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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6400 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 27.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28137 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ARQUILLA LUCIACRISTINA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: SE - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024 il ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'accertamento dei requisiti medico- legali di cui all'art. 12 o in subordine art. 13 L. 118/71, nonché dell'art. 3 comma 3 ovvero in subordine comma 1 L. 104/92 ed infine del proprio status di invalidità superiore al 67%,
(domanda del 27.11.2021); evidenziato altresì di aver esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei suddetti requisiti medico-legali; rilevato infine che il CTU nominato nella fase sommaria, all'esito degli accertamenti peritali, accertava un grado di invalidità pari al 67%, negando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti;
assumendo l'erroneità sotto più profili di tale giudizio medico-legale, ha proposto l'odierna opposizione,
1 chiedendo accertarsi l'esistenza, sin dalla domanda amministrativa, dei requisiti su indicati.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda, della CP_1 quale ha chiesto il rigetto.
Ammesso il rinnovo della perizia, il ricorrente per ben due volte non si presentava alla visita peritale fissata dal CTU ed ometteva altresì di provvedere all'invito del nominato
CTU Dott. di esibire l'originale di alcune certificazioni mediche prodotte in copia Per_1
e dettagliatamente indicate dal perito con la comunicazione del 13.2.2025.
Accordati alcuni rinvii per verificare la persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'assistito, con le note del 21.4.2025, il procuratore del ricorrente ha evidenziato il disinteresse della parte alla prosecuzione del giudizio ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Interpretata tale comunicazione quale sostanziale rinuncia agli atti del giudizio, con le note del 21.5.2025 l' ha comunicato di non accettare la rinuncia del ricorrente ed ha CP_1 chiesto la decisione della causa.
In tale contesto, deve rigettarsi la proposta opposizione, atteso il rifiuto del ricorrente di sottoporsi agli accertamenti peritali e di esibire l'originale della certificazione medica indicata dal CTU.
Deve dunque darsi atto, sulla scorta delle risultanze della perizia eseguita nella fase sommaria, che il ricorrente è invalido in misura pari al 67% e che non sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 12 e/o 13 L. 118/71, nè quelli di cui all'art. 3 comma 1 e 3 L. 104/92.
Le spese di lite della fase sommaria si compensano fra le parti in ragione del limitato accoglimento della domanda.
Le spese di lite della fase di opposizione si dichiarano irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che parte ricorrente ha autocertificato nel ricorso introduttivo di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 11 D.L. 269/03.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; dichiara che il ricorrente è invalido in misura pari al 67% e che non sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 12 e/o 13 L. 118/71, nè quelli di cui all'art. 3 comma 1 e 3 L. 104/92; compensa le spese di lite della fase sommaria;
Dichiara irripetibili le spese di lite della presente fase di opposizione.
2 Si comunichi
Roma 4.6.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 27.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28137 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ARQUILLA LUCIACRISTINA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: SE - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024 il ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'accertamento dei requisiti medico- legali di cui all'art. 12 o in subordine art. 13 L. 118/71, nonché dell'art. 3 comma 3 ovvero in subordine comma 1 L. 104/92 ed infine del proprio status di invalidità superiore al 67%,
(domanda del 27.11.2021); evidenziato altresì di aver esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei suddetti requisiti medico-legali; rilevato infine che il CTU nominato nella fase sommaria, all'esito degli accertamenti peritali, accertava un grado di invalidità pari al 67%, negando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti;
assumendo l'erroneità sotto più profili di tale giudizio medico-legale, ha proposto l'odierna opposizione,
1 chiedendo accertarsi l'esistenza, sin dalla domanda amministrativa, dei requisiti su indicati.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda, della CP_1 quale ha chiesto il rigetto.
Ammesso il rinnovo della perizia, il ricorrente per ben due volte non si presentava alla visita peritale fissata dal CTU ed ometteva altresì di provvedere all'invito del nominato
CTU Dott. di esibire l'originale di alcune certificazioni mediche prodotte in copia Per_1
e dettagliatamente indicate dal perito con la comunicazione del 13.2.2025.
Accordati alcuni rinvii per verificare la persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'assistito, con le note del 21.4.2025, il procuratore del ricorrente ha evidenziato il disinteresse della parte alla prosecuzione del giudizio ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Interpretata tale comunicazione quale sostanziale rinuncia agli atti del giudizio, con le note del 21.5.2025 l' ha comunicato di non accettare la rinuncia del ricorrente ed ha CP_1 chiesto la decisione della causa.
In tale contesto, deve rigettarsi la proposta opposizione, atteso il rifiuto del ricorrente di sottoporsi agli accertamenti peritali e di esibire l'originale della certificazione medica indicata dal CTU.
Deve dunque darsi atto, sulla scorta delle risultanze della perizia eseguita nella fase sommaria, che il ricorrente è invalido in misura pari al 67% e che non sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 12 e/o 13 L. 118/71, nè quelli di cui all'art. 3 comma 1 e 3 L. 104/92.
Le spese di lite della fase sommaria si compensano fra le parti in ragione del limitato accoglimento della domanda.
Le spese di lite della fase di opposizione si dichiarano irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che parte ricorrente ha autocertificato nel ricorso introduttivo di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 11 D.L. 269/03.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; dichiara che il ricorrente è invalido in misura pari al 67% e che non sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 12 e/o 13 L. 118/71, nè quelli di cui all'art. 3 comma 1 e 3 L. 104/92; compensa le spese di lite della fase sommaria;
Dichiara irripetibili le spese di lite della presente fase di opposizione.
2 Si comunichi
Roma 4.6.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3