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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte composta dai Sigg magistrati: dr Sofia Rotunno Presidente dr Francesca Romana Salvadori Consigliere rel. dr Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado d'appello al n Rgac 5963/2023 e proposta da
(cf. ), rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Antonio D'Alessio, presso il quale è elett.te dom.to, come da procura in atti, appellante contro
(cfr ), rapp.ta e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta, presso il quale è elett.te dom.ta, come da procura in atti,
appellata
1 con la partecipazione del P.G. sede,
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14421/2023 resa dal
Tribunale di Roma
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 14421/2023, il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio (sentenza non definitiva in data 16/12/2021), ha
. affidato ai genitori in via condivisa i figli (2005) e Per_1
(18/10/2008), collocandoli presso la madre e regolando Per_2
il loro diritto di frequentazione con il padre,
. disposto l'avvio di un percorso psicologico individuale per i minori,
. portato il contributo paterno al mantenimento dei figli -da euro
800 mensili come determinato in sede di separazione- ad euro 1600 mensili, con decorrenza dalla sentenza,
. compensato le spese di lite.
Nella sentenza si legge, quanto alle statuizioni economiche, che
. l' che vive in Svizzera ed è domiciliato presso Pt_1
l'Ambasciata d'Italia di Berna, i) è dipendente statale, con reddito da attività lavorativa nel 2021 pari ad euro 55.812 complessivi, ii)
è proprietario di due immobili in Roma -l'uno locato ad euro
15.000 annui e l'altro potenzialmente produttivo di reddito-, iii) non risulta più onerato della rata di mutuo per uno degli immobili detti -pari ad euro 1.789,00 mensili (l'immobile, infatti, è stato 2 venduto e con il ricavato l' ha estinto il debito ed acquistato Pt_1
altro immobile, come dedotto nella memoria conclusionale di replica, cespite che, allo stato, deve ritenersi produttivo di reddito)-
, iv) deve corrispondere l'assegno alla prima moglie per euro 580 mensili, v) risulta -stando all'estratto conto MPS depositato in parte con cancellature- aver introitato nel 2022 euro 6.000/7.000 circa mensili, euro 7.800 circa a settembre ed ottobre 2022 ed oltre euro
9.000 a giugno ed agosto 2022, con ulteriori entrate per migliaia di euro (ad esempio a gennaio 2022 per oltre euro 25.000, a marzo
2022 per oltre euro 11.000, a luglio 2022 per euro 24.979, sempre dal soggetto identificabile, nonostante le cancellature, con il datore di lavoro, Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane), e non ha depositato i movimenti inerenti il conto svizzero,
. la avvocato e socia al 75% di uno studio professionale CP_1
(Gav s.r.l., attualmente in liquidazione per quanto dichiarato) vi) non risulta avere avuto redditi nel 2021, vii) risulta percepire
(verosimilmente come familiare) la somma di euro 1.714 mensili dall'Agenzia detta, viii) risulta proprietaria di un immobile di 5000 mq in Pontecorvo (FR) da ristrutturare ed oggetto di procedura esecutiva, ix) è tenuta al pagamento del canone dell'abitazione dove vive anche con il suo nuovo compagno, oltre che con i figli
(immobile anche adibito a studio professionale), per euro 6.500 mensili, x) divide con l' al 50% le spese della scuola privata Pt_1
dei figli per euro 47.000 annui complessivi, risultando farsi carico di ulteriori spese per un autista, quando necessario, per 3 l'accompagnamento dei figli a scuola ed alle loro attività extrascolastiche, x) risulta avere dichiarato spese che, con i redditi dichiarati o emersi, sono assolutamente incompatibili -nella memoria conclusionale asseriva che i pagamenti delle ingenti spese sarebbero effettuati dal suo compagno e che il bonifico accreditato presso una società americana sarebbe stato effettuato per conto del medesimo e per sopperire ad una sua momentanea impossibilità ad operare con l'home banking-, xi) risulta avere una ulteriore notevolissima consistenza mobiliare che emerge anche dalle deduzioni delle parti nelle memorie conclusionali, contenenti il richiamo all'ordinanza ex art 708 u.c., cpc, ed alla motivazione adottata dalla Corte per respingere il reclamo della CP_1
motivazione che faceva leva sulla percezione dall'Amministrazione di appartenenza del coniuge di circa €
1.714,28 mensili quale contributo per le spese scolastiche dei figli e sulla dichiarazione di redditi (zero per il 2017, € 15.486 per il
2018 e € 17.577 per il 2019) incompatibili con il canone locatizio
-€ 6.500 mese- relativo all'immobile in Roma, Via Sant'Anselmo
n. 22, adibito a studio professionale nonché con il versamento delle rette scolastiche dei figli -complessivi € 47.000 annui-; negli scritti difensionali era citata anche la mail inviata all' il 2 Pt_1
novembre 2016 relativa alla sua disponibilità di un deposito bancario di 1.000.000 di dollari USA presso la AZN Private Bank di Singapore, asserto rispetto al quale la ha replicato CP_1
negando la rilevanza della circostanza per il fatto di non aver preteso assegni per sé. 4 Ha proposto tempestivo appello l' che ha lamentato Pt_1
l'erroneità della determinazione del contributo, visto che il
Tribunale, che immotivatamente ha raddoppiato l'assegno rispetto a quanto stabilito qualche giorno prima nel definire il giudizio di separazione, non ha tenuto conto che
. la ha omesso di documentare la sua condizione CP_1
economica, tant'è che le si attribuiscono spese incompatibili con i redditi dichiarati e una notevolissima consistenza mobiliare, risultando appurato che l'interessata ha paradisi fiscali”>: e, in effetti, dalla documentazione -Mod. Unico
2022 e movimenti 4° trimestre 2022 del c/c Intesa san Paolo- depositata tardivamente -con 25 gg di ritardo rispetto alla scadenza fissata dal Giudice- emerge che xi) sono state effettuate decine di bonifici e giroconti nel 2020 e 2021 dal c /c 185729 e dal conto
00010197 Intesa San Paolo sempre a suo favore e per diverse migliaia di euro, per i quali non risultano i corrispondenti accrediti tra i due conti, xii) in particolare, dal c/c 185729 Intesa San Paolo, sono stati effettuati giroconti in data 16.11.2020 e 3.12.2020 verso un altro c/c n. 00182643 filiale 09000 intestato alla e non CP_1
dichiarato, xiii) è stato depositato l'estratto del conto n. 185729 dal
30/6 2020, con omissione dei primi sei mesi dell'anno, xiv) è stato effettuato, in data 6.2.2020, dal conto 00010197, un bonifico verso un gestore di patrimoni negli USA ( Controparte_2
) che andrebbe fatto oggetto di approfondite indagini
[...]
per verificare la consistenza dei patrimoni trattenuti all'estero e non 5 dichiarati ex adverso, xv) non v'è traccia del canone di euro 6.500 mensili corrisposto per la locazione dell'attuale residenza dichiarata di via Sant'Anselmo n.22, degli stipendi per i collaboratori domestici e l'autista, delle spese per viaggi e pernottamenti in alberghi a 5 stelle, potendosi al riguardo osservare che, con mail del 25/1/2023, la ha richiesto al deducente CP_1
il pagamento della settimana bianca del figlio per l'importo di euro
4.000 (soggiorno a Cortina d'Ampezzo in hotel a 5 stelle e corso di sci), nonché la quota per le spese scolastiche dei figli per oltre
20.000 euro annui, ciò di cui pure non v'è traccia nella documentazione in atti,
. esso esponente xvi) ha percepito, nel 2021, 55812 euro -a fronte dei 133.510 euro riscossi dalla xvii) è gravato del CP_1
contributo per la prima moglie -euro 588-, xviii) nel luglio 2023 ha concluso la sua missione in Svizzera, con conseguente cessazione delle indennità aggiuntive previste dal suo rapporto con ICE e ridimensionamento delle sue possibilità, e il 1/10/2023 è andato in pensione, con un introito di euro 2200 mese, come documentato dalle buste paga.
Ha quindi chiesto che, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza, la Corte ponga a suo carico un contributo non superiore ad euro 800 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
La nel costituirsi, ha dedotto che CP_1
6 . l 1) vorrebbe ricondurre il contributo per ciascun figlio - Pt_1
(15/12/2005) e (18/10/2008)- ad € 400 per Per_1 Per_2
ciascuno, ossia alla misura fissata nel provvedimento presidenziale del 13/1/2021, che confermava quello presidenziale emesso il
18/4/2018 nel procedimento di separazione, pure confermata con la sentenza n. 13671/2023 del 27/9/2023, 2) non tiene conto che
, che ha frequentato la e poi la Per_1 Controparte_3
St. Stephens's School con una spesa rispettivamente di € 25.000 e
30.000 annui, frequenta l'università a Londra, con un costo di circa
80.000 annui (per retta, vitto, alloggio, attività, assicurazione, trasporti in loco), mentre , già iscritto alla Per_2 [...]
frequenta il secondo anno del ciclo superiore Controparte_3
della St. Stephens's School (grade 10), con un costo annuale di euro
€ 40.000 complessivi (per iscrizione, retta, gite e attività), 3) non tiene conto che di tali spese si fanno carico il compagno e il padre della deducente,
. l' ha depositato documenti che “tutto sono meno che Pt_1
estratti conto;
bensì essi sono dichiarazioni di giacenza ai fini ISEE, elenchi dei movimenti (per MPS solo quelli in uscita denominati
“Archivio pagamenti”) e “ordini” per Poste Finance”, oltretutto
“oscura[nd]o le voci con gli importi di maggiore rilevanza”, ciò che ha complicato la ricostruzione della sua capacità patrimoniale: e, invero, quanto al conto corrente intrattenuto con Monte dei Paschi di Siena s.p.a., 4) in realtà sono documentate le sole uscite, nonostante la giacenza media sia stata nel 2021 di oltre 57.000
7 euro, 5) per l'anno 2020, il periodo documentato va dal 9/12/2020 al 11/12/2020 e risultano uscite per €. 2.630,02, 6) per l'anno 2021, le registrazioni iniziano il 7/1/2021 e terminano il 30/11/2021 ed i pagamenti eseguiti ammontano ad €. 132.415,62, 7) per l'anno
2022 le registrazioni iniziano il 10/8/2022 e terminano l'8/12/2022 ed i pagamenti eseguiti ammontano ad €. 63.324,15, 8) le voci più rilevanti sono per “spese varie e…”, “mantenimento”, “affitto”,
“pagamenti b…”, “bollette e spe..”, “affitto e mant…”,
“giroconto”- hanno tutte come destinatario “ ” Persona_3
e non hanno un corrispondente accredito sui conti correnti
Unicredit s.p.a. o Poste Finance (almeno nella produzione fatta), ciò che fa dubitare dell'esistenza di un altro conto corrente, 9) nel periodo 7/1/2021-30/11/2021, vi sono uscite per €. 102.704, di cui
€. 61.600 per “mantenimento”, mentre nel periodo 10/8/2022-
l8/12/2022 vi sono uscite per €. 57.900, di cui €. 29.400 per
“mantenimento”, il che dà uscite per una media mensile di €.
17.388, superiore a quanto accreditato dal datore di lavoro e al reddito dichiarato di €. 91.430 nel 2019, di €. 55.970 nel 2020 e di
€. 55.812 nel 2021 (v. modelli fiscali): i redditi dichiarati, dunque, corrispondono a quanto realmente versato dal datore di lavoro, il che dà conto del fatto che la cd componente estera del reddito riceve una regolazione fiscale diversa da quella “nazionale”; quanto al conto corrente intrattenuto con Unicredit s.p.a, 10) nella dichiarazione sostitutiva -datata 9/12/2022- emerge che, per l'anno
2020, la giacenza media è stata di €. 527.626,48, con un saldo al
31/12/2020 di €. 76.013,84, mentre, per l'anno 2021, la giacenza 8 media è stata di €. 32.748,74, con un saldo al 31/12/2021 di €.
629.371,44, 11) nonostante l'oscuramento delle voci, il Tribunale ha colto che per 11 mesi -gennaio 2022/novembre 2022- i redditi da lavoro dipendente sono stati pari ad €. 124.253,75 (circa
11.295,79 mensili), a fronte di un reddito da lavoro dipendente dichiarato nel biennio 2020/2021 di circa €. 55.000 (v. modelli fiscali depositati dal Dott. , 12) l'odierno appellante non ha Pt_1
articolato alcuna censura sui rilievi mossi in sentenza,
. quanto al preteso peggioramento della sua situazione economica,
l ha prodotto la determina del collocamento a riposo, la Pt_1
comunicazione datoriale del 23/7/2021, che indica il trattamento lordo annuo di €. 48.934,18, e le buste paga di agosto, settembre e ottobre 2023, attestanti uno stipendio mensile lordo di €. 3.897,14, ciò che induce ad osservare 13) l'inammissibilità ex art 345, cpc, della comunicazione del 23/7/2021, contenente l'inquadramento giuridico e economico dell'appellante che ben avrebbe potuto essere depositata nel corso del giudizio di primo grado, 14) che controparte nulla dice del trattamento di fine rapporto e di quanto incassato quale differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto del nuovo appartamento e nemmeno dall'affrancamento dall'onere di €.
4.900 mensili per la locazione dell'appartamento in
Svizzera e di ulteriori € 4.900 mensili per “bollette” del medesimo bene (v. “Archivio pagamenti” – v. doc. 16), senza considerare la riduzione delle spese di mantenimento correlata al suo trasferimento in Italia e al più contenuto costo della vita italiana,
9 . quanto all'esponente, 15) sono in atti gli estratti dei conti correnti bancari relativi al periodo 2020-2022, depositati oltre il termine assegnato, con richiesta di rimessione in termini sulla quale il
Giudice non si è pronunciato: sugli stessi ha preso posizione controparte che ha rilevato “decine di bonifici e giroconti effettuati nel 2020 e 2021 dai conti correnti nn. 185729 e 10197
[...]
a favore di sé stessa per diverse migliaia di euro Parte_2
verso il c/c n. 182643 filiale 09000 (n.d.r.: Unicredit s.p.a.), asseritamente non dichiarato”, ciò che tuttavia non tiene conto del fatto che “i bonifici in discorso sono stati fatti verso il conto corrente n. 182643, che è stato chiuso il 31/12/2020 e sostituito dal solo conto corrente n. 185729 presso ”, 16) quanto Parte_2
al bonifico effettuato dal conto corrente n. 10197 Parte_2
datato 6/2/2020 verso un gestore di patrimoni negli USA, va
[...]
osservato che la destinataria, T2 North Managment Corporation, non è un gestore di patrimoni separati ma la società di gestione del
Condominio, dove è sita l'abitazione del Dott. in Malesia, Pt_3
ed il pagamento –unico e di appena €. 2.000- è stato effettuato dalla deducente per supplire ad una momentanea inoperatività dell'home banking del compagno, 17) canone di locazione dell'immobile romano e spese per i collaboratori domestici e rette scolastiche dei figli non figurano perchè sono pagati dal Dott. , insieme al Pt_3
padre della deducente quanto alle rette scolastiche, 18) il primo
Giudice ha considerato anche la mail del 2/11/2016 -mai prodotta in giudizio e riportata nell'avversa comparsa conclusionale attraverso il richiamo del decreto ex art 708 e.c, cpc- pur essendo 10 risalente al 2016 e riferita alle trattative per un'eventuale separazione consensuale che non v'è stata, mail la cui rilevanza poteva al più emergere ove la deducente avesse chiesto un mantenimento per sé,
. controparte mai ha partecipato alle spese per rette scolastiche, spese mediche, vacanze, ecc., tanto da costringere la deducente ad adire il Giudice.
Ha chiesto il rigetto dell'avverso appello.
Con note del 18/4/2025, l' lamenta il raddoppio del Pt_1
contributo paterno rispetto a quanto previsto nella sentenza di separazione senza adeguata motivazione, ha fra l'altro ribadito che
19) nel luglio 2023 è andato in pensione e il suo introito si è più che dimezzato, andando ad attestarsi sui 2800 euro mese, 20) nel
2021 ha introitato 55.000 euro circa a fronte dei 133.000 euro della
21) controparte ha un deposito di circa 1.000.000 di euro CP_1
presso Anz Private Bank di Singapore ed è titolare di una polizza vita con con sede in Bermuda, che vede come Controparte_4
beneficiaria la soc Eardley International “incorporata nel trust
Marina i cui beneficiari sono la e i figli”. CP_1
Con note del 29/4/2025, la nel segnalare la CP_1
sovrapponibilità fra le note testè riportate e l'atto di appello, ha rappresentato di aver già esaustivamente replicato, aggiungendo di aver impugnato la sentenza di separazione quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli e
11 denunciando la mancata produzione, ex adverso, di documentazione aggiornata.
Con note in replica del 16/5/2025, l' ha dedotto che Pt_1
dall'ultima dichiarazione relativa all'anno di imposta 2023 emerge un reddito imponibile di euro 57.467, di gran lunga inferiore a quello della che il suo reddito si è notevolmente CP_1
ridimensionato e che controparte da 5 anni circa gli impedisce il contatto con i figli.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del
19/6/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Nelle note del 18/6/2025, l' ha insistito nelle conclusioni già Pt_1
formulate. Con note del 18/6/2025, la ha insistito nel CP_1
rigetto dell'appello, rappresentando la tardività del deposito della dichiarazione sostitutiva e del 730/2024, deposito cui controparte ha provveduto dopo lo scadere del termine del 16/12/2024 e dopo che la deducente, con la memoria del 29/4/2025, ne aveva rilevato l'omissione.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va osservato che appare corretta la ricostruzione della capacità patrimoniale dell' operata dal Tribunale che ha ritenuto non Pt_1
rappresentative della realtà le dichiarazioni dei redditi attestanti introiti da attività lavorativa per euro 55.000 annui: si consideri, infatti, che lo stesso nelle note 18/4/2025, ha dedotto che il Pt_1
12 suo introito -che dalle buste paga appare essere pari ad euro 2880 mensili e, compresa la tredicesima, ad euro 3120 mese-, a seguito del pensionamento, si è ridotto “per più della metà”, ciò che induce a ritenere che la sua entrata superava i 6500 euro mensili, come del resto notato dal primo Giudice nell'analizzare gli estratti conto. A tanto si aggiunga che nessun rilievo ha mosso l' alla Pt_1
segnalazione del Tribunale che, nell'esaminare la documentazione bancaria, ha individuato introiti da attività lavorativa -vista la provenienza e la causale- per decine di migliaia di euro mensili (“ad esempio a gennaio 2022 per oltre euro 25.000, a marzo 2022 per oltre euro 11.000 in luogo della somma mensile [60007000], sempre con il debitore oggetto di cancellatura, a luglio 2022 per euro 24.979 da parte della detta Agenzia”). Il primo Giudice ha poi dato conto dell'entrata da locazione -euro 15.000 annui-, del venir meno dell'onere relativo al mutuo e del perdurare dell'onere costituito dall'assegno alla prima moglie per euro 580 mensili.
Quanto sopra evidenzia che non si poneva un problema di non sostenibilità dell'esborso posto a carico dell' che, in realtà, Pt_1
non ha inteso dare adeguata visibilità della sua patrimonialità, alla stessa stregua della che, come indicato dal primo CP_1
Giudice, pur avendo dichiarato redditi 0 nel 2021, sostiene spese incompatibili con l'assenza di introiti e risulta avere una
“notevolissima” consistenza mobiliare, convincimento quest'ultimo maturato a seguito della lettura degli scritti difensivi
13 nei quali ad affermazioni dell' non seguivano smentite della Pt_1
CP_1
Non può quindi ritenersi violato il criterio di proporzionalità e, passando ad esaminare quella che la definisce “l'unica CP_1
novità … che in questa sede il Dott ha riferito” (cfr Pt_1
comparsa pag 8), va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art 345 cpc della comunicazione datoriale del
23/7/2021 -concernente inquadramento giuridico ed economico connesso al pensionamento- visto che è da ritenere “ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art.345 cp.c., purché sia garantito il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il 4 principio del contraddittorio (Cass.5876/2012; cfr. anche Cass.
11319/2005 e Cass. 8547/2003)” e ciò perché “il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario” (così in motivazione Cass 27234/2020). Stesse considerazioni valgono per il deposito -in data 16/5/2025- della nuova dichiarazione sostitutiva e del 730/2024 sui quali la ha preso posizione CP_1
nelle note da ultimo depositate.
Tanto premesso, va osservato che non può non tenersi conto ai fini della determinazione del contributo
14 . del pensionamento dell' e della correlata riduzione di Pt_1
introiti, introiti allo stato pari ad euro 3120 mensili circa (compresa tredicesima) cui si aggiunge l'entrata da locazione per l'immutata misura di euro 15.000 anni: la riduzione del reddito da lavoro - erogato anche in ragione di decine di migliaia di euro al mese- è innegabile, non potendo ritenersi compensata dall'affrancamento dalle spese per canone di locazione e mantenimento in Svizzera o inficiata dalla considerazione dell'operazione immobiliare su descritta, visto che si è trattato non di arricchimento ma di variazione di una componente del patrimonio,
. dell'incremento del reddito dichiarato dalla reddito CP_1
passato da 0 del 2021 ai 26.000 euro lordi del 2022 ai 198.000 euro lordi (pari a circa 132.000 euro netti) del 2023: l'appellata non ha peraltro in proposito segnalato una occasionalità dell'evento, dovendo quindi ritenersi che la stessa abbia consolidato la sua capacità reddituale.
Quanto sopra impone di riconsiderare la misura del contributo paterno, da determinarsi in euro 1.200 mensili (euro 600 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat Foi, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (visto che riduzione del reddito del padre e consolidamento della capacità reddituale della madre sono stati accertati nel corso della fase di appello).
Avuto riguardo alla reciproca proporzionale soccombenza, le spese di lite del grado vanno dichiarate compensate per ½ e poste per il
15 residuo ½ a carico della secondo la liquidazione di cui CP_1
al dispositivo.
Pqm
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
. determina in euro 1.200 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat Foi, l'assegno di mantenimento per i figli (euro 600 per ciascun figlio), dovuto, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, dall' che condanna al relativo Pt_1 pagamento entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie,
. dichiara compensate per ½ le spese di lite che pone per il residuo ½ a carico della e liquida in favore dell' in euro CP_1 Pt_1
3150 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma in data 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno
16