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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. MO NO Presidente rel.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11/11/2025;
sentito il giudice delegato;
all'esito della camera di consiglio in pari data, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 218/-1- 2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale promossa da:
(P.I. , in seguito anche “ ) con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
Uberti, 37, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Andrea Bordogna, giusta procura 27 giugno
2017 (10124 rep., 5533 racc.) a firma dott. Notaio nel Collegio Notarile di Milano, Persona_1 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi di Savoia, 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Serrao (C.F.
, PE , che la rappresenta e difende come da C.F._1 Email_1 procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
ricorrente nei confronti de:
(P.I. , in seguito anche “ ) con sede legale in 81020, San Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
IC La AD (CE), Via Sandro Pertini, 2, iscritta nel Registro delle imprese di Caserta (Rea: CE - 276837), in persona del legale rappresentante pro tempore.;
debitore contumace esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta risultante dalla visura del registro delle imprese e/o INIPE;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale avendo la società debitrice sede legale nel relativo circondario;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito a seguito di forniture consacrato nel decreto ingiuntivo n. 15428/2023, RG 34103/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data
04/10/2023 e pubblicato in data 06/10/2023, notificato in data 09/10/2023, con il quale si ingiungeva alla il pagamento della somma di € 68.889,41, già al netto di eventuali pagamenti in acconto non CP_1 specificamente imputati, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, spese e compensi di ricorso;
che l'ingiunta proponeva opposizione al decreto con il procedimento avanti al Tribunale di Milano RG
42385/2023, che veniva dichiarato estinto in data 06/02/2025;
che dichiarata l'esecutività del decreto, essa ricorrente notificava atto di precetto in data 07/04/2025 per la complessiva somma di € 72.451,67, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, oneri di legge, spese successive occorrende e imposta di registro, tentando, invano, il pignoramento mobiliare diretto presso la sede legale di CP_1
che la società debitrice, pur risultando attiva, ha depositato l'ultimo bilancio nell'anno 2021, senza poi successivamente pubblicare altre informazioni accessibili ai terzi;
considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di soggetto esercente attività di produzione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e bevande (cfr. visura CCIAA, in atti);
considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”);
considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo ed unico bilancio depositato riguarda l'esercizio 2021, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale;
considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
(il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- insoluti nei pagamenti delle sole forniture per circa € 72.451 cui vano aggiunte le spese le ulteriori spese maturate dal precetto;
- una esposizione debitoria della società nei confronti dell' per debiti Controparte_2 previdenziali e tributari scaduti pari ad euro 800.000,00, come risultante dall'istruttoria ufficiosa;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
(P.I. ) con sede legale in 81020, San IC La AD (CE), Via CP_1 Controparte_1 P.IVA_2
Sandro Pertini, 2, in persona del legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dott.ssa Marta Sodano ex;
CP_3
curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI Persona_2
ORDINA
al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell 'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell 'articolo 39 CCI
ORDINA che il curatore proceda, all 'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 26/3/2026, h. 9,30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
AS
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l 'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PE delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l 'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 25/11/2025.
Il Presidente estensore
MO NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. MO NO Presidente rel.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11/11/2025;
sentito il giudice delegato;
all'esito della camera di consiglio in pari data, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 218/-1- 2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale promossa da:
(P.I. , in seguito anche “ ) con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
Uberti, 37, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Andrea Bordogna, giusta procura 27 giugno
2017 (10124 rep., 5533 racc.) a firma dott. Notaio nel Collegio Notarile di Milano, Persona_1 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi di Savoia, 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Serrao (C.F.
, PE , che la rappresenta e difende come da C.F._1 Email_1 procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
ricorrente nei confronti de:
(P.I. , in seguito anche “ ) con sede legale in 81020, San Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
IC La AD (CE), Via Sandro Pertini, 2, iscritta nel Registro delle imprese di Caserta (Rea: CE - 276837), in persona del legale rappresentante pro tempore.;
debitore contumace esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta risultante dalla visura del registro delle imprese e/o INIPE;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale avendo la società debitrice sede legale nel relativo circondario;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito a seguito di forniture consacrato nel decreto ingiuntivo n. 15428/2023, RG 34103/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data
04/10/2023 e pubblicato in data 06/10/2023, notificato in data 09/10/2023, con il quale si ingiungeva alla il pagamento della somma di € 68.889,41, già al netto di eventuali pagamenti in acconto non CP_1 specificamente imputati, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, spese e compensi di ricorso;
che l'ingiunta proponeva opposizione al decreto con il procedimento avanti al Tribunale di Milano RG
42385/2023, che veniva dichiarato estinto in data 06/02/2025;
che dichiarata l'esecutività del decreto, essa ricorrente notificava atto di precetto in data 07/04/2025 per la complessiva somma di € 72.451,67, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, oneri di legge, spese successive occorrende e imposta di registro, tentando, invano, il pignoramento mobiliare diretto presso la sede legale di CP_1
che la società debitrice, pur risultando attiva, ha depositato l'ultimo bilancio nell'anno 2021, senza poi successivamente pubblicare altre informazioni accessibili ai terzi;
considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di soggetto esercente attività di produzione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e bevande (cfr. visura CCIAA, in atti);
considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”);
considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo ed unico bilancio depositato riguarda l'esercizio 2021, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale;
considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
(il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- insoluti nei pagamenti delle sole forniture per circa € 72.451 cui vano aggiunte le spese le ulteriori spese maturate dal precetto;
- una esposizione debitoria della società nei confronti dell' per debiti Controparte_2 previdenziali e tributari scaduti pari ad euro 800.000,00, come risultante dall'istruttoria ufficiosa;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
(P.I. ) con sede legale in 81020, San IC La AD (CE), Via CP_1 Controparte_1 P.IVA_2
Sandro Pertini, 2, in persona del legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dott.ssa Marta Sodano ex;
CP_3
curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI Persona_2
ORDINA
al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell 'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell 'articolo 39 CCI
ORDINA che il curatore proceda, all 'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 26/3/2026, h. 9,30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
AS
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l 'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PE delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l 'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 25/11/2025.
Il Presidente estensore
MO NO