Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 15 gennaio 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15896/2021 del R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Raiola, Parte_1
Email_1
Opponente
E
e , quali eredi di , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 dall'avv. Claudio Verde, Email_2
Opposti
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 15/4/2021, – premesso di aver concesso in Persona_1 locazione all'avv. , con contratto del 15.07.2013, registrato presso l'Agenzia delle Parte_1
Entrate al n. 9987/3 l'immobile sito in Napoli, alla via Monte di Dio n.15, piano terra, interno 4,
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'opposizione, del tutto infondata, ovvero la Persona_1 condanna del debitore opponente al pagamento della somma non prescritta.
La causa è stata interrotta per la morte dell'opposto e riassunta poi dagli eredi, e Controparte_1
. Istruita documentalmente e con prova testi, subentrato questo giudice nel ruolo, la Controparte_3 stessa è stata rinviata per la decisione al 15 gennaio 2025, udienza poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (verbale negativo del 23/9/21).
In via generale, occorre premettere che, a seguito dell'opposizione, si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che andrà comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c.. Ciò significa che grava sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al convenuto opponente fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
Nel caso di specie, il credito vantato dall'opposto, avente natura contrattuale, risulta provato dalla produzione del contratto di locazione del 15/7/2013, registrato il 16/7/2013, nonché dall'allegazione da parte dell'opposto dell'inadempimento del di pagare i canoni dovuti e gli accessori. Pt_1
Circa le eccezioni formulate dall'opponente, si è rivelata fondata solo l'eccezione di prescrizione, in quanto l'opposto non ha provato, e neanche, invero, allegato di aver interrotto il decorso della prescrizione con riguardo ai canoni di locazione fino ad aprile 2016 e con riguardo agli oneri accessori. Rispetto alla somma ingiunta, quindi, non sono dovuti euro 1.872,00.
Per il resto l'opposizione è infondata.
In particolare, anche i testi escussi su istanza dell'opponente non hanno confermato in modo dettagliato, preciso e convincente il pagamento dei canoni di locazione
Va detto che in forza del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., la prova del pagamento (così come della remissione del debito) soggiace alle medesime limitazioni probatorie valevoli per il contratto, ispirate ad un giudizio di generale prudenza e cautela da parte dell'ordinamento verso la prova orale qualora si tratti di fattispecie nelle quali si intendono provare notevoli esborsi di denaro, ovvero il pagamento di somme ulteriori e/o diverse rispetto a quelle pattiziamente previste, in considerazione della normale debolezza della prova orale a fronte della prova documentale (cfr. Cass.
7940/2020 per la quale “secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poichè ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante
l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta - ex plurimis, Cass.
14/07/2003, n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n. 879”).
Come ribadito ad esempio dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza 735/2018 “le norme di cui agli artt. 2721,2724 e 2726 c.c., che limitano l'ammissibilità della prova per testi del pagamento, impongono, laddove la prova venga comunque ammessa, un rigido vaglio delle sue risultanze”.
Nella fattispecie in esame la circostanza degli affermati pagamenti, per come indicata dai testi, è priva di qualsiasi specificità, non avendo i testi chiarito, al di là di una generica conferma di quanto indicato nei capi di prova articolati, le specifiche situazioni nelle quali sono venuti a conoscenza dei fatti né, men che meno, con quali modalità sarebbero stati effettuati i pagamenti, per i quali persino l'arco temporale di versamento delle somme è rimasto praticamente indimostrato, se si prendono in considerazione le stesse dichiarazioni non conformi di entrambi i testi, nessuno dei quali è riuscito a individuare una determinata data (anche con riferimento al mese di riferimento) nella quale ciascun pagamento sarebbe avvenuto, né l'entità della somma in quella occasione versata, se relativa ad una mensilità ovvero a più mensilità insieme, e, soprattutto, la causale del pagamento. Poco attendibile la dichiarazione del teste, , moglie dell'opponente, che non solo non è riuscita ad Testimone_1 indicare le date dei pagamenti, ma neanche il loro specifico ammontare. Anche il teste ES
, portiere del fabbricato dove abita l'opponente, poco lontano da quello dove si trova l'immobile
[...] oggetto di causa, ha precisato che “io mi allontanavo nel momento in cui avveniva il pagamento e non so né la cifra versata né il motivo di questi versamenti, cioè non so se fossero riferibili al pagamento del condominio o di un canone”. Anche con riguardo al dedotto pagamento di dicembre
2020 di euro 1.000,00 il teste ha dichiarato “non so rispondere, in particolare non so l'entità della cifra versata e non so se a dicembre 2020 è avvenuto questo pagamento”.
Da ultimo, è infondata l'istanza di rinegoziazione dell'ammontare del canone, genericamente formulata dall'opponente, in quanto non è risultato in alcun modo provato lo stato dell'immobile all'epoca della locazione, dovendosi presumere, comunque, in base alla destinazione ad archivio e all'esiguo ammontare del canone, una condizione tale da giustificare il solo utilizzo per la conservazione dei fascicoli e altri beni mobili. Lo stesso teste ha dichiarato che “le Testimone_2 infiltrazioni di cui ho parlato ricordo fossero presenti già dal 2015-2016”. Tanto dimostra la consapevolezza da parte del conduttore delle condizioni del locale. Il che risulta confermato anche dalla circostanza che delle condizioni dell'immobile il conduttore non si è mai lamentato con il Per_1 nel corso degli anni.
In conclusione, l'opposizione è fondata solo limitatamente all'eccezione di prescrizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo 3845/21 deve essere revocato e Parte_1 condannato a pagare la somma di euro 6.075,00 in favore degli eredi di , oltre interessi Persona_1 legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con compensazione per 1/3 in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3845/2021 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 384572021 del Tribunale di Napoli;
2) condanna a pagare la somma di euro 6.075,00 in favore di Parte_1 [...]
e , quali eredi di , oltre interessi legali dalle singole CP_1 Controparte_2 Persona_1
scadenze al saldo;
3) condanna a pagare le spese di giudizio in favore degli opposti, Parte_1
liquidandole in euro 210,00 per spese ed euro 1.860,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge, somma così già compensata per un terzo.
Così deciso in Napoli il 16 gennaio 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro