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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4270/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] A Cremano (NA) (C.F.: Parte_1
), elett. dom. alla a presso lo studio dell'avv. Montano Antonio (C.F. C.F._1
) e nato il [...] a [...] (c.f: C.F._2 CP_1
, entrambi elett. dom. via Palestro, n. 6 80011 Acerra presso lo studio C.F._3 dell'avv. Montano Antonio (C.F. ) e dell'avv. Montano Mariagrazia C.F._2
(c.f. ) dai quali sono rappresentati e difesi come da procura su foglio C.F._4 separato;
APPELLANTI E nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
), elett. dom. in Via G. Palermo n. 45 in Napoli, presso lo studio C.F._5 dell'avv. Gentile Alessandra (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa in C.F._6 virtù di procura su foglio separato;
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del giorno 11/09/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, e Controparte_2 CP_1 prospettando che: Parte_1
- nel gennaio 2010, in accordo con con il quale intratteneva una relazione CP_1 sentimentale sin dal marzo 2005, decideva di acquistare un'autovettura modello Audi targata DH525EV, ricorrendo a un finanziamento;
- a causa dei problemi economici di il finanziamento veniva intestato solo alla CP_1 con addebito RID sul conto corrente, per un totale di euro 15.884,00 cui si CP_2
1 aggiungevano gli interessi maturandi sino alla data del soddisfo per un totale di euro 20.250,00 con pagamento da corrispondersi in numero sessanta rate mensili per l'importo di euro 340,00 cadauna;
- le parti stabilivano che avrebbe contribuito per la metà al pagamento delle CP_1 rate, mentre padre di avrebbe garantito i pagamenti in caso di Parte_1 CP_1 inadempienza del figlio.
- l'autovettura veniva intestata congiuntamente alla e a ma CP_2 Parte_1 restava nell'esclusiva disponibilità materiale della famiglia CP_1
- dopo un iniziale periodo di regolari versamenti per un totale pari a euro 900,00, CP_1 si rifiutava di pagare la sua quota e non provvedeva in suo luogo
[...] Parte_1
e, pertanto, a far data dal settembre 2010, le rate venivano pagate integralmente da
Controparte_2
- nel mese di dicembre 2010, decideva di vendere l'autovettura per la somma CP_1 di € 14.500,00, al fine di utilizzare i proventi della vendita per estinguere il finanziamento gravante sulla persona di e provvedere al rimborso delle quote Controparte_2 arretrate.
- in dispregio degli accordi raggiunti, e trattenevano i Parte_1 CP_1 proventi della vendita, non provvedendo, né all'estinzione del detto finanziamento, né alla restituzione delle somme anticipate dalla sola CP_2
- provvedeva a corrispondere in favore della esclusivamente la Parte_1 CP_2 somma di € 2040.00 a titolo di pagamento della rata mensile di propria spettanza relativa all'anno 2011 (ossia dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2011). In relazione a quanto premesso, l'attrice prospettava che i convenuti risultavano debitori della somma pari ad € 15.130,00, di cui 630,00 per la rate insolute relative ai mesi da settembre 2010 a dicembre 2014, € 14.500,00 quale ricavato della vendita per l'estinzione del finanziamento, oltre a € 2.040,00 per le rate versate dalla senza godere della CP_2 titolarità della vettura dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2011, € 4.080,00 per le rate relative ai mesi da gennaio 2012 a dicembre 2012, pagate esclusivamente dall' istante, € 2.040,00 quali rate da gennaio 2013 al giugno 2013, e ciò nonostante il bene de quo fosse stato venduto a terzi. In conclusione, la hiedeva al Tribunale di Napoli di: CP_2
1) condannare e al pagamento dell'importo di euro 23.290,00 quali somme Parte_1 CP_1 dovute ed ancora non corrisposte all'istante, ovvero della maggiore e/o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi dalla domanda al saldo.
2) in via subordinata, di riconoscere la restituzione della somma pari ad € 7.250,00, quale quota di spettanza della sig.ra , nella spiegata qualità di comproprietaria per la vendita Controparte_2 della suddetta autovettura, ad oggi illegittimamente trattenuta dal Parte_1
3) condannare in ogni caso il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali e non arrecati Parte_1 all'istante per non aver potuto estinguere il finanziamento de quo, in seguito alla alienazione della sopraindicata autovettura.
1.2 Si costituivano e chiedendo il rigetto delle avverse domande. Parte_1 CP_1
2 In via preliminare, chiedeva la propria estromissione dal giudizio prospettando Parte_1 di essere stato indicato nel contratto di acquisto dell'autovettura quale mero prestanome del figlio. Nel merito, invece, i convenuti prospettavano che la CP_3
- aveva trattenuto l'autovettura Fiat Audi A3, targata DH525FV, uti dominus, con l'intenzione di venderla per saldare il finanziamento a lei intestato. CP_1 concordava con questa soluzione e faceva sottoscrivere l'atto di vendita al padre,
a patto che almeno metà del ricavato della vendita gli fosse restituito. Parte_1
- aveva proceduto alla vendita dell'autovettura ma non aveva corrisposto la metà del ricavato in favore di giustificando tale comportamento con la necessità di CP_1 utilizzare l'intero importo per saldare il finanziamento.
- non solo aveva trattenuto indebitamente l'intero importo della vendita dell'auto, ma aveva anche preteso da ulteriori 2.040 euro, asserendo di averli utilizzati per CP_1 pagare le rate del finanziamento prima di estinguerlo con il denaro ricavato dalla vendita e per evitare un contenzioso, suo malgrado, aveva versato anche questa somma CP_1 nel corso del 2011. Alla luce di quanto esposto, e chiedevano al Giudice di prime cure: CP_1 Parte_1
1) In via preliminare dichiarare l'estromissione del sig. del presente giudizio: CP_4
2) Rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) Accertare la temerarietà della lite e condannare l'attrice al risarcimento dei danni cx. an. 96 c.p.c.;
4) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto Difensore per averne fatto anticipo. [..].
1.3 Espletata la prova testimoniale dei testi indicati dalle parti, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6456/2020, pubblicata il 08/10/2020, accoglieva, in parte, la domanda dell'attrice condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2 della somma di euro 14.185,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo nonché al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 280,00 per esborsi ed euro 3.384,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA con attribuzione. In sintesi, il Primo Giudice, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto fondate le allegazioni dell'attrice circa le modalità di acquisto dell'autovettura e la ripartizione dei pagamenti delle rate del finanziamento. In particolare, il Tribunale, riteneva inattendibili i testi – madre dell'attrice - e Testimone_1
– convivente del - ma, dalle testimonianze fornite dagli altri Testimone_2 CP_1 testimoni indicati da parte attrice, riteneva provato:
- che si era fatto garante, in caso di inadempienza del figlio, per il pagamento della CP_1 propria quota delle rate del finanziamento e che, nel 2010, l'autovettura Audi era nella disponibilità esclusiva del CP_1
- che la vendita dell'autovettura Audi venne effettuata su iniziativa dei convenuti, risultando irrilevante, a tal fine, la dichiarazione liberatoria sottoscritta dall'attrice il 07/12/2010 poiché non riportava né l'indicazione dell'acquirente né il prezzo di vendita e perché era emerso che i convenuti ammisero successivamente di non aver corrisposto alcun importo all'attrice in seguito alla vendita e si impegnarono a versarle l'importo ricavato.
3 In conclusione, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda di parte attrice condannando i convenuti, in solido, “al pagamento dell'importo di € 14,185,00, di cui € 7.000,00 quale quota della vendita dell'autovettura ed € 7.185.00 (20.250,00/2 meno 2.940,00) quale quota parte del finanziamento, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo. 2 Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato in data 25/11/2020 via pec), hanno proposto appello e Parte_1 CP_1
2.1 Con il primo motivo di appello gli appellanti deducono l'assenza di motivazione in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva e alla conseguente richiesta di estromissione dal giudizio del Parte_1
In particolare, gli appellanti ribadiscono che sarebbe stato solo un Parte_1
"prestanome" nell'acquisto del veicolo targato DH525EV, accordato tra e CP_1
e non avrebbe avuto alcun ruolo nella compravendita. In base a tale Controparte_2 ricostruzione, si configurerebbe un caso di interposizione fittizia di persona, con conseguente nullità del contratto stipulato nei confronti di e produzione di effetti giuridici Parte_1 solo tra e CP_1 Controparte_2
2.2. La seconda censura formulata dagli appellanti ha ad oggetto l'errata valutazione del documento, che gli appellanti definiscono “quietanza liberatoria” e depositato in primo grado, ribadendo che, dopo la fine della relazione tra e CP_1 Controparte_2 quest'ultima aveva venduto l'auto, ma non aveva mai restituito a metà della somma, CP_1 giustificando che l'intero importo serviva per estinguere il finanziamento. Il documento definito
“quietanza liberatoria”, mai disconosciuto, attesterebbe l'avvenuto pagamento e conseguentemente avrebbe valore probatorio.
2.3 Con il terzo motivo di appello gli appellanti prospettano l'erronea dichiarazione dell'inattendibilità della testimone le cui dichiarazioni dovrebbero condurre Testimone_2
a dimostrare le circostanze appena sopra indicate. In particolare, e lamentano che, nel corso del giudizio di primo Parte_1 CP_1 grado, il giudice di prime cure avrebbe ritenuto inattendibile il teste Testimone_2 esclusivamente a causa del suo rapporto di convivenza con il convenuto senza CP_1 basarsi su elementi oggettivi.
2.4 Con il quarto motivo di appello gli appellanti rilevano l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice prospettando che le stesse risultavano generiche, inattendibili e indirette, poiché basate su racconti della stessa Controparte_2
e non su esperienze dirette. Inoltre, secondo gli appellanti, tali dichiarazioni risultavano inidonee a dimostrare la promessa di pagamento assunta dal non risultando la Parte_1 stessa da un contratto o atto formale.
2.5. Infine, gli appellanti ribadivano la richiesta di condanna della controparte al risarcimento per lite temeraria e chiedevano di:
“a) in via preliminare dichiarare l'estromissione del Sig. dal giudizio di primo grado;
Parte_1
b) Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) Accertare la temerarietà della lite e condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni ex Controparte_2 art 96 c.p.c.
4 d) In via meramente gradata e subordinata in caso di conferma della sentenza di primo grado, compensare le spese di giudizio di primo grado e, conseguentemente, dichiarare non dovute dai convenuti le spese e le competenze così come liquidate dal Giudice di primo grado;
e) Condannare in ogni caso l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e Cpa, di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”.
2.6 Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'appello ritenendo Controparte_2 infondati i motivi di doglianza prospettati dalle controparti. In particolare, secondo l'appellata, l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado aveva dimostrato che si era impegnato, come garante, nel caso di inadempienza del Parte_1 figlio A corrispondere la sua quota delle rate di finanziamento e la sua legittimazione CP_1 passiva non poteva essere messa in discussione. Circa il secondo motivo di appello, l'appellata, ribadiva che il documento, definito "quietanza liberatoria" dagli appellanti, risultava irrilevante per la decisione, poiché non indicava né l'acquirente né il prezzo di vendita ed era stato ottenuto in circostanze discutibili, dal CP_1 che, accompagnato da tale , si era recato presso la per dettarne il
[...] Per_1 CP_2 contenuto. Infine, il difensore dell'appellata aggiunge che le prove presentate durante il processo di primo grado confutano chiaramente le affermazioni degli appellanti, infatti, dallo scambio di mail (del 7 novembre 2010) tra la e è dimostrato che l'auto era stata messa in CP_2 CP_1 vendita, in accordo con comproprietario e senza il consenso della per ripagare un CP_2 debito con tale . Per_1
Con riferimento al terzo motivo di appello, la evidenzia che il giudizio di CP_2 inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali di non si è fondato Testimone_2 esclusivamente sui rapporti di familiarità, ma su una valutazione basata su elementi oggettivi come la precisione, coerenza e credibilità delle dichiarazioni, i rapporti dei testimoni con le parti e il loro eventuale interesse all'esito della causa. Secondo l'appellata, inoltre, il quarto motivo di appello sarebbe inammissibile poiché non indica chiaramente le violazioni di legge e la loro rilevanza per la decisione impugnata. In ogni caso, evidenzia che il Giudice di primo grado ha dichiarato nulle solo Parte_2 alcune delle dichiarazioni rese dalla teste in quanto "de relato actoris" Testimone_3 ritenendo però valide quelle riguardanti fatti non appresi dall'attrice stessa e relative al mancato incasso della vendita dell'autovettura e all'ammissione da parte di di essere debitore CP_1 di alcune somme di denaro nei confronti dell'odierna appellata . Infine, rilevava l'inammissibilità dell'istanza di condanna ex art. 96 Parte_2 eccepita dagli appellanti e la corretta applicazione, da parte del primo Giudice, dei parametri del D.M. 55/2014. Alla stregua di tali premesse l'appellata così concludeva: Affinchè la Corte di Appello adito voglia, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità dell'appello formulato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. stante la palese infondatezza, sia in fatto che in diritto, del gravame intrapreso riconoscendo con il suo vaglio prognostico la manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di ulteriori energie processuali.
5 Voglia la Corte di Appello adita rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata alla luce della totale mancanza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora che, tra l'altro, risulta anche non provato. Nel merito rigettare l'appello formulato in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in premessa, oltre che non provato e, per l'effetto condannare gli appellanti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma, equitativamente determinata, stante l'abuso processuale intervenuto per la palese infondatezza dei motivi di appello. Con vittoria per le spese di lite.
3.All'udienza del giorno 11/09/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'appello è infondato e deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza resa dal Giudice di prime cure. Appare utile premettere che, nel corso del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti hanno ammesso che sentimentalmente legato alla convenne con quest'ultima CP_1 CP_2 di acquistare, ad uso ed interesse di entrambi, il veicolo Audi A3 tg DH525EV accendendo un finanziamento a nome dell'attrice e che le parti convennero, altresì, che a garanzia di entrambi, l'autovettura sarebbe stata intestata anche a padre di e che le rate del Parte_1 CP_1 finanziamento, fino alla metà dell'importo ricevuto, sarebbero state restituite dal CP_1 alla Inoltre, risulta pacifico tra le parti che in data 10.12.2010 l'autovettura veniva CP_2 venduta a terzi per il prezzo di euro 14.500,00. Al contrario, i convenuti, odierni appellanti, hanno prospettato l'estraneità al presente giudizio del che sarebbe intervenuto nell'atto di acquisto del veicolo quale mero Parte_1 prestanome (verosimilmente del figlio e, inoltre, hanno contestato di aver incassato il CP_1 prezzo del veicolo prospettando che lo stesso sarebbe stato alienato direttamente dalla
Controparte_2
Tanto premesso, risulta certamente infondato il primo motivo di appello sussistendo certamente la legittimazione passiva del che è stato convenuto in giudizio quale Parte_1 garante dell'obbligazione assunta dal di corrispondere alla la CP_1 Controparte_2 metà delle rate per la restituzione del finanziamento ottenuto per l'acquisto del veicolo. Quanto agli altri motivi di appello che, avendo ad oggetto l'accertamento dei fatti posti a fondamento del diritto azionato da possono essere trattati Controparte_2 congiuntamente, va osservato che il documento denominato "quietanza liberatoria", prodotto dai convenuti/appellanti nel giudizio di primo grado, risulta irrilevante al fine di dimostrare quale delle parti, effettivamente, ebbe ad incassare il prezzo dell'autovettura. Tale documento, infatti, evidentemente era destinato a liberare il terzo acquirente da qualsiasi pretesa della al fine di facilitare la vendita dell'autovettura ma non prova che l'appellata ebbe CP_2 materialmente a ricevere il corrispettivo pattuito. Inoltre, il materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti nel corso del giudizio di primo grado induce a ritenere provate le seguenti circostanze:
- che, nel dicembre del 2010, l'autovettura Audi A3 tg DH525EV era nella disponibilità di in quanto l'attrice si trovava a Milano per lavoro (cfr. dichiarazioni rese da CP_1
6 “Non ho mai visto la sig.ra alla guida (della vettura Testimone_3 Controparte_2
Audi) o parcheggiata sotto casa della sig.ra mentre l'ho vista nella disponibilità del sig. CP_2 con certezza che non potesse averla a Milano perché la stessa viaggiava solo in treno e Persona_2 quando sono stata a Milano usavamo solo mezzi pubblici” e dichiarazioni rese da Testimone_4
“La macchina veniva comprata per fini lavorativi, ma anche personali. Posso riferire questa circostanza perché me la riferì che lavorava come rappresentante” CP_1
- che il ammise, alla presenza delle amiche della di CP_1 Controparte_2 essere in debito con l'appellata dopo la vendita dell'autovettura (sempre la , Tes_3 dichiarava “Sono a conoscenza di tale circostanza poiché dopo l'avvenuta vendita io stessa ho più volte sollecitato il pagamento al sig. poiché, quando lo incontravo, gli chiedevo di risolvere il CP_1 problema della sig.ra Preciso che lui stesso ammetteva che doveva questi soldi e che si CP_2 impegnava a restituirli quanto prima”
- che si era impegnato a provvedere, in luogo del figlio al Parte_1 CP_1 pagamento delle rate del finanziamento ottenuto per l'acquisto dell'autovettura (cfr. dichiarazioni rese da “Io fui presente personalmente ad un episodio di incontro Testimone_4 successivo tra la mamma di MM, il sig. e AN Parte_1 CP_5 CP_1 presso il negozio di Acerra e lì il sig. rassicurava la mamma di MM che avrebbe Parte_1 provveduto al pagamento della macchina, ma non ci diedero nulla in quella sede ma ci mandarono via e disse che sarebbe venuto lui”. In relazione a tale punto va anche evidenziato che l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, deve essere interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (Cass. 3628/2016; 5417/2014). Nel caso di specie, la circostanza che il abbia accettato di risultare quale Parte_1 acquirente dell'autovettura de quo, insieme alla appare un Controparte_2 sufficiente riscontro alle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice. In particolare, alla stregua di quanto premesso, può ritenersi che il Tribunale ha correttamente valutato e selezionato le dichiarazioni dei testi, ritenendo inattendibili solo quelle basate su meri "racconti" dell'attrice e ritenendo invece credibili quelle riferite a fatti di cui i testi avevano avuto diretta conoscenza. Pertanto, la valutazione delle testimonianze operata dal Giudice di primo grado è logica e coerente con le risultanze processuali, non essendovi elementi sufficienti per ritenere che sia stata viziata da errori o omissioni. Ovviamente l'accoglimento della domanda di primo grado esclude in radice la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. Infine, risulta corretta la determinazione delle spese di lite del giudizio di primo grado operata dal Tribunale mediante una riduzione del 30% degli onorari previsti dal D.M. 55/2014 in ragione della natura della controversia.
3.2 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello ridotti del 30% in ragione della non particolare complessità della controversia (ad esclusione della fase istruttoria o di trattazione per la quale
7 sono applicati i parametri minimi essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria) per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti appellate. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 6456/2020, pubblicata il 08/10/2020 dal Controparte_2
Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto Parte_1 CP_1
2. condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in: € 4066,00 ( Controparte_2 quattromilasessantasei/00) per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 3/1/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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