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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8426 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMO GRADO
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°15184/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura su foglio separato da intendersi rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti Antonio Tripodi ed Elisa Perrella, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, IAle delle
Medaglie d'oro n.110;
- RICORRENTE -
CONTRO
c.f. e P.Iva ONroparte_1
, con sede in Roma, IAle Mazzini n.14, in persona del P.IVA_1
Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, in virtù dei poteri ad esso conferiti con procura notarile in atti, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosario Salonia e Stefano
Taddei, elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi in
Roma, Largo Leopoldo Fregoli n.8, giusta delega allegata alla comparsa;
- RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere giornalista che da oltre trent'anni, in varie forme e ON modi, collaborava con la in ragione di plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti dal 1989 al 1995 in relazione ai quali il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità dei termini, da cui accertamento dell'esistenza di un unitario rapporto a far data dal
22.12.1989, esposto che in data 8.6.2000, allorquando la pronuncia non era ancora divenuta definitiva, le parti erano giunte ad una conciliazione in sede sindacale mediante la quale, sostituendo la propria volontà negoziale al decisum del Tribunale, avevano definito i rapporti sino ad allora intercorsi con rinuncia a quanto oggetto di domanda a fronte del versamento della somma netta £120.000.000, reso noto che, previa assegnazione della matricola n. 270723, era seguita per circa 14 anni dal 24.11.2003 al 30.6.2017, la stipula tra le parti di 62 contratti di collaborazione, deduceva che, dopo periodo di stasi per motivi familiari, nel 2021 era stata contattata per collaborare, grazie a ONr tre contratti, a due programmi uno televisivo, ” ONroparte_2
e l'altro radiofonico, “OR”), per i quali aveva raggiunto accordo definitivo e per uno dei quali aveva anche iniziato a lavorare.
Lamentato che, benchè da lei accettati i termini degli accordi proposti, ONr la i era illegittimamente rifiutata di sottoscriverli, pur anche già avendo utilizzato della sua prestazione, adducendo impedimento in relazione alla transazione conclusa nel 2020, concludeva chiedendo: ON
“accertato e dichiarato che l'accordo sindacale stipulato tra la e la Dott.ssa , sottoscritto in data 8 giugno 2000, non Parte_1 ha avuto e non potrà avere alcun effetto impeditivo dell'instaurazione rapporti di lavoro tra le Parti, in via principale: - accertare e dichiarare che tra la e la Dott.ssa ONroparte_3
sono stati conclusi due contratti di collaborazione Parte_1 per il programma “ ” e uno per il programma ONroparte_2
“OR”, nei modi e nei termini meglio descritti nell'anteposta narrativa;
- accertare e dichiarare, che la ONroparte_3
è rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte con i
[...] tre contratti di cui si è detto;
- risolvere i tre menzionati contratti per fatto e colpa della e, per l'effetto, ONroparte_3 condannarla a corrispondere alla Dott.ssa la Parte_1 somma di € 68.450,00, o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni da lei subiti;
- condannare la in persona del ONroparte_3 legale rappresentante p.t., a mantenere, e quindi non cancellare, la matricola assegnata alla Dott.ssa ; in via Parte_1 subordinata: accertare e dichiarare che la ONroparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ha
[...] illegittimamente receduto dalle trattative, ormai pressoché concluse, intercorse con la dott.ssa relativamente alla di lei Parte_1 collaborazione ai programmi “ ” e “OR” di cui ONroparte_2 in premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 110.677,35, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti”, vinte le spese ON Si costituiva tempestivamente in giudizio la invocando il valore preclusivo dell'accordo sottoscritto in sede sindacale e comunque sostenendo che nessun accordo si era concluso tra le parti in riferimenti ai tre menzionati in ricorso. Concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande avversarie, vinte le spese.
Disposti senza esito positivo diversi rinvii a fini conciliativi, istruito il giudizio con l'escussione di testi, concesso termine per note, la causa veniva all'odierna udienza discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Perfezionamento dei contratti riferiti al programma “La Vita indiretta”.
1.1. Riguardo al programma ”, è comprovato agli atti che ONroparte_2 nel luglio 2021, la deducente è stata contattata dalla dott.ssa , Persona_1 responsabile della produzione, che le propose, su indicazione del conduttore
, una collaborazione da settembre 2021 a luglio 2022, nella Parte_2 doppia veste di consulente (per 185 puntate) e presentatrice/regista di filmati e/o collegamenti (per 150 puntate), ruoli già svolti dall'istante in ragione di plurimi contratti siglati negli anni tra le parti. Quanto sopra emerge chiaramente ON dalla deposizione della citata dipendente la quale sul punto ha ricordato:
“Il nominativo della ricorrente mi era stato dato dal conduttore Pt_2
Avevo preso contatti per sapere se c'era una sua disponibilità per la
[...] collaborazione con la trasmissione. Lei aveva dato la sua disponibilità. Quindi avevamo inoltrato la richiesta di contratto in SAP. Deve essere convalidata con una serie di firme. Lei doveva avere due tipi di contratto. Uno di lavoro autonomo ed uno di scrittura”.
A conferma quanto riferito anche dalla teste intimata da parte convenuta all'epoca responsabile dell'ufficio scritture artistiche, la Testimone_1 quale ha sul punto ricordato: “La ricorrente aveva due richieste: una come conduttrice di servizi per “ ” ed un'altra come autrice sempre per ONroparte_2
“ ”. Le due richieste si riferivano a prestazioni contestuali e sono ONroparte_2 inoltrate dalla direzione RAI 1. Saranno arrivate in estate tra luglio e settembre”.
Incontestato che il 10 settembre 2021, la dott.ssa veniva contattata Parte_1
ONr telefonicamente dalla sig.ra , dipendente addetta alla Parte_3 struttura risorse televisive artistiche - sezione lavoro autonomo, per trovare un accordo economico in merito a ”: l'accordo prevedeva una ONroparte_2 collaborazione per il contratto da consulente di € 250,00 a puntata per 185 puntate, per un totale di € 46.250,00 ed una collaborazione per il contratto da presentatrice, per 150 puntate, ad un importo di € 120,00 a puntata, con un ammontare complessivo di € 18.000,00 (vedi nota vocale doc. 71 allegata al fascicolo di parte ricorrente). La stessa , alle ore 18.04 del medesimo Parte_3
ON giorno, inviava alla ricorrente i moduli che la fa sottoscrivere ai propri collaboratori dopo aver definito il patto di collaborazione (Modulo anagrafica, dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, dichiarazione in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte di dipendenti di pubbliche amministrazioni), che venivano reinviati sottoscritti dalla Parte_1 il 14 settembre 2021 (docc. 72-73 a seguire).
Seguivano accreditamento dell'istante sul portale Media Shuttle (doc. 74), istruzioni per il suo utilizzo (doc. 75) e condivisione di rubrica telefonica di tutte le persone che collaboravano con il programma televisivo de CP_2
”, nella quale la compariva sotto la voce “Redazione” (doc.
[...] Parte_1
76). Il 17 settembre 2021, infine, la Sig.ra inviava a diversi CP_4 destinatari, tra i quali l'istante, un “piccolo riassunto per organizzare al meglio il lavoro” de “La Vita in Diretta” (doc. 77).
Riguardo agli indicati passaggi ha riferito la teste : “Poi la ricorrente Per_1
è stata contattata dall'ufficio preposto per l'accordo economico e si era trovato un accordo economico. Lo so perché me lo aveva detto sia la ricorrente che
l'Ufficio ... la ricorrente era stata contattata da un giornalista interno che le aveva spiegato che servizi avrebbe dovuto fare. Le avevamo dato anche rubrica di numeri interni e introdotta in un sistema file che consentiva a tutti coloro che collaboravano con la trasmissione di vedere delle immagini ….Non ricordo
l'ammontare dell'accordo economico raggiunto anche se ricordo che
l'accordo era stato raggiunto”.
A conferma la teste : “Ho conosciuto la ricorrente telefonicamente Parte_3 nel settembre 2021. Sono stata io a contattarla per l'accordo per un impegno al programma “La vita in diretta”. La struttura richiedente del programma invia al nostro ufficio le richieste di coinvolgimento dei collaboratori esterni ed è nostra cura verificare che ci siano tutte le caratteristiche per procedere per poi redigere il contratto. Nostro compito è consultare il collaboratore per definire la proposta economica ai fini della redazione del contratto. Ci siamo sentite più volte, non ricordo esattamente quante, ma ci sono stati più passaggi.
La ricorrente aveva già dato il proprio assenso ed era stata definita la proposta economica”. ONr Chiarissima quindi la deposizione della : la tramite dipendente Parte_3 della struttura a ciò deputata, aveva definito una proposta contrattuale riferita alle modalità di collaborazione dell'istante al programma ”, ONroparte_2 aveva sottoposto la proposta alla ricorrente, quest'ultima l'aveva accettata comunicandolo alla controparte.
Che la abbia telefonato alla , avviando e concludendo la Parte_3 Parte_1 trattativa, per delega del superiore gerarchico Dott. , Capo Testimone_2
ONr struttura è stato confermato da quest'ultimo il quale ha in merito ricordato: “Non ho mai avuto a che fare con la ricorrente direttamente, non
l'ho mai conosciuta né ho avuto modo di parlare con lei. La struttura richiedente mi aveva mandato una richiesta di prestazione e dopo di che le persone che lavorano con me le esaminano e quindi se non ci sono cause ostative si valutano i presupposti per arrivare alla definizione di una trattativa economica”.
Si deve quindi ritenere che, all'esito della trattativa portata avanti dalla per conto del , i termini contrattuali fossero stati fissati Parte_3 Tes_2 dalle parti e dalle medesime accettati e che la sottoscrizione dell'accordo raggiunto sia stata impedita esclusivamente dal mancato nulla osta dell'ufficio legale.
Quanto sopra risulta confermato dal medesimo dott. il quale ha Tes_2 ricordato: “Nel caso della ricorrente c'era una causa ostativa ragione per cui abbiamo fatto le opportune verifiche. Ci possono essere anche cause di opportunità rimesse alla valutazione editoriale ma in questo caso no, abbiamo chiesto un parere al settore affari legali che ci ha detto che la causa ostativa impediva la formalizzazione del contratto . La causa ostativa derivava dal fatto che la ricorrente aveva firmato un verbale di conciliazione nel 2000 con il quale si era impegnata a non lavorare più con l'azienda ed aveva percepito una somma di 120.000 € a fronte della firma del verbale. Ragione per cui gli affari legali mi hanno detto che non potevo procedere alla formalizzazione dell'accordo…La mia struttura funziona da service, io non ho poteri decisionali, è la struttura richiedente che chiede la risorsa, fa la richiesta, noi valutiamo tutta la situazione e la compatibilità di budget e se portiamo a termine la trattativa formalizziamo il contratto”.
A conferma ulteriore la : “L'accordo propedeutico al contratto io lo Parte_3 trasmetto al procuratore competente per la firma ragione per cui ne rimane traccia. Al procuratore competente va la bozza del contratto contenente tutti gli elementi del futuro contratto. Nel caso di specie il contratto non ha avuto seguito e non è mai stato sottoscritto”.
Nello stesso senso la : “la ricorrente è stata contattata dall'ufficio Per_1 preposto per l'accordo economico e si era trovato un accordo economico. Lo so perché me lo aveva detto sia la ricorrente che l'Ufficio. Poi in un secondo ON momento si è visto che la ricorrente aveva una vecchia vertenza con la he risaliva ad anni addietro, precedente a diversi contratti anche con “Porta a
Porta”, ragione per cui ritenevamo che fosse, come era accaduto in altre occasioni, questione superata. Invece abbiamo avuto parere negativo per iniziare questa collaborazione. Tra l'accordo economico e il diniego saranno forse passati 15/20 gg. In questo periodo la ricorrente era stata contattata da un giornalista interno che le aveva spiegato che servizi avrebbe dovuto fare.
Le avevamo dato anche rubrica di numeri interni e introdotta in un sistema file che consentiva a tutti coloro che collaboravano con la trasmissione di vedere delle immagini”.
Di segno eguale la deposizione di “Abbiamo chiesto la Testimone_1 ragione dell'allert all'ufficio competente che ci ha spiegato le ragioni, cioè aveva in passato fatto causa e firmato una transazione dove era stata ON concordata una cifra a fronte di rinuncia ad ogni contratto con la e le società del gruppo. Non so se rinunciava ad un diritto o le era impedito di lavorare in futuro in base a tale transazione. A seguito di richiesta di parere ci fu detto che il veto restava”.
1.2. Ritiene l'Ufficio che il veto alla firma opposto dall' del ONroparte_5 tutto illegittimo, non sia stato, come tale, impeditivo del perfezionamento del contratto.
In primis occorre infatti rilevare come il beneplacito dell'ufficio legale alla firma del contratto non fosse un passaggio necessario. Sul punto chiarissima la deposizione della teste richiedente la collaborazione della ricorrente Tes_3
ON per la trasmissione “OR”: “Nonostante questo accordo la veva fatto lavorare la per anni in altri contratti. Ragione per cui il blocco del Parte_1 contratto per noi era ingiustificato. Mi chiedo quindi perché stavolta non la fanno lavorare e lo chiedo al Vice direttore Io avevo urgenza perché Tes_4 dovevo andare in onda. Liberati mi disse veditela tu che non me ne posso occupare. Mi viene detto di parlare con la dott.ssa o signora forse Pt_4
, dipendente in via IA all'ufficio contratti. Lei mi spiega che c'è CP_4
ON questa difficoltà e mi dice di rivolgermi all'ufficio legale della che ha sollevato il problema. Io lo chiamo e parlo con la dott.ssa , non Per_2 ricordo se indicatami o perché è stata lei a rispondere casualmente al telefono.
Fu molto disponibile e mi spiegò che l'ufficio legale era stato interpellato quando era stata richiesta la firma del contratto, e che in tale occasione era stato evidenziato dall'Ufficio l'impedimento. Quando le ho chiesto perché prima non c'era stato un blocco e la persona aveva lavorato lo stesso in passato dopo la conciliazione mi ha detto che nelle altre precedenti occasioni di contrattualizzazione all'ufficio legale non era stato richiesto alcun parere”. Occorre quindi rilevare da un lato come il parere dell'ufficio legale non fosse passaggio procedurale necessario per la firma del contratto e, dall'altro, come l'unico impedimento alla formalizzazione dell'accoro raggiunto addotto dalla ONr el 2021 fosse stato dalla medesima azienda bypassato con disinvoltura per oltre 13 anni in occasione di ben 62 contratti precedentemente siglati, tutti parimenti intervenuti dopo la firma del verbale di conciliazione assuntamente impeditivo.
Ed ancora, avendo chiarito il Dott. di non aver alcun potere Tes_2 decisionale in merito al contratto essendo, la sua, mera struttura di “service”, risulta evidente come il diniego alla formalizzazione del raggiunto accordo da lui opposto non trovi ragione nell'esercizio di un potere discrezionale
(viceversa proprio della struttura richiedente che aveva manifestato chiara volontà il tal senso) ma nel mero veto dell'ufficio legale che nelle diverse decine di occasioni precedenti non era intervenuto.
Inoltre, occorre rilevare come del tutto arbitraria risulti l'interpretazione dell'accordo conciliativo offerta dall'ufficio legale nell'occasione del diniego, avendo questo erroneamente ritenuto che la transazione in sede sindacale potesse vincolare le parti per il futuro, il che pacificamente è escluso dalla legge che sanziona con la nullità la rinuncia a diritti futuri. Per altro, è lo stesso tenore letterale della conciliazione ad escludere la capziosa interpretazione adottata ONr dall'ufficio legale atteso che la manifestazione di disinteresse della ONr ricorrente alla “riallocazione.. all'interno della non può che riferirsi al momento della conciliazione (in altre parole, la sottoscrizione non avveniva, come spesso viceversa accade, a fronte di ulteriore contrattualizzazione contestualmente pattuita), senza poter, per le ragioni sopra indicate, vincolare le parti nel senso di escludere un diverso intendimento nel futuro, come correttamente già ritenuto dalla stessa convenuta per i 62 contratti successivamente sottoscritti tra le parti. Per altro l'utilizzo della locuzione
“riallocazione.. all'interno della RAI” induce a ritenere che quanto le parti intendevano escludere non avesse nulla a che fare con la stipulazione, tanto più futura, di contratti di lavoro di natura autonoma che per loro natura nulla hanno a che vedere con la riallocazione del lavoratore all'interno di una struttura che semmai il professionista è chiamato a collaborare grazie al suo apporto esterno. D'altronde, e torniamo all'esame degli avvenimenti del secondo semestre 2021, un accordo lavorativo che ha visto l'incontro di volontà dei soggetti interessati
(ricorrente e produzione richiedente), che è stato concordato con la struttura aziendale deputata alla contrattualizzazione (l'ufficio interessato è stato proprio quello addetto ai contratti da sottoscrivere con i lavoratori autonomi, ragione per cui appare nella fattispecie del tutto irrilevante la giurisprudenza di legittimità richiamata in sede di nota dalla RAI riferita allo “pseudo rappresentante”), definito nei minimi dettagli poichè riferito a tutti gli elementi essenziali del contratto a partire dal contenuto e dalla modalità della prestazione e della controprestazione, non si vede come possa essere vincolato nel suo nascere da una forma scritta non richiesta per legge ad substantiam. E che la firma di un contratto (ricordiamo nella fattispecie non manifestazione di discrezionalità da parte del avendo la sua struttura già avanzato Tes_2 proposta definitiva alla ricorrente in merito al contenuto del contratto) non sia essenziale all'instaurarsi di un rapporto di lavoro una volta compiutamente manifestata la volontà di conclusione dell'accordo (vedi assenso a tutti i suoi elementi espresso dall'una parte e dell'altra) è evidenziato dal fatto che anche in assenza di accordo verbale, qualora le modalità del rapporto siano definite dal concreto atteggiarsi della prestazione, il requisito della forma scritta deve ritenersi del tutto irrilevante.
Ricorda al riguardo l'Ufficio come l'art.1326 c.c. preveda che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, dunque tramite l'incontro delle rispettive manifestazioni di volontà (c.d. principio consensualistico). Ebbene la proposta ONr formulata dalla sulla cui validità e congruenza il dipendente delegato alla firma dott. non ha sollevato alcuna obiezione, era stata accettata dalla Tes_2
e tale accettazione era stata comunicata alla controparte tanto che la Parte_1
ON era passata alla fase successiva della formalizzazione dell'accordo raggiunto inviando il contratto al dott. per la firma. Tes_2
1.3. In conclusione, in accoglimento della domanda, il Tribunale accerta che il diniego illegittimamente opposto dall'ufficio legale alla firma dell'accordo già validamente raggiunto in tutti i suoi elementi non possa ritenersi atto impeditivo al perfezionamento del contratto. 2. Perfezionamento del contratto riferito al programma
“OR”.
2.1. A maggior ragione deve dichiararsi perfezionato il contratto riferito all'indicato programma avendo avuto tale contratto anche parziale esecuzione.
Incontestato che dopo “iniziale” rifiuto, la dott.ssa si accordava con Parte_1
ON la accettando la proposta migliorativa formulata dalla società, riguardo alla collaborazione al programma “OR”, edito da Radio 1, per 30 puntate dal
21 novembre 2021 al 3 luglio 2022, per €140,00 a puntata, per un totale di
€4.200,00. Ne costituisce prova la e-mail del 15 novembre 2021 ove la sig.ra confermava l'intervenuto accordo con le seguenti Persona_3 inequivocabili parole “Ti confermo l'impegno con radiouno per il programma
OR (autore testo al microfono) dal 21 novembre al 3 luglio 2022. Le puntate saranno 30 ed il compenso è 140 euro a puntata” (Doc. 78). Seguiva mail di risposta in pari data della ove rendeva noto di aver già Parte_1 iniziato a lavorare sul programma: “Ok, aspetto una tua chiamata, ma io sto già lavorando dalla scorsa settimana” (Doc. 79). Circostanza comprovata agli atti poiché le puntate del 21.11.2021 e del 5.12.2021 dovevano essere registrate il 18 novembre 2021 sicché, prima di tale data, la ricorrente si trovava ad eseguire la prestazione richiesta dal ruolo partecipando alle riunioni, facendo proposte, realizzando le interviste preparatorie per gli ospiti, trascrivendole, preparando il canovaccio di domande alla conduttrice e scrivendo e
“speakerando” le due schede introduttive per ciascuna puntata, con ciò rendendo esattamente le prestazioni contrattuali richieste (docc. 80. 80bis).
Se non che le puntate ormai registrate, non essendo nel frattempo intervenuta la firma dell'accordo raggiunto in ragione di quanto del tutto arbitrariamente ritenuto dall'ufficio legale in merito all'esistenza di impedimento, ormai chiuse e pronte per la messa in onda con i contributi audio della e le schede Parte_1 da lei preparate, venivano messe in onda nelle previste date mantenendo il testo da lei redatto ma letto da altri (sul punto vedi parte finale della deposizione della teste sotto riportata : “ … Il lavoro fatto con la per il Tes_3 Parte_1 programma è confluito nella realizzazione del programma, questo perché io ero in standby con la OC. Io ero convinta che si sarebbe andati avanti
e quindi non ritenevo di assumere un rischio a mandare in onde le due puntate cui aveva collaborato ”). Parte_1 Emerge dalla prova assunta che, anche per questo secondo programma, la ON conduttrice capo redattore del GR non Parte_5 intervenendo la formalizzazione dell'accordo raggiunto, contattava l'Ufficio legale dell'Azienda, in persona dell'Avv. la quale adduceva quale Per_2 unico impedimento il menzionato verbale concluso in sede sindacale nell'anno
2000. Sul punto la dott.ssa dipendente intimata dalla convenuta con Pt_4 ruolo di impiegata dedicata alla formalizzazione dei contratti di scrittura e lavoro autonomo della direzione radio, ha dichiarato: “La ricorrente è stata nostra collaboratrice, non ricordo sino a quando. Ha sottoscritto diversi contratti con Radio 1. Non ricordo l'ultimo contratto sottoscritto per quale trasmissione era. Sono passati diversi anni. La rete inoltra al mio ufficio una richiesta, noi la controlliamo e contattiamo il collaboratore per aprire una trattativa economica. La trattativa può essere effettuata sia tramite e-mail che al telefono. All'esito della trattativa economica aperta all'esito della richiesta della rete, prevede il periodo di impegno dal – al, il numero delle prestazioni realizzate all'interno di quel periodo ed un compenso base, il tipo di prestazione ed il titolo della trasmissione. L'ipotesi di accordo contiene tutti questi elementi a cui il collaboratore deve dare il proprio assenso se no non la inviamo agli organi superiori per l'approvazione. I contratti vengono firmati
o da dipendente con qualifica di F Super se contratti entro i 5000€ totali oppure dal mio dirigente per somme superiori”. Anche in questo caso, quindi, definito, all'esito della trattativa intercorsa tra lei e la ricorrente, il contenuto dell'accordo in tutti i suoi elementi, il contratto era passato per la firma al dirigente.
Testimonianza dell'iter del contratto e dell'attività lavorativa svolta dalla in favore della trasmissione è offerta dalla deposizione della dott.ssa Parte_1
conduttrice di “OR”: “Conosco la vicenda in Parte_5 esame perché avevo chiesto una collaboratrice per la trasmissione OR di cui mi occupavo. Non era una richiesta formale, mi ero messa d'accordo con la dott.ssa e le avevo richiesto di collaborarmi perché è molto brava Parte_1
e il programma è complesso. Lei mi dà la sua disponibilità. Feci questa richiesta a vice direttore GR1 dicendo che c'era la disponibilità Testimone_5 della . Non c'è un inoltro formale della richiesta da quel che so, non Parte_1
c'era scritto niente e nulla era stato stabilito in relazione a quando si doveva formalizzare il contratto. La direzione sapeva che doveva lavorare per me. Mi sento con la ricorrente e lei mi dice che non ci sarebbe stata la collaborazione perché il compenso che le veniva offerto non era sufficiente. Preciso che io nulla so riguardo al compenso percepito dai collaboratori che lavorano con me perché non di mia competenza. Successivamente la stessa mi dice che aveva ripreso contatti con IA IA con offerta di compenso che le era stato fatto
e in merito al quale era d'accordo. Mi dice che successivamente era iniziata la fase preparatoria alla firma del contratto, di cui parimenti non mi occupo. So che c'è uno scambio di documenti tra l'ufficio contratti ed i collaboratori. Non li ho mai visti. Quando inizia questa fase tutti i collaboratori iniziano a lavorare perché a quel punto è scontato che venga firmato il contratto. E' prassi decennale che riguarda tutti i collaboratori e non solo la ricorrente. Tra
l'avvio delle pratiche e la firma del contratto sia azienda che collaboratori sanno che si presterà collaborazione ugualmente e sta bene a tutte e due le parti. Cominciamo quindi il lavoro, riunioni in cui vengono stabiliti ospiti, riunioni ed orari. La quindi inizia a lavorare con me su questi temi. Parte_1
Questo per qualche settimana. Poi da via IA dicono che la dott.ssa non ON può essere contrattualizzata perché aveva concluso una transazione con per una precedente vertenza in cui diceva che non avrebbe più potuto prestare ON la sua opera in Questo mi viene riferito non ricordo se dalla ricorrente o dal Vice direttore Forse è stata . Nonostante questo accordo Tes_4 Pt_1
ON la aveva fatto lavorare la per anni in altri contratti. Ragione Parte_1 per cui il blocco del contratto per noi era ingiustificato. Mi chiedo quindi perché stavolta non la fanno lavorare e lo chiedo al Vice direttore Io Tes_4 avevo urgenza perché dovevo andare in onda. Liberati mi disse veditela tu che non me ne posso occupare. Mi viene detto di parlare con la dott.ssa o signora
forse , dipendente in via IA all'ufficio contratti. Lei mi Pt_4 CP_4 spiega che c'è questa difficoltà e mi dice di rivolgermi all'ufficio legale della ON che ha sollevato il problema. Io lo chiamo e parlo con la dott.ssa
, non ricordo se indicatami o perché è stata lei a rispondere Per_2 casualmente al telefono. Fu molto disponibile e mi spiegò che l'ufficio legale era stato interpellato quando era stata richiesta la firma del contratto, e che in tale occasione era stato evidenziato dall'Ufficio l'impedimento. Quando le ho chiesto perché prima non c'era stato un blocco e la persona aveva lavorato lo stesso in passato dopo la conciliazione mi ha detto che nelle altre precedenti occasioni di contrattualizzazione all'ufficio legale non era stato richiesto alcun parere. Io ho insistito molto con la dott.ssa e c'è stato uno scambio Per_2 di telefonate durato per settimane perché io volevo che questa persona che aveva lavorato con me potesse firmare il contratto e che non eccepisse poi che aveva lavorato senza averlo firmato, come era stato. Soprattutto poi ci tenevo ad avere con me la ricorrente perché è una delle migliori penne incontrate nella mia vita ragione per cui speravo che mi collaborasse a questo programma cui tenevo tantissimo. Ci siamo scritte io e la ricorrente sino a dicembre perché io ero disperata, non avevo nessuno che mi collaborava e la
OC mi aveva fatto intendere che probabilmente una soluzione si sarebbe trovata. Altrimenti telefonate e messaggi tra me e quest'ultima non avrebbero avuto senso… Il lavoro fatto con la per il programma è Parte_1 confluito nella realizzazione del programma, questo perché io ero in standby con la OC. Io ero convinta che si sarebbe andati avanti e quindi non ritenevo di assumere un rischio a mandare in onde le due puntate cui aveva collaborato ”. Parte_1
2.2. Emerge quindi anche in questo caso che l'accordo tra ricorrente e struttura deputata dalla RAI alla contrattualizzazione era stato raggiunto nei minimi particolari, che la aveva nella fattispecie già iniziato, in ragione Parte_1 dell'accordo raggiunto e dell'impegno su di lei gravante (ricordatole anche via mail), a lavorare ben prima della conclusione dell'iter di firma ciò richiedendo i tempi di edizione del programma, che tale circostanza era stata resa nota dalla medesima istante alla struttura che si occupava dell'iter burocratico senza che nulla le venisse opposto.
La circostanza, sottolineata in sede di note dalla convenuta, che i testi abbiano chiarito quale avrebbe dovuto essere “la corretta procedura da seguire ai fini della contrattualizzazione delle risorse” con particolare riferimento al divieto di loro impiego prima della firma del contratto, nulla smentisce in merito all'uso invalso di prassi diversa, per come riferito dalla teste e Tes_3 confermato nel caso all'esame dal mancato intervento di uno stop all'esito della mail della ricorrente alla . Pt_6
Rileva per altro il Tribunale come nel caso specifico nessun teste intimato dalla convenuta sia stato in grado di confutare quanto testimoniato dalla in Tes_3 merito all'esecuzione in fatto di prestazioni riferite al contratto “OR” da parte della , essendosi tutti limitati a riferire di quel che avrebbe Parte_1 dovuto essere e non di quel che fu.
3. Mantenimento del numero di matricola
Poiché i tre contratti indicati devono ritenersi tutti validamente conclusi a seguito degli accordi raggiunti tra le parti nel secondo semestre 2021, deve altresì essere accertato il diritto della ricorrente al mantenimento del numero di matricola già a suo tempo attribuitole non essendo da tale periodo ad oggi decorso un quinquennio. Quanto sopra evidenzia come la proposta transattiva ONr formulata dalla ia stata rifiutata dalla non senza valido motivo. Parte_1
4. Quantum oggetto di condanna
In merito alla quantificazione del danno subito per inadempimento contrattuale, ci si richiama ai compensi non percepiti per come fissati in sede di accordo non avendo potuto la ricorrente compiutamente adempiere al suo incarico e partecipare alle previste sessioni di riunione per comportamento imputabile alla sola convenuta. Né controparte ha provato che l'istante ha reperito nel periodo di teorica vigenza degli indicati contratti ulteriore proficua occupazione. Su tali somme, il cui ammontare per come fissato dalle parti nei tre accordi negoziali in complessivi €68.450,00 non risulta contestato, sono dovuti gli interessi al tasso legale.
5. Disciplina dei compensi di lite
All'integrale accoglimento della domanda formulata in via principale consegue ONr la condanna della lla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta che l'accordo sindacale stipulato in data 8 giugno 2000 non ha effetto impeditivo dell'instaurazione di rapporti di lavoro tra le parti e, per l'effetto, dichiara che tra e sono ONroparte_3 Parte_1 stati conclusi due contratti di collaborazione per il programma CP_2
” e uno per il programma “OR” e condanna la resistente a
[...] corrispondere alla ricorrente la somma di €68.450,00 a titolo di risarcimento danni con diritto di quest'ultima al mantenimento della matricola già assegnata n.270723; condanna in persona del legale ONroparte_1 rappresentante, alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi
€7.000,00 oltre IVA e CPA.
Roma, il 16.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
PRIMO GRADO
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°15184/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura su foglio separato da intendersi rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti Antonio Tripodi ed Elisa Perrella, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, IAle delle
Medaglie d'oro n.110;
- RICORRENTE -
CONTRO
c.f. e P.Iva ONroparte_1
, con sede in Roma, IAle Mazzini n.14, in persona del P.IVA_1
Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, in virtù dei poteri ad esso conferiti con procura notarile in atti, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosario Salonia e Stefano
Taddei, elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi in
Roma, Largo Leopoldo Fregoli n.8, giusta delega allegata alla comparsa;
- RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere giornalista che da oltre trent'anni, in varie forme e ON modi, collaborava con la in ragione di plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti dal 1989 al 1995 in relazione ai quali il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità dei termini, da cui accertamento dell'esistenza di un unitario rapporto a far data dal
22.12.1989, esposto che in data 8.6.2000, allorquando la pronuncia non era ancora divenuta definitiva, le parti erano giunte ad una conciliazione in sede sindacale mediante la quale, sostituendo la propria volontà negoziale al decisum del Tribunale, avevano definito i rapporti sino ad allora intercorsi con rinuncia a quanto oggetto di domanda a fronte del versamento della somma netta £120.000.000, reso noto che, previa assegnazione della matricola n. 270723, era seguita per circa 14 anni dal 24.11.2003 al 30.6.2017, la stipula tra le parti di 62 contratti di collaborazione, deduceva che, dopo periodo di stasi per motivi familiari, nel 2021 era stata contattata per collaborare, grazie a ONr tre contratti, a due programmi uno televisivo, ” ONroparte_2
e l'altro radiofonico, “OR”), per i quali aveva raggiunto accordo definitivo e per uno dei quali aveva anche iniziato a lavorare.
Lamentato che, benchè da lei accettati i termini degli accordi proposti, ONr la i era illegittimamente rifiutata di sottoscriverli, pur anche già avendo utilizzato della sua prestazione, adducendo impedimento in relazione alla transazione conclusa nel 2020, concludeva chiedendo: ON
“accertato e dichiarato che l'accordo sindacale stipulato tra la e la Dott.ssa , sottoscritto in data 8 giugno 2000, non Parte_1 ha avuto e non potrà avere alcun effetto impeditivo dell'instaurazione rapporti di lavoro tra le Parti, in via principale: - accertare e dichiarare che tra la e la Dott.ssa ONroparte_3
sono stati conclusi due contratti di collaborazione Parte_1 per il programma “ ” e uno per il programma ONroparte_2
“OR”, nei modi e nei termini meglio descritti nell'anteposta narrativa;
- accertare e dichiarare, che la ONroparte_3
è rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte con i
[...] tre contratti di cui si è detto;
- risolvere i tre menzionati contratti per fatto e colpa della e, per l'effetto, ONroparte_3 condannarla a corrispondere alla Dott.ssa la Parte_1 somma di € 68.450,00, o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni da lei subiti;
- condannare la in persona del ONroparte_3 legale rappresentante p.t., a mantenere, e quindi non cancellare, la matricola assegnata alla Dott.ssa ; in via Parte_1 subordinata: accertare e dichiarare che la ONroparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ha
[...] illegittimamente receduto dalle trattative, ormai pressoché concluse, intercorse con la dott.ssa relativamente alla di lei Parte_1 collaborazione ai programmi “ ” e “OR” di cui ONroparte_2 in premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 110.677,35, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti”, vinte le spese ON Si costituiva tempestivamente in giudizio la invocando il valore preclusivo dell'accordo sottoscritto in sede sindacale e comunque sostenendo che nessun accordo si era concluso tra le parti in riferimenti ai tre menzionati in ricorso. Concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande avversarie, vinte le spese.
Disposti senza esito positivo diversi rinvii a fini conciliativi, istruito il giudizio con l'escussione di testi, concesso termine per note, la causa veniva all'odierna udienza discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Perfezionamento dei contratti riferiti al programma “La Vita indiretta”.
1.1. Riguardo al programma ”, è comprovato agli atti che ONroparte_2 nel luglio 2021, la deducente è stata contattata dalla dott.ssa , Persona_1 responsabile della produzione, che le propose, su indicazione del conduttore
, una collaborazione da settembre 2021 a luglio 2022, nella Parte_2 doppia veste di consulente (per 185 puntate) e presentatrice/regista di filmati e/o collegamenti (per 150 puntate), ruoli già svolti dall'istante in ragione di plurimi contratti siglati negli anni tra le parti. Quanto sopra emerge chiaramente ON dalla deposizione della citata dipendente la quale sul punto ha ricordato:
“Il nominativo della ricorrente mi era stato dato dal conduttore Pt_2
Avevo preso contatti per sapere se c'era una sua disponibilità per la
[...] collaborazione con la trasmissione. Lei aveva dato la sua disponibilità. Quindi avevamo inoltrato la richiesta di contratto in SAP. Deve essere convalidata con una serie di firme. Lei doveva avere due tipi di contratto. Uno di lavoro autonomo ed uno di scrittura”.
A conferma quanto riferito anche dalla teste intimata da parte convenuta all'epoca responsabile dell'ufficio scritture artistiche, la Testimone_1 quale ha sul punto ricordato: “La ricorrente aveva due richieste: una come conduttrice di servizi per “ ” ed un'altra come autrice sempre per ONroparte_2
“ ”. Le due richieste si riferivano a prestazioni contestuali e sono ONroparte_2 inoltrate dalla direzione RAI 1. Saranno arrivate in estate tra luglio e settembre”.
Incontestato che il 10 settembre 2021, la dott.ssa veniva contattata Parte_1
ONr telefonicamente dalla sig.ra , dipendente addetta alla Parte_3 struttura risorse televisive artistiche - sezione lavoro autonomo, per trovare un accordo economico in merito a ”: l'accordo prevedeva una ONroparte_2 collaborazione per il contratto da consulente di € 250,00 a puntata per 185 puntate, per un totale di € 46.250,00 ed una collaborazione per il contratto da presentatrice, per 150 puntate, ad un importo di € 120,00 a puntata, con un ammontare complessivo di € 18.000,00 (vedi nota vocale doc. 71 allegata al fascicolo di parte ricorrente). La stessa , alle ore 18.04 del medesimo Parte_3
ON giorno, inviava alla ricorrente i moduli che la fa sottoscrivere ai propri collaboratori dopo aver definito il patto di collaborazione (Modulo anagrafica, dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, dichiarazione in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte di dipendenti di pubbliche amministrazioni), che venivano reinviati sottoscritti dalla Parte_1 il 14 settembre 2021 (docc. 72-73 a seguire).
Seguivano accreditamento dell'istante sul portale Media Shuttle (doc. 74), istruzioni per il suo utilizzo (doc. 75) e condivisione di rubrica telefonica di tutte le persone che collaboravano con il programma televisivo de CP_2
”, nella quale la compariva sotto la voce “Redazione” (doc.
[...] Parte_1
76). Il 17 settembre 2021, infine, la Sig.ra inviava a diversi CP_4 destinatari, tra i quali l'istante, un “piccolo riassunto per organizzare al meglio il lavoro” de “La Vita in Diretta” (doc. 77).
Riguardo agli indicati passaggi ha riferito la teste : “Poi la ricorrente Per_1
è stata contattata dall'ufficio preposto per l'accordo economico e si era trovato un accordo economico. Lo so perché me lo aveva detto sia la ricorrente che
l'Ufficio ... la ricorrente era stata contattata da un giornalista interno che le aveva spiegato che servizi avrebbe dovuto fare. Le avevamo dato anche rubrica di numeri interni e introdotta in un sistema file che consentiva a tutti coloro che collaboravano con la trasmissione di vedere delle immagini ….Non ricordo
l'ammontare dell'accordo economico raggiunto anche se ricordo che
l'accordo era stato raggiunto”.
A conferma la teste : “Ho conosciuto la ricorrente telefonicamente Parte_3 nel settembre 2021. Sono stata io a contattarla per l'accordo per un impegno al programma “La vita in diretta”. La struttura richiedente del programma invia al nostro ufficio le richieste di coinvolgimento dei collaboratori esterni ed è nostra cura verificare che ci siano tutte le caratteristiche per procedere per poi redigere il contratto. Nostro compito è consultare il collaboratore per definire la proposta economica ai fini della redazione del contratto. Ci siamo sentite più volte, non ricordo esattamente quante, ma ci sono stati più passaggi.
La ricorrente aveva già dato il proprio assenso ed era stata definita la proposta economica”. ONr Chiarissima quindi la deposizione della : la tramite dipendente Parte_3 della struttura a ciò deputata, aveva definito una proposta contrattuale riferita alle modalità di collaborazione dell'istante al programma ”, ONroparte_2 aveva sottoposto la proposta alla ricorrente, quest'ultima l'aveva accettata comunicandolo alla controparte.
Che la abbia telefonato alla , avviando e concludendo la Parte_3 Parte_1 trattativa, per delega del superiore gerarchico Dott. , Capo Testimone_2
ONr struttura è stato confermato da quest'ultimo il quale ha in merito ricordato: “Non ho mai avuto a che fare con la ricorrente direttamente, non
l'ho mai conosciuta né ho avuto modo di parlare con lei. La struttura richiedente mi aveva mandato una richiesta di prestazione e dopo di che le persone che lavorano con me le esaminano e quindi se non ci sono cause ostative si valutano i presupposti per arrivare alla definizione di una trattativa economica”.
Si deve quindi ritenere che, all'esito della trattativa portata avanti dalla per conto del , i termini contrattuali fossero stati fissati Parte_3 Tes_2 dalle parti e dalle medesime accettati e che la sottoscrizione dell'accordo raggiunto sia stata impedita esclusivamente dal mancato nulla osta dell'ufficio legale.
Quanto sopra risulta confermato dal medesimo dott. il quale ha Tes_2 ricordato: “Nel caso della ricorrente c'era una causa ostativa ragione per cui abbiamo fatto le opportune verifiche. Ci possono essere anche cause di opportunità rimesse alla valutazione editoriale ma in questo caso no, abbiamo chiesto un parere al settore affari legali che ci ha detto che la causa ostativa impediva la formalizzazione del contratto . La causa ostativa derivava dal fatto che la ricorrente aveva firmato un verbale di conciliazione nel 2000 con il quale si era impegnata a non lavorare più con l'azienda ed aveva percepito una somma di 120.000 € a fronte della firma del verbale. Ragione per cui gli affari legali mi hanno detto che non potevo procedere alla formalizzazione dell'accordo…La mia struttura funziona da service, io non ho poteri decisionali, è la struttura richiedente che chiede la risorsa, fa la richiesta, noi valutiamo tutta la situazione e la compatibilità di budget e se portiamo a termine la trattativa formalizziamo il contratto”.
A conferma ulteriore la : “L'accordo propedeutico al contratto io lo Parte_3 trasmetto al procuratore competente per la firma ragione per cui ne rimane traccia. Al procuratore competente va la bozza del contratto contenente tutti gli elementi del futuro contratto. Nel caso di specie il contratto non ha avuto seguito e non è mai stato sottoscritto”.
Nello stesso senso la : “la ricorrente è stata contattata dall'ufficio Per_1 preposto per l'accordo economico e si era trovato un accordo economico. Lo so perché me lo aveva detto sia la ricorrente che l'Ufficio. Poi in un secondo ON momento si è visto che la ricorrente aveva una vecchia vertenza con la he risaliva ad anni addietro, precedente a diversi contratti anche con “Porta a
Porta”, ragione per cui ritenevamo che fosse, come era accaduto in altre occasioni, questione superata. Invece abbiamo avuto parere negativo per iniziare questa collaborazione. Tra l'accordo economico e il diniego saranno forse passati 15/20 gg. In questo periodo la ricorrente era stata contattata da un giornalista interno che le aveva spiegato che servizi avrebbe dovuto fare.
Le avevamo dato anche rubrica di numeri interni e introdotta in un sistema file che consentiva a tutti coloro che collaboravano con la trasmissione di vedere delle immagini”.
Di segno eguale la deposizione di “Abbiamo chiesto la Testimone_1 ragione dell'allert all'ufficio competente che ci ha spiegato le ragioni, cioè aveva in passato fatto causa e firmato una transazione dove era stata ON concordata una cifra a fronte di rinuncia ad ogni contratto con la e le società del gruppo. Non so se rinunciava ad un diritto o le era impedito di lavorare in futuro in base a tale transazione. A seguito di richiesta di parere ci fu detto che il veto restava”.
1.2. Ritiene l'Ufficio che il veto alla firma opposto dall' del ONroparte_5 tutto illegittimo, non sia stato, come tale, impeditivo del perfezionamento del contratto.
In primis occorre infatti rilevare come il beneplacito dell'ufficio legale alla firma del contratto non fosse un passaggio necessario. Sul punto chiarissima la deposizione della teste richiedente la collaborazione della ricorrente Tes_3
ON per la trasmissione “OR”: “Nonostante questo accordo la veva fatto lavorare la per anni in altri contratti. Ragione per cui il blocco del Parte_1 contratto per noi era ingiustificato. Mi chiedo quindi perché stavolta non la fanno lavorare e lo chiedo al Vice direttore Io avevo urgenza perché Tes_4 dovevo andare in onda. Liberati mi disse veditela tu che non me ne posso occupare. Mi viene detto di parlare con la dott.ssa o signora forse Pt_4
, dipendente in via IA all'ufficio contratti. Lei mi spiega che c'è CP_4
ON questa difficoltà e mi dice di rivolgermi all'ufficio legale della che ha sollevato il problema. Io lo chiamo e parlo con la dott.ssa , non Per_2 ricordo se indicatami o perché è stata lei a rispondere casualmente al telefono.
Fu molto disponibile e mi spiegò che l'ufficio legale era stato interpellato quando era stata richiesta la firma del contratto, e che in tale occasione era stato evidenziato dall'Ufficio l'impedimento. Quando le ho chiesto perché prima non c'era stato un blocco e la persona aveva lavorato lo stesso in passato dopo la conciliazione mi ha detto che nelle altre precedenti occasioni di contrattualizzazione all'ufficio legale non era stato richiesto alcun parere”. Occorre quindi rilevare da un lato come il parere dell'ufficio legale non fosse passaggio procedurale necessario per la firma del contratto e, dall'altro, come l'unico impedimento alla formalizzazione dell'accoro raggiunto addotto dalla ONr el 2021 fosse stato dalla medesima azienda bypassato con disinvoltura per oltre 13 anni in occasione di ben 62 contratti precedentemente siglati, tutti parimenti intervenuti dopo la firma del verbale di conciliazione assuntamente impeditivo.
Ed ancora, avendo chiarito il Dott. di non aver alcun potere Tes_2 decisionale in merito al contratto essendo, la sua, mera struttura di “service”, risulta evidente come il diniego alla formalizzazione del raggiunto accordo da lui opposto non trovi ragione nell'esercizio di un potere discrezionale
(viceversa proprio della struttura richiedente che aveva manifestato chiara volontà il tal senso) ma nel mero veto dell'ufficio legale che nelle diverse decine di occasioni precedenti non era intervenuto.
Inoltre, occorre rilevare come del tutto arbitraria risulti l'interpretazione dell'accordo conciliativo offerta dall'ufficio legale nell'occasione del diniego, avendo questo erroneamente ritenuto che la transazione in sede sindacale potesse vincolare le parti per il futuro, il che pacificamente è escluso dalla legge che sanziona con la nullità la rinuncia a diritti futuri. Per altro, è lo stesso tenore letterale della conciliazione ad escludere la capziosa interpretazione adottata ONr dall'ufficio legale atteso che la manifestazione di disinteresse della ONr ricorrente alla “riallocazione.. all'interno della non può che riferirsi al momento della conciliazione (in altre parole, la sottoscrizione non avveniva, come spesso viceversa accade, a fronte di ulteriore contrattualizzazione contestualmente pattuita), senza poter, per le ragioni sopra indicate, vincolare le parti nel senso di escludere un diverso intendimento nel futuro, come correttamente già ritenuto dalla stessa convenuta per i 62 contratti successivamente sottoscritti tra le parti. Per altro l'utilizzo della locuzione
“riallocazione.. all'interno della RAI” induce a ritenere che quanto le parti intendevano escludere non avesse nulla a che fare con la stipulazione, tanto più futura, di contratti di lavoro di natura autonoma che per loro natura nulla hanno a che vedere con la riallocazione del lavoratore all'interno di una struttura che semmai il professionista è chiamato a collaborare grazie al suo apporto esterno. D'altronde, e torniamo all'esame degli avvenimenti del secondo semestre 2021, un accordo lavorativo che ha visto l'incontro di volontà dei soggetti interessati
(ricorrente e produzione richiedente), che è stato concordato con la struttura aziendale deputata alla contrattualizzazione (l'ufficio interessato è stato proprio quello addetto ai contratti da sottoscrivere con i lavoratori autonomi, ragione per cui appare nella fattispecie del tutto irrilevante la giurisprudenza di legittimità richiamata in sede di nota dalla RAI riferita allo “pseudo rappresentante”), definito nei minimi dettagli poichè riferito a tutti gli elementi essenziali del contratto a partire dal contenuto e dalla modalità della prestazione e della controprestazione, non si vede come possa essere vincolato nel suo nascere da una forma scritta non richiesta per legge ad substantiam. E che la firma di un contratto (ricordiamo nella fattispecie non manifestazione di discrezionalità da parte del avendo la sua struttura già avanzato Tes_2 proposta definitiva alla ricorrente in merito al contenuto del contratto) non sia essenziale all'instaurarsi di un rapporto di lavoro una volta compiutamente manifestata la volontà di conclusione dell'accordo (vedi assenso a tutti i suoi elementi espresso dall'una parte e dell'altra) è evidenziato dal fatto che anche in assenza di accordo verbale, qualora le modalità del rapporto siano definite dal concreto atteggiarsi della prestazione, il requisito della forma scritta deve ritenersi del tutto irrilevante.
Ricorda al riguardo l'Ufficio come l'art.1326 c.c. preveda che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, dunque tramite l'incontro delle rispettive manifestazioni di volontà (c.d. principio consensualistico). Ebbene la proposta ONr formulata dalla sulla cui validità e congruenza il dipendente delegato alla firma dott. non ha sollevato alcuna obiezione, era stata accettata dalla Tes_2
e tale accettazione era stata comunicata alla controparte tanto che la Parte_1
ON era passata alla fase successiva della formalizzazione dell'accordo raggiunto inviando il contratto al dott. per la firma. Tes_2
1.3. In conclusione, in accoglimento della domanda, il Tribunale accerta che il diniego illegittimamente opposto dall'ufficio legale alla firma dell'accordo già validamente raggiunto in tutti i suoi elementi non possa ritenersi atto impeditivo al perfezionamento del contratto. 2. Perfezionamento del contratto riferito al programma
“OR”.
2.1. A maggior ragione deve dichiararsi perfezionato il contratto riferito all'indicato programma avendo avuto tale contratto anche parziale esecuzione.
Incontestato che dopo “iniziale” rifiuto, la dott.ssa si accordava con Parte_1
ON la accettando la proposta migliorativa formulata dalla società, riguardo alla collaborazione al programma “OR”, edito da Radio 1, per 30 puntate dal
21 novembre 2021 al 3 luglio 2022, per €140,00 a puntata, per un totale di
€4.200,00. Ne costituisce prova la e-mail del 15 novembre 2021 ove la sig.ra confermava l'intervenuto accordo con le seguenti Persona_3 inequivocabili parole “Ti confermo l'impegno con radiouno per il programma
OR (autore testo al microfono) dal 21 novembre al 3 luglio 2022. Le puntate saranno 30 ed il compenso è 140 euro a puntata” (Doc. 78). Seguiva mail di risposta in pari data della ove rendeva noto di aver già Parte_1 iniziato a lavorare sul programma: “Ok, aspetto una tua chiamata, ma io sto già lavorando dalla scorsa settimana” (Doc. 79). Circostanza comprovata agli atti poiché le puntate del 21.11.2021 e del 5.12.2021 dovevano essere registrate il 18 novembre 2021 sicché, prima di tale data, la ricorrente si trovava ad eseguire la prestazione richiesta dal ruolo partecipando alle riunioni, facendo proposte, realizzando le interviste preparatorie per gli ospiti, trascrivendole, preparando il canovaccio di domande alla conduttrice e scrivendo e
“speakerando” le due schede introduttive per ciascuna puntata, con ciò rendendo esattamente le prestazioni contrattuali richieste (docc. 80. 80bis).
Se non che le puntate ormai registrate, non essendo nel frattempo intervenuta la firma dell'accordo raggiunto in ragione di quanto del tutto arbitrariamente ritenuto dall'ufficio legale in merito all'esistenza di impedimento, ormai chiuse e pronte per la messa in onda con i contributi audio della e le schede Parte_1 da lei preparate, venivano messe in onda nelle previste date mantenendo il testo da lei redatto ma letto da altri (sul punto vedi parte finale della deposizione della teste sotto riportata : “ … Il lavoro fatto con la per il Tes_3 Parte_1 programma è confluito nella realizzazione del programma, questo perché io ero in standby con la OC. Io ero convinta che si sarebbe andati avanti
e quindi non ritenevo di assumere un rischio a mandare in onde le due puntate cui aveva collaborato ”). Parte_1 Emerge dalla prova assunta che, anche per questo secondo programma, la ON conduttrice capo redattore del GR non Parte_5 intervenendo la formalizzazione dell'accordo raggiunto, contattava l'Ufficio legale dell'Azienda, in persona dell'Avv. la quale adduceva quale Per_2 unico impedimento il menzionato verbale concluso in sede sindacale nell'anno
2000. Sul punto la dott.ssa dipendente intimata dalla convenuta con Pt_4 ruolo di impiegata dedicata alla formalizzazione dei contratti di scrittura e lavoro autonomo della direzione radio, ha dichiarato: “La ricorrente è stata nostra collaboratrice, non ricordo sino a quando. Ha sottoscritto diversi contratti con Radio 1. Non ricordo l'ultimo contratto sottoscritto per quale trasmissione era. Sono passati diversi anni. La rete inoltra al mio ufficio una richiesta, noi la controlliamo e contattiamo il collaboratore per aprire una trattativa economica. La trattativa può essere effettuata sia tramite e-mail che al telefono. All'esito della trattativa economica aperta all'esito della richiesta della rete, prevede il periodo di impegno dal – al, il numero delle prestazioni realizzate all'interno di quel periodo ed un compenso base, il tipo di prestazione ed il titolo della trasmissione. L'ipotesi di accordo contiene tutti questi elementi a cui il collaboratore deve dare il proprio assenso se no non la inviamo agli organi superiori per l'approvazione. I contratti vengono firmati
o da dipendente con qualifica di F Super se contratti entro i 5000€ totali oppure dal mio dirigente per somme superiori”. Anche in questo caso, quindi, definito, all'esito della trattativa intercorsa tra lei e la ricorrente, il contenuto dell'accordo in tutti i suoi elementi, il contratto era passato per la firma al dirigente.
Testimonianza dell'iter del contratto e dell'attività lavorativa svolta dalla in favore della trasmissione è offerta dalla deposizione della dott.ssa Parte_1
conduttrice di “OR”: “Conosco la vicenda in Parte_5 esame perché avevo chiesto una collaboratrice per la trasmissione OR di cui mi occupavo. Non era una richiesta formale, mi ero messa d'accordo con la dott.ssa e le avevo richiesto di collaborarmi perché è molto brava Parte_1
e il programma è complesso. Lei mi dà la sua disponibilità. Feci questa richiesta a vice direttore GR1 dicendo che c'era la disponibilità Testimone_5 della . Non c'è un inoltro formale della richiesta da quel che so, non Parte_1
c'era scritto niente e nulla era stato stabilito in relazione a quando si doveva formalizzare il contratto. La direzione sapeva che doveva lavorare per me. Mi sento con la ricorrente e lei mi dice che non ci sarebbe stata la collaborazione perché il compenso che le veniva offerto non era sufficiente. Preciso che io nulla so riguardo al compenso percepito dai collaboratori che lavorano con me perché non di mia competenza. Successivamente la stessa mi dice che aveva ripreso contatti con IA IA con offerta di compenso che le era stato fatto
e in merito al quale era d'accordo. Mi dice che successivamente era iniziata la fase preparatoria alla firma del contratto, di cui parimenti non mi occupo. So che c'è uno scambio di documenti tra l'ufficio contratti ed i collaboratori. Non li ho mai visti. Quando inizia questa fase tutti i collaboratori iniziano a lavorare perché a quel punto è scontato che venga firmato il contratto. E' prassi decennale che riguarda tutti i collaboratori e non solo la ricorrente. Tra
l'avvio delle pratiche e la firma del contratto sia azienda che collaboratori sanno che si presterà collaborazione ugualmente e sta bene a tutte e due le parti. Cominciamo quindi il lavoro, riunioni in cui vengono stabiliti ospiti, riunioni ed orari. La quindi inizia a lavorare con me su questi temi. Parte_1
Questo per qualche settimana. Poi da via IA dicono che la dott.ssa non ON può essere contrattualizzata perché aveva concluso una transazione con per una precedente vertenza in cui diceva che non avrebbe più potuto prestare ON la sua opera in Questo mi viene riferito non ricordo se dalla ricorrente o dal Vice direttore Forse è stata . Nonostante questo accordo Tes_4 Pt_1
ON la aveva fatto lavorare la per anni in altri contratti. Ragione Parte_1 per cui il blocco del contratto per noi era ingiustificato. Mi chiedo quindi perché stavolta non la fanno lavorare e lo chiedo al Vice direttore Io Tes_4 avevo urgenza perché dovevo andare in onda. Liberati mi disse veditela tu che non me ne posso occupare. Mi viene detto di parlare con la dott.ssa o signora
forse , dipendente in via IA all'ufficio contratti. Lei mi Pt_4 CP_4 spiega che c'è questa difficoltà e mi dice di rivolgermi all'ufficio legale della ON che ha sollevato il problema. Io lo chiamo e parlo con la dott.ssa
, non ricordo se indicatami o perché è stata lei a rispondere Per_2 casualmente al telefono. Fu molto disponibile e mi spiegò che l'ufficio legale era stato interpellato quando era stata richiesta la firma del contratto, e che in tale occasione era stato evidenziato dall'Ufficio l'impedimento. Quando le ho chiesto perché prima non c'era stato un blocco e la persona aveva lavorato lo stesso in passato dopo la conciliazione mi ha detto che nelle altre precedenti occasioni di contrattualizzazione all'ufficio legale non era stato richiesto alcun parere. Io ho insistito molto con la dott.ssa e c'è stato uno scambio Per_2 di telefonate durato per settimane perché io volevo che questa persona che aveva lavorato con me potesse firmare il contratto e che non eccepisse poi che aveva lavorato senza averlo firmato, come era stato. Soprattutto poi ci tenevo ad avere con me la ricorrente perché è una delle migliori penne incontrate nella mia vita ragione per cui speravo che mi collaborasse a questo programma cui tenevo tantissimo. Ci siamo scritte io e la ricorrente sino a dicembre perché io ero disperata, non avevo nessuno che mi collaborava e la
OC mi aveva fatto intendere che probabilmente una soluzione si sarebbe trovata. Altrimenti telefonate e messaggi tra me e quest'ultima non avrebbero avuto senso… Il lavoro fatto con la per il programma è Parte_1 confluito nella realizzazione del programma, questo perché io ero in standby con la OC. Io ero convinta che si sarebbe andati avanti e quindi non ritenevo di assumere un rischio a mandare in onde le due puntate cui aveva collaborato ”. Parte_1
2.2. Emerge quindi anche in questo caso che l'accordo tra ricorrente e struttura deputata dalla RAI alla contrattualizzazione era stato raggiunto nei minimi particolari, che la aveva nella fattispecie già iniziato, in ragione Parte_1 dell'accordo raggiunto e dell'impegno su di lei gravante (ricordatole anche via mail), a lavorare ben prima della conclusione dell'iter di firma ciò richiedendo i tempi di edizione del programma, che tale circostanza era stata resa nota dalla medesima istante alla struttura che si occupava dell'iter burocratico senza che nulla le venisse opposto.
La circostanza, sottolineata in sede di note dalla convenuta, che i testi abbiano chiarito quale avrebbe dovuto essere “la corretta procedura da seguire ai fini della contrattualizzazione delle risorse” con particolare riferimento al divieto di loro impiego prima della firma del contratto, nulla smentisce in merito all'uso invalso di prassi diversa, per come riferito dalla teste e Tes_3 confermato nel caso all'esame dal mancato intervento di uno stop all'esito della mail della ricorrente alla . Pt_6
Rileva per altro il Tribunale come nel caso specifico nessun teste intimato dalla convenuta sia stato in grado di confutare quanto testimoniato dalla in Tes_3 merito all'esecuzione in fatto di prestazioni riferite al contratto “OR” da parte della , essendosi tutti limitati a riferire di quel che avrebbe Parte_1 dovuto essere e non di quel che fu.
3. Mantenimento del numero di matricola
Poiché i tre contratti indicati devono ritenersi tutti validamente conclusi a seguito degli accordi raggiunti tra le parti nel secondo semestre 2021, deve altresì essere accertato il diritto della ricorrente al mantenimento del numero di matricola già a suo tempo attribuitole non essendo da tale periodo ad oggi decorso un quinquennio. Quanto sopra evidenzia come la proposta transattiva ONr formulata dalla ia stata rifiutata dalla non senza valido motivo. Parte_1
4. Quantum oggetto di condanna
In merito alla quantificazione del danno subito per inadempimento contrattuale, ci si richiama ai compensi non percepiti per come fissati in sede di accordo non avendo potuto la ricorrente compiutamente adempiere al suo incarico e partecipare alle previste sessioni di riunione per comportamento imputabile alla sola convenuta. Né controparte ha provato che l'istante ha reperito nel periodo di teorica vigenza degli indicati contratti ulteriore proficua occupazione. Su tali somme, il cui ammontare per come fissato dalle parti nei tre accordi negoziali in complessivi €68.450,00 non risulta contestato, sono dovuti gli interessi al tasso legale.
5. Disciplina dei compensi di lite
All'integrale accoglimento della domanda formulata in via principale consegue ONr la condanna della lla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta che l'accordo sindacale stipulato in data 8 giugno 2000 non ha effetto impeditivo dell'instaurazione di rapporti di lavoro tra le parti e, per l'effetto, dichiara che tra e sono ONroparte_3 Parte_1 stati conclusi due contratti di collaborazione per il programma CP_2
” e uno per il programma “OR” e condanna la resistente a
[...] corrispondere alla ricorrente la somma di €68.450,00 a titolo di risarcimento danni con diritto di quest'ultima al mantenimento della matricola già assegnata n.270723; condanna in persona del legale ONroparte_1 rappresentante, alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi
€7.000,00 oltre IVA e CPA.
Roma, il 16.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari