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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/03/2024, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2744/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Collu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2744/2020 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1
Anzio (RM) Via Nettunense Km 35,00, PI rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Aldo Rossetti (pec: ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio sito in Velletri, p.zza Cairoli n° 37;
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
Lucia Palombi (PEC: , con studio in Anzio, via Gaio n. Email_2
27, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato in Anzio (RM), via Gaio n. 27;
- OPPOSTO -
Conclusioni per le parti: come in atti.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della pagina 1 di 6 L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato CP_1
conveniva in giudizio Viale dr Luigi al fine di sentire revocare il D.I n° 181/2020 emesso dal Tribunale di Velletri;
spiegava altresì domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto al risarcimento del danno da responsabilità professionale derivante dagli errori e/o omissioni compiute durante il lavoro di assistenza e consulenza per l'importo di € 10.000,00, con compensazione tra il suddetto importo e quello dovuto in caso di accoglimento anche parziale delle ragioni di parte opposta.
A sostegno dell'opposizione evidenziava che tra il gennaio 2015 ed il luglio 2016 veniva corrisposta la somma di € 6250,00, con necessaria decurtazione della stessa rispetto a quanto ingiunto.
Evidenziava, inoltre, che a causa dell'operato del l'opponente subiva danni CP_3
per complessivi € 10.000,00 derivanti dagli errori commessi da parte del professionista nella redazione delle buste paga, imputando al Dott. CP_2
una responsabilità professionale che ha determinato, a seguito di un accertamento eseguito dall'Istituto Previdenziale, l'irrogazione di sanzioni per €
5.535,15 (all.ti 4-5-6).
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando l'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
La causa veniva istruita con prove documentali e, tentata la conciliazione con proposta accettata unicamente da parte opponente, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Deve preliminarmente rilevarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X,
22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa”; pertanto parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
L'onere della prova è dunque ripartito tra le parti secondo la loro posizione sostanziale ed in base alle regole generali.
pagina 3 di 6 L'opposizione è parzialmente fondata.
Parte opposta ha più volte evidenziato che “è un professionista
COMMERCIALISTA non si è mai dedicato alla gestione del personale o alle buste paga essendo materia di un CONSULENTE DEL LAVORO, per cui parte attrice deve richiedere tali danni al professionista che si è occupato di tale gestione ovvero al CONSULENTE DEL LAVORO che la seguiva professionalmente”.
Ebbene, detta dichiarazione è smentita per tabulas dalla documentazione prodotta in atti da parte dell'opponente a corredo dei propri atti difensivi da cui emerge che sono riconducibili al le diverse email inoltrate all'opponente CP_2
contenenti le buste paga ai dipendenti tutte recanti la stampiglia a margine “
Elaborato da : ; dette buste paga risultano essere state Organizzazione_1
inviate unitamente a modelli F24 per il pagamento dei contributi previdenziali e di altre imposte derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. Deve altresì considerarsi, al di là della contabilizzazione effettuata da parte del , che lo CP_2
stesso ha ottenuto il parere di congruità unicamente per la somma di € 5.613,77 oltre accessori e spese anticipate in considerazione dell'attività prestata dal professionista dal 20 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
Ebbene, sulla scorta della detta documentazione l'opposto ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente per l'importo di € 7.000, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Non risulta dalla documentazione in atti che il parere di congruità sia stato espresso considerando già avvenuta la corresponsione delle somme di cui ai bonifici prodotti in atti da parte dell'opponente, ma anzi è nella stessa precisato
“dedotti eventuali acconti pagati”.
L'ulteriore documentazione prodotta da parte del è di formazione CP_2
unilaterale di per sé sola inidonea a dimostrare l'esistenza di un accordo sulla misura del compenso così come sostenuto da parte opposta. Peraltro, come già evidenziato con provvedimento del 15/02/2022 “nella presente fase, l'opposto ha pagina 4 di 6 allegato nei propri scritti difensivi di essere creditore verso la società per la residua somma di € 6.000,00 mentre il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto per una parcella di € 5.613,77, oltre accessori, per un totale di € 7.000,00 sicché i conteggi prospettati in sede monitoria e nella presente fase di opposizione non risultano coincidenti”. Detto provvedimento non risulta essere stato oggetto di impugnativa.
Effettuato il computo di quanto già corrisposto all'opposto, pari ad € 6.250,00 nel corso degli anni, come dimostrato dai bonifici versati in atti, risulta essere stata corrisposta tutta la somma oggetto del parere di congruità del consiglio dell'ordine di appartenenza del già prima dell'emissione del D.I. opposto. CP_3
Conseguentemente il D.I. deve essere revocato.
Deve, altresì, essere disattesa la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente atteso che l'opposto ha prodotto email con la quale viene resa CP_1
edotta dell'avvenuto deposito della autoliquidazione.
A nulla rileva, ai fini del presente giudizio che detta missiva risulti inviata dal ritenuto da parte del il soggetto che fisicamente ha provveduto Parte_1 CP_2
nel corso degli anni a redare le buste paga (ed in ciò smentito dalla documentazione in atti sopra richiamata). Parte opponente non ha in alcun modo confutato detta mail né ha ulteriormente documentato l'attualità della sanzione richiamata in atti.
Compendiando, ritenuta congrua la somma corrisposta da parte dell'opponente all'opposto, anche in ragione del parere rilasciato dal consiglio dell'ordine di appartenenza al , ritenuta , nell'attualità non dimostrato il danno subito da CP_2
parte dell'opponente (come richiesto in via riconvenzionale) ex art. 2697 c.c., il ricorso viene parzialmente accolto.
La peculiarità delle questioni trattate in una con la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.
pagina 5 di 6
PQM
Definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione;
- Revoca il D.I. n° 181/2020 emesso dal Tribunale di Velletri;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, 14 marzo 2024
Il Giudice
dott. Francesca Collu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Collu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2744/2020 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1
Anzio (RM) Via Nettunense Km 35,00, PI rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Aldo Rossetti (pec: ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio sito in Velletri, p.zza Cairoli n° 37;
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
Lucia Palombi (PEC: , con studio in Anzio, via Gaio n. Email_2
27, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato in Anzio (RM), via Gaio n. 27;
- OPPOSTO -
Conclusioni per le parti: come in atti.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della pagina 1 di 6 L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato CP_1
conveniva in giudizio Viale dr Luigi al fine di sentire revocare il D.I n° 181/2020 emesso dal Tribunale di Velletri;
spiegava altresì domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto al risarcimento del danno da responsabilità professionale derivante dagli errori e/o omissioni compiute durante il lavoro di assistenza e consulenza per l'importo di € 10.000,00, con compensazione tra il suddetto importo e quello dovuto in caso di accoglimento anche parziale delle ragioni di parte opposta.
A sostegno dell'opposizione evidenziava che tra il gennaio 2015 ed il luglio 2016 veniva corrisposta la somma di € 6250,00, con necessaria decurtazione della stessa rispetto a quanto ingiunto.
Evidenziava, inoltre, che a causa dell'operato del l'opponente subiva danni CP_3
per complessivi € 10.000,00 derivanti dagli errori commessi da parte del professionista nella redazione delle buste paga, imputando al Dott. CP_2
una responsabilità professionale che ha determinato, a seguito di un accertamento eseguito dall'Istituto Previdenziale, l'irrogazione di sanzioni per €
5.535,15 (all.ti 4-5-6).
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando l'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
La causa veniva istruita con prove documentali e, tentata la conciliazione con proposta accettata unicamente da parte opponente, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Deve preliminarmente rilevarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X,
22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa”; pertanto parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
L'onere della prova è dunque ripartito tra le parti secondo la loro posizione sostanziale ed in base alle regole generali.
pagina 3 di 6 L'opposizione è parzialmente fondata.
Parte opposta ha più volte evidenziato che “è un professionista
COMMERCIALISTA non si è mai dedicato alla gestione del personale o alle buste paga essendo materia di un CONSULENTE DEL LAVORO, per cui parte attrice deve richiedere tali danni al professionista che si è occupato di tale gestione ovvero al CONSULENTE DEL LAVORO che la seguiva professionalmente”.
Ebbene, detta dichiarazione è smentita per tabulas dalla documentazione prodotta in atti da parte dell'opponente a corredo dei propri atti difensivi da cui emerge che sono riconducibili al le diverse email inoltrate all'opponente CP_2
contenenti le buste paga ai dipendenti tutte recanti la stampiglia a margine “
Elaborato da : ; dette buste paga risultano essere state Organizzazione_1
inviate unitamente a modelli F24 per il pagamento dei contributi previdenziali e di altre imposte derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. Deve altresì considerarsi, al di là della contabilizzazione effettuata da parte del , che lo CP_2
stesso ha ottenuto il parere di congruità unicamente per la somma di € 5.613,77 oltre accessori e spese anticipate in considerazione dell'attività prestata dal professionista dal 20 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
Ebbene, sulla scorta della detta documentazione l'opposto ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente per l'importo di € 7.000, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Non risulta dalla documentazione in atti che il parere di congruità sia stato espresso considerando già avvenuta la corresponsione delle somme di cui ai bonifici prodotti in atti da parte dell'opponente, ma anzi è nella stessa precisato
“dedotti eventuali acconti pagati”.
L'ulteriore documentazione prodotta da parte del è di formazione CP_2
unilaterale di per sé sola inidonea a dimostrare l'esistenza di un accordo sulla misura del compenso così come sostenuto da parte opposta. Peraltro, come già evidenziato con provvedimento del 15/02/2022 “nella presente fase, l'opposto ha pagina 4 di 6 allegato nei propri scritti difensivi di essere creditore verso la società per la residua somma di € 6.000,00 mentre il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto per una parcella di € 5.613,77, oltre accessori, per un totale di € 7.000,00 sicché i conteggi prospettati in sede monitoria e nella presente fase di opposizione non risultano coincidenti”. Detto provvedimento non risulta essere stato oggetto di impugnativa.
Effettuato il computo di quanto già corrisposto all'opposto, pari ad € 6.250,00 nel corso degli anni, come dimostrato dai bonifici versati in atti, risulta essere stata corrisposta tutta la somma oggetto del parere di congruità del consiglio dell'ordine di appartenenza del già prima dell'emissione del D.I. opposto. CP_3
Conseguentemente il D.I. deve essere revocato.
Deve, altresì, essere disattesa la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente atteso che l'opposto ha prodotto email con la quale viene resa CP_1
edotta dell'avvenuto deposito della autoliquidazione.
A nulla rileva, ai fini del presente giudizio che detta missiva risulti inviata dal ritenuto da parte del il soggetto che fisicamente ha provveduto Parte_1 CP_2
nel corso degli anni a redare le buste paga (ed in ciò smentito dalla documentazione in atti sopra richiamata). Parte opponente non ha in alcun modo confutato detta mail né ha ulteriormente documentato l'attualità della sanzione richiamata in atti.
Compendiando, ritenuta congrua la somma corrisposta da parte dell'opponente all'opposto, anche in ragione del parere rilasciato dal consiglio dell'ordine di appartenenza al , ritenuta , nell'attualità non dimostrato il danno subito da CP_2
parte dell'opponente (come richiesto in via riconvenzionale) ex art. 2697 c.c., il ricorso viene parzialmente accolto.
La peculiarità delle questioni trattate in una con la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.
pagina 5 di 6
PQM
Definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione;
- Revoca il D.I. n° 181/2020 emesso dal Tribunale di Velletri;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, 14 marzo 2024
Il Giudice
dott. Francesca Collu
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