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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA BR, nella causa iscritta al n.35/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. LEONE FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 23/10/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 02/01/2025, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' CP_1 le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa. Vanno poste a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 29/10/2025
La Giudice del Lavoro
SA BR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA BR, nella causa iscritta al n.35/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. LEONE FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 23/10/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 02/01/2025, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' CP_1 le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa. Vanno poste a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 29/10/2025
La Giudice del Lavoro
SA BR