degli altri dipendenti e, nelle occasioni, espressamente indicate nella predetta lettera, aveva ritardato ingiustificatamente la prestazione o aveva, senza alcun motivo, cessato in anticipo l'attività lavorativa. Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria compiuta era ravvisabile il giustificato motivo soggettivo posto a fondamento del recesso, avendo la condotta del Parte_1 comportato un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Il datore di lavoro aveva provato l'inadempimento tramite la produzione dell'estratto sintesi OD - apparecchiatura che permetteva di estrapolare, per ciascun operatore, il numero delle movimentazioni operate - dal quale si evinceva che la media delle movimentazioni dei containers resa dal era inferiore a quella dei colleghi che Parte_1 operavano nelle medesime condizioni: dell'estratto dell'apparecchio OD e CP_5 delle timbrature del ricorrente si evinceva che il lavoratore in numerose occasioni non aveva rispettato l'orario di lavoro ed aveva ritardato o interrotto in anticipo la prestazione senza alcuna giustificazione. Dalla documentazione in atti era emerso che nelle giornate del 13 maggio 2020, 10 luglio 2020, 7/20/30 agosto 2020 e 29 settembre 2020 il ricorrente non aveva rispettato l'orario di lavoro, avendo fatto ingresso nel terminal in ritardo;
nei giorni 3, 6, 10, 13, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 maggio 2020, 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21 e 25 giugno 2020, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 16, 20, 23, 24, 27 e 28 luglio 2020, 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 16 agosto 2020 aveva interrotto in anticipo o aveva avviato in ritardo l'attività lavorativa, non avendo rispettato gli orari stabili per la connessione e disconnessione dell'apparecchio OD a 3
bordo del mezzo assegnato;
in taluni casi i ritardi e le interruzioni anticipate erano state di pochi minuti: a titolo esemplificativo, in data 18 maggio 2020, il ricorrente, addetto al 1° turno e, anziché avviare l'attività alle ore 1:05 ed interromperla alle ore 6:30, la aveva avviata l'attività alle ore 1:09 ed interrotta alle ore 6:21, mentre in altre ipotesi il discostamento dalle istruzioni datoriali relative all'orario di lavoro era stato maggiore: ad esempio il 27 luglio 2020 il ricorrente, addetto al 1° turno, anziché iniziare l'attività alle ore 1:05, l'aveva avviata alle ore 1:20. Il lavoratore aveva reso una prestazione quantitativamente inferiore rispetto a quella dei colleghi che operavano nelle medesime condizioni, avendo movimentato ogni ora n. 4,92 containers a fronte di una media di n. 6,3 degli altri lavoratori. Si trattava, dunque, di un dipendente che non si era adeguato alle direttive aziendali, non avendo rispettato in plurime occasioni l'orario di lavoro stabilito. Pertanto, se la circostanza di aver reso una performance minore rispetto a quella degli altri dipendenti non poteva giustificare, di per sé, il recesso datoriale, potendo la stessa essere collegata a plurimi fattori, la valutazione complessiva delle condotte rendeva legittimo il licenziamento, in quanto giustificato dal mancato rispetto delle direttive aziendali, determinando una lesione del vincolo fiduciario. Il , in un arco temporale di cinque mesi, aveva dimostrato di non volersi Parte_1 adeguare alle istruzioni datoriali che regolavano l'orario lavorativo, risultando irrilevante la circostanza che in alcuni casi il discostamento fosse risultato di pochi minuti, poiché dall'interruzione anticipata o dall'avvio oltre l'orario concordato dell'attività lavorativa, anche se esiguo, emergeva una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., potendosi affermare che il lavoratore aveva disatteso il dovere di osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro. Tale dato non poteva considerarsi svincolato dalla circostanza che, nel medesimo periodo, il dipendente avesse reso una prestazione quantitativamente inferiore rispetto a quella dei colleghi, essendo verosimile che la condotta di un lavoratore che non rispettava l'orario di lavoro e, quindi, rendeva una prestazione di durata inferiore rispetto a quella dei colleghi, potesse incidere negativamente sulla performance e sull'organizzazione aziendale. Tali ritardi, inoltre, non potevano ritenersi giustificati dalla situazione di emergenza che aveva caratterizzato il periodo di riferimento. La prova testimoniale espletata aveva confermato, in via generale, l'esistenza di possibili ritardi nell'avvio della prestazione dovuti alla difficoltà di reperire il mezzo o raggiungere il luogo di lavoro tramite il pullman, ma non aveva dimostrato né che i singoli ritardi addebitati al fossero imputabili a tali circostanze, né che quest'ultimo Parte_1 avesse segnalato la necessità di reperire il mezzo che non si trovava nel luogo ordinario. L'istruttoria aveva escluso l'esistenza di qualsivoglia segnalazione da parte del ricorrente in merito alla difficoltà di rinvenire tempestivamente il mezzo, causando un ritardo nell'inizio della prestazione, con conseguente impossibilità di giustificare sotto tale profilo l'inadempimento. Ancora, l'eventuale difficoltà nel rinvenire il mezzo e avviare l'attività lavorativa non avrebbe comunque giustificato l'interruzione in anticipo della prestazione, dal momento che i testi escussi avevano reso dichiarazioni soltanto in merito alle ipotesi di difficoltà nell'inizio della prestazione. Non poteva essere accolta l'eccezione di violazione del principio di immediatezza sollevata dal ricorrente, dal momento che la società non aveva contestato immediatamente i ritardi nell'esecuzione in quanto gli stessi, essendo rappresentati per la maggior parte da un discostamento di pochi minuti, avevano assunto rilievo significativo soltanto nel momento in cui si erano ripetuti nel tempo. Andavano confermate, quindi, le conclusioni rese nell'ordinanza opposta giacché il fatto contestato si configurava come fatto grave e idoneo a ledere l'affidamento del datore di lavoro in ordine alla futura correttezza della prestazione, non solo in sé considerato, ma 4
altresì apprezzato in una valutazione globale dello svolgimento del rapporto di lavoro, in ossequio al principio di proporzionalità tra fatto e sanzione. Pertanto, anche a prescindere dalla possibilità di invocare l'istituto della recidiva per effetto delle precedenti contestazioni disciplinari che avevano comportato l'irrogazione di sanzioni conservative, il licenziamento risultava proporzionale, emergendo una scarsa inclinazione dell'istante ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato in data 22.10.2020 era legittimo, essendo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. L'opposizione andava rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
3. Il giudizio di reclamo. 3.1 La sentenza veniva gravata dal reclamo proposto, ex art. 1, comma 57, L. 92/2012, dal , il quale articolava i seguenti motivi di gravame. Parte_1 3.1.1. Con il primo motivo lamentava che il Tribunale aveva errato nel ritenere sussistenti il presunto scarso rendimento e ritardi/anticipi nei turni di lavoro, omettendo ogni valutazione dei verbali di accordo sindacale per la regolamentazione dello svolgimento dell'attività lavorativa durante la diffusione del COVID 19, errando anche nella valutazione della documentazione allegata dalla società ovvero delle schede allegate relative all'estratto logon/logoff dell'apparecchio MODAT ed all'estratto delle timbrature. Aveva omesso di valutare le peculiarità connesse al tipo di lavoro, che rendevano impossibile individuare una performance media. Il Tribunale aveva fondato il suo convincimento sui fatti materiali contestati al lavoratore (numero di container movimentati e entità dei presunti anticipi/ritardi) esclusivamente sui prospetti della controparte, non avvalorati da alcun elemento oggettivamente riscontrabile, trattandosi di prospetti compilati dall'ufficio del personale e non corrispondenti al file dati originale raccolto dalle apparecchiature, tant'è che “sulle modalità dell'estrazione e sulla corrispondenza dei dati qui estratti a quelli registrati si indica sin da ora quale testimone il sig. , Responsabile dell'ufficio paghe della Società, nonché i sigg.ri Testimone_1 Tes_2 Parte_
e , dell'ufficio del personale di .
[...] Testimone_3 Tale istanza istruttoria, non ammessa, non reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, doveva intendersi definitivamente rinunciata e, non essendo mai stati confermati dalla testimonianza, i documenti erano rimasti semplici allegazioni. In ogni caso, qualora si fosse attribuito rilievo probatorio, i fatti non potevano essere provati a mezzo dei dati raccolti a mezzo del dispositivo OD, in quanto l'utilizzo avrebbe violato il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sull'utilizzo di strumenti per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Né valeva a supplire alle carenze probatorie un indebito riferimento al principio di non contestazione, posto che il ricorrente aveva contestato la ricostruzione operata dalla società e, comunque, non aveva alcuna conoscenza della media oraria di container da lui movimentati, né tantomeno di quella dei colleghi: solo in sede di contestazione d'addebito Parte_ aveva appreso che la sua prestazione media era pari a 4,92 contenitori/ora e che la considerava quale media del rendimento quello di 6,3 contenitori/ora. Appariva impossibile individuare una prestazione tipo, in termini quantitativi di container movimentati all'ora, per le caratteristiche proprie della mansione, soggetta a condizioni di lavoro differenti, quali tipologia di navi, collocazione nel porto, condizioni metereologiche e ambientali, e che dipendevano dal rendimento generale non del singolo dipendente, ma dell'intera squadra (cd. mano) che doveva collaborare alle operazioni. 5
Non vi era stata alcuna pattuizione individuale o collettiva su obiettivi di prestazione, né la società aveva mai formalmente comunicato ai dipendenti un obiettivo minimo di movimentazione container. Non sussisteva il fatto contestato, atteso che non risultava provato nella sua interezza e comunque, quand'anche esistente, non raggiungeva quel minimum che lo rendeva giuridicamente esistente con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, IV comma, Legge n° 300/70. 3.1.2. In ordine al presunto mancato rispetto dell'orario di lavoro, la società aveva individuato due fatti disciplinarmente rilevanti: il primo costituito dal presunto scarso rendimento, il secondo costituito da una serie di ritardi/anticipi nell'effettuazione dei turni di lavoro. Andava considerato che solo in sei casi (lettera di contestazione: 13 maggio 2020, 10 luglio 2020, 7, 20 e 30 agosto 2020, 29 settembre 2020) erano stati contestati ritardi nell'accesso al terminal, ossia ritardi sull'orario di lavoro in senso proprio: di questi alcuni corrispondevano ad un ritardo estremamente contenuto, segnatamente quelli che riguardavano episodi che si erano verificati in data 10.07.2020 (ritardo di 3 minuti), in data 7.08.2020 (ritardo di 2 minuti). Gli altri episodi non facevano riferimento ad un ritardo sull'orario di lavoro, ma ad una ritardata accensione del mezzo, ovvero un ritardo rispetto ai 20 minuti che la società riteneva necessari per arrivare al mezzo assegnato dall'inizio del turno. Era decisamente verosimile che il lavoratore, per le difficoltà organizzative della società in un momento particolarmente complesso determinato dalle misure di contenimento COVID 19, avesse avuto oggettive difficoltà nel raggiungimento del mezzo. Mentre erano solo sette gli episodi di effettivo ritardo sull'orario di lavoro, la sentenza aveva valorizzato i ritardi nell'accensione del mezzo e gli anticipi nella disconnessione, quale elemento di negligenza che aveva causato lo scarso rendimento e giustificato il licenziamento. Anche dando per presupposto che l'apparecchio denominato MODAT avesse sempre correttamente funzionato, appariva strano che un lavoratore che si presentava puntuale al lavoro ritardasse l'inizio della prestazione lavorativa. Ciò era avvenuto per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e riconducibili ancora una volta alla tipologia del lavoro e del luogo di lavoro. Il periodo cui faceva riferimento la contestazione disciplinare, dal 1° maggio al 18 agosto 2020, era quello di maggior diffusione del COVID 19. I verbali di incontri sindacali documentavano gli accordi con la società, che già a decorrere dal 25.03.2020, aveva accolto le richieste delle OO. SS. ed aveva autorizzato nei confronti degli operatori di piazzale l'uscita anticipata di 15 minuti per evitare assembramenti durante il cambio turno. Pertanto, tutte le contestazioni relative alle uscite anticipate non erano da prendere in considerazione poiché tutte le “uscite anticipate” erano inferiori ai 15 minuti. Inoltre, a causa dell'emergenza COVID, le corse dei pullman che conducevano i lavoratori ai piazzali erano state raddoppiate e a volte anche triplicate e a volte non era possibile prendere né la prima corsa del pullman, né la seconda corsa;
pertanto, il ritardo era stato determinato da circostanze non imputabili al lavoratore. Oltre a ciò, nell'anno 2020, anche a causa del rifacimento del capannone della manutenzione, i carrelli venivano posizionati tutti in fila vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione e quindi, il lavoratore per raggiungere quello a lui assegnato doveva percorrere a piedi un lungo tratto di strada. Ancora, ancora capitava sovente che il carrello dietro la gru non era presente poiché veniva parcheggiato molto distante e il carrellista, non trovando il mezzo, doveva aspettare la navetta per cercare di raggiungerlo o doveva contattare gli uffici per conoscere la sua 6
ubicazione ovvero, ancora, per sapere se venisse assegnato un altro mezzo e ciò comportava un notevole ritardo per iniziare l'attività lavorativa. L'esito della prova testimoniale non era stato negativo per il lavoratore, atteso che era stato provato che i ritardi nell'inizio della prestazione ed anche le uscite anticipate erano stati determinati dal periodo di emergenza COVID, a causa di difficoltà a raggiungere il mezzo, a causa della riduzione delle corse dei pullman, a causa dei lavori per il rifacimento del piazzale, a causa del posizionamento dei carrelli presso il capannone della manutenzione e quindi, a cause non imputabili al . Parte_1
A nulla rilevava che non fossero state accertate segnalazioni da parte del ricorrente in merito la necessità di reperire il mezzo che non si trovava nel luogo ordinario, in quanto il lavoratore non poteva provare di aver effettuato le stesse, dato il lungo tempo trascorso e l'assenza di qualsiasi documentazione scritta in merito alle segnalazioni inviate. Erroneo era il riferimento alla testimonianza del teste , in quanto lo stesso non Tes_4 aveva escluso qualsivoglia segnalazione da parte del , avendo riferito “a me non Parte_1 è arrivata alcuna segnalazione da parte del in merito a qualche problematica, Parte_1 non so se ha segnalato qualcosa non ricordo alcun evento”, dichiarando chiaramente di non aver memoria dei fatti. Inoltre, il medesimo teste poco prima aveva dichiarato che il lavoratore, in caso di difficoltà a reperire il mezzo era tenuto a “segnalarlo al coordinatore che si trova sotto le navi”, non quindi al , che per sua stessa ammissione svolgeva il ruolo di Tes_4 responsabile dei capi turno. Quanto alla disconnessione anticipata dal mezzo, date le modalità di svolgimento delle mansioni del ricorrente, che prevedevano l'operatività coordinata di tutta la squadra, la stessa era avvenuta dietro istruzione o comunque col consenso del coordinatore operativo, che svolgeva il ruolo di supervisione del lavoro, né risultava che al ricorrente fosse mai stato intimato di proseguire il turno e si fosse rifiutato di farlo;
non era mai stato contestato l'abbandono immotivato del posto di lavoro, perché la disconnessione anticipata, sempre inferiore ai 10 minuti, era dipesa dalla normale dinamica del lavoro. 3.1.3. Con il terzo motivo veniva contestata la violazione del principio di immediatezza, non potendosi esigere che un soggetto potesse ricordare un ritardo avvenuto a distanza di alcuni mesi e potesse su di esso giustificarsi, trattandosi di fatti di poco conto il cui ricordo sbiadiva in breve tempo. Quanto al tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, si trattava di illecito a Parte_ consumazione istantanea, che non richiedeva particolari accertamenti: peraltro, la disponeva di sofisticati software in grado di registrare automaticamente i ritardi. Nel caso degli anticipi nella disconnessione sarebbe addirittura bastato un immediato richiamo orale da parte del coordinatore operativo per porre fine alla condotta. 3.1.4. Con il quarto motivo lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva omesso di considerare che il giudice era vincolato alle previsioni del contratto collettivo e non era consentito ritenere la legittimità del licenziamento qualora il C.C.N.L. prevedesse per la stessa infrazione una sanzione disciplinare conservativa. Sul punto il Tribunale nulla aveva osservato. Il ritardo nell'accensione del OD non poteva essere in alcun modo equiparato al ritardo sull'orario di lavoro, giacché questo iniziava e finiva con la timbratura del badge all'ingresso del terminal e la fattispecie non rientrava nella previsione dell'art. 34 CCNL lett. B. Comunque, a tutto concedere, i ritardi non potevano condurre al licenziamento posto che essi erano puniti con sanzione conservativa dall'art. 34 CCNL (ammonizione scritta o multa), essendo la sospensione riservata ad ipotesi ben più gravi (simulazione di malattia o con sotterfugi sottrazione agli obblighi di lavoro, stato di ubriachezza in servizio, entro il trimestre si assenti senza giustificazione ecc.). 7
3.1.5. Con il quinto motivo lamentava l'erroneità della sentenza nella valutazione della proporzionalità tra infrazione e sanzione irrogata. Il giudizio espresso era generico e avulso dalla considerazione dal fatto concreto. Tenuto conto che non era stato previsto il raggiungimento della performance e che i ritardi erano esigui e verosimilmente dovuti a motivi tecnici, il licenziamento era sproporzionato. Parte_ Quanto alla recidiva, osservava che nella lettera di contestazione addebiti la aveva contestato la recidiva, elencando i provvedimenti disciplinari irrogati in data 16.10.2019, 20.11.2019, 13.08.2020. Di essi non poteva tenersi conto, posto che l'insussistenza del c.d. scarso rendimento e l'inesistenza dei ritardi, punibili con sanzione conservativa, rendevano del tutto superflua l'analisi dei fatti e dei provvedimenti indicati dal datore quale "recidiva". In ogni caso illegittimi erano i provvedimenti disciplinari irrogati in data 16.10.2019, 20.11.2019, 13.08.2020. L'impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative non era soggetta, a differenza del licenziamento, a decadenza ed era consentita finché non si fosse consumato il termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 cc (Cass. Civ. Sez. Lav. 21.05.2008 n° 12.958; Cass. Civ. Sez. Lav. 30.03.2006 n. 7546). Con il primo procedimento disciplinare del 16.10.2019, aperto con la contestazione del 20.09.2019 Prot. PER/ADT/gn/2019/359, il datore di lavoro, aveva contestato la mancata osservanza delle disposizioni contrattuali che disciplinavano i doveri del lavoratore in caso di assenza dal lavoro, affermando che il lavoratore “giorno 10 agosto 2019 programmato di secondo turno (6:45 – 13:00) non prendeva servizio, forniva una preventiva comunicazione di assenza, ma non presentava alcuna giustificazione. Pertanto, la Sua assenza del 10 agosto 2019 è da noi considerata ingiustificata”. Prescindendo dal fatto che era stata considerata ingiustificata l'assenza ancor prima che il lavoratore avesse presentato le giustificazioni, l'assenza era stata comunicata nei tempi previsti contrattualmente e non era dovuta a malattia né a permesso e non era disciplinata né dall'art. 21, né dall'art. 28 CCNL e, quindi, non andava giustificata, ma imputata a un giorno di congedo ordinario. La sanzione era illegittima per insussistenza del fatto contestato ed era viziata per sproporzione. Considerazioni analoghe valevano per il secondo procedimento disciplinare, aperto Parte_ con la contestazione del 07.11.2019, con cui la aveva contestato che “a fronte della Sua comunicazione di assenza per malattia del 22 ottobre 2019 non ha fornito la relativa certificazione medica. Pertanto, la Sua assenza dal lavoro del 22.10.2019 è da noi considerata ingiustificata”. Nella contestazione veniva richiamato, ai fini della recidiva, il provvedimento del 16.10.2019 e anche tale provvedimento non si sottraeva a censure di illegittimità per insussistenza del fatto e per sproporzione, posto che l'art. 21 del C.C.N.L. considerava assenza ingiustificata solo la mancata comunicazione, e non anche la consegna del certificato medico. Con il terzo provvedimento disciplinare del 13 agosto 2020, era stato contestato che egli “programmato di primo turno (00.45 - 07.00) come manovratore su SC n° 87 si presentava in servizio (accedendo al Terminal alle ore 00.04, come risulta dalla timbratura) ma non iniziava la Sua attività lavorativa alla guida del suddetto mezzo all'orario previsto. Dalle ore 1.30 circa veniva segnalata la Sua assenza nella mano di lavoro assegnata alla CR n° 9”. Avviate le ricerche nel terminal, solo verso le 3.45 il lavoratore, secondo quanto contestato, si era presentato presso l'Ufficio del AP Turno dichiarando di avere accusato un malore ma aveva rifiutato l'assistenza medica ed aveva iniziava l'attività alle ore 3.53. 8
L'azienda aveva contestato che il lavoratore aveva “iniziato con notevole ritardo l'esecuzione della prestazione lavorativa, omettendo di effettuare le giuste comunicazioni ai suoi diretti superiori, in violazione delle procedure aziendali, e con ciò arrecando disagio all'attività operativa”. Le irrogate sanzioni della sospensione dal lavoro apparivano illegittime, per inidoneità del fatto ad essere valutato disciplinarmente e per sproporzione. Chiedeva la riforma della sentenza e rassegnava le seguenti conclusioni: a) ritenere e dichiarare il provvedimento di licenziamento intimato al ricorrente dalla Controparte_2 con lettera del 22.10.2020 illegittimo, inefficace, invalido e/o nullo, annullarlo
[...] a seconda del motivo ritenuto meritevole di accoglimento;
b) nel caso in cui il fatto fosse ritenuto insussistente o rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, applicare le sanzioni previste al comma 4 dell'art. 18 e, cioè, annullare il licenziamento e condannare la , alla reintegrazione del ricorrente nel Controparte_2 posto precedentemente occupato e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la
[...] al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno Controparte_2 del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale;
c) nelle altre ipotesi in cui dovesse emergere in giudizio la non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo e, ove il licenziamento non fosse ritenuto proporzionato o fosse stato violato il principio di tempestività nell'irrogazione della sanzione, applicare le sanzioni previste al comma 4 dell'Art. 18 e, cioè, annullare il licenziamento e condannare alla reintegrazione nel posto precedentemente occupato Controparte_2
e a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la al versamento dei Controparte_2 contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale ovvero, in via subordinata, applicare le sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 18 Legge n. 300/70 e dichiarare risolto il rapporto dalla data del licenziamento, e condannare la Controparte_2 al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto;
d) nel caso in cui fosse stata ritenuta viziata la procedura di cui all'art. 7 Legge n. 300/70, applicare le sanzioni previste al comma 4 dell'art. 18 e, cioè, annullare il licenziamento e condannare la alla reintegrazione del Controparte_2 ricorrente nel posto precedentemente occupato e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva con il limite delle dodici mensilità e condannare la al versamento dei contributi Controparte_2 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale o, in via subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, e condannare la
[...] al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva Controparte_2 determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto;
e) previa declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia di una o di tutte le sanzioni conservative presupposte e contestate con la recidiva, ritenere e dichiarare il provvedimento di licenziamento intimato al ricorrente dalla Controparte_2 con lettera del 22.10.2020 illegittimo, inefficace, invalido e/o nullo e, pertanto,
[...] annullarlo e condannare alla reintegrazione nel posto Controparte_2 precedentemente occupato e a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva 9
reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la Controparte_2 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
[...] licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale ovvero, in via subordinata, applicare le sanzioni di cui al comma 5 dell'Art. 18 Legge n° 300/70 e dichiarare risolto il rapporto dalla data del licenziamento, e condannare la al pagamento di un'indennità risarcitoria Controparte_2 omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto;
f) in ogni caso, condannare la società al pagamento di spese, compensi e competenze professionali del presente giudizio di reclamo nonché di quello del giudizio della fase sommaria e di opposizione, con distrazione per il giudizio di fase sommaria e di opposizione (di primo grado), con distrazione, in favore dell'Avv. Sabina Pizzuto e per il giudizio di reclamo in favore di entrambi i procuratori costituiti .
Parte_ 3.2. Costituitasi, la resisteva al reclamo e ne chiedeva il rigetto 3.2.1. Eccepiva la decadenza del reclamante dal dedurre, per la prima volta solo in questo grado di giudizio, ulteriori motivi di invalidità del licenziamento rispetto a quelli invocati nel giudizio del primo grado e, comunque, l'inammissibilità delle nuove eccezioni e difese sollevate solo in questo grado di giudizio. Con il primo motivo di reclamo, infatti, era stato introdotto ed eccepito un nuovo profilo di illegittimità del licenziamento, in quanto basato sui dati estrapolati/utilizzati dalla società in violazione del divieto di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 e poiché i sistemi elettronici Parte_ utilizzati dalla avrebbero costituito strumenti di controllo a distanza in grado di realizzare un controllo continuo, permanente e globale sulle attività svolte dai dipendenti. Si trattava di un nuovo tema di indagine, oltre che estremamente generico, non circostanziato e del tutto inedito, su cui veniva rifiutato il contraddittorio, mentre nel secondo grado di un giudizio regolato dal rito Fornero la Corte era chiamata a valutare esclusivamente le ragioni di impugnazione tempestivamente dedotte nel primo grado di giudizio. 3.2.2. In merito all'onere della prova della sussistenza dello scarso rendimento esponeva che, con riferimento a ogni singola condotta contestata, la società aveva tempestivamente prodotto la documentazione ufficiale estrapolata dai programmi in uso Parte_ presso la chiedendo ammettersi la prova testimoniale - solo ed esclusivamente “ove ritenuto opportuno” - al fine di meglio illustrare il funzionamento dei sistemi e le modalità di estrapolazione dei dati. Contrariamente a quanto ex adverso eccepito, la Società aveva reiterato tale istanza istruttoria anche nel giudizio di opposizione, e ciò sia con la memoria difensiva che in sede di note di trattazione scritta, nell'ambito delle quali era stato richiamato “integralmente il contenuto degli atti già in giudizio”. Per la prima volta solo con il reclamo era stata contestata la valenza probatoria della documentazione allegata, sostenendo che i prospetti provenienti dalla MCT non sarebbero avvalorati da alcun elemento oggettivamente riscontrabile. Mai il lavoratore aveva in precedenza contestato le risultanze oggettive dei sistemi utilizzati dalla Società, avendo limitato le proprie contestazioni solo ed esclusivamente all'inidoneità delle stesse a giustificare la contestata negligenza. L'onere della prova incombente sul datore di lavoro doveva essere assolto esclusivamente laddove la ricostruzione dei fatti fosse contestata dalla controparte nella prima difesa utile successiva, ossia in sede di prima udienza, mentre dal verbale dell'udienza del 14 ottobre 2021 del procedimento sommario (prima udienza ex art. 420 c.p.c.), non risultava che il reclamante avesse sollevato contestazione alcuna rispetto ai fatti dedotti. 10
Parte_
Il reclamante aveva lamentato che non aveva mai fissato in documenti ufficiali, opponibili al lavoratore, il livello minimo della performance richiesta e non aveva mai comunicato il risultato delle prestazioni lavorative. Tali argomentazioni non incidevano sulla materialità del fatto, in quanto non oggetto di contestazione. Già nella memoria difensiva della fase sommaria del giudizio di primo grado la società aveva fornito una oltremodo dettagliata descrizione dei fatti di causa, nonché delle modalità di calcolo del dato e dei criteri utilizzati per operare un corretto (anche sotto il profilo statistico) confronto tra le prestazioni. Tali argomentazioni valevano anche con riferimento ai ritardi, anch'essi non contestati e, comunque, documentati. L'ordinamento attribuiva rilevanza al rendimento inferiore alla soglia “di utilità” della prestazione resa dal dipendente e, di conseguenza, la possibilità di sanzionare la colpevole poor perfomance del lavoratore con il recesso dal rapporto di lavoro. Strumentale era, poi, la contestazione avversaria secondo cui “la complessità e la variabilità dell'attività portuale sfuggono ad ogni possibile predeterminazione di risultato” (pagina 25 del Reclamo). Parte_ aveva inteso considerare un notevole lasso di tempo per la valutazione sul rendimento delle proprie maestranze proprio al fine di neutralizzare (secondo basilari principi statistici) eventuali complessità e variabilità, considerando: le giornate lavorative, con esclusione di periodi di assenza dal lavoro, quali ferie, malattia, infortunio, festività, ecc.; tenendo conto dei dati mediamente generati dagli addetti che operavano nelle medesime condizioni di lavoro anche con riferimento all'orario di lavoro, al luogo di prestazione lavorativa (essendo state considerate le sole prestazioni di banchina), all'inquadramento contrattuale (tutti le prestazioni considerate ai fini dell'elaborazione di tali dati erano svolte da lavoratori inquadrati al IV livello CCNL), al trattamento retributivo e alla strumentazione di lavoro assegnata in uso (erano state considerate le sole attività prestate a bordo dello Straddle Carrier, ossia del carrello); partendo da un numero di ore teoriche di operatività per Parte_ turno di 5,5, considerato che nel periodo di osservazione aveva adottato, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, azioni di prevenzione dal contagio Covid-19, prevedendo, tra le altre, la disconnessione dagli apparecchi aziendali 30 minuti prima della fine di ogni turno (6:30 per il primo turno, 12:30 per il secondo il turno, 18:30 per il terzo turno e 00:30 per il quarto turno), per permettere l'allontanamento dal luogo di lavoro tramite i bus interni senza assembramenti. Nessuna delle evenienze segnalate dal reclamante - condizioni di luce, condizioni atmosferiche, percorsi, caldo/freddo, giorno/notte, precipitazioni meteorologiche, distanza da percorrere – costituivano situazioni straordinarie, non prevedibili e differenti da quelle dei colleghi e, peraltro, la verifica era stata operata su un considerevole lasso temporale e riguardava lavoratori che avevano lavorato con il reclamante, spesse volte anche nello stesso turno (ma comunque sempre con gli stessi principi di rotazione). 3.2.3. Il licenziamento era avvenuto all'esito di un procedimento disciplinare nell'ambito del quale erano stati contestati plurimi episodi, tutti dettagliatamente indicati e riconducibili alla violazione dell'obbligo di collaborazione all'organizzazione aziendale di cui all'art. 2094 c.c. e del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., per avere fornito una prestazione lavorativa quantitativamente inferiore rispetto a quella media dei colleghi adibiti a mansioni analoghe, rendendo una prestazione insufficiente, in quanto inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale.
Quanto sopra era avvenuto “anche tramite la violazione delle istruzioni operative relative allo svolgimento delle mansioni a Lei assegnate e la reiterata noncuranza del Suo orario di lavoro, in manifesta violazione del Suo dovere – ex art. 32 CCNL – di osservare l'orario di lavoro”. 11
Era pretestuosa 'affermazione secondo cui al più sarebbe stata applicabile una sanzione conservativa. In contrario, la società aveva intimato il licenziamento disciplinare alla luce di valutazioni complessive delle condotte negligenti del lavoratore, attribuendo espressamente rilievo disciplinare non solo ai plurimi ritardi nell'avvio dell'attività lavorativa, ma altresì all'interruzione anticipata della prestazione e all'evidente connesso scarso rendimento, che nel periodo di valutazione, ben deteriore rispetto a quello dei colleghi. 3.2.4. In merito ai ritardi e alle uscite anticipate oggetto di contestazione, osservava che lo scostamento di rendimento era rilevante pari ad oltre il 20%, tanto più in considerazione del fatto che esso era stato sicuramente agevolato dai continui e persistenti ritardi. Ancora, le deduzioni circa il numero di corse dei pullman in Terminal causa Covid-19 e posizionamento dei carrelli rispetto alle fermate erano state smentite. Era vero che per far fronte all'emergenza COVID su ogni pullman potevano salire massimo 20 persone, ma era anche vero che erano stati aggiunti n. 3 pullman, che partivano insieme a quelli che già operavano prima dell'inizio del COVID. Peraltro, una seconda corsa del pullman era stata inserita solo a partire dal 19 agosto 2020, giorno successivo al periodo preso a riferimento per la verifica del rendimento, avendo inteso la società neutralizzare il periodo successivo proprio in virtù delle successive corse dei bus e nella lettera di contestazione disciplinare – era stato riferito che “la limitazione alla data del 18 agosto 2020 è conseguenza della variazione dell'organizzazione dei turni in concomitanza di tale data”. Non doveva trarre in inganno quanto dichiarato dal teste (che si era riferito al Tes_5 periodo intero tra marzo e settembre 2020, ovvero anche a seguito del 19 agosto 2020 quando era stato introdotto un “secondo giro” di bus per accompagnare i lavoratori in servizio): il riferimento alla possibilità di “iniziare il servizio anche un'ora dopo” doveva intendersi riferito al periodo successivo al 19 agosto 2020 non preso in considerazione da Parte_
consapevole della problematica correlata al COVID. Ancora, i lavori di rifacimento del capannone officina erano iniziati il 20 luglio 2020 e si erano conclusi il 30 ottobre 2020, per come risultava dal giornale lavori redatto dal Direttore Lavori ing. llegato in atti, mentre le contestazioni per ritardato inizio attività Parte_3 riguardavano il periodo che andava dal 3 maggio al 18 agosto 2020, quindi 21 episodi di ritardo di inizio attività in giornate antecedenti rispetto al 20 luglio 2020. Era stato confermato dalla prova testimoniale che i carrelli adibiti a ciclo nave erano parcheggiati di norma sottobordo, in prossimità della gru di riferimento, disponibili per inizio attività; poteva accadere che i carrelli assegnati agli operatori ad inizio turno, oltre che sottobordo, potevano trovarsi in un'area dedicata in prossimità della bitta 71; più raramente il carrello si trova posizionato vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione. Questi casi erano ancora maggiormente incompatibili con ritardi dovuti all'organizzazione societaria, posto che, nell'area vicino alla recinzione, il lavoratore arrivava con l'autobus (o anche a piedi) ancor prima rispetto a colui che doveva essere assegnato a un mezzo posizionato sottobordo oppure alla bitta 71, trovandosi l'area nella prima parte del percorso dell'autobus. Il reclamante aveva rassegnato una mera petizione di principio, senza mai affermare che ciò fosse realmente accaduto e dovendosi anche considerare che, come riferito dai testi, se il mezzo non veniva trovato nell'area indicata sul turno di lavoro (visualizzato sul monitor), il lavoratore era tenuto a segnalarlo al coordinatore nave che gestiva la sostituzione al fine di consentire all'operatore di iniziare l'attività sul mezzo. I verbali di incontro sindacale prodotti confermavano che gli orari oggetto di contestazione (dove il riferimento per l'ultima movimentazione era XX:30) erano orari che già tenevano conto della riduzione concordata quale misura di prevenzione al contagio Covid, cioè l'anticipo di 15 minuti, come esposto al punto 42 della memoria difensiva della 12
fase sommaria: “Tale istruzione (ndr. l'istruzione 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011, prodotta in giudizio sub ns. doc. 31), in particolare, prevede che l'avvio dell'attività alla guida del carrello debba avvenire entro le ore xx:05 (1:05 per il primo turno, 7:05 per il secondo il turno, 13:05 per il terzo turno e 19:05 per il quarto turno), mentre l'interruzione della suddetta attività, in ragione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria (presente anche all'epoca dei fatti) e delle azioni di prevenzione adottate, deve avvenire alle ore xx:30 (6:30 per il primo turno, 12:30 per il secondo il turno, 18:30 per il terzo turno e 00:30 per il quarto turno)”. 3.2.5. In merito al rispetto del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, veniva ribadita la tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare, atteso che il breve decorso di tempo (a fronte di una così complessa contestazione) non aveva in alcun modo violato il diritto di difesa del , che non aveva eccepito alcun concreto Parte_1 pregiudizio. 3.2.6. In merito alla corretta valutazione della proporzionalità tra infrazione e sanzione irrogata, la legittimità del licenziamento era manifesta sia per lo scarso rendimento oggetto della contestazione disciplinare dell'ottobre 2020, sia per la recidiva oggetto di specifica contestazione e infondatamente il reclamante prescindeva dai precedenti disciplinari, sia quelli rilevanti ai fini della recidiva che gli ulteriori non richiamati a tal fine in sede di contestazione disciplinare in quanto infrannuali e che, invece, assumevano un rilievo decisivo ai fini della valutazione della condotta Ai sensi dell'art. 35, lett. A), l), CCNL era previsto che incorreva nella sanzione del licenziamento con preavviso il lavoratore che commetteva una recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo precedente, quando fossero stati comminati tre provvedimenti di sospensione, pur considerato che non si teneva conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione. Nel caso di specie il reclamante era stato sanzionato con numerosi provvedimenti disciplinari e, in particolare, con n. 3 sanzioni della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in conformità alle previsioni del CCNL Porti comminati nell'anno precedente l'avvio del procedimento disciplinare all'esito del quale era stato intimato il licenziamento, in relazione ai seguenti fatti commessi: - inidonea giustificazione dell'assenza dal lavoro per malattia del figlio (contestazione del 20 settembre 2019 – cfr. doc. 15 e ss.), con conseguente carenza di giustificazione dell'assenza, circostanza ammessa dal ricorrente;
inidonea giustificazione dell'assenza per malattia (contestazione del 7 novembre 2019 – cfr.. doc. 21): condotta riconosciuta dallo stesso ricorrente;
irreperibilità in turno e ritardo ingiustificato nell'inizio dell'attività operativa (contestazione del 27 luglio 2020): sul punto, il ricorrente aveva cambiato versione dei fatti, i quali – in ogni caso – potevano essere confermati in sede istruttoria, mediante l'escussione del capo turno, sig. . Pt_4 I fatti di cui alla contestazione disciplinare del 7 ottobre 2020 erano idonei a giustificare il recesso sia in sé e, a maggior ragione, in forza della recidiva specificamente contestata. Sussisteva anche la manifesta proporzionalità, poiché la condotta del ricorrente era di tale rilevante gravità da far venire meno la fiducia nel suo futuro corretto adempimento delle proprie obbligazioni lavorative. Per i motivi esposti, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie perché inammissibili e/o infondate e, per l'effetto, confermare la sentenza reclamata, con vittoria di spese.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Nell'ordine logico - giuridico delle questioni devolute con il reclamo, appare preliminare esaminare la doglianza contenuta, fra le altre, nel primo motivo, secondo cui il 13
Tribunale aveva fondato il suo convincimento sui fatti materiali - numero di container movimentati e entità dei presunti anticipi/ritardi – basati su prospetti della società, compilati dall'ufficio del personale, non avvalorati da alcun elemento oggettivamente riscontrabile, trattandosi di prospetti non corrispondenti al file dati originale raccolto dalle apparecchiature e, qualora si fosse attribuito rilievo a tale documentazione, i fatti contestati non avrebbero potuto essere provati dai dati raccolti a mezzo del dispositivo OD, in quanto il relativo utilizzo avrebbe violato il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sugli strumenti per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. La doglianza è inammissibile, poiché introduce un nuovo tema di indagine, giammai oggetto di prospettazione nel giudizio di primo grado, Tutte le evenienze sopra esposte, valenza dimostrativa dei dati registrati dal dispositivo OD e non conformità dei prospetti depositati al file originale, introducono nuove doglianze e nuovi temi di indagine su elementi di fatto già sottoposti al contraddittorio, posto che sin con la lettera di contestazione del 07.10.2020 le rilevazioni dell'apparecchio OD erano state dettagliatamente riportate e, giammai, prima dell'atto di reclamo, di esse era stata contestata la validità, l'efficacia dimostrativa e la conformità al file originale. Analogamente, deve dirsi per l'inutilizzabilità, dedotta anch'essa per la prima volta in sede di reclamo, dei dati raccolti a mezzo del dispositivo OD, sul rilievo che l'utilizzo avrebbe violato il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sull'utilizzo di strumenti per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Costituisce un novum il tema di indagine avente ad oggetto l'idoneità del dispositivo OD a realizzare il controllo a distanza dei lavoratori, e ciò anche a voler prescindere dal principio di diritto affermato da Cass. civ. sez. lav., 09/11/2021, n. 32760, secondo cui “A seguito della modifica dell'art. 4, comma 2, st. lav., ad opera dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015, gli elementi raccolti dal datore di lavoro mediante gli strumenti impiegati dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa o mediante gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze possono essere utilizzati anche per la verifica, a fini disciplinari, della diligenza del dipendente medesimo nello svolgimento dell'attività lavorativa”.
5. Procedendo all'esame degli ulteriori motivi di reclamo, va esaminata la doglianza avente ad oggetto l'insussistenza di pattuizione individuale o collettiva su obiettivi di prestazione e/o di alcun risultato minimo, con la conclusione che non sussisteva il fatto contestato e, ove esistente, non raggiungeva quel minimum che lo rendeva giuridicamente esistente, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, IV comma, Legge 300/1970.
5.1. La doglianza è fondata. Appare incontroverso che lo standard di prestazione, media di 6,3 container/ora, non sia stato mai oggetto di pattuizione privata o collettiva e, ove ritenuto tale dalla società, non sia stato mai comunicato al prestatore di lavoro. Ciò, tuttavia, non impedisce al datore di lavoro di poter riscontrare lo scarso rendimento e anche procedere al licenziamento, posto che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 4.9.2014, n. 18678). 14
Ciò perché “il licenziamento per scarso rendimento è riconducibile ad una ipotesi di recesso per giustificato motivo soggettivo che, per essere legittimo, deve consistere in una condotta imputabile al lavoratore la quale, complessivamente valutata e sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, manifesti una violazione della diligente collaborazione del dipendente con conseguente sproporzione tra gli obiettivi fissati e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione con conseguente grave inadempimento del lavoratore dei compiti a lui affidati. Infatti, la nozione di scarso rendimento è legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile e non piuttosto al dato obiettivo della inidoneità della prestazione al conseguimento degli obiettivi aziendali. …” (Cass. civ. sez. lav., 27/04/2023, n. 11174). Conformemente Cass. civ. sez. lav., 06/04/2023, n. 9453, secondo cui “il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. c.c. sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un apprezzabile periodo di tempo. Pertanto è stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento nell'ipotesi in cui sia provata, sulla base della valutazione complessiva dell'attività svolta dal lavoratore ed in base agli elementi provati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento”. È, dunque, ben possibile che, pur in assenza di una performance pattuita collettivamente o individualmente e pur in assenza di una predeterminazione da parte del datore di lavoro, possa esser contestato al lavoratore di avere, per fatto a lui imputabile, conseguito un risultato inferiore alla media delle prestazioni rese dai colleghi con la medesima mansione. Ciò che è, invece, decisivo è che lo scarso rendimento, per essere rilevante, deve essere registrato per un apprezzabile periodo di tempo ed integrare una “enorme sproporzione” tra i risultati dei vari dipendenti così confrontati (cfr. Cass. n. 1632/19; conf Cass. n. 7522/17). Orbene, l'arco temporale di rilevazione non appare particolarmente ampio, risultando circoscritto al periodo 1° maggio 2020/18 agosto 2020, ma soprattutto la prestazione resa dal , 4,92 container/ora in luogo che 6,3 container/ora, non può qualificarsi come Parte_1 inadempimento notevole o integrare un'enorme sproporzione rispetto alle prestazioni rese dai colleghi, come richiesto, invece, dal giudice di legittimità. Secondo la percentuale quantificata dalla stessa società, la prestazione resa dal reclamante si attesta sul 22% in meno rispetto alla media degli operatori del terminal: questa misura percentuale non integra la necessaria abnormità e, per conseguenza, non può ritenersi sussistente lo scarso rendimento rilevante ai fini per i quali si procede.
6. Deve ora procedersi alla valutazione delle condotte, anch'esse poste a fondamento della lettera di contestazione del 07.10.2020, costituenti ritardi/anticipi rispetto all'orario di lavoro e/o all'orario di inizio e fine del turno, mancanze contemplate dall'art. 33 CCNL, rispetto alle quali è stata contestata la recidiva contemplata alla lett. l) dell'art. 35 (licenziamento disciplinari) CCNL. 15
Anche tali condotte sono state poste a fondamento del licenziamento disciplinare ex art. 35 A lett. l CCNL Lavoratori Portuali del 22.10.2020, norma che prevede il licenziamento con preavviso per recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente, salvo quanto disposto dall'art. 33 ultimo comma (Provvedimenti disciplinari) (previsione che dispone: “Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione”, n.d.e.). La lettera di contestazione disciplinare del 07.10.2020 riporta in dettaglio le condotte riscontrate e contestate:
1. in data 02.05.2020, il ricorrente era addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00) e – anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 3.5.2020 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 00:09 del 3.5.2020, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC98);
2. in data 06.05.2020, era addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00). In tale contesto, anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:13, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC137);
3. in data 10.05.2020, addetto al 2° turno (dalle ore 6:45 alle ore 13:00), anziché avviare l'attività, alle ore 7:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 7:10, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC140);
4. in data 13.05.2020, addetto al 2° turno (dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 7:41 e, a bordo del mezzo assegnato (SC83) – anziché avviare l'attività alle ore 7:05 ed interromperla alle ore 12:30 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 7:57, interrompendola alle ore 12:24.
5. in data 15.05.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché interrompere l'attività alle ore 6:30 (come da r istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 6:23, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC100).
6. in data 16.05.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché interrompere l'attività alle ore 6:30 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 6:21, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC113);
7. in data 18.05.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), a bordo del mezzo assegnato (SC98) – anziché avviare l'attività alle ore 1:05 ed interromperla alle ore 6:30 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:09, interrompendola alle ore 6:21;
8. in data 24.05.2020, addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 25.05.2020 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 00:23 del 25.05.2020, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC183);
9. in data 26.05.2020, addetto al 3° turno (dalle ore 12:45 alle ore 19:00), anziché interrompere l'attività alle ore 18:30 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 18:20, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC190);
10. in data 27.05.2020, addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00), a bordo del mezzo assegnato (SC203), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 del 27.5.2020 ed interromperla alle ore 00:30 del 28.05.2020 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 19:17 del 27.05.2020, interrompendola alle ore 00:21 del 28.05.2020;
11. in data 29.05.2020, addetto al 3° turno (dalle ore 12:45 alle ore 19:00), anziché avviare l'attività alle ore 13:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 13:14, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC144); 16
12. in data 31.05.2020, addetto al 2° turno (dalle ore 6:45 alle ore 13:00), a bordo del mezzo assegnato (SC189) – anziché avviare l'attività alle ore 7:05 ed interromperla alle ore 12:30 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 7:06, interrompendola alle ore
12:21;
13. in data 01.06.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00). In tale contesto, anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:14, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC201);
14. in data 3.6.2020, addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 19:15, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC79);
15. in data 4.6.2020, addetto al 3° turno (dalle ore 12:45 alle ore 19:00), anziché avviare l'attività alle ore 13:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 13:15, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC166);
16. in data 06.06.2020, addetto al 2° turno (dalle ore 6:45 alle ore 13:00), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 7:32, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC111);
17. in data 07.06.2020, addetto al 2° turno dalle ore 6:45 alle ore 13:00), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 7:06, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC156);
18. in data 11.06.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 1:02 e anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:14, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC203);
19. in data 13.06.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da a istruzione operativa), la avviava alle ore 1:06, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC140);
20. in data 14.06.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC176);
21. in data 18.06.2020, addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 19:09, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC112);
22. in data 20.06.2020, addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00), a bordo del mezzo assegnato (SC110), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 del 20.6.2020 ed interromperla alle ore 00:30 del 21.06.2020 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 19:11 del 20.06.2020, interrompendola alle ore 00:20 del 21.06.2020;
23. in data 25.06.2020, addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 19:11, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC91);
24. in data 01.07.2020, addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 19:16, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC197); 17
25. in data 02.07.2020, addetto al 3° turno (dalle ore 12:45 alle ore 19:00), anziché avviare l'attività alle ore 13:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 13:18, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC136);
26. in data 04.07.2020, addetto al 3° turno (dalle ore 12:45 alle ore 19:00), anziché avviare l'attività alle ore 13:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 13:06, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC131);
27. in data 05.07.2020, addetto al 2° turno (dalle ore 6:45 alle ore 13:00), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 (come da richiamata istruzione operativa), la avviava alle ore 7:13, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC139);
28. in data 09.07.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), a bordo del mezzo assegnato (SC189), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 ed interromperla alle ore 6:30 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:33, interrompendola alle ore 6:18;
29. in data 10.07.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 00:48 ed in tale contesto, a bordo del mezzo assegnato (SC189), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 ed interromperla alle ore 6:30 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:15, interrompendola alle ore 6:23;
30. in data 15.07.2020, addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 16.7.2020 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 00:22, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC142);
31. in data 20.07.2020, addetto al 3° turno (dalle ore 12:45 alle ore 19:00), anziché interrompere l'attività alle ore 18:30 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 18:24, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC204);
32. in data 23.07.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché interrompere l'attività alle ore 6:30 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 6:22, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC183);
33. in data 24.07.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:10, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC181);
34. in data 27.07.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:20, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC197);
35. in data 28.7.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:11, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC185);
36. in data 01.08.2020, addetto al 2° turno (dalle ore 6:45 alle ore 13:00), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 7:19, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC184);
37. in data 02.08.2020, addetto al 2° turno (dalle ore 6:45 alle ore 13:00), a bordo del mezzo assegnato (SC96) – anziché avviare l'attività alle ore 7:05 ed interromperla alle ore 12:30 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 7:13, interrompendola alle ore 12:23; 18
38. in data 03.08.2020, addetto al 2° turno (. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), anziché interrompere l'attività alle ore 12:30 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 12:23, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC185);
39. in data 05.08.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), a bordo del mezzo assegnato (SC133), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 ed interromperla alle ore 6:30 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:06, interrompendola alle ore 6:24; 40. in data 08.08.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), a bordo del mezzo assegnato (SC184) – anziché avviare l'attività alle ore 1:05 ed interromperla alle ore 6:30 (come da istruzione operativa), la avviava alle ore 1:13, interrompendola alle ore 6:22;
41. in data 09.08.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché interrompere l'attività alle ore 6:30 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 6:19, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC140);
42. in data 16.08.2020, addetto al 3° turno (dalle ore 12:45 alle ore 19:00), anziché interrompere l'attività alle ore 18:30 (come da istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 18:20, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio OD a bordo del mezzo assegnato (SC193).
43. in data 07.08.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00) registrava un ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 00:47.
44. in data 20.08. 2020, addetto al 4° turno (dalle ore 18:45 alle ore 1:00), registrava un ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 19:04;
45. in data 30.08.2020, addetto al 2° turno (dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava un ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 7:15;
46. in data 29.09.2020, addetto al 1° turno (dalle ore 00:45 alle ore 7:00), registrava un ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 1:19.
6.1. Il reclamante ha dedotto che degli episodi di ritardo solo pochi avevano riguardato ritardi nell'accesso al terminal, ossia ritardi sull'orario di lavoro in senso proprio;
alcuni corrispondevano ad un ritardo estremamente contenuto, di appena due o tre minuti, segnatamente quelli relativi agli episodi verificatisi in data 10.07.2020 (ritardo di 3 minuti), in data 7.08.2020 (ritardo di 2 minuti). Tutti gli altri episodi non facevano riferimento ad un ritardo sull'orario di lavoro, ma ad una ritardata accensione del mezzo, ovvero un ritardo rispetto ai 20 minuti che la società riteneva necessari per arrivare al mezzo assegnato dall'inizio del turno. La società ha evidenziato, invece, che tali condotte integravano la violazione dell'istruzione aziendale 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011, che disciplinava la gestione del cambio turno e che prevedeva che l'avvio delle attività alla guida del carrello doveva avvenire entro le ore XX:05 mentre l'interruzione, stante l'emergenza sanitaria COVID 19, doveva avvenire entro le ore XX:30, tale che il lavoratore aveva ritardato ingiustificatamente la prestazione o interrotto ingiustificatamente la prestazione in anticipo sulle tempistiche di cui all'istruzione. Ritiene la Corte che la distinzione operata dal reclamante fra ritardi sull'orario di lavoro e ritardi sull'accensione del mezzo non sia decisiva, posto che non v'è dato normativo o pattizio che possa far ritenere irrilevante la seconda e rilevante la prima. L'istruzione aziendale 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011 disciplinava con precisa parametrazione oraria il cambio turno, con indicazione dell'orario di inizio e di cessazione dell'attività - avvio dell'attività alla guida del carrello entro le ore xx:05 (1:05 per il primo turno, 7:05 per il secondo il turno, 13:05 per il terzo turno e 19:05 per il quarto turno) e interruzione dell'attività, in ragione dell'emergenza sanitaria alle ore xx:30 (6:30 per il primo turno, 12:30 per il secondo il turno, 18:30 per il terzo turno e 00:30 per il quarto turno - tale 19
che la reiterata violazione degli orari regolamentati integra la violazione dell'obbligo di collaborazione con l'organizzazione aziendale di cui all'art. 2094 c.c. e del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., per aver reiteratamente omesso l'osservanza delle disposizioni impartite per l'esecuzione del lavoro. Non appare infine l'evidenza, ai fini per i quali in questa sede si procede, dell'affermazione del reclamante, secondo cui tutti gli episodi relativi ai ritardi nell'accensione o anticipi nello spegnimento del OD non comportavano alcun effetto sul complessivo orario di lavoro. Sicuramente, tali ritardi non hanno mutato l'orario di lavoro, inteso come orario di ingresso e uscita dal luogo di lavoro, ma hanno inciso sulla complessiva durata e quantità della prestazione che, secondo contratto, il lavoratore era tenuto a rendere e, quindi, assumono rilevanza. Contrariamente poi all'assunto del reclamante, l'art. 34 del CCNL prevede, quale condotta disciplinarmente rilevante, la condotta del lavoratore che senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione. La norma pattizia contempla come comportamento rilevante anche il ritardo nell'inizio del lavoro, con ciò dovendosi intendere non l'arrivo sul luogo di lavoro, ma l'effettivo avvio della prestazione lavorativa e l'anticipata cessazione. Con l'applicazione della formulata riportata in calce alla pag. 32 della memoria del 08.10.2021, la società ha calcolato che il numero di ore lavorate in meno era pari a 47,19: si trattava di ore di totale improduttività che, raffrontate al numero di ore teoriche di operatività per ogni turno (5,5), corrispondeva a n. 8,17 turni teorici di operatività in meno nel periodo dal 1° maggio 2020 al 18 agosto 2020. Il rilievo del reclamante è, dunque, per la pluralità dei motivi esposti, infondato.
6.2. Quanto alle modifiche degli orari di lavoro dovute alle misure preventive adottate in costanza di emergenza pandemica di cui ai verbali di incontri sindacali, invocati dal reclamante a sostegno della legittimità del proprio comportamento, la società, in ciò non contestata dal lavoratore, ha fatto notare che gli orari dei quali era stata riscontrata l'inosservanza già tenevano conto dei mutamenti concordati quali misure di prevenzione al contagio Covid, come segnalato nella memoria difensiva della fase sommaria, richiamando l'istruzione 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011: “Tale istruzione, in particolare, prevede che l'avvio dell'attività alla guida del carrello debba avvenire entro le ore xx:05 (1:05 per il primo turno, 7:05 per il secondo il turno, 13:05 per il terzo turno e 19:05 per il quarto turno), mentre l'interruzione della suddetta attività, in ragione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria (presente anche all'epoca dei fatti) e delle azioni di prevenzione adottate, deve avvenire alle ore xx:30 (6:30 per il primo turno, 12:30 per il secondo il turno, 18:30 per il terzo turno e 00:30 per il quarto turno)”. Nel prosieguo, va considerato che le ragioni che il reclamante ha addotto a giustificazione del proprio operato - corse dei pullman raddoppiate e a volte anche triplicate, sì che a volte non era possibile prendere né la prima, né la seconda corsa;
limitazione al n. di 20 di passeggeri a bordo del pullman;
carrello non posizionato dietro la gru, bensì parcheggiato molto distante e il carrellista doveva aspettare la navetta per cercare di raggiungerlo o doveva contattare gli uffici per conoscere la sua ubicazione o per sapere se veniva assegnato un altro mezzo, con ritardato inizio dell'attività lavorativa;
carrelli posizionati tutti in fila vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione e quindi, il lavoratore per raggiungere quello a lui assegnato doveva percorrere a piedi un lungo tratto di strada - non appaiono dirimenti, posto che esse si sostanziano nella mera prospettazione di evenienze verificabili, ma della cui effettiva verificazione non è stata offerta prova. Inoltre, esse sono state negate dalla società, la quale ha fatto notare che era vero che per far fronte dell'emergenza COVID su ogni pullman potevano salire massimo 20 persone, 20
ma era altrettanto vero che erano stati aggiunti n. 3 pullman, che partivano insieme a quelli che già operavano prima dell'inizio del COVID;
la seconda corsa del pullman era stata inserita solo a partire dal 19 agosto 2020, giorno successivo al periodo preso a riferimento per la verifica e, anzi, “la limitazione alla data del 18 agosto 2020 è conseguenza della variazione dell'organizzazione dei turni in concomitanza di tale data”. Il teste ha riferito: “nel periodo covid sono state aumentate le corse Tes_6 dell'autobus, ma le tempistiche sono state sempre le stesse. Non è cambiato nulla in termine di raggiungimento del mezzo e di tempistica, sono stati previsti solo più autobus”. Ha osservato la società che secondo giro di bus per accompagnare i lavoratori in servizio, con possibilità di “iniziare il servizio anche un'ora dopo” di cui alle dichiarazioni del teste doveva collocarsi successivamente al 19 agosto 2020, non preso in Tes_5 Parte_ considerazione da proprio per tali motivi. I lavori di rifacimento del capannone officina erano iniziati il 20 luglio 2020 e si erano conclusi il 30 ottobre 2020, per come risultava dal giornale lavori redatto dal Direttore Lavori ing. mentre le contestazioni per ritardato inizio attività riguardavano il Parte_3 periodo che andava dal 3 maggio al 18 agosto 2020, quindi 21 episodi di ritardo di inizio attività in giornate antecedenti rispetto al 20 luglio 2020. La società ha, infine, segnalato che i carrelli adibiti a ciclo nave erano parcheggiati di norma sottobordo, in prossimità della gru di riferimento, disponibili per inizio attività; poteva accadere che i carrelli assegnati agli operatori ad inizio turno, oltre che sottobordo, potevano trovarsi in un'area dedicata in prossimità della bitta 71; più raramente il carrello si trovava posizionato vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione. Queste possibilità, tuttavia, non potevano esser causa di ritardi, posto che, nell'area vicino alla recinzione, il lavoratore arrivava con l'autobus (o anche a piedi) ancor prima rispetto a colui che doveva essere assegnato a un mezzo posizionato sottobordo oppure alla bitta 71, trovandosi l'area nella prima parte del percorso dell'autobus. Ciò posto, non può comunque la Corte esimersi dal prendere atto che, secondo quanto risultante dalla prova testimoniale, se il mezzo non veniva trovato nell'area indicata sul turno di lavoro (visualizzato sul monitor), il lavoratore era tenuto a segnalarlo al coordinatore nave che gestiva la sostituzione, al fine di consentire all'operatore di iniziare l'attività sul mezzo. Ebbene, la prova testimoniale non ha offerto conferma alcuna che il lavoratore in una o più occasioni avesse operato le dovute segnalazioni. Contrariamente all'assunto del reclamante, la deposizione del teste non offre Tes_4 chiarezza dirimente nel senso invocato dal , posto che il teste ha riferito: “a me Parte_1 non è arrivata alcuna segnalazione da parte del in merito a qualche Parte_1 problematica, non so se ha segnalato qualcosa non ricordo alcun evento”, sì che deve prendersi atto che il teste ha, in via di principalità, escluso che a lui fosse giunta una qualche segnalazione dal , affermando di non ricordare alcun evento in tal senso. Parte_1
Comunque si voglia interpretare l'assenza di ricordo riferita dal , a fini Tes_4 probatori, il risultato è sempre il medesimo: il non ha provato che i ritardi, tutti o Parte_1 alcuni di essi, fossero imputabili non a lui, bensì all'organizzazione aziendale. Al medesimo fine, priva di conferenza si rileva l'osservazione del reclamante, secondo cui il medesimo teste poco prima aveva dichiarato che il lavoratore, in caso di difficoltà a reperire il mezzo era tenuto a “segnalarlo al coordinatore che si trova sotto le navi”, non quindi al , che svolgeva il ruolo di responsabile dei capi turno. Tes_4 Il rilievo non è dirimente, poiché gravava sul l'onere di provare di aver Parte_1 operato le segnalazioni al coordinatore e la precisazione del nulla apporta alla tesi Tes_4 del reclamante, non protendo consentire di ritenere provato un fatto che provato non è. Da ultimo, l'elevato numero di ritardi nell'inizio dell'attività e di interruzioni anticipate, nel ristretto arco temporale circoscritto dal 1° maggio 2020 al 18 agosto 2020, rende davvero 21
arduo poter ritenere il reclamante fosse incappato negli inconvenienti descritti in tutte le innumerevoli circostanze in cui i ritardi si erano verificati. Infine, se il dedotto, ma non provato, deficit dell'organizzazione aziendale aveva, secondo il narrato del reclamante, causato i ritardi, alcun apporto causale avrebbe potuto apportare rispetto alle anticipate interruzioni della prestazione.
7. Con altro motivo, il ha lamentato la violazione del principio Parte_1 dell'immediatezza nella contestazione, osservando che non poteva esigersi che un soggetto potesse ricordare un ritardo avvenuto a distanza di alcuni mesi e potesse su di esso giustificarsi, trattandosi di fatti di poco conto il cui ricordo sbiadiva in breve tempo. Il principio di immediatezza della contestazione rispondeva all'esigenza sia dell'esercizio di difesa che della possibilità di verifica giudiziale della fondatezza degli addebiti, sia alla tutela dell'affidamento del lavoratore in merito alla tolleranza da parte del datore di lavoro o, comunque, alla rinuncia al potere sanzionatorio. Pertanto, la contestazione dell'illecito disciplinare al dipendente doveva avvenire in stretta connessione temporale con il fatto disciplinarmente rilevante, onde consentire all'interessato di predisporre validamente le proprie giustificazioni e di non ledere il suo diritto di difesa. Il tipo di infrazione, puntuale e di modesto rilievo, avrebbe imposto al datore di lavoro un intervento rapido e l'irrogazione di una sanzione conservativa, che avrebbe consentito al lavoratore di riconoscere i suoi eventuali errori e modificare il suo comportamento. Il motivo è infondato. Il principio di immediatezza e tempestività della contestazione deve intendersi in senso
“relativo”, ben potendo essere compatibile anche con un intervallo di tempo più o meno lungo, laddove l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore. È principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che la regola di immediatezza della contestazione debba essere intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (Cass., 1 aprile 2000, n. 3948; Cass., 6 settembre 2007, n. 18711; Cass., 22 ottobre 2007, n. 22066; Cass., 17 settembre 2008, n. 23739; Cass., 21 febbraio 2008, n. 4502; da ultimo, Cass., 19 giugno 2014, n. 13955). La prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (così Cass., n. 23739/2008, cit., che richiama Cass., 11 gennaio 2006, n. 241, e Cass., 18 gennaio 2007, n. 1101).." (ad es. Cass. n. 26304 del 15/12/2014). Proprio per queste ragioni, "La regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi dell'illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni...può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore (Cass. 22 febbraio 1995 n. 2108, 27 marzo 2008 n. 7983). In altre parole la complessità della fattispecie da accertare rende possibile una formazione progressiva della conoscenza, che legittimamente distoglie il datore di lavoro da una formulazione di capi d'incolpazione prematura, ossia inutilmente pregiudizievole per l'interesse dell'incolpato, e lo induce piuttosto ad attendere l'acquisizione di dati più sicuri prima di assumere iniziative disciplinari" (così, Cass. n. 21439 del 21/10/2015). La “conoscenza” del fatto presuppone, infatti, la valutazione di tutte le circostanze concrete, che consentano di verificarne non solo l'imputabilità, ma anche la gravità. Ciò che rileva non è tanto il momento di possibile e immediata conoscenza di anomalie e irregolarità nel comportamento del dipendente, quanto la consapevolezza "piena ed effettiva" di esse. 22
Peraltro, i ritardi/anticipi riguardavano il periodo 1° maggio 2020 -18 agosto 2020, sì che il divario temporale rispetto alla lettera di contestazione, 07.10.2020, non è particolarmente ampio e non può ritenersi tale da violare il principio in esame, in specie a considerare che la rilevanza delle condotte assumeva vieppiù pregnanza in raffronto alla reiterazione delle stesse, trattandosi di violazioni non isolate o sporadiche, ma in numero elevato e necessitava di un minimo spatium deliberandi, anche ai fini di una valutazione complessiva delle stesse. Solo una valutazione complessiva ha consentito di poter riscontrare che i ritardi/anticipi avevano di fatto raggiunto il numero di ore di improduttività pari a 47,19, che, raffrontate al numero di ore teoriche di operatività per ogni turno (5,5), corrispondeva a n. 8,17 turni teorici di operatività in meno nel periodo dal 1° maggio 2020 al 18 agosto 2020.
8. Il reclamante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che il giudice era vincolato alle previsioni del contratto collettivo e non era consentito ritenere la legittimità del licenziamento qualora il C.C.N.L. prevedesse per la stessa infrazione una sanzione disciplinare conservativa. Il ritardo nell'accensione del OD non poteva essere equiparato al ritardo sull'orario di lavoro, giacché questo iniziava e finiva con la timbratura del badge all'ingresso del terminal e, comunque, la fattispecie non rientrava nella previsione dell'art. 34 CCNL lett. B che prevedeva la sanzione per chi “senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione”. I ritardi non potevano condurre al licenziamento poiché puniti con sanzione conservativa dall'art. 34 CCNL (ammonizione scritta o multa), impedendo che potesse irrogarsi il licenziamento. Il motivo è infondato, posto che, lo si è già riportato, è stata fatta applicazione della previsione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 35 A lett. l CCNL Lavoratori Portuali del 22.10.2020, laddove è previsto il licenziamento con preavviso per recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente, salvo quanto disposto dall'art. 33 ultimo comma (Provvedimenti disciplinari) (previsione che dispone: “Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione”, n.d.e.). Nella fattispecie in esame, oltre ai numerosi ritardi contestati, hanno assunto rilievo le sospensioni disposte nel corso dell'ultimo anno: 1) sospensione nella misura di 1 giorno all'esito del procedimento disciplinare avviato in data 20.09.2019 e concluso con sanzione comminata in data 16.10.2019; 2) sospensione nella misura di 1 giorno all'esito del procedimento disciplinare avviato in data 07.11.2019 e concluso con sanzione comminata in data 20.11.2019; 3) sospensione nella misura di 2 giorni all'esito del procedimento disciplinare avviato in data 27.07.2020 e concluso con sanzione comminata in data 13.08.2020.
8.1. Il reclamante ha avversato anche la contestata recidiva, affermando che dei provvedimenti disciplinari irrogati in data 16.10.2019, 20.11.2019, 13.08.2020, non poteva tenersi conto, posta l'insussistenza del c.d. scarso rendimento e l'inesistenza dei ritardi, comunque, punibili con sanzione conservativa, rendendo del tutto superflua l'analisi dei fatti e dei provvedimenti indicati dal datore quale recidiva. Il rilievo non è assistito da pregio, giacché, pur escluso, ai fini in esame, lo scarso rendimento, rilevano le reiterate condotte di ritardi/anticipi, punite ex se con sanzione conservativa, ma che, in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 35 A lett. l CCNL Lavoratori Portuali, giustificano il licenziamento con preavviso. Con il reclamo è stato affermato che, comunque, l'impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative non era soggetta, a differenza del licenziamento, a termini se non quello di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lav. 21.05.2008 n° 12.958; 23
Cass. Civ. Sez. Lav. 30.03.2006 n. 7546), e che illegittimi erano i provvedimenti disciplinari irrogati in data 16.10.2019, 20.11.2019, 13.08.2020. Sul punto ha sostenuto che, con il primo procedimento disciplinare del 16.10.2019, aperto con la contestazione del 20.09.2019 Prot. PER/ADT/gn/2019/359, il datore di lavoro, aveva contestato la mancata osservanza delle disposizioni contrattuali che disciplinavano i doveri del lavoratore in caso di assenza dal lavoro, affermando che il lavoratore “giorno 10 agosto 2019 programmato di secondo turno (6:45 – 13:00) non prendeva servizio, forniva una preventiva comunicazione di assenza, ma non presentava alcuna giustificazione. Pertanto, la Sua assenza del 10 agosto 2019 è da noi considerata ingiustificata”. Era stata considerata ingiustificata l'assenza ancor prima che il lavoratore avesse presentato le giustificazioni, mentre l'assenza era stata comunicata nei tempi previsti contrattualmente, mentre l'assenza non era dovuta a malattia né a permesso e, quindi, non era disciplinata né dall'art. 21, né dall'art. 28 CCNL e, non andava giustificata, ma imputata a un giorno di congedo ordinario. Il rilievo non si palesa fondato: il lavoratore non ha provato il proprio assunto, vale a dire di aver richiesto ed essere stato autorizzato a fruire di un giorno di congedo ordinario, sì che, attesa la comunicazione preventiva di assenza, il lavoratore avrebbe dovuto presentare la giustificazione Analogamente, deve dirsi per il secondo procedimento disciplinare, aperto con la Parte_ contestazione del 07.11.2019, con cui aveva contestato che “a fronte della Sua comunicazione di assenza per malattia del 22 ottobre 2019 non ha fornito la relativa certificazione medica. Pertanto, la Sua assenza dal lavoro del 22.10.2019 è da noi considerata ingiustificata”. Contrariamente all'assunto del reclamante, l'art. 24 CCNL prevede che le assenze, salvo giustificato impedimento, debbano essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro di norma entro 2 ore prima della sostituzione del lavoratore ove l'organizzazione lo consenta;
la giustificazione deve essere fornita entro il secondo giorno successivo a quello dall'inizio dell'assenza, salvo casi di impedimento giustificato. In mancanza delle predette comunicazioni l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'art. 34 CCNL dispone, fra l'altro, che incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, Ne consegue che, fondatamente, in assenza di certificato medico e di allegazione di impedimento giustificato, del quale il lavoratore non ha giammai invocato la ricorrenza, l'assenza è stata considerata ingiustificata. Con il terzo provvedimento disciplinare del 13 agosto 2020, era stato contestato che egli “programmato di primo turno (00.45 - 07.00) come manovratore su SC n° 87 si presentava in servizio (accedendo al Terminal alle ore 00.04, come risulta dalla timbratura) ma non iniziava la Sua attività lavorativa alla guida del suddetto mezzo all'orario previsto. Dalle ore 1.30 circa veniva segnalata la Sua assenza nella mano di lavoro assegnata alla CR n. 9”. Avviate le ricerche nel terminal, soltanto verso le 3.45 il lavoratore, secondo quanto contestato, si presentava presso l'Ufficio del AP Turno dichiarando di avere accusato un malore ma, nel contempo rifiutava l'assistenza medica e iniziava l'attività solo alle ore 3.53. Pertanto, l'azienda contestava che il lavoratore aveva “iniziato con notevole ritardo l'esecuzione della prestazione lavorativa, omettendo di effettuare le giuste comunicazioni ai suoi diretti superiori, in violazione delle procedure aziendali, e con ciò arrecando disagio all'attività operativa”. Ha affermato il reclamane che la condotta sottesa all'addebito non si era verificata, poiché il ritardo era dovuto dall'insorgere di un improvviso malore e tale giustificazione, “in 24
assenza di accertamento negativo da parte della società, vale a eliminare l'antigiuridicità della condotta”. Così non è: il lavoratore, in servizio dalle ore 00.04, non aveva iniziato l'attività lavorativa e solo alle 3.45 si era presentato al capo turno. Si è registrata, dunque, una sorta di irreperibilità ingiustificata protratta per quasi quattro ore all'interno del luogo di lavoro. L'improvviso malessere addotto avrebbe imposto, non che il lavoratore si rendesse irreperibile, bensì che ne desse avviso al AP , in primo luogo per ricevere le Pt_5 necessarie cure mediche. Infine, il rifiuto del lavoratore di sottoporsi a visita medica - attività che non avrebbe potuto essere imposta da datore di lavoro a fronte del rifiuto dell'interessato - ha impedito alla società di esperire proprio quell'accertamento che, a dire del reclamante, avrebbe escluso l'antigiuridicità della condotta. Si è consumata, dunque, la condotta sanzionata dall'art. 34 CCNL, secondo cui incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che, salvo il caso di impedimento giustificato e senza giustificato motivo - il mancato accertamento dello stato di malessere per fatto imputabile esclusivamente al lavoratore integra l'assenza di giustificato motivo - ritardi l'inizio del lavoro. Correttamente, dunque, è stata contestata la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo precedente quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente (così art. 35 CCNL) e il licenziamento appare conforme ai principi di proporzionalità e correttezza, in costanza di comportamenti reiterati e contrattualmente rilevanti del lavoratore. Peraltro “la molteplicità degli episodi, oltre ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinea una persistenza che costituisce ulteriore negazione degli obblighi del dipendente ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento degli obblighi stessi” (Cass. 14/09/2007 n. 19232). Tutte le condotte, complessivamente considerate, determinano a concludere per un comportamento del lavoratore in violazione dell'obbligo di collaborare con il datore di lavoro, di rispettarne le direttive e di rendere la prestazione con la dovuta diligenza, compromettendo, non foss'altro che per la reiterazione, l'elemento fiduciario e porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. Peraltro, la reiterazione della condotte di rilievo disciplinare è sintomatica di un atteggiamento del dipendente connotato da intensità dell'elemento intenzionale. Per i motivi esposti, il reclamo è infondato e deve essere confermata l'impugnata sentenza. La soccombenza del reclamante ne impone la condanna, in favore della società resistente, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 486/2024 emessa
[...] dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 16/04/2024, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. Rigetta il reclamo. 25
2. Condanna il reclamante alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo. Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti