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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti in funzione di giudice unico all'udienza di discussione del
12/02/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 1867/2024 R.G. promossa
DA
• C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. FORMICA Parte_1 C.F._1
DEBORA del Foro di Ferrara RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: comodato di immobile
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui al verbale dell'odierna udienza.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 02/10/2024 , premesso di essere proprietario di un Parte_1 immobile ad uso abitativo sito in Riva del Po via due Febbraio 56, concesso in comodato dal 5 aprile
2022 al 31 marzo 2025 a mediante contratto del 4 aprile 2022 registrato il 24 aprile Controparte_1
2022, ha dedotto che la comodataria ha violato i patti contrattuali in vario modo, ospitando nell'immobile persone diverse dai suoi familiari e trascurando del tutto la manutenzione ed il decoro dell'immobile. Ha chiesto quindi la restituzione del bene, ai sensi dell'art.1804 del codice civile, previo esperimento della mediazione obbligatoria.
2. Nonostante la regolarità della notificazione, la convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. Esaminati i testimoni, la causa è oggi decisa secondo le seguenti brevi considerazioni.
4. Il contratto di comodato inter partes (doc.2) prevede, per quanto di interesse
1 Clausola 1: L'unità immobiliare è destinata esclusivamente ad uso di civile abitazione del comodatario il quale si obbliga ad usare l'alloggio ricevuto come abitazione principale sua e dei suoi familiari conviventi
Clausola 4: il comodatario si obbliga a mantenere l'immobile oggetto del comodato nelle migliori condizioni, così come è stato consegnato, impegnandosi ad eseguire in esso, a sue spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria si rendessero necessarie nel tempo, restando a carico del comodante tutte le imposte e le tasse…
Clausola 5 : il contratto di comodato è convenuto a titolo gratuito
Clausola 6: E' fatto divieto di concedere a terzi il godimento del bene oggetto del comodato
Clausola 8: per quanto non espressamente convenuto le parti rinviano al disposto degli artt.1803 e seguenti del codice civile.
Il teste , vicino di casa, ha dichiarato che da tempo nell'abitazione di cui è causa vengono Tes_1 ospitate persone diverse dai familiari della comodataria, per periodi variabili da due settimane al mese e che un soggetto ha abitato in loco un inverno intero. Ha anche dichiarato che l'immobile presenta vetri rotti, a causa del fatto che le finestre vengono lasciate aperte in giornate ventose (vedi fotografie
6 e 9 riconosciute dal teste come corrispondenti allo stato dei luoghi). Ha anche visto occupanti dell'immobile gettare cenere di combustione nei tombini pubblici nonché secchi di urine. Tes_ Anche il teste pur non abitando nelle vicinanze, ha potuto apprezzare nelle occasioni in cui ha si
è recato sul posto che l'abitazione di cui è causa era frequentata da soggetti diversi dal nucleo familiare della comodataria ed ha visto più di una volta buttare cenere nel tombino antistante l'abitazione. Ha visto persone che buttavano immondizia davanti a casa.
5. In base alla deposizione dei testimoni appare raggiunta la prova della violazione da parte della comodataria degli obblighi impostile dal contratto e dalla legge. La comodataria ha innanzitutto ospitato nell'abitazione per tempo apprezzabile diverse persone, violando così la clausola 6 del contratto. La comodataria, inoltre, non ha certo custodito e conservato la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, imbrattando le parti antistanti di immondizie, consentendo che vi si formasse una sorta di discarica (vedi foto 6 e 9) non sostituendo i vetri rotti a causa dell'incuria nella loro custodia, violando così la clausola 4 del contratto oltre che l'art.1804 comma 1 del codice civile.
6. Si aggiunge a quanto detto che a mente della clausola 3 del contratto, il comodante si è riservato il diritto di far cessare il contratto di comodato con un preavviso di 60 giorni. In data 31 ottobre 2022 il comodante ha fatto pervenire a una lettera raccomandata nella quale Controparte_1 ha lamentato la presenza nell'immobile di 10-12 persone, contrariamente ai patti e richiedendo formalmente quanto infruttuosamente la restituzione dell'immobile decorso il periodo di preavviso
(doc.7) invocando proprio la clausola 3 del contratto.
7. Resta quindi acclarato che il comodatario non ha custodito e conservato la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non ha usato la cosa conformemente al contratto. In tali evenienze l'art.1804 del Codice civile stabilisce che “il comodante può chiedere l'immediata
2 restituzione della cosa oltre al risarcimento del danno”. La convenuta deve quindi essere condannata, conformemente alle conclusioni rassegnate, alla restituzione immediata del bene.
8. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c.. Le spese si liquidano secondo il
DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, onorari minimi, compresi gli onorari di mediazione (€804 per mediazione, €3809 per compensi per giudizio di cognizione).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
- Accerta e dichiara la cessazione del contratto di comodato sottoscritto il 4 aprile 2022 tra e ed avente ad oggetto l'immobile sito in Riva del Po via Parte_1 Controparte_1
Due Febbraio 56 e identificato al NCEU Riva del Po al foglio 11, Mappale 470, subalterno 5, categoria A4
- Condanna nata in Romania il [...] a [...] immediatamente a Controparte_1 favore di l'immobile sito in Riva del Po, via Due Febbraio 56 sopra Parte_1 descritto, libero da persone e cose
- Condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 4613 per compensi di avvocato, oltre al 15 % sui compensi per spese forfettarie ed € 545 per contributo unificato, oltre IVA e Cpa.
Così deciso in Ferrara il 12/02/2025
IL GIUDICE
Monica Bighetti
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