Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6731/2022 R.C.
Oggetto:
Annullamento delibera
REPUBBLICA ITALIANA assembleare soc. capitali
Esito: In nome del popolo italiano
accoglimento IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione civile imprese e proprietà industriale
In persona dei signori
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott. Francesca Lippi Giudice
Dott. Paolo Gibelli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6731/2022, promossa da:
PIVA elettivamente domiciliato presso Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. DONA ALESSANDRO che la/lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
MUNARI;
PARTE ATTRICE
contro
:
Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA CORSICA N. 9/16B 16128 GENOVA presso l'Avvocato D'ASTE GIAMBATTISTA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
, corrente in Monaco di Baviera (GERMANIA), Controparte_2
Wilhelm- Wafenfeld-Straße, 26 (c.f. ), in persona del proprio P.IVA_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, NO (nato a CP_3
JIANGSU – CINA, il 25/02/1971), elettivamente domiciliata in Genova, Via
Roma, 8/6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Ferrando che la rappresenta e difende in forza di separata procura alle liti in data 02/08/2022
PARTE INTERVENUTA causa nella quale, all'udienza del 23/10/2024 sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito con passaggio in decisione in data 13/1/25.
1
Per la società attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
- accertare e dichiarare l'illegittima esclusione del socio dall'assemblea del 20 Pt_1 giugno 2022 e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'invalidità delle delibere assunte in tale assemblea per violazione delle norme di legge e di statuto, con conseguente annullamento delle stesse.
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali, IVA e
CPA di legge”.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e/o istanze nuove, tardivamente e/o comunque non ritualmente proposte ex adverso.
Con osservanza.
Per la società convenuta.
“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, Sez. V Sezione specializzata per le imprese, Giudice designato dott. Paolo Gibelli, previe le declaratorie meglio viste, compreso quelle di difetto di legittimazione attiva in capo a e/o di interesse ad agire, Pt_1
a) In via assolutamente preliminare, pregiudiziale ed istruttoria che sia disposta l'audizione ex art. 2378 c.c. del Vice Presidente ed amministratore delegato dott.
e del Collegio Sindacale. Parte_2
b) respingere in toto ogni e qualunque domanda effettuata ex adverso ed in particolare quella di cui oggi specificatamente ci si occupa (domanda cautelare ex art. 2378 c.c).
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Per la società intervenuta.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere: nel merito: respingere integralmente, per tutti e per ciascuno dei motivi espressi in atti, le avverse domande tutte siccome improcedibili e/o inammissibili, destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, oltreché non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali 15%, CPA ed IVA”.
Con riserva di altro dedurre, produrre, eccepire, chiedere, indicare e concludere, anche in via istruttoria in prova diretta ed in controprova.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Antefatti ed oggetto della controversia
§ 1.1. Le vicende di causa hanno, quale remoto antecedente, e quale scenario di svolgimento, la vita sociale e di impresa della convenuta, la quale opera nel settore della distribuzione europea dell'acciaio. L'attrice è invece
(pacificamente) socia di AN (al 49%), e da lunga dalla della stessa e ciò congiuntamente alla controparte Controparte_1 Controparte_2
, che detiene il 51% e con la quale da tempo conduce la ditta “joint
[...] venture”. Il contrasto risalente tra le parti, parzialmente documentato in atti, ha avuto inizio nel novembre 2020, allorché la società ha deciso di non affidare più l'attività di logistica a Distribuzione Acciai S.r.l., società riconducibile alla famiglia (come la socia di AN , ritenendo le tariffe CP_4 Parte_1 di tale servizio superiori sino al 75% rispetto a quelle di mercato. In tale contrasto a sempre ritenuto che il richiamo alle condizioni di mercato, Pt_1 su cui insisteva la controparte, non fosse che un mezzo atipico per sottrarsi ad un particolare onere contrattuale, implicito nella costituzione della società ed espresso in patti parasociali. A sua volta a tale posizione viene opposta l'inefficacia o l'interpretazione contro buona fede di tali patti, tesi ulteriormente contrastata. Ne sono derivati diversi procedimenti giudiziari, ed in particolare, senza pretesa di esaustività, i procedimenti:
- rg. 10720/2020.– Dott. -, deciso in data 11/2/2021 (cautelare Per_1 con richiesta di sospensione della delibera del CDA sfavorevole al mutamento delle attività);
- rg 4530-1/2021 – Dott.ssa – deciso in data 14/6/2021 (altro Per_2 proc. cautelare con richiesta di sospensione ex artt. 2378-2388 c.c. di delibera CdA 7/4/2021, -per ragioni connesse ai poteri delle maggioranze assembleari – con conferma in reclamo)
- Provv. in data 26/4/2022 – Dott. rg 3368/2021 (per invocata e Per_3 non concessa tutela ex art. 2409 con conferma in appello).
Pur affrontando non semplici questioni, specie in diritto, i procedimenti suddetti hanno visto un sostanziale prevalere delle tesi della convenuta, restando il contenzioso economico, stante la indiscussa posizione di socio quasi paritario della attrice in un altrettanto sostanziale stallo.
3 § 1.2 Oggetto diretto della presente causa è l'impugnazione della delibera dell'assemblea di del 20.6.22, per la parte Controparte_1 concernente l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.21 e, soprattutto, per quella che, previo voto del solo socio di maggioranza, disponeva il rinnovo del Consiglio di amministrazione.
L'impugnazione proviene dal socio di AN , ed ha quale Parte_1 primaria ragione la sua esclusione dalla assemblea di adozione dei deliberati impugnati. Resite la società ed interviene la Controparte_1 socia di maggioranza a sostegno dell'azione Controparte_2 dall'assemblea. Nessuna delle parti ha riferito di un interesse personale degli amministratori nominati con la delibera detta a permanere in carica (possesso di partecipazioni di rilievo o loro rivendicazione, emolumento non altrimenti ottenibile etc.). Pertanto, si ritiene di poter procedere senza nomina di curatore speciale per la rappresentazione e la difesa degli interessi della società.
§1.3. Motivo essenziale dell'impugnativa è, come detto, la non ammissione al voto del socio di AN, con conseguente approvazione di un bilancio contenente evidenze non condivise e, soprattutto, la nomina di nuovo Consiglio di amministrazione interamente espressivo della maggioranza azionaria (ovvero di P_
, il tutto a causa della mancata partecipazione al voto, a sua
[...] volta dovuta all'esclusione, di quello di AN. Si deve notare che lo statuto societario riserva una rappresentanza alla AN e quindi, in caso di partecipazione, la diversa composizione dell'organo amministrativo sarebbe stata certa. La suddetta esclusione dal voto di risulta motivata con la Pt_1 mancata esibizione da parte sua, prima dell'assemblea, del certificato azionario corrispondente alla sua quota, certificato in effetti mai ritrovato, nel suo corpus originario, e sostituito in corso di causa con un duplicato.
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Fatti di causa
§ 2.1. Quanto alla esatta dinamica dei fatti, la stessa è ricostruita, in ambo gli atti introduttivi, in modo sostanzialmente conforme, negli aspetti essenziali, salva la totale divergenza delle parti (specie dei soci di opposto interesse) in ordine al vaglio della legittimità degli atti compiuti, alla derivata ricostruzione giuridica delle conseguenze ed al dato di fatto, assolutamente divisivo, del possesso/detenzione del certificato azionario di nella concomitanza della assemblea. Pt_1
L'assemblea in questione risulta, infatti, fissata in prima convocazione il 17 giugno 2022 e in seconda convocazione il 20 giugno 2022, data in cui si tenne realmente. Castel delegò per la presenza il Prof. Avv. Munari. In apertura dell'assemblea, il Cont Presidente Sig. su richiesta della di dichiarò di Controparte_2 avere a proprie mani il certificato trasmesso via Pec, ma P_ non quello di non reperito neppure presso la società. Pt_1
Il Presidente della assemblea, pertanto, invocava l'art. 11 dello statuto a sensi del quale “il diritto di partecipazione spetta agli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano presentato il certificato entro il giorni [errore effettivo] prima dell'assemblea”;
Anche se le precedenti assemblee si erano sempre regolarmente svolte senza il rispetto della formalità detta, nonostante le proteste del rappresentante di (che veniva addirittura disconnesso, Pt_1 tenendosi l'assemblea con modalità in remoto), era ammesso al voto il solo socio di maggioranza, ed era quindi presentata una sola lista, e tutti gli amministratori erano eletti da quella, per un triennio.
§ 2.2. Il certificato in questione era stato emesso in data 8.11.07, a seguito di scissione di evento in conseguenza del quale risulta Pt_1 esser stato annullato il titolo azionario n.2, rilasciato alla società scissasi, con successiva emissione del titolo n.3, in favore della Pt_1
[...
, succeduta nella partecipazione. Qui si arrestano i fatti pacifici. Castel infatti afferma che, materialmente, né il certificato 2, né il 3 siano mai usciti dalla sede sociale;
per meglio dire sostiene che, non
5 essendogli mai stato consegnato il nuovo n.3, essa suppone sia rimasto presso la sede sociale in deposito. A tutto concedere il rideposito sarebbe sato immediato e poi sempre dato per scontato, essendo ogni dispersione imputabile alla società. A conferma di ciò tutte le assemblee dal 2008 al 2021 sarebbero state regolarmente tenute nella supposizione detta. Contrariamente sostiene che il certificato n.3 fu consegnato P_
e che ove lo stesso fosse stato oggetto di un successivo deposito l'onere della prova in ordine alla “esistenza” di tale deposito dovrebbe essere assolto da Al contrario ritenuto che la Pt_1 Pt_1 mancanza di prova della consegna (fatta da confermi già il P_ deposito, ritiene che per sostenere che il certificato fosse in possesso di (responsabile quindi dell'omesso deposito) dovesse Pt_1 P_ provare l'avvenuta restituzione o la prima consegna (per il caso di deposito contestuale alla creazione). Si può anticipare che il punto ha potuto essere oggetto solo di “lati accertamenti” in istruttoria, posto che le parti, fidando reciprocamente nel mancato assolvimento degli oneri probatori ritenuti dell'avversario, non hanno dedotto nulla in proposito.
§ 2.3. A completamento del quado dei fatti “dedotti” si deve precisare che è comunque pacifico che, per quanto risulta dalla stessa delibera impugnata, l'elenco soci non risulta mai mutato, recando quindi sempre l'iscrizione come socio di , sia prima che Parte_1 dopo la discussa assemblea.
§ 2.4. A seguito di quanto sopra, esclusa dall'assemblea in data 1.7.02 inviava comunicazione circa permanenza del certificato presso Pt_1 la sede sociale, in difetto di evidenza della riconsegna;
in data 8.7.02 riceveva dalla Società risposta negativa sia in ordine al possesso del certificato che in ordine a quello di una ricevuta di consegna. In data 27.7.22 richiedeva decreto di ammortamento del titolo dopo averne denunciato lo smarrimento alla stazione dei Carabinieri sezione Maddalena il giorno precedente (la denuncia del 26.7.22.)
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Sviluppi processuali
§.3.1 Parte ricorrente ritiene illegittima e pregiudizievole l'esclusione dall'assemblea di cui si è detto, ed ha perciò agito per l'annullamento della delibera nei termini risultanti dalle riportate conclusione. In estrema sintesi l'attrice di essere sempre stata socia, come risultante dal suo titolo Parte_3 originario, dalla sua continua iscrizione nel relativo libro, dalla continua prassi sociale, dall'assenza di ogni indicazione relativa ad una diversa proprietà della quota stessa o di una qualsiasi cessione.
L'attrice ritiene per varie ragioni inoperante l'obbligo di esibire il certificato azionario all' assemblea per cui è causa (per non essere efficacemente previsto l'obbligo dallo statuto e per aver comunque già depositato il certificato presso la società), ritiene comunque frutto di pura malafede, anche per il caso di omesso deposito, e quindi illegittima, la sua esclusione;
ritiene, per conseguenza, viziato lo svolgimento dell'assemblea e da annullarsi a sua richiesta, ogni esito della stessa, richiesta che in effetti formula. Le controparti, reputato legittima l'esclusione, dovuta alla mancata l'esibizione del certificato, invece necessaria ed imputabile solo a Pt_1
e pertanto indenni da vizi i deliberati contestati.
§ 3.2. L'ammortamento del titolo, concesso con decreto del Presidente del Tribunale, è stato oggetto del successivo procedimento R.G. n. 7808/2022 deciso con ordinanza dell'odierno estensore del 17-24 aprile 2023 con la definitiva sua sostituzione. Parallelamente, con ricorso ex art. 2378 c. 3 e c. 4 c.c. avviava un Pt_1 subprocedimento cautelare (R.G. n. 6731-1/2022), nel quale chiedeva la sospensione in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, delle delibere qui impugnate. Il ricorso è stato respinto con ordinanza di questo giudice del- 21 aprile 2023.
7 §.3.3 In sede cautelare, in ordine all'azione qui in esame nel merito, è stato ritenuto difettante il fumus boni iuris, sulla scorta delle considerazioni che seguono. L'azione è stata ritenuta fondata su quattro presupposti gradati: (i) il certificato azionario era depositato presso la società;
(ii) non vi era effettiva necessità del previo deposito per l'invalidità della relativa disposizione statutaria;
(iii) la non ammissione risulta comunque abusiva perché era tra le parti pacifica la qualità di socio, permaneva la iscrizione a libro soci, sussisteva precedente prassi di ammissione senza deposito, (iv) la maggioranza avrebbe comunque privato intenzionalmente la AN del suo diritto di partecipare al CDA. Peraltro le condotte dette sarebbero risultate vessatorie anche “a contrario” posto che nella mancata evidenza di qualsiasi cessione la ammissione al voto non avrebbe comunque prodotto alcun vizio (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24/07/2007, n. 16393) La motivazione dell'ordinanza semplificava il quadro evidenziando che il punto non era stabilire se fosse socia, ma solo se fosse “socia non in grado di Pt_1 esibire il certificato” e quindi legittimamente escludibile dal voto. Era quindi confermato il potere legale e statutario di escludere dalla assemblea i soci non in grado di esibire il titolo di partecipazione. La motivazione dell'ordinanza denegava che, in via prospettica, il voto successivamente dato dalla maggioranza, anche se espresso “profittando del difetto di legittimazione dell'altro socio”, anche se, per tale ragione, riguardabile come “atto contrario a buona fede”, potesse dar luogo ad annullamento. Si opponeva a ciò, per il caso, l'esclusione di una ipotesi di perseguimento di fini extra-societari e l'insufficienza dell'inadempimento inter socios ad obbligazioni sul voto ad invalidare il voto stesso. (Cass. civ., sez. I, 05/03/2008, n. 5963). Ribadito quindi che unica via per l'annullamento della delibera poteva essere solo la dimostrazione del carattere abusivo della esclusione dal voto, con conseguente omessa partecipazione alla assemblea di soggetto legittimato, convocato e presente, l'ordinanza escludeva sia che tale illegittimità si potesse ravvisare nell'invalidità della previsione statutaria dell'obbligo di deposito (male espresso ma sostanzialmente riproduttivo dell'art. 2370 CC.) sia che potesse discendere da prove del previo deposito, prove carenti in esordio della lite. In tal senso era ritenuto il difetto del fumus.
8 4 Evidenze istruttorie e ragioni di diritto
§ 4.1. L'istruttoria svolta, pur risultando in definitiva limitata a due audizioni libere, dell'amministratore attuale, e poi del Presidente, tale anche pro tempore facti, della ha tuttavia consentito di mutare il P_ quadro suddetto in senso decisivo, risultandone, appunto, l'abusività della esclusione detta, con conseguente vizio del deliberato assembleare. Il dato di maggior interesse è stato acquisto all'udienza del 5 giugno
2024 in sede di interrogatorio libero del Presidente NI. Minor rilevo ha avuto l'interrogatorio del dott. in data 28 Pt_2 novembre 2023.
Non è pervenuta alcuna informazione circa gli esiti della denuncia relativa a “smarrimento o sottrazione del certificato”, mentre non è parso possibile citare ex officio testi di riferimento in ordine alla questione del possesso del certificato.
§4.2. La questione centrale attiene alla ammissione espressa del Cont Presidente irca le ragioni per le quali procedette, celermente e senza meno, alla “non ammissione” ed al voto del solo socio di maggioranza. Si deve premettere che i poteri del presidente dell'assemblea sono legati ad una matrice funzionale generale “di garanzia per tutti i soci”. Il presidente dell'assemblea, anche se indicato dalla maggioranza, o statutariamente designato in collegamento con la stessa, agisce per l'imparziale garanzia del diritto di partecipazione di tutti. Gli atti posti in essere dal Presidente sono negozi unilaterali espressivi, della detta funzione di garanzia e capaci ex lege di conformare, nell'immediatezza i diritti partecipativi dei soci. Sia pure con riferimento al diverso tema dell'abuso del voto, la giurisprudenza, largamente, ammette in materia societaria la figura dell'eccesso di potere, e particolarmente dell'esercizio sviato dello stesso, ovvero, in termini più prossimi al diritto civile, dell'esercizio per motivi diversi da quelli per i quali il potere risulta conferito. (cfr Cass. civile, sez. I, 14/02/2024, n. 4034 per il concetto di abuso applicato alla maggioranza sociale, nonché Tribunale Roma, Sez. Imprese 19/01/2023, n. 907, con indicazione, per il medesimo caso, del
9 concetto di “eccesso di potere”, e così pure Cass. civ., sez. I 29/09/2020, n. 20625).
Si è già detto che, nel caso, non pare possibile ravvisare un abuso nel successivo voto della maggioranza, posto che l'oggetto delle deliberazioni non evidenzia il perseguimento di finalità extrasociali, nondimeno la stessa cosa non può dirsi per la antecedente condotta del Presidente dell'assemblea. Prima dell'interrogatorio libero, pur nell'ottica giù assunta in sede cautelare della formale legittimità della non ammissione del socio sprovvisto di certificato azionario, residuava l'esigenza di una
“valutazione complessiva” della condotta della Presidente;
infatti nella alternativa tra “ammissione” e “non ammissione con immediato seguito alle deliberazioni” residuavano anche soluzioni mediane, come un rinvio consistente dell'assemblea, che consentisse anche l'eventuale ammortamento del titolo, un rinvio breve, che consentisse la ricerca del certificato, ovvero una semplice sospensione per un chiarimento sul punto. Invece, dopo breve considerazione, il Presidente procedette immediatamente addirittura a sconnettere i soci di AN. Sul punto ci si attendeva che il Presidente, o la stessa difesa, ricevute delucidazioni dalla società, illustrassero le ragioni (di urgenza economica, fiscale o statutaria) per le quali si era dovuto procedere immediatamente, e nella temporanea esclusione dal voto dell'unico
“socio di sempre”.
Interrogato sulle ragioni del suo agire il Presidente ha espressamente affermato:
“Dal 2021, il socio ha chiesto di osservare rigorosamente lo statuto sociale Pt_1 sia nello svolgimento della società che nella disciplina delle riunioni degli organi societari, poi ci sono state più controversie, quindi, sia il Presidente che la società hanno deciso di applicare lo statuto in modo rigido” P_
Ed ancora richiesto in merito ad una eventuale ricerca del certificato… Dopo l'assemblea, ha avuto conferma da un dipendente di lungo corso Pt_4 della società, forse a far data dal 2002, che nella società non è reperibile alcun certificato azionario” Cont E' evidente che il Presidente ollega direttamente la non ammissione al voto ad una applicazione “volutamente rigida” dello statuto motivata
10 con le controversie socio/società, che evidenzia quale fonte della decisione la controllante posto che la volontà di Controparte_2
si esprimeva direttamente a mezzo suo. Controparte_1
Inoltre è anche evidente che la intenzionale rigida applicazione nega persino ogni ricerca, posto che ammette verifiche eseguite a posteriori. Allora, è altrettanto evidente che i poteri del presidente dell'assemblea non caso non risultano esercitati per le ragioni della loro previsione legale, ma per ragioni del tutto diverse, realizzandosi così, da parte del Presidente e non della successiva maggioranza deliberante un atto caratterizzato da una illegittimità radicale, conoscibile anche incidentalmente, in relazione ai futuri effetti. Si tratta nella sostanza di una annullabilità deducibile in termini civilistici e riconducibile come per il difetto di rappresentanza, al difetto di potere. In giurisprudenza sono reperibili, sempre in tema di abusi dei poteri societari, o comunque di loro illegittimo esercizio, significativi precedenti, anche con riferimento alla condotta del presidente l'assemblea. (Cfr. Trib. Roma, del 06/04/2010; Cass. civ., sez. I, del 22/09/2008, n. 23950 – casi di convocazione diretta dell'assemblea del presidente) ed inoltre (Trib. Modena del 24/02/2012 per un caso di chiusura anticipata della discussione da parte del presidente e, conformemente, Cass. civ., sez. I, 30/05/2008, n. 14554) Anche nel caso attuale il vizio del provvedimento a monte (non ammissione per ragioni para disciplinari atipiche) si riflette sulla successiva assemblea tenuta con illegittima esclusione del socio di AN e, come tale annullabile ed in effetti da annullarsi. Del resto si è già ricordato che lo statuto consente la rappresentanza automatica della AN, quindi, riguardo alla nomina del nuovo CDA la illegittima esclusione determina automaticamente un effetto lesivo relativo al CDA. La delibera va comunque annullata in toto.
§4.2. Resta assorbita la questione dell'effettiva imputabilità a del Pt_1 mancato deposito del certificato. La formalità, sulla cui necessità statutaria si richiamano le considerazioni svolte in sede cautelare, risultava in effetti teoricamente
“da adempiersi” posto che il certificato è risultato “realmente emesso”.
11 In effetti all'emissione non pare possa collegarsi una presunzione di consegna al socio e quindi lo smarrimento da parte della società stessa residua ipotesi di prevalente presunzione in difetto di prova contraria. La stessa ipotesi non pare sconfessata dalla denuncia ai Carabinieri della Stazione di Genova Maddalena, posto che, nella stessa, l'indicazione dello smarrimento, fatta unitamente a quella della possibile sottrazione, non confessano espressamente un precedente possesso, ma sono genericamente utilizzate al fine di indicare il mancato attuale possesso, ai fini specifici dell'ammortamento, e compatibilmente anche con l'ipotesi della sparizione di un titolo il deposito. Non si ritiene, tuttavia, di dover ulteriormente indagare il punto, con il prospettato giuramento decisorio, posto che la prima prospettiva svolta appare del tutto assorbente.
§ 4.3. Il legale rappresentante della società convenuta ha lealmente rappresentato il motivo di uno strumentale rigorismo nell'esercizio delle sue funzioni, in evidente buona fede e nella supposizione del carattere legittimo della posizione adottata. Quanto sopra potrebbe valere ad escludere il carattere temerario della lite o a precludere future azioni risarcitorie, ma non impedisce che nella attuale sede gli oneri della difesa di siano posti a carico delle parti che la hanno contrastata. Pt_1
P.Q.M.
: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
ANNULLA la delibera assembleare del 20 giugno 2021 della società convenuta;
CONDANNA la stessa alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 7.616,00 oltre rimborso forfetario al 15%, esborsi non imponibili documentabili, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Genova, alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Paolo Gibelli Dott. Enrico Ravera (firme digitali)
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