Ordinanza cautelare 6 giugno 2018
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 03/10/2022, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01505/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2018, proposto da
AD MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Annarita Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, n. 43;
contro
Comune di Surbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Chironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LO MA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell'avviso di mobilità esterna del 23 febbraio 2018, con cui l'Amministrazione Comunale di Surbo ha avviato la procedura di selezione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm., per la copertura di n. 1 posto di Operatore di Polizia Municipale - Categoria giuridica C, e della determina comunale presupposta n. 90/SA del 23/2/2018;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il provvedimento di ammissione delle domande di mobilità pervenute, gli eventuali atti della procedura di selezione medio tempore adottati, compresi la nomina della Commissione, i verbali di concorso, gli esiti dello stesso, la nomina del vincitore e l'eventuale contratto individuale di lavoro con questi sottoscritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Surbo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to P. Miccoli, in sostituzione dell'avv.to A. Marasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente - collocata quale idonea, con punti 52,68, al V° posto della graduatoria del concorso pubblico bandito nel 2008 dal Comune di Surbo per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale - Categoria C - con ricorso notificato il 24/04/2018 e depositato in giudizio il 09/05/2018, impugna l'avviso di mobilità esterna del 23 febbraio 2018, con cui l'Amministrazione Comunale di Surbo ha avviato la procedura di selezione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., per la copertura di n. 1 posto di Operatore di Polizia Municipale - Categoria giuridica C e la determina comunale presupposta n. 90/SA del 23/2/2018, nonchè ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il provvedimento di ammissione delle domande di mobilità pervenute, gli eventuali atti della procedura di selezione medio tempore adottati, compresi la nomina della Commissione, i verbali di concorso, gli esiti dello stesso, la nomina del vincitore e l'eventuale contratto individuale di lavoro con questi sottoscritto.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 4 D.L 31/8/2013 n. 101, conv. in L. 30/10/2013, n. 125. Violazione del principio generale di reclutamento mediante scorrimento della graduatoria. Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 per carenza di motivazione. Disparità di trattamento. Sviamento.
Il 01/06/2018, si è costituito in giudizio il Comune di Surbo, depositando un atto di controricorso, nel quale ha chiesto di respingere il ricorso, perché infondato, unitamente all’istanza cautelare ivi contenuta.
Non si è costituita in giudizio la controinteressata intimata.
Con ordinanza cautelare n. 270 del 06/06/2018, questa Sezione ha respinto la proposta domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, il proposto gravame non appare accoglibile in quanto, con riguardo al fumus boni iuris, le censure mosse non sembra colgano nel segno, in considerazione del fatto che il Comune di Surbo, ai fini della copertura del posto in organico, ha correttamente dato luogo ad una procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001, atteso che tale procedura, alla stregua della giurisprudenza prevalente e preferibile (Tar Bologna 794/2017, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5231/2016, Corte di Cassazione 12559/2017 fra gli altri) prevale sullo scorrimento di graduatorie valide (e ciò per evidenti esigenze di sistema), procedura del tutto diversa dall’indizione di un nuovo concorso, nei cui confronti lo scorrimento di graduatorie valide assumerebbe prevalenza; ”.
Il 12/07/2022, la ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale ha chiesto di dichiarare “ l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite ”.
Nella pubblica udienza del 19/07/2022 (alla quale è stata da ultimo rinviata d’ufficio), la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Tribunale che il difensore di parte ricorrente, il 12/07/2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale nella quale ha chiesto di dichiarare “ l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite ”.
Osserva, altresì, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di legge (anche considerato l’esito della causa) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Da Assegnare Magistrato, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'ArpeDa Assegnare Magistrato |
IL SEGRETARIO