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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
02/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7863/2024 R.G. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. D'Angiolillo Fiorella ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 la parte ricorrente ha esposto che con comunicazione del CP_ 01.10.2024 l' le comunicava l'esistenza di un indebito relativo all'erogazione sulla pensione cat. SO di un trattamento di famiglia non spettante relativo all'anno 2021 di importo pari ad € 3.014,22.
Ha dedotto l'irripetibilità della somma per buona fede dell'accipiens, nonché l'irripetibilità della somma per mancanza del provvedimento di revoca e per errore imputabile unicamente all'istituto previdenziale.
Ha chiesto, dunque, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con condanna CP_ dell' alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto e al pagamento delle spese di lite con
Pag. 1 di 4 attribuzione al procuratore anticipatario. CP_ Regolare la notifica, l' si è costituito tempestivamente, deducendo di aver proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento di indebito n. 19358569 su pensione n. 003-
510228443949 cat. SO. Ha chiesto, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il procuratore della parte ricorrente, in sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, si è associato alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'istituto al pagamento delle spese del giudizio.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
Pag. 2 di 4 - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Ciò posto, può dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione del fatto che il pacifico annullamento in autotutela del provvedimento in questa sede impugnato rimuove ogni ragione di CP_1 contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Tale circostanza è anche documentalmente provata (cfr. mod. T08, prod. tel.
. CP_1
La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di indebito fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Ciò posto, va considerato che tale annullamento è intervenuto solo a seguito delle ricostituzioni n.
9109000476660 del 29/10/2025 e n. 9109000477597 del 30/10/2025, con le quali la pensione è stata nuovamente ricalcolata dal 1° gennaio 2020; dunque, il ricalcolo è intervenuto dopo il deposito del ricorso
(ma anche dopo la notifica dello stesso avvenuta in data 06.02.2025, cfr. notifica telematica nel fasc). Ne consegue che le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte resistente. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto dei parametri minimi attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre iva e CP_1 cpa nonché rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore della parte
Pag. 3 di 4 ricorrente dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 02/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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