Art. 28. (Pensione supplementare per servizio militare prestato come
richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946)
Il servizio militare effettivo prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, nelle forze armate dello Stato italiano o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare, a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, pari a 18,72 volte l'importo dei contributi base di cui al quarto comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso:
1) non risulti prestato in qualita' di militare di carriera;
2) non sia stato gia' considerato utile, ai fini della pensione a carico del predetto Fondo o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato la esclusione o l'esonero dalla stessa.
La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.
Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli indicati negli articoli 7, ultimo comma, e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , nonche' quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364 .
Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
La pensione supplementare spetta:
a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di pensione autonoma a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data, sempreche' la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
b) dalla data di decorrenza della pensione autonoma, quando questa spetti da data coincidente o posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e la domanda della pensione supplementare pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i successivi sei mesi.
Trascorso il termine di sei mesi di cui ai precedenti punti a) e b), la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione supplementare prevista dal presente articolo e' adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.
Dall'entrata in vigore della presente legge, le norme dell' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , cessano di applicarsi al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Coloro i quali abbiano presentato domanda di riscatto ai sensi dell'articolo 6 della legge citata nel precedente comma, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, senza aver ancora provveduto, alla stessa data, al versamento della somma dovuta per il riscatto, hanno facolta' di optare, nel termine perentorio di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'applicazione delle norme relative all'attuazione dell' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , ovvero delle norme contenute nel presente articolo.
richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946)
Il servizio militare effettivo prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, nelle forze armate dello Stato italiano o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare, a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, pari a 18,72 volte l'importo dei contributi base di cui al quarto comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso:
1) non risulti prestato in qualita' di militare di carriera;
2) non sia stato gia' considerato utile, ai fini della pensione a carico del predetto Fondo o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato la esclusione o l'esonero dalla stessa.
La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.
Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli indicati negli articoli 7, ultimo comma, e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , nonche' quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364 .
Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
La pensione supplementare spetta:
a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di pensione autonoma a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data, sempreche' la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
b) dalla data di decorrenza della pensione autonoma, quando questa spetti da data coincidente o posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e la domanda della pensione supplementare pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i successivi sei mesi.
Trascorso il termine di sei mesi di cui ai precedenti punti a) e b), la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione supplementare prevista dal presente articolo e' adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.
Dall'entrata in vigore della presente legge, le norme dell' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , cessano di applicarsi al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Coloro i quali abbiano presentato domanda di riscatto ai sensi dell'articolo 6 della legge citata nel precedente comma, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, senza aver ancora provveduto, alla stessa data, al versamento della somma dovuta per il riscatto, hanno facolta' di optare, nel termine perentorio di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'applicazione delle norme relative all'attuazione dell' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , ovvero delle norme contenute nel presente articolo.